Articolo 38 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
Articolo 37Articolo 39
Versione
14 maggio 2005
Art. 38. (Obblighi internazionali). 1. La presente legge non pregiudica gli obblighi internazionali dello Stato italiano qualora la persona ricercata sia stata estradata da uno Stato terzo e sia tutelata dalle norme relative al principio di specialita' contenute nell'accordo in base al quale ha avuto luogo l'estradizione. In tale caso il Ministro della giustizia richiede tempestivamente l'assenso allo Stato dal quale la persona ricercata e' stata estradata ai fini della consegna allo Stato membro.
2. Nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo, i termini di cui al capo I del titolo II decorrono dal giorno in cui il principio di specialita' cessa di operare.
Entrata in vigore il 14 maggio 2005
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