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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
SERENI EL ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 634/2020 depositato il 28/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TE TO - Piazza Ruggiuri N. 15 60030 TE TO AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 07/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante: "in totale riforma della sentenza impugnata, voglia annullare l'avviso di accertamento impugnato e, in subordine disapplicare le sanzioni tributarie irrogate dal Comune di TE TO per oggettiva incertezza nell'applicazione della norma".
Appellato: "respingere l'appello ... e confermare la sentenza impugnata"; "condannare l'appellante alle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2013, il Comune di TE TO contestò alla Ricorrente_1 S.p.A. l'omesso versamento dell'imposta municipale propria in relazione ad immobili siti nel territorio comunale, per un importo complessivo di euro 5.048,00, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
La società contribuente propose ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, deducendo la carenza di soggettività passiva IMU per l'annualità 2013 in contestazione, sul presupposto che gli immobili, concessi in locazione finanziaria, non fossero stati riconsegnati nonostante la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
La Commissione Tributaria di Ancona, con Sentenza n. 60/20, depositata il 7 febbraio 2020, rigettò il ricorso ritenendo correttamente individuata nella concedente la soggettività passiva IMU successivamente alla risoluzione del contratto di leasing.
In data 4 settembre 2020, la Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa da Difensore_1 ha proposto appello avverso tale decisione, insistendo per la riforma della Sentenza impugnata e sostenendo che, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, la soggettività passiva doveva permanere in capo all'utilizzatore.
In via subordinata, ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni per asserita obiettiva incertezza normativa.
In data 28 settembre 2020, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n.634/2020.
In data 20 gennaio 2021, il Comune di TE TO si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 13 gennaio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Ammissibilità dell'appello
L'appello è ammissibile in quanto proposto nei termini di legge e conforme ai requisiti di cui all'art. 53 del
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Questione sostanziale: soggettività passiva IMU nel leasing dopo la risoluzione e prima della riconsegna
La censura d'appello – secondo cui, risolto il contratto di locazione finanziaria, l'IMU resterebbe in capo all'utilizzatore sino alla riconsegna materiale del bene – non è condivisibile, perché in contrasto con il dato normativo e con l'orientamento di legittimità ormai consolidato.
2.1. Quadro normativo e criterio di imputazione soggettiva
Per gli immobili concessi in leasing, l'art. 9, comma 1, Decreto Legislativo 14 marzo 2011 individua il soggetto passivo nel locatario finanziario “a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
La regola è speciale (derogatoria) rispetto alla disciplina generale dell'IMU, ancorata al “possesso” dell'immobile, e quindi ad un criterio che, in chiave tributaria, valorizza il titolo giuridico idoneo a giustificare il possesso qualificato (proprietà / diritto reale / rapporto di leasing in essere), non già la mera “detenzione di fatto”.
2.2. Interpretazione della locuzione “durata del contratto”: durata giuridica, non detenzione materiale
La “durata del contratto” va intesa come vigenza del vincolo contrattuale (durata giuridica), non come protrazione di una disponibilità materiale che, dopo la risoluzione, diventa priva di titolo. Questo è esattamente il punto che l'appellante trascura con una sovrapposizione tra possesso / detenzione e tra rapporto giuridico
/ inerzia fattuale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, risolto il leasing, il soggetto passivo torna ad essere il locatore / proprietario, “anche se” il bene non sia stato ancora materialmente riconsegnato, perché ciò che rileva ai fini dell'IMU è l'esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore, vincolo che, con la risoluzione, cessa.
In particolare, la Corte di Cassazione Sezione Tributaria con Ordinanza n. 6232 del 7 marzo 2024 ricostruisce anche lo sviluppo dell'orientamento e afferma – superando le oscillazioni del 2019 – che, con la risoluzione, la soggettività passiva si radica in capo alla società di leasing, senza che la mancata riconsegna possa prolungare la traslazione del tributo sull'utilizzatore.
2.3. Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie è pacifico che il contratto di leasing è stato risolto il 7.3.2012 e che l'annualità oggetto di accertamento è il 2013.
Ne discende, in modo lineare che cessata la vigenza del contratto, viene meno la regola speciale che pone l'IMU in capo all'utilizzatore e, quindi, la soggettività passiva si ri-aggancia” al proprietario / locatore (società di leasing), indipendentemente dai tempi di recupero e riconsegna.
In conclusione, l'appello è privo di pregio in quanto pretende di far dipendere l'obbligazione tributaria da un fatto materiale (riconsegna) che, dopo la risoluzione, non è più sorretto da alcun titolo e che introdurrebbe un'alea intollerabile nell'individuazione del debitore d'imposta.
3. Domanda subordinata: disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni non è accoglibile.
3.1. Regola ed eccezione: l'incertezza deve essere oggettiva”
Il sistema (art. 8 D. Lgs. n. 546/1992; art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 472/1997; art. 10, comma 3, L. n. 212/2000) prevede una causa di non punibilità eccezionale, che opera solo quando la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma.
La Cassazione è ferma nel precisare che l'incertezza deve essere oggettiva e accertata dal giudice, non riducibile a dubbio soggettivo del contribuente;
essa ricorre quando la disciplina applicabile presenti pluralità di prescrizioni, equivocità di contenuto ed “elementi positivi di confusione”, con coordinamento concettualmente difficoltoso;
e l'onere di allegazione grava sul contribuente.
3.2. Perché qui l'incertezza oggettiva non c'è
Nel caso in esame l'appellante non dimostra (né potrebbe) elementi oggettivi di confusione normativa.
Al contrario la norma IMU sul leasing (art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 23/2011) è testualmente chiara nell'agganciare la soggettività passiva alla “durata del contratto”, cioè alla vigenza del vincolo.
La ricostruzione dell'appellante presuppone un'operazione impropria: trasformare la cessazione del titolo
(risoluzione) in un prolungamento della soggettività passiva per il solo fatto materiale della mancata riconsegna. È una torsione interpretativa, non un'incertezza “interna” alla norma.
La giurisprudenza di legittimità conferma senza ambiguità che la mancata riconsegna non è criterio idoneo a protrarre la soggettività passiva dell'utilizzatore, essendo decisivo il permanere (o meno) del vincolo contrattuale.
Questo rafforza – in chiave di giudizio ex art. 8 D. Lgs. n. 546/1992 – l'assenza di un dubbio interpretativo inevitabile.
3.3. Conclusione sul capo sanzionatorio
In definitiva, difettano i presupposti per la disapplicazione: non emergono obiettive condizioni di incertezza, ma solo l'interesse dell'appellante a sottrarsi alle conseguenze (ordinarie) dell'inadempimento. Le sanzioni vanno dunque confermate.
4. Spese di lite
La totale soccombenza dell'appellante impone la condanna della stessa alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado delle Marche, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.p.A.;
- conferma la Sentenza impugnata in ogni sua parte;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di
TE TO, che liquida in euro 2.400 comprensivi del rimborso forfettario per spese generali.
Così deciso in Ancona il 13 gennaio 2026
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
AV RT
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
SERENI EL ROBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 634/2020 depositato il 28/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 L.r. Rappresentante_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di TE TO - Piazza Ruggiuri N. 15 60030 TE TO AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 60/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 3 e pubblicata il 07/02/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 IMU 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Appellante: "in totale riforma della sentenza impugnata, voglia annullare l'avviso di accertamento impugnato e, in subordine disapplicare le sanzioni tributarie irrogate dal Comune di TE TO per oggettiva incertezza nell'applicazione della norma".
Appellato: "respingere l'appello ... e confermare la sentenza impugnata"; "condannare l'appellante alle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento IMU relativo all'anno d'imposta 2013, il Comune di TE TO contestò alla Ricorrente_1 S.p.A. l'omesso versamento dell'imposta municipale propria in relazione ad immobili siti nel territorio comunale, per un importo complessivo di euro 5.048,00, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi.
La società contribuente propose ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, deducendo la carenza di soggettività passiva IMU per l'annualità 2013 in contestazione, sul presupposto che gli immobili, concessi in locazione finanziaria, non fossero stati riconsegnati nonostante la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.
La Commissione Tributaria di Ancona, con Sentenza n. 60/20, depositata il 7 febbraio 2020, rigettò il ricorso ritenendo correttamente individuata nella concedente la soggettività passiva IMU successivamente alla risoluzione del contratto di leasing.
In data 4 settembre 2020, la Ricorrente_1 S.p.A., rappresentata e difesa da Difensore_1 ha proposto appello avverso tale decisione, insistendo per la riforma della Sentenza impugnata e sostenendo che, fino alla materiale riconsegna dell'immobile, la soggettività passiva doveva permanere in capo all'utilizzatore.
In via subordinata, ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni per asserita obiettiva incertezza normativa.
In data 28 settembre 2020, l'appello è stato iscritto nel Registro Generale degli Appelli al n.634/2020.
In data 20 gennaio 2021, il Comune di TE TO si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
In data 13 gennaio 2026, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Ammissibilità dell'appello
L'appello è ammissibile in quanto proposto nei termini di legge e conforme ai requisiti di cui all'art. 53 del
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Questione sostanziale: soggettività passiva IMU nel leasing dopo la risoluzione e prima della riconsegna
La censura d'appello – secondo cui, risolto il contratto di locazione finanziaria, l'IMU resterebbe in capo all'utilizzatore sino alla riconsegna materiale del bene – non è condivisibile, perché in contrasto con il dato normativo e con l'orientamento di legittimità ormai consolidato.
2.1. Quadro normativo e criterio di imputazione soggettiva
Per gli immobili concessi in leasing, l'art. 9, comma 1, Decreto Legislativo 14 marzo 2011 individua il soggetto passivo nel locatario finanziario “a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.
La regola è speciale (derogatoria) rispetto alla disciplina generale dell'IMU, ancorata al “possesso” dell'immobile, e quindi ad un criterio che, in chiave tributaria, valorizza il titolo giuridico idoneo a giustificare il possesso qualificato (proprietà / diritto reale / rapporto di leasing in essere), non già la mera “detenzione di fatto”.
2.2. Interpretazione della locuzione “durata del contratto”: durata giuridica, non detenzione materiale
La “durata del contratto” va intesa come vigenza del vincolo contrattuale (durata giuridica), non come protrazione di una disponibilità materiale che, dopo la risoluzione, diventa priva di titolo. Questo è esattamente il punto che l'appellante trascura con una sovrapposizione tra possesso / detenzione e tra rapporto giuridico
/ inerzia fattuale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, risolto il leasing, il soggetto passivo torna ad essere il locatore / proprietario, “anche se” il bene non sia stato ancora materialmente riconsegnato, perché ciò che rileva ai fini dell'IMU è l'esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore, vincolo che, con la risoluzione, cessa.
In particolare, la Corte di Cassazione Sezione Tributaria con Ordinanza n. 6232 del 7 marzo 2024 ricostruisce anche lo sviluppo dell'orientamento e afferma – superando le oscillazioni del 2019 – che, con la risoluzione, la soggettività passiva si radica in capo alla società di leasing, senza che la mancata riconsegna possa prolungare la traslazione del tributo sull'utilizzatore.
2.3. Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie è pacifico che il contratto di leasing è stato risolto il 7.3.2012 e che l'annualità oggetto di accertamento è il 2013.
Ne discende, in modo lineare che cessata la vigenza del contratto, viene meno la regola speciale che pone l'IMU in capo all'utilizzatore e, quindi, la soggettività passiva si ri-aggancia” al proprietario / locatore (società di leasing), indipendentemente dai tempi di recupero e riconsegna.
In conclusione, l'appello è privo di pregio in quanto pretende di far dipendere l'obbligazione tributaria da un fatto materiale (riconsegna) che, dopo la risoluzione, non è più sorretto da alcun titolo e che introdurrebbe un'alea intollerabile nell'individuazione del debitore d'imposta.
3. Domanda subordinata: disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa
La richiesta di disapplicazione delle sanzioni non è accoglibile.
3.1. Regola ed eccezione: l'incertezza deve essere oggettiva”
Il sistema (art. 8 D. Lgs. n. 546/1992; art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 472/1997; art. 10, comma 3, L. n. 212/2000) prevede una causa di non punibilità eccezionale, che opera solo quando la violazione sia determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma.
La Cassazione è ferma nel precisare che l'incertezza deve essere oggettiva e accertata dal giudice, non riducibile a dubbio soggettivo del contribuente;
essa ricorre quando la disciplina applicabile presenti pluralità di prescrizioni, equivocità di contenuto ed “elementi positivi di confusione”, con coordinamento concettualmente difficoltoso;
e l'onere di allegazione grava sul contribuente.
3.2. Perché qui l'incertezza oggettiva non c'è
Nel caso in esame l'appellante non dimostra (né potrebbe) elementi oggettivi di confusione normativa.
Al contrario la norma IMU sul leasing (art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 23/2011) è testualmente chiara nell'agganciare la soggettività passiva alla “durata del contratto”, cioè alla vigenza del vincolo.
La ricostruzione dell'appellante presuppone un'operazione impropria: trasformare la cessazione del titolo
(risoluzione) in un prolungamento della soggettività passiva per il solo fatto materiale della mancata riconsegna. È una torsione interpretativa, non un'incertezza “interna” alla norma.
La giurisprudenza di legittimità conferma senza ambiguità che la mancata riconsegna non è criterio idoneo a protrarre la soggettività passiva dell'utilizzatore, essendo decisivo il permanere (o meno) del vincolo contrattuale.
Questo rafforza – in chiave di giudizio ex art. 8 D. Lgs. n. 546/1992 – l'assenza di un dubbio interpretativo inevitabile.
3.3. Conclusione sul capo sanzionatorio
In definitiva, difettano i presupposti per la disapplicazione: non emergono obiettive condizioni di incertezza, ma solo l'interesse dell'appellante a sottrarsi alle conseguenze (ordinarie) dell'inadempimento. Le sanzioni vanno dunque confermate.
4. Spese di lite
La totale soccombenza dell'appellante impone la condanna della stessa alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° Grado delle Marche, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 S.p.A.;
- conferma la Sentenza impugnata in ogni sua parte;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di
TE TO, che liquida in euro 2.400 comprensivi del rimborso forfettario per spese generali.
Così deciso in Ancona il 13 gennaio 2026
Il relatore
Paolo Marra Il Presidente
AV RT