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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5386 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa VE Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7697/2024 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giovanni Enrico Fichera, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Di C.F._2
Giovanni, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 03/10/2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha agito in giudizio nei confronti del padre Parte_1 [...]
chiedendo quanto segue: Controparte_1
“−In via preliminare disporre la nomina di curatore speciale della minore (Catania, 13.12.2010) affinché rappresenti gli Persona_1
interessi della stessa e tenendo conto che della minore ad oggi si occupa
interamente la sorella maggiore , odierna ricorrente;
Pt_1
−Dichiarare l'obbligo del resistente di continuare a provvedere al pagamento delle utenze (luce, acqua e gas) dell'ex casa coniugale sita in
Aci Sant'Antonio Via Verga n.26 ove vivono e Parte_1 Per_1
, nonché saltuariamente
[...] Persona_2
−Dichiarare l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento delle figlie e e, per l'effetto, condannare lo Parte_1 Persona_3 stesso a corrispondere mensilmente la somma di € 900,00 (€.450,00 per ciascuna delle figlie) da versarsi in favore della ricorrente che si occupa integramente della sorella minorenne e con la quale convive;
−Emettere ogni ulteriore e più opportuno provvedimento a tutela dei superiori interessi della minorenne . Persona_1
−Dichiarare ed accertare l'obbligo del resistente di rimborsare a
gli oneri di mantenimento, anche della sorella , Parte_1 Per_1
sostenuti dalla maggiore età ad oggi, sia a titolo di spese ordinarie, sia a titolo di spese straordinarie e, per l'effetto, condannare il resistente a pagare alla figlia la complessiva somma di € 4.000,00 o quella Pt_1
diversa somma che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
−Con vittoria di spese e compensi.”.
Ha resistito in giudizio . Controparte_1
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti celebrata il
24/06/2025 sono state rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la decisione e, contestualmente - in considerazione di quanto
dedotto in ordine alle condizioni di vita di (sorella Persona_1
minorenne della ricorrente) nonché al disinteresse morale e materiale
manifestato dal padre nei riguardi di questa - è stata disposta la
2 trasmissione di copia del verbale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni per le determinazioni di competenza anche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale su nata Persona_1
a Catania il 13/12/2010, e alla locale Procura della Repubblica per quanto di competenza.
Precisate le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
___________
La domanda con cui la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento è fondata.
In forza dell'art. 315 bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.”.
Com'è noto, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane,
sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In particolare, secondo il pacifico orientamento del Supremo Collegio, il predetto obbligo perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale
diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità, dunque, circoscrivono in capo al genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, al tempo mediamente necessario al
3 reperimento di un'occupazione da parte di questi (ex multis, Cass. civ.
n.26875/2023).
A ciò ne consegue che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché,
in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Orbene.
Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica che Parte_1
di soli 19 anni alla data di instaurazione della presente causa, frequenta attualmente l'università sicché non è economicamente indipendente.
Ella, pertanto, in ragione della giovanissima età non ha ancora ultimato il proprio percorso di studi, per cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non può certamente essere a lei addebitato.
Di conseguenza, continua a gravare in modo integrale sul padre -
unico genitore superstite - l'obbligo di mantenerla.
Tale obbligo, tuttavia, è rimasto sostanzialmente inadempiuto.
Nello specifico, dagli atti di causa è emerso quanto segue.
In data 06.07.1996 il resistente ha contratto matrimonio con
TI VE.
Dal matrimonio tra e Controparte_1 CP_2
entrambi medici, sono nati i figli (n. il 28.05.2005),
[...] Pt_1 Per_1
(il 13.12.2010), (il 18.12.1999) e (il 21.05.1997). Per_2 Per_4
Con sentenza n. 3869/2018 pubblicata in data 11.09.2018 il Tribunale
di Catania ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito a , ha affidato i figli minorenni ad Controparte_1
entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui è stata assegnata la casa coniugale, ha posto a carico del marito un contributo al mantenimento della prole di complessivi € 1.700,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie, con ordine di pagamento diretto in favore di
4 TI VE ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. da parte del datore di lavoro (Policlinico Vittorio Emanuele di Catania) dell'obbligato.
In seguito, con sentenza n. 1015/2019 pubblicata il 07/03/2019, il
Tribunale, su accordo delle parti, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha affidato le due figlie ancora minorenni ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, ha posto a carico del un assegno per il mantenimento della prole di complessivi € Pt_1
1.500,00 mensili con ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
In data 26/05/2020 è deceduta TI VE.
Costituisce circostanza incontroversa che dopo il decesso di le figlie (n. il 28.05.2005) e (n. il Controparte_2 Pt_1 Per_1
13.12.2010), all'epoca ancora minorenni, rimanevano presso l'abitazione della nonna materna (cui si erano trasferite insieme alla madre a seguito dell'aggravarsi della malattia della genitrice); il padre, invece, si trasferiva insieme alla nuova compagna presso la ex casa coniugale sita in Aci
Sant'Antonio via Giovanni Verga n. 26, in comproprietà (in ragione di ½ indiviso) con l'ex moglie sig.ra e, successivamente, per CP_2
successione testamentaria mortis causa, con i quattro figli.
A settembre 2023 l'odierna ricorrente, appena maggiorenne, insieme alla sorella di dodici anni d'età, andavano a vivere da sole nella Per_1
casa familiare sopra indicata, mentre il padre si trasferiva presso un altro appartamento con la nuova compagna (v. dichiarazioni rese da
[...]
all'udienza del 24/06/2025: “[…] per evitare problemi Controparte_1
con loro [cioè con e a settembre 2023 ho deciso di prendere Pt_1 Per_1 in locazione una casa in cui vivere con la mia attuale moglie.”).
Le figlie del resistente e dunque, vivono da sole nella casa Pt_1 Per_1
familiare da quando l'una era appena diventata maggiorenne e l'altra aveva 12 anni.
A fronte delle allegazioni formulate dalla ricorrente in ordine alla grave violazione degli obblighi di mantenimento gravanti sull'unico genitore rimasto in vita (v. pagine 2 e 3 del ricorso: “Dopo la scomparsa della sig.ra e sino all'anno 2021, il sig. non ha CP_2 Pt_1
5 versato alcun contributo al mantenimento per le figlie e , Pt_1 Per_1
collocate presso la nonna materna, e , la quale, a causa della Per_4
sofferta patologia, percepiva e percepisce una pensione per invalidità civile. Solo a decorrere dall'anno 2022 l'odierno resistente ha provveduto
a corrispondere settimanalmente alla figlia un contributo, Pt_1
onnicomprensivo per lei e per la sorella minore , pari ad euro Per_1
50,00.”), il resistente - sebbene gravato del relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non ha dimostrato di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Egli, infatti, ha dedotto in memoria e dichiarato dinanzi al Giudice
delegato di corrispondere per il mantenimento di e soltanto Pt_1 Per_1
l'esigua somma di € 70,00 complessivi a settimana (vale a dire: appena €
35,00 a settimana per ciascuna figlia), oltre a pagare le utenze dell'immobile in cui esse vivono.
Con riguardo agli ulteriori esborsi necessari per e , il Pt_1 Per_1
resistente ha dedotto e dichiarato dinanzi al Giudice delegato che la nonna paterna si occupa delle “spese extra quali la palestra, spese scolastiche”.
Le somme versate per il mantenimento (€ 35,00 settimanali per figlia) non solo sono assolutamente inadeguate rispetto alle esigenze della prole,
ma sono altresì del tutto non proporzionate alle sostanze del genitore -
medico specialista con rapporto alle dipendenze di una nota clinica catanese - e alla sua evidente capacità di lavoro professionale.
Per quanto esposto, si deve concludere che il padre è incorso in una grave violazione dell'obbligo di mantenimento della prole, in disparte ogni considerazione circa l'inadempimento degli ulteriori obblighi di educazione, istruzione e assistenza morale vieppiù nei riguardi della figlia ancora minorenne, per la quale è stato finanche convocato dai Per_1
Servizi Sociali a causa di segnalazione di evasione di obbligo scolastico
(evasione che, in maniera ingiustificata e incongrua, vorrebbe addebitare
a responsabilità della figlia , sebbene - com'è evidente - l'unico Pt_1
soggetto legalmente responsabile di , e quindi anche del corretto Per_1 adempimento dell'obbligo scolastico, è il sig. quale genitore Pt_1
6 superstite della minore, giammai la sorella, peraltro adesso di appena 20 anni, nei riguardi della quale il padre ha di fatto abdicato
immotivatamente il proprio ruolo genitoriale, con ciò tenendo un comportamento che potrebbe assumere rilevanza penale ai sensi dell'art.
570 c.p.).
Né l'esiguo importo versato settimanalmente, pari a € 35,00 per figlia, può essere giammai giustificato dalla circostanza per la quale la prole vive nella casa familiare - di cui peraltro sono comproprietarie - considerato, da un lato, che è onere del genitore provvedere alle esigenze abitative dei figli minorenni o economicamente non autonomi e, dall'altro, che il resistente liberamente ha scelto di non vivere con le figlie bensì in altro immobile con l'attuale moglie.
In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento per in punto di diritto va ricordato che in forza dell'art. 316 bis Parte_1
c.c. i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Tali principi sono sostanzialmente ripresi dall'art. 337 ter co. 4, 5 e
6 c.c. in forza del quale “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali
esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le
informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
7 Nella specie, con riguardo alle condizioni patrimoniali di
[...]
si evidenzia che svolge l'attività professionale di Controparte_1
medico specialista (la ricorrente ha dedotto che il padre è ginecologo, il resistente ha allegato di essere pediatra).
Egli non ha versato in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonostante fosse obbligato ai sensi dell'art. 473 bis .12 c.p.c., ma soltanto le Certificazioni Uniche che - com'è noto - non rappresentano la situazione reddituale complessiva del contribuente, in quanto non comprendono tutte le fonti di reddito ma esclusivamente quelle derivanti da un rapporto di lavoro (l'allegato n. 6 al ricorso, sebbene denominato
“copia dichiarazioni redditi ultimi 3 anni”, contiene infatti solo le C.U.).
Ad ogni modo, nella C.U. 2023 risultano redditi da lavoro dipendente pari a € 48.310,38, nella C.U. 2024 risultano redditi da lavoro dipendente pari a € 50.972,92, e nella C.U. 2025 risultano redditi da lavoro dipendente
53522,96.
In applicazione dei principi sopra riportati, il contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento di va quantificato Parte_1 nella misura richiesta di € 450,00 mensili, in considerazione delle esigenze di sostentamento della ricorrente, attualmente impegnata nello studio universitario, delle condizioni patrimoniali del resistente e della sua evidente capacità di lavoro professionale, nonché della condotta abbandonica del padre, unico genitore superstite dopo il decesso prematuro della ex moglie (condotta a causa della quale da tempo si Pt_1
occupa di tutti i bisogni materiali e morali della sorella minorenne Per_1
con cui vive da sola).
Va, quindi, posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a per il suo mantenimento, entro giorno 5 di ogni Parte_1 mese, un assegno di € 450,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT.
In accoglimento della domanda formulata in ricorso, inoltre, va posto a carico del resistente l'obbligo di provvedere al pagamento delle utenze
(luce, acqua e gas) dell'ex casa coniugale sita in Aci Sant'Antonio Via
Verga n.26, presso cui vive insieme alla sorella minorenne Parte_1
8 (immobile di cui le sorelle sono comproprietarie insieme agli altri Per_1
fratelli e al padre)
Alla luce delle stesse ammissioni formulate dal resistente, inoltre, merita accoglimento la domanda con cui la ricorrente ha chiesto di condannare controparte al pagamento di € 4.000,00 a titolo di rimborso per gli oneri di mantenimento sostenuti anche per la sorella minorenne Per_1
Per come sopra evidenziato, infatti, dopo il prematuro decesso della ex moglie, il resistente non ha adempiuto in modo adeguato agli obblighi di mantenimento della prole.
Sul punto va ribadito che da settembre 2023 vive da Parte_1
sola con la sorella ancora minorenne, per il cui mantenimento ha Per_1
ricevuto dal padre - per stessa ammissione del resistente - l'esigua somma di € 35,00 a settimana.
Il superiore importo è chiaramente insufficiente a soddisfare le basilari esigenze di sostentamento della minore, né risulta che altri soggetti abbiano contribuito ai bisogni essenziali di (salvo quanto dedotto del Per_1
resistente, peraltro non adeguatamente documentato, in ordine alla partecipazione della nonna paterna alle sole “spese extra quali la palestra, spese scolastiche ecc.”).
La ricorrente, pertanto, si è dovuta fare carico non solo delle esigenze morali ma anche di quelle materiali della sorella minorenne, proprio in ragione della condotta essenzialmente abbandonica dell'unico genitore superstite.
Ritiene il Collegio che sia congruo quantificare l'importo spettante a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il mantenimento di nella misura equitativamente determinata di € Per_1
4.000,00, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
Vanno dichiarate inammissibili, infine, le domande formulate dalla ricorrente nell'interesse della sorella minorenne Per_1
Invero, sebbene il resistente sia certamente tenuto al mantenimento della figlia minorenne, va tuttavia osservato che è priva Parte_1
della legittimazione a proporre le domande anche per la sorella Per_1
persona minore di età sottoposta alla responsabilità genitoriale del padre,
9 attualmente rimasto unico rappresentante legale stante il decesso della madre. Né in tale sede può essere nominato un curatore speciale considerato che tale pronuncia esula dal presente giudizio e che, se del caso, va presentato apposito ricorso al giudice tutelare competente per la nomina di un curatore speciale - stante il conflitto di interessi col genitore
- in relazione alla proposizione dell'azione diretta al riconoscimento di una somma mensile per il mantenimento della minore, ove ritenuta vantaggiosa per gli interessi di Per_1
In ogni caso, a tutela degli interessi della minore, in considerazione della condotta abbandonica nonché del disinteresse materiale e morale manifestato dal padre nei riguardi di (nata a [...] il Persona_1
13/12/2010), con ordinanza del 24/06/2025 emessa dal Giudice Delegato
è già stata disposta la trasmissione a cura della Cancelleria di copia del verbale di udienza del 24/06/2025 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni per le determinazioni di competenza anche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché alla locale
Procura della Repubblica per quanto di competenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Tenuto conto che parte ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, il resistente va condannato al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7697/2024 R.G.;
Pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
per il suo mantenimento, entro giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 assegno di € 450,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, nonché di provvedere al pagamento delle utenze (luce, acqua e gas) dell'immobile sito in Aci Sant'Antonio Via Verga n. 26;
10 NN , per le causali in motivazione, Controparte_1 al pagamento in favore di di € 4.000,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente pronuncia;
Dichiara inammissibili le altre domande;
NN al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 3.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA e IVA come per legge, e dispone che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'articolo 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa VE Condorelli Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7697/2024 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] ( ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Giovanni Enrico Fichera, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Di C.F._2
Giovanni, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Precisate le conclusioni come da note scritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 03/10/2025.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha agito in giudizio nei confronti del padre Parte_1 [...]
chiedendo quanto segue: Controparte_1
“−In via preliminare disporre la nomina di curatore speciale della minore (Catania, 13.12.2010) affinché rappresenti gli Persona_1
interessi della stessa e tenendo conto che della minore ad oggi si occupa
interamente la sorella maggiore , odierna ricorrente;
Pt_1
−Dichiarare l'obbligo del resistente di continuare a provvedere al pagamento delle utenze (luce, acqua e gas) dell'ex casa coniugale sita in
Aci Sant'Antonio Via Verga n.26 ove vivono e Parte_1 Per_1
, nonché saltuariamente
[...] Persona_2
−Dichiarare l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento delle figlie e e, per l'effetto, condannare lo Parte_1 Persona_3 stesso a corrispondere mensilmente la somma di € 900,00 (€.450,00 per ciascuna delle figlie) da versarsi in favore della ricorrente che si occupa integramente della sorella minorenne e con la quale convive;
−Emettere ogni ulteriore e più opportuno provvedimento a tutela dei superiori interessi della minorenne . Persona_1
−Dichiarare ed accertare l'obbligo del resistente di rimborsare a
gli oneri di mantenimento, anche della sorella , Parte_1 Per_1
sostenuti dalla maggiore età ad oggi, sia a titolo di spese ordinarie, sia a titolo di spese straordinarie e, per l'effetto, condannare il resistente a pagare alla figlia la complessiva somma di € 4.000,00 o quella Pt_1
diversa somma che risulterà provata in corso di causa, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
−Con vittoria di spese e compensi.”.
Ha resistito in giudizio . Controparte_1
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti celebrata il
24/06/2025 sono state rigettate le istanze istruttorie, la causa è stata rinviata per la decisione e, contestualmente - in considerazione di quanto
dedotto in ordine alle condizioni di vita di (sorella Persona_1
minorenne della ricorrente) nonché al disinteresse morale e materiale
manifestato dal padre nei riguardi di questa - è stata disposta la
2 trasmissione di copia del verbale alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni per le determinazioni di competenza anche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale su nata Persona_1
a Catania il 13/12/2010, e alla locale Procura della Repubblica per quanto di competenza.
Precisate le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
___________
La domanda con cui la ricorrente ha chiesto di dichiarare l'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento è fondata.
In forza dell'art. 315 bis c.c. “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.”.
Com'è noto, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane,
sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In particolare, secondo il pacifico orientamento del Supremo Collegio, il predetto obbligo perdura finché il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale
diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c. - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico (Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8892).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità, dunque, circoscrivono in capo al genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, al tempo mediamente necessario al
3 reperimento di un'occupazione da parte di questi (ex multis, Cass. civ.
n.26875/2023).
A ciò ne consegue che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica,
all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché,
in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età
(Cassazione civile, Ord. del 28/11/2022 n. 34986).
Orbene.
Nel caso di specie costituisce circostanza pacifica che Parte_1
di soli 19 anni alla data di instaurazione della presente causa, frequenta attualmente l'università sicché non è economicamente indipendente.
Ella, pertanto, in ragione della giovanissima età non ha ancora ultimato il proprio percorso di studi, per cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica non può certamente essere a lei addebitato.
Di conseguenza, continua a gravare in modo integrale sul padre -
unico genitore superstite - l'obbligo di mantenerla.
Tale obbligo, tuttavia, è rimasto sostanzialmente inadempiuto.
Nello specifico, dagli atti di causa è emerso quanto segue.
In data 06.07.1996 il resistente ha contratto matrimonio con
TI VE.
Dal matrimonio tra e Controparte_1 CP_2
entrambi medici, sono nati i figli (n. il 28.05.2005),
[...] Pt_1 Per_1
(il 13.12.2010), (il 18.12.1999) e (il 21.05.1997). Per_2 Per_4
Con sentenza n. 3869/2018 pubblicata in data 11.09.2018 il Tribunale
di Catania ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con addebito a , ha affidato i figli minorenni ad Controparte_1
entrambi i genitori con collocamento presso la madre cui è stata assegnata la casa coniugale, ha posto a carico del marito un contributo al mantenimento della prole di complessivi € 1.700,00 mensile oltre al 50% delle spese straordinarie, con ordine di pagamento diretto in favore di
4 TI VE ai sensi dell'art. 156, comma 6, c.c. da parte del datore di lavoro (Policlinico Vittorio Emanuele di Catania) dell'obbligato.
In seguito, con sentenza n. 1015/2019 pubblicata il 07/03/2019, il
Tribunale, su accordo delle parti, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha affidato le due figlie ancora minorenni ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre, ha posto a carico del un assegno per il mantenimento della prole di complessivi € Pt_1
1.500,00 mensili con ordine di pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
In data 26/05/2020 è deceduta TI VE.
Costituisce circostanza incontroversa che dopo il decesso di le figlie (n. il 28.05.2005) e (n. il Controparte_2 Pt_1 Per_1
13.12.2010), all'epoca ancora minorenni, rimanevano presso l'abitazione della nonna materna (cui si erano trasferite insieme alla madre a seguito dell'aggravarsi della malattia della genitrice); il padre, invece, si trasferiva insieme alla nuova compagna presso la ex casa coniugale sita in Aci
Sant'Antonio via Giovanni Verga n. 26, in comproprietà (in ragione di ½ indiviso) con l'ex moglie sig.ra e, successivamente, per CP_2
successione testamentaria mortis causa, con i quattro figli.
A settembre 2023 l'odierna ricorrente, appena maggiorenne, insieme alla sorella di dodici anni d'età, andavano a vivere da sole nella Per_1
casa familiare sopra indicata, mentre il padre si trasferiva presso un altro appartamento con la nuova compagna (v. dichiarazioni rese da
[...]
all'udienza del 24/06/2025: “[…] per evitare problemi Controparte_1
con loro [cioè con e a settembre 2023 ho deciso di prendere Pt_1 Per_1 in locazione una casa in cui vivere con la mia attuale moglie.”).
Le figlie del resistente e dunque, vivono da sole nella casa Pt_1 Per_1
familiare da quando l'una era appena diventata maggiorenne e l'altra aveva 12 anni.
A fronte delle allegazioni formulate dalla ricorrente in ordine alla grave violazione degli obblighi di mantenimento gravanti sull'unico genitore rimasto in vita (v. pagine 2 e 3 del ricorso: “Dopo la scomparsa della sig.ra e sino all'anno 2021, il sig. non ha CP_2 Pt_1
5 versato alcun contributo al mantenimento per le figlie e , Pt_1 Per_1
collocate presso la nonna materna, e , la quale, a causa della Per_4
sofferta patologia, percepiva e percepisce una pensione per invalidità civile. Solo a decorrere dall'anno 2022 l'odierno resistente ha provveduto
a corrispondere settimanalmente alla figlia un contributo, Pt_1
onnicomprensivo per lei e per la sorella minore , pari ad euro Per_1
50,00.”), il resistente - sebbene gravato del relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c. - non ha dimostrato di avere adempiuto (o adempiuto correttamente) o di non averlo potuto fare per cause non imputabili allo stesso (ex multis, Cass., Sez. unite, 30 ottobre 2001, n. 13533).
Egli, infatti, ha dedotto in memoria e dichiarato dinanzi al Giudice
delegato di corrispondere per il mantenimento di e soltanto Pt_1 Per_1
l'esigua somma di € 70,00 complessivi a settimana (vale a dire: appena €
35,00 a settimana per ciascuna figlia), oltre a pagare le utenze dell'immobile in cui esse vivono.
Con riguardo agli ulteriori esborsi necessari per e , il Pt_1 Per_1
resistente ha dedotto e dichiarato dinanzi al Giudice delegato che la nonna paterna si occupa delle “spese extra quali la palestra, spese scolastiche”.
Le somme versate per il mantenimento (€ 35,00 settimanali per figlia) non solo sono assolutamente inadeguate rispetto alle esigenze della prole,
ma sono altresì del tutto non proporzionate alle sostanze del genitore -
medico specialista con rapporto alle dipendenze di una nota clinica catanese - e alla sua evidente capacità di lavoro professionale.
Per quanto esposto, si deve concludere che il padre è incorso in una grave violazione dell'obbligo di mantenimento della prole, in disparte ogni considerazione circa l'inadempimento degli ulteriori obblighi di educazione, istruzione e assistenza morale vieppiù nei riguardi della figlia ancora minorenne, per la quale è stato finanche convocato dai Per_1
Servizi Sociali a causa di segnalazione di evasione di obbligo scolastico
(evasione che, in maniera ingiustificata e incongrua, vorrebbe addebitare
a responsabilità della figlia , sebbene - com'è evidente - l'unico Pt_1
soggetto legalmente responsabile di , e quindi anche del corretto Per_1 adempimento dell'obbligo scolastico, è il sig. quale genitore Pt_1
6 superstite della minore, giammai la sorella, peraltro adesso di appena 20 anni, nei riguardi della quale il padre ha di fatto abdicato
immotivatamente il proprio ruolo genitoriale, con ciò tenendo un comportamento che potrebbe assumere rilevanza penale ai sensi dell'art.
570 c.p.).
Né l'esiguo importo versato settimanalmente, pari a € 35,00 per figlia, può essere giammai giustificato dalla circostanza per la quale la prole vive nella casa familiare - di cui peraltro sono comproprietarie - considerato, da un lato, che è onere del genitore provvedere alle esigenze abitative dei figli minorenni o economicamente non autonomi e, dall'altro, che il resistente liberamente ha scelto di non vivere con le figlie bensì in altro immobile con l'attuale moglie.
In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento per in punto di diritto va ricordato che in forza dell'art. 316 bis Parte_1
c.c. i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Tali principi sono sostanzialmente ripresi dall'art. 337 ter co. 4, 5 e
6 c.c. in forza del quale “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove
necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali
esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le
informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino
sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
7 Nella specie, con riguardo alle condizioni patrimoniali di
[...]
si evidenzia che svolge l'attività professionale di Controparte_1
medico specialista (la ricorrente ha dedotto che il padre è ginecologo, il resistente ha allegato di essere pediatra).
Egli non ha versato in atti le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonostante fosse obbligato ai sensi dell'art. 473 bis .12 c.p.c., ma soltanto le Certificazioni Uniche che - com'è noto - non rappresentano la situazione reddituale complessiva del contribuente, in quanto non comprendono tutte le fonti di reddito ma esclusivamente quelle derivanti da un rapporto di lavoro (l'allegato n. 6 al ricorso, sebbene denominato
“copia dichiarazioni redditi ultimi 3 anni”, contiene infatti solo le C.U.).
Ad ogni modo, nella C.U. 2023 risultano redditi da lavoro dipendente pari a € 48.310,38, nella C.U. 2024 risultano redditi da lavoro dipendente pari a € 50.972,92, e nella C.U. 2025 risultano redditi da lavoro dipendente
53522,96.
In applicazione dei principi sopra riportati, il contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento di va quantificato Parte_1 nella misura richiesta di € 450,00 mensili, in considerazione delle esigenze di sostentamento della ricorrente, attualmente impegnata nello studio universitario, delle condizioni patrimoniali del resistente e della sua evidente capacità di lavoro professionale, nonché della condotta abbandonica del padre, unico genitore superstite dopo il decesso prematuro della ex moglie (condotta a causa della quale da tempo si Pt_1
occupa di tutti i bisogni materiali e morali della sorella minorenne Per_1
con cui vive da sola).
Va, quindi, posto a carico di l'obbligo di Controparte_1
versare a per il suo mantenimento, entro giorno 5 di ogni Parte_1 mese, un assegno di € 450,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT.
In accoglimento della domanda formulata in ricorso, inoltre, va posto a carico del resistente l'obbligo di provvedere al pagamento delle utenze
(luce, acqua e gas) dell'ex casa coniugale sita in Aci Sant'Antonio Via
Verga n.26, presso cui vive insieme alla sorella minorenne Parte_1
8 (immobile di cui le sorelle sono comproprietarie insieme agli altri Per_1
fratelli e al padre)
Alla luce delle stesse ammissioni formulate dal resistente, inoltre, merita accoglimento la domanda con cui la ricorrente ha chiesto di condannare controparte al pagamento di € 4.000,00 a titolo di rimborso per gli oneri di mantenimento sostenuti anche per la sorella minorenne Per_1
Per come sopra evidenziato, infatti, dopo il prematuro decesso della ex moglie, il resistente non ha adempiuto in modo adeguato agli obblighi di mantenimento della prole.
Sul punto va ribadito che da settembre 2023 vive da Parte_1
sola con la sorella ancora minorenne, per il cui mantenimento ha Per_1
ricevuto dal padre - per stessa ammissione del resistente - l'esigua somma di € 35,00 a settimana.
Il superiore importo è chiaramente insufficiente a soddisfare le basilari esigenze di sostentamento della minore, né risulta che altri soggetti abbiano contribuito ai bisogni essenziali di (salvo quanto dedotto del Per_1
resistente, peraltro non adeguatamente documentato, in ordine alla partecipazione della nonna paterna alle sole “spese extra quali la palestra, spese scolastiche ecc.”).
La ricorrente, pertanto, si è dovuta fare carico non solo delle esigenze morali ma anche di quelle materiali della sorella minorenne, proprio in ragione della condotta essenzialmente abbandonica dell'unico genitore superstite.
Ritiene il Collegio che sia congruo quantificare l'importo spettante a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per il mantenimento di nella misura equitativamente determinata di € Per_1
4.000,00, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo.
Vanno dichiarate inammissibili, infine, le domande formulate dalla ricorrente nell'interesse della sorella minorenne Per_1
Invero, sebbene il resistente sia certamente tenuto al mantenimento della figlia minorenne, va tuttavia osservato che è priva Parte_1
della legittimazione a proporre le domande anche per la sorella Per_1
persona minore di età sottoposta alla responsabilità genitoriale del padre,
9 attualmente rimasto unico rappresentante legale stante il decesso della madre. Né in tale sede può essere nominato un curatore speciale considerato che tale pronuncia esula dal presente giudizio e che, se del caso, va presentato apposito ricorso al giudice tutelare competente per la nomina di un curatore speciale - stante il conflitto di interessi col genitore
- in relazione alla proposizione dell'azione diretta al riconoscimento di una somma mensile per il mantenimento della minore, ove ritenuta vantaggiosa per gli interessi di Per_1
In ogni caso, a tutela degli interessi della minore, in considerazione della condotta abbandonica nonché del disinteresse materiale e morale manifestato dal padre nei riguardi di (nata a [...] il Persona_1
13/12/2010), con ordinanza del 24/06/2025 emessa dal Giudice Delegato
è già stata disposta la trasmissione a cura della Cancelleria di copia del verbale di udienza del 24/06/2025 alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni per le determinazioni di competenza anche in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché alla locale
Procura della Repubblica per quanto di competenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Tenuto conto che parte ricorrente è stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, il resistente va condannato al pagamento delle spese processuali a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 7697/2024 R.G.;
Pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1
per il suo mantenimento, entro giorno 5 di ogni mese, un Parte_1 assegno di € 450,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, nonché di provvedere al pagamento delle utenze (luce, acqua e gas) dell'immobile sito in Aci Sant'Antonio Via Verga n. 26;
10 NN , per le causali in motivazione, Controparte_1 al pagamento in favore di di € 4.000,00, oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente pronuncia;
Dichiara inammissibili le altre domande;
NN al pagamento delle spese di Controparte_1 lite, liquidate in € 3.600,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%,
CPA e IVA come per legge, e dispone che il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'articolo 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17.10.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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