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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/09/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza Addì 25/09/2025 Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 66/2025 E' comparso l'avv. LANDI LUCA per il quale si riporta al ricorso Parte_1 introduttivo e chiede che la causa venga decisa;
IL GIUDICE dato atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza, emette la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Valeria Protano
R.G.N. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 66 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 25.09.2025 e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luca Landi (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_2 studio è elettivamente domiciliato in Grottaminarda in Piazza XVI marzo 1978, n. 13;
-attore-
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
-convenuta contumace-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2059 c.c.;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.11.2024, citava Parte_2 in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
Accertare e dichiarare , cod. fiscale: , nata ad [...] I. Controparte_1 C.F._3
(Av) il 01/07/1992 e Residente in contrada Acquasalza n. 33 in Ariano I, responsabile della aggressione perpetrata ai danni dell'attore per i motivi esposti in narrativa;
2) per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal sig. Controparte_1 ai sensi degli artt. 2043 e 2059 del cod. civile;
3)Vittoria di compensi e spese Parte_2 forfettarie al 15%.” A sostegno del ricorso deduceva le seguenti circostanze: - che il ricorrente, di origini marocchine, completamente integrato nel tessuto sociale di Grottaminarda, lavorava da anni presso la ”, come operatore di laboratorio e Parte_3 addetto alle consegne;
- che, dagli inizi del mese di agosto dell'anno 2021, riceveva una serie di minacce da parte della resistente, la quale lo accusava di aver preso possesso illegittimamente di un alloggio IACP e lo minacciava, per tale motivo, a lasciare l'immobile altrimenti sarebbero stati guai per lui;
- che, il giorno 16 agosto 2021, verso le ore 14.40, mentre l'attore era all'interno della predetta abitazione, ubicata in via Firenze nel Comune di Grottaminarda, individuata al Foglio 21, particella 876, la resistente insieme al coniuge prendeva a calci e pugni la porta di ingresso e, al contempo, inveiva minacce verbali nei confronti del ricorrente;
- che il ricorrente provvedeva subito a chiamare le forze dell'ordine ma, nel frattempo, i coniugi riuscivano a buttare giù la porta che cadendo, di conseguenza, gli finiva completamente addosso, procurandogli delle lesioni alla spalla e alla mano sinistra;
- che veniva trasportato presso il nosocomio “Sant'Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, dove gli veniva rilasciato referto medico con una prognosi di dieci giorni per le lesioni subite. La resistente, pur ritualmente citata, non si costitutiva in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia con provvedimento del 13.05.2025. All'udienza del 25.09.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Motivi della decisione La domanda va rigettata per le seguenti ragioni. Oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal ricorrente ex art. 2059 c.c. per l'aggressione perpetrata ai suoi danni da parte di . Controparte_1
Si deve osservare che è onere della parte che agisce, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare i fatti a fondamento della pretesa e che, in particolare, in sede di domanda di risarcimento dei danni ex articolo 2043 c.c., la parte attrice ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ossia il comportamento attivo o omissivo contra ius, il danno ingiusto e cioè un pregiudizio che lede un interesse protetto dal nostro ordinamento, il nesso causale tra danno ingiusto e fatto illecito e la colpa o il dolo, ossia l'elemento soggettivo che caratterizza la condotta dell'autore del danno. Orbene, nel caso di specie, l'attore non ha fornito il benché minimo elemento di prova circa l'effettiva verificazione dell'illecito consistito nell'aggressione ai suoi danni e la configurabilità del nesso causale tra quest'ultima e le lesioni subite. Ed infatti, l'attore non ha formulato alcuna richiesta istruttoria al fine di dimostrare la verificazione dell'eventus damni da lui rappresentato, limitandosi a produrre, a supporto della domanda, la querela del 21.08.2021 della Stazione Carabinieri di Grottaminarda e il decreto di citazione a giudizio per la resistente del 02.05.2022. Trattasi, a ben vedere, di atti provenienti dalla parte, che nulla dimostrano in merito alla loro riconducibilità all'aggressione. In definitiva, la domanda risarcitoria risulta completamente sfornita di riscontro probatorio circa l'asserita dinamica del fatto e la riconducibilità eziologica delle lesioni fisiche subite all'aggressione denunciata. Per tali ragioni, si ritiene che la domanda debba essere rigettata per non avere il ricorrente, stante l'assenza di ulteriori richieste istruttorie e tenuto conto della insufficiente documentazione prodotta, assolto al proprio onere probatorio. Nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta. Infatti, sul punto, si osserva che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'articolo 91 cod. proc. civ. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 21402/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti di , ritenuta assorbita ogni altra domanda ed Parte_2 Controparte_1 eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso di Parte_2
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, il 25.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
I SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza Addì 25/09/2025 Innanzi al giudice unico dr. Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 66/2025 E' comparso l'avv. LANDI LUCA per il quale si riporta al ricorso Parte_1 introduttivo e chiede che la causa venga decisa;
IL GIUDICE dato atto dell'allontanamento della parte dall'aula di udienza, emette la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Valeria Protano
R.G.N. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Protano, ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 66 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza di discussione del 25.09.2025 e vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Luca Landi (C.F. ), presso il cui CodiceFiscale_2 studio è elettivamente domiciliato in Grottaminarda in Piazza XVI marzo 1978, n. 13;
-attore-
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._3
-convenuta contumace-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2059 c.c.;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25.11.2024, citava Parte_2 in giudizio , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
Accertare e dichiarare , cod. fiscale: , nata ad [...] I. Controparte_1 C.F._3
(Av) il 01/07/1992 e Residente in contrada Acquasalza n. 33 in Ariano I, responsabile della aggressione perpetrata ai danni dell'attore per i motivi esposti in narrativa;
2) per l'effetto condannare la al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal sig. Controparte_1 ai sensi degli artt. 2043 e 2059 del cod. civile;
3)Vittoria di compensi e spese Parte_2 forfettarie al 15%.” A sostegno del ricorso deduceva le seguenti circostanze: - che il ricorrente, di origini marocchine, completamente integrato nel tessuto sociale di Grottaminarda, lavorava da anni presso la ”, come operatore di laboratorio e Parte_3 addetto alle consegne;
- che, dagli inizi del mese di agosto dell'anno 2021, riceveva una serie di minacce da parte della resistente, la quale lo accusava di aver preso possesso illegittimamente di un alloggio IACP e lo minacciava, per tale motivo, a lasciare l'immobile altrimenti sarebbero stati guai per lui;
- che, il giorno 16 agosto 2021, verso le ore 14.40, mentre l'attore era all'interno della predetta abitazione, ubicata in via Firenze nel Comune di Grottaminarda, individuata al Foglio 21, particella 876, la resistente insieme al coniuge prendeva a calci e pugni la porta di ingresso e, al contempo, inveiva minacce verbali nei confronti del ricorrente;
- che il ricorrente provvedeva subito a chiamare le forze dell'ordine ma, nel frattempo, i coniugi riuscivano a buttare giù la porta che cadendo, di conseguenza, gli finiva completamente addosso, procurandogli delle lesioni alla spalla e alla mano sinistra;
- che veniva trasportato presso il nosocomio “Sant'Ottone Frangipane” di Ariano Irpino, dove gli veniva rilasciato referto medico con una prognosi di dieci giorni per le lesioni subite. La resistente, pur ritualmente citata, non si costitutiva in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia con provvedimento del 13.05.2025. All'udienza del 25.09.2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'odierna udienza per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Motivi della decisione La domanda va rigettata per le seguenti ragioni. Oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dal ricorrente ex art. 2059 c.c. per l'aggressione perpetrata ai suoi danni da parte di . Controparte_1
Si deve osservare che è onere della parte che agisce, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare i fatti a fondamento della pretesa e che, in particolare, in sede di domanda di risarcimento dei danni ex articolo 2043 c.c., la parte attrice ha l'onere di allegare e provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, ossia il comportamento attivo o omissivo contra ius, il danno ingiusto e cioè un pregiudizio che lede un interesse protetto dal nostro ordinamento, il nesso causale tra danno ingiusto e fatto illecito e la colpa o il dolo, ossia l'elemento soggettivo che caratterizza la condotta dell'autore del danno. Orbene, nel caso di specie, l'attore non ha fornito il benché minimo elemento di prova circa l'effettiva verificazione dell'illecito consistito nell'aggressione ai suoi danni e la configurabilità del nesso causale tra quest'ultima e le lesioni subite. Ed infatti, l'attore non ha formulato alcuna richiesta istruttoria al fine di dimostrare la verificazione dell'eventus damni da lui rappresentato, limitandosi a produrre, a supporto della domanda, la querela del 21.08.2021 della Stazione Carabinieri di Grottaminarda e il decreto di citazione a giudizio per la resistente del 02.05.2022. Trattasi, a ben vedere, di atti provenienti dalla parte, che nulla dimostrano in merito alla loro riconducibilità all'aggressione. In definitiva, la domanda risarcitoria risulta completamente sfornita di riscontro probatorio circa l'asserita dinamica del fatto e la riconducibilità eziologica delle lesioni fisiche subite all'aggressione denunciata. Per tali ragioni, si ritiene che la domanda debba essere rigettata per non avere il ricorrente, stante l'assenza di ulteriori richieste istruttorie e tenuto conto della insufficiente documentazione prodotta, assolto al proprio onere probatorio. Nulla sulle spese stante la contumacia di parte convenuta. Infatti, sul punto, si osserva che “la condanna alle spese processuali, a norma dell'articolo 91 cod. proc. civ. ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr. Cass. n. 21402/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla
[...] nei confronti di , ritenuta assorbita ogni altra domanda ed Parte_2 Controparte_1 eccezione, così provvede:
a) rigetta il ricorso di Parte_2
b) nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, il 25.09.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano