Articolo 2 della Legge 14 marzo 1968, n. 210
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 aprile 1968
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con riduzione del fondo di parte corrente destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
Entrata in vigore il 10 aprile 1968