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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/11/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
ER RI UA PRESIDENTE
NA DR CONSIGLIERE
IN BA CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 139 /2025 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Elena Bertocchi per procura allegata al ricorso.
appellante
CONTRO
, c.f. in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Brugnoli e dall'Avv. Roberta
Tracciano per procura generale alle liti del 25.9.2001 Notaio dott. Per_1 scritto nel Ruolo dei Distretti Notarili di Genova e Chiavari.
[...] appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate in data 3.10.2025
Per l'appellato: come da note depositate in data 19.9.2025
FATTI DI CAUSA
Con sentenza pubblicata in data 4.3.2025 il Tribunale di La Spezia, in parziale accoglimento del ricorso proposto da quale Parte_1 titolare artigiano di impresa di autotrasporto, ha riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennizzo per danno biologico corrispondente a CP_1 un'invalidità complessiva del 12%, accertata dal CTU in relazione alle malattie professionali epicondilite bilaterale e tendinopatia bilaterale cuffia rotatori, con la condanna dell' alla corresponsione del relativo CP_2 trattamento nella misura di legge.
Il Tribunale ha invece respinto la domanda riguardante la patologia degenerativa delle ginocchia per la natura non tabellata dell'attività lavorativa, recependo le conclusioni del CTU in merito all'assenza di posture incongrue nell'esercizio dell'attività lavorativa e di una probabilità qualificata di esposizione a rischio professionale.
Avverso la sentenza propone appello parziale e Parte_1
l'appellato resiste.
La Corte ha disposto lo svolgimento della discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti hanno depositato note conclusive nel termine perentorio fissato. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un unico articolato motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per avere il Tribunale escluso la natura tabellata dell'attività lavorativa e l'esposizione al rischio professionale, quale autotrasportatore di merci pesanti con movimentazione di carichi.
In particolare, il giudice non avrebbe considerato adeguatamente le risultanze istruttorie circa le modalità di svolgimento di detta attività, quanto ai tempi di guida, alle caratteristiche del mezzo e della merce trasportata, e avrebbe recepito acriticamente le conclusioni del CTU in merito alla qualificazione della patologia meniscale come patologia comune per l'assenza di posture incongrue, sull'erroneo presupposto che la posizione seduta per un periodo di 3-4 ore (quando peraltro il tempo di guida era nella specie molto più elevato) equivarrebbe a un rischio trascurabile ed equiparabile al mantenimento per un'ora della postura in
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piedi e che l'azionamento dei pedali del mezzo pesante coinvolga le articolazioni di caviglia ed anca e non anche del ginocchio, in contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida CP_3
L'appellante richiama, inoltre, le opposte conclusioni cui è pervenuto lo stesso giudice, con sentenza passata in giudicato, nel giudizio promosso dalla moglie e coadiuvante , conduttrice del medesimo mezzo CP_4 ed esposta ad analogo sovraccarico degli arti inferiori nello svolgimento dell'attività di autista, comprendente il carico e scarico nonché la salita e discesa dal mezzo più volte al giorno.
2. Le censure dell'appellante non sono fondate.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU di primo grado, recepite dal
Tribunale, meritano di essere condivise in quanto fondate su di una lettura puntuale e logica del complesso delle risultanze acquisite e su valide considerazioni medico-legali circa la natura e le cause non professionali della patologia degenerativa delle ginocchia da cui è affetto l'appellante
(gonartrosi e condropatia meniscale bilaterale).
Il consulente d'ufficio ha in primo luogo evidenziato, sulla base di molteplici richiami di letteratura in materia, i dati epidemiologici rilevanti:
“La prevalenza della patologia degenerativa delle ginocchia varia dallo
0,1% tra i 25 e i 34 anni, all'80% nei pazienti con più di 55 anni. La patologia aumenta quindi progressivamente in frequenza con l'età per diventare esponenziale oltre i cinquant'anni. Se nelle manifestazioni precoci, prima dei 45 anni, ne è prevalentemente interessato il sesso maschile, dopo i 45 anni è il sesso femminile ad esserne maggiormente colpito. L'età avanzata è uno dei fattori di rischio più fortemente associato”
Ha, quindi, citato studi recenti dai quali è emerso che le patologie del ginocchio, quali borsite, lesioni meniscali e osteoartrosi, sono patologie comuni nella popolazione generale ad eziologia multifattoriale, in cui assumono un ruolo rilevante i processi degenerativi tipici dell'invecchiamento e, sul piano lavorativo, solo le attività che comportano assunzione di posture protratte inginocchiate e/o accovacciate, sollevamento
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e trasporto di carichi, di diversa entità e con diversa frequenza, salita di scale e frequenti e reiterati movimenti di flesso-estensione dell'articolazione, con un lieve aumento del rischio (0,94%) per il mantenimento della posizione seduta per più di 3 ore al di', equivalente a quello di mantenere la posizione eretta per un'ora/die.
Il CTU ha, inoltre, chiarito che nella storia lavorativa del non si Pt_1 rinvengono movimenti ripetuti di accovacciamento o inginocchiamento né traslazione di pesi in misura significativa per l'incremento del rischio, precisando che nell'azionamento dei pedali di guida il ginocchio rimane in posizione flessa e le articolazioni interessate sono quelle della caviglia ed eventualmente dell'anca. Ha, quindi, concluso che, in assenza di traumi da caduta o distorsioni nella salita o discesa dal mezzo (mai menzionati dal
, risulta poco probabile l'esposizione significativa a rischio Pt_1 professionale dell'appellante, tale da determinare, anche solo in via concausale, la patologia degenerativa ad entrambe le ginocchia, riscontrabile in circa l'80% della popolazione maschile di età superiore ai 55 anni.
La valutazione del CTU è coerente con le risultanze istruttorie e con gli atti del giudizio promosso dalla moglie (prodotti CP_4 dall'appellante). Nel corso della visita medica quest'ultima riferiva ai sanitari (cfr. diario medico 9.9.2019 in atti) di avere svolto l'attività di CP_1 autista di camion come collaboratrice della ditta artigiana del marito dal
1997 al 2008, per poi riprendere nel gennaio 2019, e di essersi alternata con lui alla guida dell'unico mezzo nel corso dei viaggi, che fino al 2006 riguardavano un'autocisterna su tutto il territorio nazionale e dal 2006 il trasporto sia di merci varie sia di container.
Lo stesso appellante ha riferito in sede di anamnesi di avere guidato CP_1 per 21 anni autocisterne, che, come tali, dunque non richiedevano una movimentazione manuale dei carichi né un impegno continuativo dell'autista nelle operazioni di carico e scarico.
Anche i testi e escussi in entrambi i giudizi, hanno Tes_1 Tes_2 confermato l'alternanza dei coniugi alla guida del mezzo, precisando che i
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viaggi si svolgevano su tratte piuttosto lunghe e che nel caso di trasporti di container o marmo in lastre o blocchi le operazioni di carico e scarico non venivano compiute dall'autista, il quale si occupava per lo più, peraltro solo nel secondo caso, di effettuare le operazioni accessorie quali alzare e abbassare le sponde, legare e predisporre i cavalletti ed effettuare le coperture del carico con i teloni (circostanze che hanno determinato l'accoglimento della domanda di indennizzo del per le patologie Pt_1 alle spalle, al rachide e ai gomiti, con statuizione non impugnata).
Dal complesso degli elementi richiamati emerge che per un significativo arco temporale di oltre dieci anni l'impegno di guida del non era a Pt_1 tempo pieno, atteso che le ore di guida dell'unico mezzo dell'impresa artigiana erano ripartite tra i due coniugi, e che le operazioni di carico e scarico, tenuto conto del prolungato periodo di guida di autocisterna (21 anni) e della natura dei carichi per il restante periodo, non comportavano un particolare impegno o sovraccarico degli arti inferiori dell'autista o posture incongrue protratte. Non risultano, poi, provate frequenti e ripetute operazioni di salita e discesa dal mezzo, trattandosi in prevalenza di trasporti di un unico carico su tratte piuttosto lunghe, né tenuta di posizioni accovacciate o inginocchiate o ripetuti movimenti di flesso/estensione delle ginocchia, posto che, come evidenziato dal CTU, l'azionamento dei pedali di guida avviene da seduti e con l'articolazione in posizione semiflessa in assenza di carico.
Sotto quest'ultimo profilo non paiono pertinenti i richiami alle linee guida riguardanti i fattori di rischio delle attività di autotrasporto. CP_1
Dalle relative schede prodotte dall'appellante si evincono, per quanto riguarda le malattie professionali associate a trasporto su strada, associazioni significative solo per le patologie del rachide e degli arti superiori (quali quelle riconosciute e indennizzate al a differenza Pt_1 che per le patologie alle ginocchia per le quali risulta un indice PRR inferiore a 1. In particolare, i fattori di rischio segnalati per quanto riguarda la salita/discesa dal mezzo riguardano, poi, solo eventi traumatici
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(schiacciamento degli arti, urto contro le parti del mezzo, scivolamento e caduta) e non sono pertanto rilevanti ai fini della decisione.
Nel quadro descritto, il Tribunale ha correttamente escluso l'esistenza di un apprezzabile rischio lavorativo correlabile, anche solo sul piano concausale, alla patologia degenerativa delle ginocchia del più Pt_1 probabilmente associata a fattori comuni alla popolazione maschile della medesima età. Né, a contrario, può assumere rilievo il riconoscimento della natura professionale della malattia al ginocchio destro in favore della moglie , tenuto conto che tale riconoscimento da parte del CP_4
CTU nominato nel relativo giudizio (diverso dall'attuale) è comunque basato sull'espresso riscontro di un rischio professionale medio-basso da sovraccarico meccanico agli arti inferiori, peraltro non sostenuto da riferimenti a dati epidemiologici o di letteratura.
3. Discende dalle ragioni esposte la reiezione dell'appello.
Sussistono ragioni per la compensazione delle spese del grado, attesi i margini di incertezza delle valutazioni medico-legali oggetto di causa.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter, 437 c.p.c.
Respinge l'appello;
Compensa le spese del grado;
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Genova, 28 ottobre 2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
IN BA ER RI UA
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