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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° agosto 2025, iscritta al n. 1883 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Pomezia (RM), alla Via Roma n. 146, presso lo studio dell'Avv. Michele Palladino che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 1° agosto 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 agosto 1981 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A06, n.
341); che dalla loro unione sono nati a Roma i figli e entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convi- venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) Il Sig lascerà la casa coniugale, sita in Viterbo (VT) Strada Cimina Parte_1
n. 1/F, portando via con sé tutti i suoi beni personali, trasferendo altrove la propria residenza entro il 15 dicembre 2025.
3) Il Sig verserà alla Sig.r la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
200,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
4) Alcuna somma a titolo di mantenimento verrà versata in favore dei figl Per_2
in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
[...] Persona_3
5) L'immobile sito in Viterbo (VT), Strada Cimina n. 1/F, di proprietà esclusiva della Sig.r rimarrà assegnato alla Sig.r con Parte_2 Parte_2
tutti i mobili e gli arredi che attualmente lo arredano, già di proprietà esclusiva della stessa.
6) I separandi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e, più genericamente, di tutti i loro beni e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo. Pertanto, tutti i mobili e gli arredi che attualmente arredano la dimora coniugale rimarranno in proprietà esclusiva della Sig.r
[...]
Parte_2
7) Le spese legali relative alla presenta procedura saranno a carico della Sig.r
[...]
Parte_2
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
8) Entrambi i ricorrenti, congiuntamente, chiedono infine di emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e necessario ai fini della richiesta pronuncia.
9) Entrambi i ricorrenti chiedono di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viterbo, perché prov- veda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 1° agosto 2025, iscritta al n. 1883 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Pomezia (RM), alla Via Roma n. 146, presso lo studio dell'Avv. Michele Palladino che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 1° agosto 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 Parte_2
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 9 agosto 1981 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Roma, parte II, serie A06, n.
341); che dalla loro unione sono nati a Roma i figli e entrambi Per_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convi- venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) Il Sig lascerà la casa coniugale, sita in Viterbo (VT) Strada Cimina Parte_1
n. 1/F, portando via con sé tutti i suoi beni personali, trasferendo altrove la propria residenza entro il 15 dicembre 2025.
3) Il Sig verserà alla Sig.r la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
200,00 a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
4) Alcuna somma a titolo di mantenimento verrà versata in favore dei figl Per_2
in quanto maggiorenni ed economicamente indipendenti.
[...] Persona_3
5) L'immobile sito in Viterbo (VT), Strada Cimina n. 1/F, di proprietà esclusiva della Sig.r rimarrà assegnato alla Sig.r con Parte_2 Parte_2
tutti i mobili e gli arredi che attualmente lo arredano, già di proprietà esclusiva della stessa.
6) I separandi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e, più genericamente, di tutti i loro beni e di non aver più nessuna pretesa da avanzare al riguardo. Pertanto, tutti i mobili e gli arredi che attualmente arredano la dimora coniugale rimarranno in proprietà esclusiva della Sig.r
[...]
Parte_2
7) Le spese legali relative alla presenta procedura saranno a carico della Sig.r
[...]
Parte_2
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
8) Entrambi i ricorrenti, congiuntamente, chiedono infine di emettersi ogni altro provvedimento di legge ritenuto utile e necessario ai fini della richiesta pronuncia.
9) Entrambi i ricorrenti chiedono di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viterbo, perché prov- veda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Roma
(RM) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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