Versione
14 maggio 2005
14 maggio 2005
Art. 38. (Obblighi internazionali). 1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialita' contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata e' stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialita' cessa di operare.
2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialita' cessa di operare.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2018, n. 18872Provvedimento: 18 872 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/04/2018 Presidente Sent. n. sez. 985 VINCENZO ROTUNDO - EMILIA ANNA GIORDANO REGISTRO GENERALE ERSILIA CALVANESE N. 14521/2018 GAETANO DE AMICIS Rel. Consigliere - ANTONIO COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di LA OS Sante Fernando, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 19/02/2018 della Corte d'appello di L'aquila sentita la relazione svolta dal Consigliere NT Costantini; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha concluso …Leggi di più...
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