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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 99-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione prima in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice est.
Dott. Bruno Malagoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 99-1 del 2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
(p. iva: ) con sede in Sanluri, in via Dante Controparte_1 P.IVA_1
n. 6, domiciliato a Cagliari, in via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio degli avv.ti Claudia Laconi
e IZ TA, che lo rappresentano e difendono, in virtù della procura speciale allegata agli atti.
Resistente proposta da
(c.f.: ), domiciliato in Cagliari in via P. Palestrina n. Parte_1 C.F._1
72, presso lo studio dell'avv. Francesco Corda, che lo rappresenta e difende, in virtù della procura speciale in calce al presente atto.
Ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.05.2025, in qualità di ex lavoratore della Parte_1 società resistente, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
. Controparte_1
In particolare, ha allegato di essere titolare di un credito di lavoro dipendente per un importo pari a € 45.175,47, di cui € 38.412,64 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi, e €
1.507,00 di spese legali, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 204 del 13.04.2024, pronunciato dal Giudice del Lavoro di Cagliari, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data
30.05.2024.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che:
- la società debitrice versa in stato di insolvenza, in quanto incapace di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori, come evidenzia l'esito negativo del pignoramento mobiliare promosso;
- l'inattendibilità dei bilanci depositati relativi agli esercizi del 2023 e 2024, giacché la voce del passivo relativa al “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” non riporta il credito dal medesimo vantato.
2. Il contradditorio si è regolarmente costituito, dato l'esito positivo della notifica ex art. 40, comma
6, C.C.I.I., del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la quale si è costituita con memoria difensiva in data 26.06.2025, domandando il rigetto della domanda in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali, come risulterebbe dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi depositati.
In particolare, ha osservato: Controparte_1
a) come l'unico parametro sopra soglia attenga ai ricavi riportati nel bilancio chiuso al
31.12.2022, pari € 200.766,00, in ragione dell'indicazione nella voce “A5) Altri ricavi e proventi”, dell'importo di € 821,00, relativo a plusvalenze per la cessione di alcuni cespiti aziendali;
la predetta somma, pari ad € 821,00, tuttavia, dovrebbe essere detratta dall'ammontare dei ricavi rilevanti ai fini della verifica del superamento della soglia di legge di € 200.000,00, in quanto relativa a proventi straordinari, che, non contribuendo a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, non dovrebbero essere computati ai fini della verifica del requisito dimensionale in questione;
b) come i bilanci depositati, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, rappresentino la reale situazione finanziaria, contrabile e patrimoniale della società, non potendo dedursi il contrario dall'indicazione dell'importo pari ad € 0,00 nella voce del passivo relativa al
“trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”, giacché “l'ammontare del TFR relativo
a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata dell'esercizio successivo, soddisfa i criteri per essere considerato debito e ed è quindi classificato nello stato patrimoniale sotto la voce D14.”
3. All'udienza di comparizione delle parti, fissata in data 07.07.2025, il ricorrente si è rimesso alla valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali, mentre la società debitrice ha insistito per il rigetto del ricorso.
3.1. Con decreto del 15.07.2025, il Tribunale, preso atto del mancato deposito della certificazione dell' relativa ai debiti contribuitivi e rilevato l'ammontare elevato dell'esposizione CP_2 debitoria nei confronti dell' ha disposto un'integrazione Controparte_3 dell'istruttoria, ordinando l'acquisizione del prospetto dei debiti contributivi nonché, presso le cancellerie del Tribunale, delle certificazioni relative ai decreti ingiuntivi e alle procedure esecutive pendenti nei confronti della società resistente.
3.2. Alla successiva udienza del 06.10.2025, il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
4. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
4.1. Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari ad € 272.547,79.
4.2. Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente per la proposizione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, C.C.I.I., giacché la documentazione prodotta dal ricorrente comprova l'esistenza del credito posto a fondamento del ricorso,
(cfr. decreto ingiuntivo del giudice del lavoro di prodotto in atti e notificato alla società resistente).
4.3. Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto “la produzione dei seguenti beni: 1) prodotti a base di carne suina e bovina ottenuti con la preparazione e manipolazione delle stesse e successive stagionature […]”.
4.4. Sempre sotto il profilo soggettivo, i sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad €
500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, ha contestato la sussistenza dei Controparte_1 requisiti dimensionali, evidenziando come l'unico parametro sopra le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII attenga ai ricavi riportati nel bilancio chiuso al 31.12.2022, pari a €
200.766,00, ammontare dal quale, tuttavia, dovrebbe essere detratto la somma di € 821,00, riportata nella voce “A5) Altri ricavi e proventi”, relative a plusvalenze per la cessione di alcuni cespiti aziendali, in quanto relativa a proventi straordinari.
Tale argomentazione difensiva, tuttavia, risulta priva di fondamento logico e giuridico.
In tema, giova rammentare che già nel vigore del testo originario del previgente codice, laddove la nozione rilevante ai fini della soglia in commento era quella di “ricavi lordi” di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) l.f., era acquisizione pacifica in giurisprudenza che dovessero essere ricompresi nell'ambito dei ricavi le voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 (“altri ricavi
e proventi”) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A), essendo invece controverso se dovessero essere o meno considerate ulteriori componenti positive connesse all'attività esercita dall'impresa.
L'eliminazione dell'aggettivazione “ricavi lordi” ad opera del legislatore del codice della crisi ha chiarito come la nozione di tale soglia debba essere ricavata facendo riferimento alla disciplina civilistica relativa alle modalità di iscrizione in bilancio di tale voce (art. 2425 e 2425-bis c.c.), così sopendo finanche il dibattito che, sulla scorta della precedente disciplina, aveva animato parte della dottrina in ordine ricomprendere anche ulteriori voci del conto economico.
Inoltre, sotto il profilo strettamente logico, accedere alla tesi della società ricorrente significherebbe, di fatto, escludere l'applicabilità del parametro in esame agli enti in liquidazione, posto che la dismissione dei beni, nella fase liquidatoria, è l'unica, o comunque la prevalente, attività dell'impresa.
Ciò chiarito, nel caso di specie le voci del conto economico (A1 e A5) relative all'esercizio chiuso al 31.12.2022 determinano per tabulas il superamento della soglia in commento, giacché attestano ricavi per un ammontare pari a € 200.766,00.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4.5. Sotto il profilo oggettivo, con riferimento allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, “ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 21834/2009).
L'insolvenza, inoltre, può essere, altresì, desunta da altri fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.
Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.
Nel caso di specie ricorre una situazione di insolvenza, considerato che, come risulta dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, relativo all'esercizio 2024, la società ricorrente non dispone di un attivo realizzabile (patrimonio) sufficiente a soddisfare le passività:
a fronte di un attivo di € 5.945,00 risultano debiti per € 313.453,00
Emerge quindi con certezza che non sussiste più alcuna utilità da liquidare in capo alla società resistente per il soddisfacimento dei creditori sociali.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p. Controparte_1 iva: ) con sede in Sanluri, in via Dante n. 6; P.IVA_1
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Per_1
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 14.4.2025, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Gaetano Savona
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione prima in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Gaetano Savona Giudice est.
Dott. Bruno Malagoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 99-1 del 2025 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
(p. iva: ) con sede in Sanluri, in via Dante Controparte_1 P.IVA_1
n. 6, domiciliato a Cagliari, in via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio degli avv.ti Claudia Laconi
e IZ TA, che lo rappresentano e difendono, in virtù della procura speciale allegata agli atti.
Resistente proposta da
(c.f.: ), domiciliato in Cagliari in via P. Palestrina n. Parte_1 C.F._1
72, presso lo studio dell'avv. Francesco Corda, che lo rappresenta e difende, in virtù della procura speciale in calce al presente atto.
Ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.05.2025, in qualità di ex lavoratore della Parte_1 società resistente, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
. Controparte_1
In particolare, ha allegato di essere titolare di un credito di lavoro dipendente per un importo pari a € 45.175,47, di cui € 38.412,64 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi, e €
1.507,00 di spese legali, cristallizzato nel decreto ingiuntivo n. 204 del 13.04.2024, pronunciato dal Giudice del Lavoro di Cagliari, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data
30.05.2024.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che:
- la società debitrice versa in stato di insolvenza, in quanto incapace di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori, come evidenzia l'esito negativo del pignoramento mobiliare promosso;
- l'inattendibilità dei bilanci depositati relativi agli esercizi del 2023 e 2024, giacché la voce del passivo relativa al “trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” non riporta il credito dal medesimo vantato.
2. Il contradditorio si è regolarmente costituito, dato l'esito positivo della notifica ex art. 40, comma
6, C.C.I.I., del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, la quale si è costituita con memoria difensiva in data 26.06.2025, domandando il rigetto della domanda in ragione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali, come risulterebbe dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi depositati.
In particolare, ha osservato: Controparte_1
a) come l'unico parametro sopra soglia attenga ai ricavi riportati nel bilancio chiuso al
31.12.2022, pari € 200.766,00, in ragione dell'indicazione nella voce “A5) Altri ricavi e proventi”, dell'importo di € 821,00, relativo a plusvalenze per la cessione di alcuni cespiti aziendali;
la predetta somma, pari ad € 821,00, tuttavia, dovrebbe essere detratta dall'ammontare dei ricavi rilevanti ai fini della verifica del superamento della soglia di legge di € 200.000,00, in quanto relativa a proventi straordinari, che, non contribuendo a definire la dimensione economica corrente dell'impresa, non dovrebbero essere computati ai fini della verifica del requisito dimensionale in questione;
b) come i bilanci depositati, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, rappresentino la reale situazione finanziaria, contrabile e patrimoniale della società, non potendo dedursi il contrario dall'indicazione dell'importo pari ad € 0,00 nella voce del passivo relativa al
“trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato”, giacché “l'ammontare del TFR relativo
a rapporti di lavoro cessati, il cui pagamento è già scaduto o scadrà ad una data determinata dell'esercizio successivo, soddisfa i criteri per essere considerato debito e ed è quindi classificato nello stato patrimoniale sotto la voce D14.”
3. All'udienza di comparizione delle parti, fissata in data 07.07.2025, il ricorrente si è rimesso alla valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali, mentre la società debitrice ha insistito per il rigetto del ricorso.
3.1. Con decreto del 15.07.2025, il Tribunale, preso atto del mancato deposito della certificazione dell' relativa ai debiti contribuitivi e rilevato l'ammontare elevato dell'esposizione CP_2 debitoria nei confronti dell' ha disposto un'integrazione Controparte_3 dell'istruttoria, ordinando l'acquisizione del prospetto dei debiti contributivi nonché, presso le cancellerie del Tribunale, delle certificazioni relative ai decreti ingiuntivi e alle procedure esecutive pendenti nei confronti della società resistente.
3.2. Alla successiva udienza del 06.10.2025, il giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
4. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
4.1. Sussiste il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, pari ad € 272.547,79.
4.2. Sussiste la legittimazione attiva del ricorrente per la proposizione dell'istanza di apertura di liquidazione giudiziale ex art. 37, comma 2, C.C.I.I., giacché la documentazione prodotta dal ricorrente comprova l'esistenza del credito posto a fondamento del ricorso,
(cfr. decreto ingiuntivo del giudice del lavoro di prodotto in atti e notificato alla società resistente).
4.3. Sul versante soggettivo, la convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale;
infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto “la produzione dei seguenti beni: 1) prodotti a base di carne suina e bovina ottenuti con la preparazione e manipolazione delle stesse e successive stagionature […]”.
4.4. Sempre sotto il profilo soggettivo, i sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad €
500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, ha contestato la sussistenza dei Controparte_1 requisiti dimensionali, evidenziando come l'unico parametro sopra le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII attenga ai ricavi riportati nel bilancio chiuso al 31.12.2022, pari a €
200.766,00, ammontare dal quale, tuttavia, dovrebbe essere detratto la somma di € 821,00, riportata nella voce “A5) Altri ricavi e proventi”, relative a plusvalenze per la cessione di alcuni cespiti aziendali, in quanto relativa a proventi straordinari.
Tale argomentazione difensiva, tuttavia, risulta priva di fondamento logico e giuridico.
In tema, giova rammentare che già nel vigore del testo originario del previgente codice, laddove la nozione rilevante ai fini della soglia in commento era quella di “ricavi lordi” di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) l.f., era acquisizione pacifica in giurisprudenza che dovessero essere ricompresi nell'ambito dei ricavi le voci n. 1 ("ricavi delle vendite e delle prestazioni") e n. 5 (“altri ricavi
e proventi”) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A), essendo invece controverso se dovessero essere o meno considerate ulteriori componenti positive connesse all'attività esercita dall'impresa.
L'eliminazione dell'aggettivazione “ricavi lordi” ad opera del legislatore del codice della crisi ha chiarito come la nozione di tale soglia debba essere ricavata facendo riferimento alla disciplina civilistica relativa alle modalità di iscrizione in bilancio di tale voce (art. 2425 e 2425-bis c.c.), così sopendo finanche il dibattito che, sulla scorta della precedente disciplina, aveva animato parte della dottrina in ordine ricomprendere anche ulteriori voci del conto economico.
Inoltre, sotto il profilo strettamente logico, accedere alla tesi della società ricorrente significherebbe, di fatto, escludere l'applicabilità del parametro in esame agli enti in liquidazione, posto che la dismissione dei beni, nella fase liquidatoria, è l'unica, o comunque la prevalente, attività dell'impresa.
Ciò chiarito, nel caso di specie le voci del conto economico (A1 e A5) relative all'esercizio chiuso al 31.12.2022 determinano per tabulas il superamento della soglia in commento, giacché attestano ricavi per un ammontare pari a € 200.766,00.
L'impresa convenuta, pertanto, è soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4.5. Sotto il profilo oggettivo, con riferimento allo stato d'insolvenza, è d'obbligo premettere che la convenuta è in liquidazione. Ricorrendo tale ipotesi – come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi sotto il vigore della legge fallimentare, cui non v'è ragione di discostarsi – l'insolvenza deve essere valutata avendo riguardo alla capacità della società di soddisfare con il proprio patrimonio tutti i creditori, “ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (Cass. 21834/2009).
L'insolvenza, inoltre, può essere, altresì, desunta da altri fatti esteriori che denotano con ragionevole certezza che la società non è più in grado di soddisfare con il proprio patrimonio i creditori.
Occorre accertare, pertanto, se il patrimonio della società in liquidazione sia in grado, ovvero se risulti altrimenti l'incapacità, di soddisfare concretamente tutti i creditori sociali ed in un tempo compatibile con il fine della liquidazione.
Nel caso di specie ricorre una situazione di insolvenza, considerato che, come risulta dall'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, relativo all'esercizio 2024, la società ricorrente non dispone di un attivo realizzabile (patrimonio) sufficiente a soddisfare le passività:
a fronte di un attivo di € 5.945,00 risultano debiti per € 313.453,00
Emerge quindi con certezza che non sussiste più alcuna utilità da liquidare in capo alla società resistente per il soddisfacimento dei creditori sociali.
5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di (p. Controparte_1 iva: ) con sede in Sanluri, in via Dante n. 6; P.IVA_1
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Per_1
[...]
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 14.4.2025, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 11 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott. Gaetano Savona
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti