Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con riduzione del fondo di parte corrente destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera' con riduzione del fondo di parte corrente destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.