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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/11/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2564/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Vitelli Renato, dal quale è rappresentato e difeso e da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Sarnataro Danila, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 14/10/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 6.11.2000, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al n. 84 , parte I , sezione T , anno 2000).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 18.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
2. L'appartamento che funge da casa coniugale presso cui allo stato risiedono il Sig.
e la Sig.ra , sito in Cercola (NA) al Viale delle Parte_1 Parte_2
NO n. 5, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cercola (NA) al foglio 5, particella 773, subalterno 7, piano T, categoria A/2, classe 6, consistenza vani 5, superficie catastale totale metri quadrati 106, rendita catastale 464,81, di proprietà del Sig.
[...]
, verrà trasferito dal Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 Parte_1 Pt_3
[..
[...] , entro mesi 6 (sei) dal deposito dell'omologa, previo scioglimento del fondo
[...] patrimoniale in cui è conferito il detto immobile
3) Il Sig. trasferirà altrove la propria residenza. Parte_1
4) La Sig.ra continuerà a risiedere in Cercola (NA) al Viale delle Parte_2
NO n. 5.
5) Il Sig. potrà asportare dalla casa coniugale i propri effetti Parte_1 personali.
6) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri e gli stessi danno atto di non avere null'altro
a pretendere l'una dall'altro.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20/08/1975, e nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Napoli il 6.11.2000 (atto n.84 , parte I, sez. T, anno 2000);
- prende atto dell'impegno a trasferire assunto dal sig. in favore Parte_1 della sig.ra come precisato in parte motiva;
Parte_2
- prende atto della rinuncia dei coniugi al reciproco mantenimento;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/11/2025
Il Presidente estensore
3 Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2564/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Vitelli Renato, dal quale è rappresentato e difeso e da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Sarnataro Danila, dalla quale è rappresentata e difesa
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 14/10/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 6.11.2000, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al n. 84 , parte I , sezione T , anno 2000).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio non sono nati figli, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter con scadenza al 18.11.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“
2. L'appartamento che funge da casa coniugale presso cui allo stato risiedono il Sig.
e la Sig.ra , sito in Cercola (NA) al Viale delle Parte_1 Parte_2
NO n. 5, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cercola (NA) al foglio 5, particella 773, subalterno 7, piano T, categoria A/2, classe 6, consistenza vani 5, superficie catastale totale metri quadrati 106, rendita catastale 464,81, di proprietà del Sig.
[...]
, verrà trasferito dal Sig. in favore della Sig.ra Parte_1 Parte_1 Pt_3
[..
[...] , entro mesi 6 (sei) dal deposito dell'omologa, previo scioglimento del fondo
[...] patrimoniale in cui è conferito il detto immobile
3) Il Sig. trasferirà altrove la propria residenza. Parte_1
4) La Sig.ra continuerà a risiedere in Cercola (NA) al Viale delle Parte_2
NO n. 5.
5) Il Sig. potrà asportare dalla casa coniugale i propri effetti Parte_1 personali.
6) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sé con mezzi propri e gli stessi danno atto di non avere null'altro
a pretendere l'una dall'altro.”
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] il Parte_1
20/08/1975, e nata a [...] il [...], che hanno Parte_2 contratto matrimonio a Napoli il 6.11.2000 (atto n.84 , parte I, sez. T, anno 2000);
- prende atto dell'impegno a trasferire assunto dal sig. in favore Parte_1 della sig.ra come precisato in parte motiva;
Parte_2
- prende atto della rinuncia dei coniugi al reciproco mantenimento;
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere alle annotazioni di legge;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficiale predetto.
Così deciso il 18/11/2025
Il Presidente estensore
3 Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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