Decreto cautelare 31 maggio 2025
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Ordinanza collegiale 29 settembre 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00072/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2025, proposto da
IA DA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Murru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Isola di Capo Rizzuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Ribecco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Societa Aloah S.r.l., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
TH AC S.r.l.s, rappresentata e difesa dall'avvocato Joseph SE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SE LD S.r.l. A Socio Unico, rappresentata e difesa dagli avvocati Joseph SE, Alessandro Balzano, Ferdinando Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Settore Gestione del Territorio - Patrimonio - Demanio - Usi Civici – n.555 Registro Generale del 07/05/2025 - Registro di settore n 40 data di registrazione 07/05/2025 avente ad oggetto l'approvazione avviso pubblico per concessioni demaniali marittime finalizzate alla fornitura di servizi complementari di natura turistico – ricreativa individuazione aree da dare in concessione demaniale marittima stagionale per l’anno 2025, in attuazione della delibera di giunta comunale n° 80 r.g. del 06/05/2025 e del susseguente AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME STAGIONALI FINALIZZATE ALLA FORNITURA DI SERVIZI COMPLEMENTARI DI NATURA TURISTICO – RICREATIVA PER L’ANNO 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Isola di Capo Rizzuto;
Vista l’ordinanza cautelare n. 323 del 26 giugno 2025;
Visti gli interventi ad opponendum di TH AC S.r.l.s e di SE LD S.r.l.;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1520 del 29 settembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RI BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione, in particolare dell’avviso pubblico per concessioni demaniali marittime stagionali per l’anno 2025, nella parte in cui individua tra le aree da dare in concessione un lotto che corrisponde ad un’area di sua proprietà;
- il Comune si è costituito in giudizio argomentando in ordine alla inammissibilità e infondatezza del ricorso;
- con ordinanza cautelare n. 323 del 26 giugno 2025 l’istanza cautelare è stata accolta, sospendendo l’avviso con esclusivo riferimento al lotto in contestazione;
- in data 31 ottobre 2025 hanno spiegato intervento ad opponendum le società TH AC S.r.l.s e di SE LD S.r.l.;
- con memoria del 14 novembre 2025 il Comune di Isola di Capo Rizzuto ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendosi ormai conclusa la stagione balneare oggetto dell’avviso impugnato;
- all’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha confermato la sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “ In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso deve dunque essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese possono essere compensate alla luce delle particolarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV AL, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
RI BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA | IV AL |
IL SEGRETARIO