CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, l'esclusione, all'esito del dibattimento, delle circostanze aggravanti che rendevano inammissibile la richiesta, procedendosi per il delitto di omicidio astrattamente punito con la pena dell'ergastolo, comporta la diminuzione della pena di un terzo, anche se l'istanza di rito alternativo non sia stata reiterata nella fase predibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2023, n. 35808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35808 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
35808-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 731/2023 Presidente - GIACOMO ROCCHI UP 06/06/2023- OM DA R.G.N. 6584/2023 - Relatore - GIUSEPPE SANTALUCIA EL GI CA SO ha pronunciato la seguente SENTENZA. sul ricorso proposto da: AC GI AB nato il [...] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato MARINO ELISA del foro di FIRENZE in difesa di AC GI AB, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. s Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui la locale Corte di assise ha condannato NA BR AC alla pena di anni sedici di reclusione, riconosciuto il vizio parziale di mente, per il reato di omicidio in danno di EN WO, che fu cosparsa di benzina mentre dormiva - distesa per terra al capolinea di Villa di Costanza della tramvia e immediatamente dopo - fu raggiunta da un pezzo di carta incendiato, che appiccò il fuoco causandole estese ustioni che ne causarono il decesso a distanza di giorni, nonostante le cure ospedaliere praticate. Il fatto fu commesso in Scandicci il 25 aprile 2020 e il decesso si verificò in Genova il 6 maggio successivo.
2. La Corte di assise di appello, in risposta ai motivi di impugnazione: ha illustrato i fatti e le ragioni che depongono per la sussistenza del dolo - di omicidio. L'imputata prima minacciò la vittima, poi la cosparse di benzina intenzionalmente mentre dormiva e quindi non poteva difendersi;
si servì di un pezzo di carta imbevuto e poi acceso come miccia, condotta che mirò appunto ad uccidere;
subito dopo il fatto, l'imputata espresse l'intenzione di riprovarci se la vittima fosse sopravvissuta. Il fatto che, dopo l'aggressione, avvisò i Carabinieri non è indicativo della volontà di salvare la vittima, quanto della sensazione di aver compiuto quanto doveva. Ha spiegato le ragioni della insussistenza della provocazione, sia perché la vittima al momento dell'aggressione dormiva ed era indifesa, sia per l'evidente sproporzione tra offesa (costituita dall'averle detto più volte che il fidanzato la tradiva e aveva rapporti sessuali con lei) e reazione. Ha dato conto della correttezza del diniego delle attenuanti generiche, atteso che quanto dedotto dalla difesa soccombe rispetto alla gravità del fatto. Ha, ancora, motivato in punto di adeguatezza della misura della pena irrogata, affermando che quanto addotto dalla difesa o è stato già valutato in relazione al vizio parziale di mente o è recessivo rispetto alla gravità del fatto. Ha infine spiegato che solo all'esito di un dibattimento complesso si è giunti al riconoscimento del vizio parziale di mente e all'esclusione delle aggravanti (premeditazione e motivi abietti e futili), la cui contestazione ha reso inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato. Di qui l'impossibilità di riconoscimento, all'esito del giudizio dibattimentale, della riduzione di pena per il giudizio abbreviato, che fu richiesto ma 1 non ebbe corso per incompatibilità con la contestazione iniziale del reato in termini tali da comportare in astratto la pena dell'ergastolo.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NA BR AC che ha articolato più motivi.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello ha motivato in modo assertivo in ordine all'elemento soggettivo del delitto di omicidio. Non ha correttamente valorizzato il comportamento susseguente dell'imputata, che chiamò ripetutamente i Carabinieri invocando il loro aiuto evidentemente per salvare la vita della vittima, e ciò perché la sua volontà non era di uccidere. Non ha considerato che tali termini si è espressa l'imputata in sede di udienza per la convalida dell'arresto in flagranza e non ha preso in esame i dubbi formulati dal perito, dott. Paterniti, secondo cui è impossibile stabilire quale fosse l'intenzione della vittima la notte del fatto, se quella di uccidere o soltanto di spaventare la vittima.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione senza prendere in esame le numerose censure mosse con l'atto di appello. Se, come affermato in sentenza, la psicosi acuta dell'imputata fu conseguenza della condotta della vittima, allora non può non valutarsi tale elemento ai fini del riconoscimento dell'attenuante, nonostante l'elemento sia stato già valutato per l'affermazione del vizio parziale di mente.
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. La sentenza ha omesso ogni valutazione in riferimento al parametro della capacità a delinquere. Non ha preso in esame lo stato di incensuratezza, il comportamento susseguente al fatto, i motivi a delinquere, le condizioni di vita e il comportamento processuale collaborativo.
3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per l'omesso riconoscimento della riduzione di pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato. Erroneamente è stato ritenuto dal giudice di primo grado che l'imputata, per beneficiare della riduzione di pena per il rito, avrebbe dovuto reiterare la richiesta in dibattimento prima della dichiarazione di apertura. L'erroneità di tale interpretazione è ora confermata dalla riforma dell'art. 438 cod. proc. pen. operata dal d. lgs. n. 150 del 2022, che onera l'imputato della reiterazione della richiesta nei soli casi in cui questa sia stata rigettata per ragioni diverse dall'essere il delitto in contestazione punito con la pena dell'ergastolo. 2 In ogni caso, anche a voler ritenere, secondo l'interpretazione di ambedue i giudici di merito, che la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2021 abbia esteso il meccanismo di doverosa reiterazione di cui alla precedente sentenza n. 169 del 2003 alle ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., tale assunto non può che valere a far data dalla sentenza n. 127 del 2021, che è stata resa e pubblicata dopo che nel processo de quo era stato dichiarato aperto il dibattimento di primo grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento soltanto in parte, specificamente in riguardo al quarto motivo;
per il resto, invece, va rigettato.
2. L'imputata chiese nei termini di legge l'ammissione al rito abbreviato, ma la domanda fu ritenuta inammissibile in ragione del reato oggetto di imputazione. Il delitto di omicidio, arricchito dalle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi futili, punibile con la pena dell'ergastolo e quindi, secondo quanto disposto dall'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., preclude che il processo possa svolgersi nelle forme del giudizio abbreviato. All'esito del dibattimento di primo grado le due aggravanti, per effetto delle quali il reato era astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo, sono state escluse in quanto ritenute insussistenti;
ciò nonostante, il giudice di primo grado ha negato l'applicazione della diminuente per il rito, e ciò perché la richiesta non era stata riproposta in fase di apertura del dibattimento. La Corte di assise ha così ritenuto di estendere alla richiesta di abbreviato in relazione ad imputazione per reato astrattamente punibile con l'ergastolo la giurisprudenza formatasi in riferimento ai casi di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria. È stato stabilito, proprio in riguardo a tale ultimo tipo di richieste, che "quando l'imputato rinnova prima della dichiarazione di apertura del dibattimento una richiesta condizionata di accesso al rito già respinta dal giudice per le indagini preliminari (secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169), il giudice è chiamato ad effettuare, acquisendo gli atti del fascicolo del pubblico ministero in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. cod. proc. pen., una valutazione solo incidentale delle risultanze raccolte, finalizzata alla verifica della prospettata necessità della prova integrativa richiesta, senza che ciò si traduca in giudizio sul merito dell'azione penale e dunque in causa di incompatibilità per il giudice stesso" Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Rv. 229176 -. In forza di quanto statuito da Corte cost. n. 3 169 del 2003, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. (e del corrispondente art. 458, comma 2, cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato, le Sezioni unite hanno individuato nel meccanismo di controllo sul provvedimento di diniego del rito affidato già al giudice del dibattimento una "sequenza virtuosa" perché consente lo scrutinio critico del provvedimento del giudice per le indagini preliminari con possibilità di effettiva celebrazione del giudizio abbreviato ad opera del giudice del dibattimento, coniugando così l'esigenza di economia processuale con l'eventuale sconto di pena per l'imputato.
2.1. La soluzione interpretativa fatta propria dalla Corte di assise è errata. Detta Corte non ha infatti tenuto conto, decretando l'assimilabilità della richiesta di giudizio abbreviato cd. secca a quella subordinata ad integrazione probatoria, che nel primo caso la reiterazione in dibattimento, prima della relativa dichiarazione di apertura, non potrebbe essere funzionale, come nel secondo, ad un controllo ex actis della fondatezza del diniego in vista del recupero, in uno con lo sconto di pena, dell'economicità dell'accertamento. Ed infatti, nel caso in esame, il rito abbreviato non è ammissibile e non è stato ammesso in forza di una preclusione di legge fondata sul tipo di reato in contestazione, dovendosi escludere che nel ristretto spazio del predibattimento il giudice possa riscontrare l'insussistenza dei fatti in contestazione, in specie delle circostanze aggravanti, da cui dipende la punibilità con l'ergastolo. La pretesa, allora, che l'imputato reiteri nel predibattimento la richiesta, per poter poi vedersi riconosciuto lo sconto di pena all'esito del dibattimento che abbia ricondotto l'imputazione ad un reato non incompatibile con lo svolgimento del rito abbreviato, è priva di giustificazione. In assenza di un potere di controllo del giudice del dibattimento nella fase iniziale del giudizio, l'omessa reiterazione non può essere significativa di una rinuncia al giudizio premiale;
e l'attribuzione dell'onere di reiterazione si risolve in un aggravio ingiustificato, richiesta di un adempimento puramente formale senza una finalità ragionevolmente apprezzabile.
2.2. Il codice di rito prevede la facoltà di reiterazione della richiesta di giudizio abbreviato negato in ragione dell'imputazione, ma ciò fa esclusivamente in riferimento alla conclusione dell'udienza preliminare. La disposizione ha una ben precisa ratio giustificatrice, perché tiene conto dell'eventualità che l'udienza preliminare, a differenza del predibattimento, possa essere il luogo per manipolazioni dell'imputazione che rimuovano la preclusione di legge allo svolgimento del giudizio abbreviato. Si comprende allora che la possibilità di 4 reiterazione sia prevista, come per la richiesta subordinata ad una integrazione probatoria, perché per entrambe quello spazio processuale consente una verifica di fondatezza del provvedimento originario di diniego o di inammissibilità. Una diversa conclusione non può essere sostenuta facendo leva su quanto argomentato da Corte cost. n. 127 del 2021, che ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta al giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione di diniego e ammettere il rito. In tale occasione, la Corte costituzionale ha escluso che con le novelle normative si fosse determinata una lacuna di disciplina in riferimento alle richieste di giudizio abbreviato subordinate ad integrazione probatoria, affermando a tal fine la perdurante operatività della sentenza n. 169 del 2003 in relazione alle disposizioni censurate. A ben leggere tale pronuncia, infatti, si rileva agevolmente che il riferimento è sempre e soltanto alla sorte delle richieste di giudizio abbreviato subordinate ad integrazione probatoria successivamente alle novelle normative che hanno pure riguardato i processi per reati astrattamente punibili con l'ergastolo, senza che si possa dire neanche abbozzata la tesi interpretativa di cui qui si è illustrata la erroneità.
2.4. L'inutilità della reiterazione della richiesta di giudizio abbreviato nel predibattimento è confermata dalla disposizione da ultimo introdotta con il d. Igs.n. 150 del 2022, che ha arricchito il comma 6-ter del menzionato art. 438 cod. proc. pen. di un ultimo periodo, per attestare che, fuori dei casi di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di abbreviato per essere il reato punibile con l'ergastolo, la richiesta può essere riproposta prima dell'apertura del dibattimento potendo così il giudice ammettere il giudizio, ove ritenga illegittima la pronuncia di diniego (di inammissibilità o di rigetto). Il legislatore dell'ultirna riforma ha così confermato la validità delle conclusioni interpretative desumibili dal precedente assetto normativo che la novella non ha sul punto innovato, limitandosi appunto ad esplicitare un risultato autonomamente acquisibile.
2.5. La Corte di assise di appello, in aggiunta all'argomento speso dalla Corte di assise, ha ritenuto che la pretesa dell'imputata alla riduzione del rito non potesse essere accolta anche perché l'istruttoria dibattimentale era stata particolarmente articolata e solo in virtù dell'approfondimento istruttorio si era giunti alla esclusione delle aggravanti, oltre che al riconoscimento del vizio parziale di mente. L'assunto è errato. L'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. riconosce il diritto dell'imputato alla riduzione di pena le volte in cui il giudice ritenga, all'esito 5 del dibattimento e val quanto dire proprio in ragione dell'istruttoria dibattimentale che per il fatto sì come accertato sia ammnissibile il giudizio abbreviato. Il giudice, in tal caso, non è chiamato ad alcuna valutazione in ordine alla giustificabilità o meno del provvedimento di diniego della richiesta, quanto solo alla verifica che l'imputazione, sì come rimodellata all'esito del dibattimento, attenga o meno ad un reato pur esso punibile con l'ergastolo. La Corte di assise di appello, invece, ha ragionato movendo dall'errata premessa, mutuata dalla disciplina relativa alle richieste di abbreviato subordinate ad integrazione probatoria, che il giudice possa sindacare apprezzamenti discrezionali del tipo di quelli effettuati per rigettare (o accogliere) le richieste cd. condizionate. Nel caso in esame, di contro, si è di fronte ad una richiesta cd. semplice, ammissibile o meno sol che l'imputazione si riferisca ad un reato astrattamente punibile con pena temporanea o con l'ergastolo, e che deve essere nuovamente considerata, ai fini della riduzione di pena, una volta che sia venuto meno l'effetto preclusivo collegato al tipo di reato oggetto di imputazione anche se in ragione di accertamenti istruttori particolarmente complessi. In quest'ambito è infatti del tutto irrilevante che il dibattimento sia stato più o meno laborioso, non dovendosi sindacare ex post la decisione del primo giudice di diniego del rito per asserita non necessità delle prove alla cui ammissione era stata subordinata la richiesta.
2.6. Per le ragioni dette, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena. L'annullamento è disposto senza rinvio, valendo in tal caso il principio per il quale "la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti" - Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271831 I giudici del merito hanno determinato la - pena base in anni ventiquattro di reclusione, poi ridotta ad anni sedici in ragione del riconoscimento del vizio parziale di mente. Su tale misura di pena va ora operata la riduzione di legge, di un terzo, per il giudizio abbreviato, con conseguente rideterminazione della pena in anni dieci e mesi otto di reclusione.
3. Il primo motivo è infondato. La Corte di assise di appello ha motivato in modo adeguato e logico in ordine al dolo di omicidio, con esclusione della preterintenzionalità. Ha preso in esame i tratti significativi della condotta: ha così rilevato che le condotte di gettare della benzina, prima a tal fine acquistata, sul corpo di una persona indifesa, perché addormentata, per po appiccarle fuoco servendosi, a mo' di miccia, di un pezzo di carta imbevuto di benzina, si sostanziano in comportamenti univocamente rivelatori della volontà di uccidere. 6 Ha poi osservato che il comportamento successivo dell'imputata, che avvisò i Carabinieri, non è indicativo di una diversa volontà; esso ha piuttosto espresso la sensazione che l'imputata ebbe di aver finalmente compiuto quanto aveva progettato. Se non fosse così, non si spiegherebbe perché mai, giunti i Carabinieri, ella ribadi l'intenzione di riprovarci se la vittima si fosse salvata. Le argomentazioni svolte dalla Corte di assise di appello sono logiche e non possono perdere tale carattere sol perché il perito ha asserito l'impossibilità di stabilire quali fossero le reali intenzioni dell'imputata. L'atteggiamento psicologico è piuttosto desumibile, per quanto patrimonio del cd. foro interno, dalle connotazioni oggettive della condotta tenuta, nella misura in cui esse riescano, come nel caso in esame, ad esserne sicura espressione.
4. Il secondo motivo è infondato. In ordine alla invocata attenuante della provocazione la Corte di assise di appello ha integrato le ragioni del diniego già esposte dal giudice di primo grado. Difetta, nel caso di specie, la prova del cd. fatto ingiusto, non potendo essere individuato in quanto la vittima diceva, in modo sostanzialmente poco plausibile, in ordine ad una asserita relazione sessuale intrattenuta con il compagno della imputata. Occorre infatti tener presente che "ai fini della integrazione del fatto ingiusto altrui, costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale. (Fattispecie in tema di lesioni volontarie, in cui la Corte ha escluso che l'aver l'imputato visto la sua ex compagna ballare con la vittima possa potesse integrare gli estremi della provocazione)" - Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377 -. In ogni caso non può non rilevarsi l'assoluta sproporzione tra il presunto fatto ingiusto e la reazione avuta dalla imputata, che rivela l'assenza di un legame tra l'uno e l'altra ed impedisce di spiegare quest'ultima in termini di derivazione emotiva dagli effetti che il comportamento della vittima aveva provocato nell'animo dell'imputata. Valga a tal proposito il principio di diritto per il quale "la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira" Sez. 5, n. - 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 - 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. I giudici del merito hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche affermando che gli elementi 7 valutabili in direzione di una attenuazione del trattamento sanzionatorio erano già stati considerati per l'applicazione della diminuente del vizio parziale di mente. Hanno quindi dato corretta attuazione al principio di diritto per il quale "il riconoscimento del vizio parziale di mente non è incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo esse presupposti logico-giuridici diversi ed operando su piani differenti, purché le plurime diminuzioni di pena siano fondate su fatti e motivi diversi. (Conf. Sez. 5, n. 426 del 1971, Rv.118251)" - Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021, dep. 2022, Rv. 282533 - In punto di determinazione della pena hanno ricordato la particolare gravità del fatto commesso, che causò spiccate e lunghe sofferenze alla vittima, così dando adeguatamente conto della individuazione della misura di pena con determinazione non censurabile, siccome adeguatamente motivata, nella sede del controllo di legittimità.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato in relazione ai primi tre motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina, previa applicazione della diminuente del rito abbreviato, in anni dieci e mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6 giugno 2023 Il consigliere estensore Il presidente EP SA Giacomo Rocchi"Racch CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma. li 28/18/623 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AR UI 800
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato MARINO ELISA del foro di FIRENZE in difesa di AC GI AB, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. s Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui la locale Corte di assise ha condannato NA BR AC alla pena di anni sedici di reclusione, riconosciuto il vizio parziale di mente, per il reato di omicidio in danno di EN WO, che fu cosparsa di benzina mentre dormiva - distesa per terra al capolinea di Villa di Costanza della tramvia e immediatamente dopo - fu raggiunta da un pezzo di carta incendiato, che appiccò il fuoco causandole estese ustioni che ne causarono il decesso a distanza di giorni, nonostante le cure ospedaliere praticate. Il fatto fu commesso in Scandicci il 25 aprile 2020 e il decesso si verificò in Genova il 6 maggio successivo.
2. La Corte di assise di appello, in risposta ai motivi di impugnazione: ha illustrato i fatti e le ragioni che depongono per la sussistenza del dolo - di omicidio. L'imputata prima minacciò la vittima, poi la cosparse di benzina intenzionalmente mentre dormiva e quindi non poteva difendersi;
si servì di un pezzo di carta imbevuto e poi acceso come miccia, condotta che mirò appunto ad uccidere;
subito dopo il fatto, l'imputata espresse l'intenzione di riprovarci se la vittima fosse sopravvissuta. Il fatto che, dopo l'aggressione, avvisò i Carabinieri non è indicativo della volontà di salvare la vittima, quanto della sensazione di aver compiuto quanto doveva. Ha spiegato le ragioni della insussistenza della provocazione, sia perché la vittima al momento dell'aggressione dormiva ed era indifesa, sia per l'evidente sproporzione tra offesa (costituita dall'averle detto più volte che il fidanzato la tradiva e aveva rapporti sessuali con lei) e reazione. Ha dato conto della correttezza del diniego delle attenuanti generiche, atteso che quanto dedotto dalla difesa soccombe rispetto alla gravità del fatto. Ha, ancora, motivato in punto di adeguatezza della misura della pena irrogata, affermando che quanto addotto dalla difesa o è stato già valutato in relazione al vizio parziale di mente o è recessivo rispetto alla gravità del fatto. Ha infine spiegato che solo all'esito di un dibattimento complesso si è giunti al riconoscimento del vizio parziale di mente e all'esclusione delle aggravanti (premeditazione e motivi abietti e futili), la cui contestazione ha reso inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato. Di qui l'impossibilità di riconoscimento, all'esito del giudizio dibattimentale, della riduzione di pena per il giudizio abbreviato, che fu richiesto ma 1 non ebbe corso per incompatibilità con la contestazione iniziale del reato in termini tali da comportare in astratto la pena dell'ergastolo.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NA BR AC che ha articolato più motivi.
3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello ha motivato in modo assertivo in ordine all'elemento soggettivo del delitto di omicidio. Non ha correttamente valorizzato il comportamento susseguente dell'imputata, che chiamò ripetutamente i Carabinieri invocando il loro aiuto evidentemente per salvare la vita della vittima, e ciò perché la sua volontà non era di uccidere. Non ha considerato che tali termini si è espressa l'imputata in sede di udienza per la convalida dell'arresto in flagranza e non ha preso in esame i dubbi formulati dal perito, dott. Paterniti, secondo cui è impossibile stabilire quale fosse l'intenzione della vittima la notte del fatto, se quella di uccidere o soltanto di spaventare la vittima.
3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione senza prendere in esame le numerose censure mosse con l'atto di appello. Se, come affermato in sentenza, la psicosi acuta dell'imputata fu conseguenza della condotta della vittima, allora non può non valutarsi tale elemento ai fini del riconoscimento dell'attenuante, nonostante l'elemento sia stato già valutato per l'affermazione del vizio parziale di mente.
3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. La sentenza ha omesso ogni valutazione in riferimento al parametro della capacità a delinquere. Non ha preso in esame lo stato di incensuratezza, il comportamento susseguente al fatto, i motivi a delinquere, le condizioni di vita e il comportamento processuale collaborativo.
3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per l'omesso riconoscimento della riduzione di pena conseguente alla richiesta di giudizio abbreviato. Erroneamente è stato ritenuto dal giudice di primo grado che l'imputata, per beneficiare della riduzione di pena per il rito, avrebbe dovuto reiterare la richiesta in dibattimento prima della dichiarazione di apertura. L'erroneità di tale interpretazione è ora confermata dalla riforma dell'art. 438 cod. proc. pen. operata dal d. lgs. n. 150 del 2022, che onera l'imputato della reiterazione della richiesta nei soli casi in cui questa sia stata rigettata per ragioni diverse dall'essere il delitto in contestazione punito con la pena dell'ergastolo. 2 In ogni caso, anche a voler ritenere, secondo l'interpretazione di ambedue i giudici di merito, che la sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2021 abbia esteso il meccanismo di doverosa reiterazione di cui alla precedente sentenza n. 169 del 2003 alle ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., tale assunto non può che valere a far data dalla sentenza n. 127 del 2021, che è stata resa e pubblicata dopo che nel processo de quo era stato dichiarato aperto il dibattimento di primo grado. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento soltanto in parte, specificamente in riguardo al quarto motivo;
per il resto, invece, va rigettato.
2. L'imputata chiese nei termini di legge l'ammissione al rito abbreviato, ma la domanda fu ritenuta inammissibile in ragione del reato oggetto di imputazione. Il delitto di omicidio, arricchito dalle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi futili, punibile con la pena dell'ergastolo e quindi, secondo quanto disposto dall'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., preclude che il processo possa svolgersi nelle forme del giudizio abbreviato. All'esito del dibattimento di primo grado le due aggravanti, per effetto delle quali il reato era astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo, sono state escluse in quanto ritenute insussistenti;
ciò nonostante, il giudice di primo grado ha negato l'applicazione della diminuente per il rito, e ciò perché la richiesta non era stata riproposta in fase di apertura del dibattimento. La Corte di assise ha così ritenuto di estendere alla richiesta di abbreviato in relazione ad imputazione per reato astrattamente punibile con l'ergastolo la giurisprudenza formatasi in riferimento ai casi di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria. È stato stabilito, proprio in riguardo a tale ultimo tipo di richieste, che "quando l'imputato rinnova prima della dichiarazione di apertura del dibattimento una richiesta condizionata di accesso al rito già respinta dal giudice per le indagini preliminari (secondo il meccanismo di sindacato introdotto dalla sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169), il giudice è chiamato ad effettuare, acquisendo gli atti del fascicolo del pubblico ministero in applicazione analogica dell'art. 135 disp. att. cod. proc. pen., una valutazione solo incidentale delle risultanze raccolte, finalizzata alla verifica della prospettata necessità della prova integrativa richiesta, senza che ciò si traduca in giudizio sul merito dell'azione penale e dunque in causa di incompatibilità per il giudice stesso" Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Rv. 229176 -. In forza di quanto statuito da Corte cost. n. 3 169 del 2003, che aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. (e del corrispondente art. 458, comma 2, cod. proc. pen.), nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato, le Sezioni unite hanno individuato nel meccanismo di controllo sul provvedimento di diniego del rito affidato già al giudice del dibattimento una "sequenza virtuosa" perché consente lo scrutinio critico del provvedimento del giudice per le indagini preliminari con possibilità di effettiva celebrazione del giudizio abbreviato ad opera del giudice del dibattimento, coniugando così l'esigenza di economia processuale con l'eventuale sconto di pena per l'imputato.
2.1. La soluzione interpretativa fatta propria dalla Corte di assise è errata. Detta Corte non ha infatti tenuto conto, decretando l'assimilabilità della richiesta di giudizio abbreviato cd. secca a quella subordinata ad integrazione probatoria, che nel primo caso la reiterazione in dibattimento, prima della relativa dichiarazione di apertura, non potrebbe essere funzionale, come nel secondo, ad un controllo ex actis della fondatezza del diniego in vista del recupero, in uno con lo sconto di pena, dell'economicità dell'accertamento. Ed infatti, nel caso in esame, il rito abbreviato non è ammissibile e non è stato ammesso in forza di una preclusione di legge fondata sul tipo di reato in contestazione, dovendosi escludere che nel ristretto spazio del predibattimento il giudice possa riscontrare l'insussistenza dei fatti in contestazione, in specie delle circostanze aggravanti, da cui dipende la punibilità con l'ergastolo. La pretesa, allora, che l'imputato reiteri nel predibattimento la richiesta, per poter poi vedersi riconosciuto lo sconto di pena all'esito del dibattimento che abbia ricondotto l'imputazione ad un reato non incompatibile con lo svolgimento del rito abbreviato, è priva di giustificazione. In assenza di un potere di controllo del giudice del dibattimento nella fase iniziale del giudizio, l'omessa reiterazione non può essere significativa di una rinuncia al giudizio premiale;
e l'attribuzione dell'onere di reiterazione si risolve in un aggravio ingiustificato, richiesta di un adempimento puramente formale senza una finalità ragionevolmente apprezzabile.
2.2. Il codice di rito prevede la facoltà di reiterazione della richiesta di giudizio abbreviato negato in ragione dell'imputazione, ma ciò fa esclusivamente in riferimento alla conclusione dell'udienza preliminare. La disposizione ha una ben precisa ratio giustificatrice, perché tiene conto dell'eventualità che l'udienza preliminare, a differenza del predibattimento, possa essere il luogo per manipolazioni dell'imputazione che rimuovano la preclusione di legge allo svolgimento del giudizio abbreviato. Si comprende allora che la possibilità di 4 reiterazione sia prevista, come per la richiesta subordinata ad una integrazione probatoria, perché per entrambe quello spazio processuale consente una verifica di fondatezza del provvedimento originario di diniego o di inammissibilità. Una diversa conclusione non può essere sostenuta facendo leva su quanto argomentato da Corte cost. n. 127 del 2021, che ha dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità degli artt. 438, comma 6, e 458, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, l'imputato possa tempestivamente, nella fase dedicata alle questioni preliminari, riproporre la richiesta al giudice del dibattimento, e che questo possa sindacare la decisione di diniego e ammettere il rito. In tale occasione, la Corte costituzionale ha escluso che con le novelle normative si fosse determinata una lacuna di disciplina in riferimento alle richieste di giudizio abbreviato subordinate ad integrazione probatoria, affermando a tal fine la perdurante operatività della sentenza n. 169 del 2003 in relazione alle disposizioni censurate. A ben leggere tale pronuncia, infatti, si rileva agevolmente che il riferimento è sempre e soltanto alla sorte delle richieste di giudizio abbreviato subordinate ad integrazione probatoria successivamente alle novelle normative che hanno pure riguardato i processi per reati astrattamente punibili con l'ergastolo, senza che si possa dire neanche abbozzata la tesi interpretativa di cui qui si è illustrata la erroneità.
2.4. L'inutilità della reiterazione della richiesta di giudizio abbreviato nel predibattimento è confermata dalla disposizione da ultimo introdotta con il d. Igs.n. 150 del 2022, che ha arricchito il comma 6-ter del menzionato art. 438 cod. proc. pen. di un ultimo periodo, per attestare che, fuori dei casi di dichiarazione di inammissibilità della richiesta di abbreviato per essere il reato punibile con l'ergastolo, la richiesta può essere riproposta prima dell'apertura del dibattimento potendo così il giudice ammettere il giudizio, ove ritenga illegittima la pronuncia di diniego (di inammissibilità o di rigetto). Il legislatore dell'ultirna riforma ha così confermato la validità delle conclusioni interpretative desumibili dal precedente assetto normativo che la novella non ha sul punto innovato, limitandosi appunto ad esplicitare un risultato autonomamente acquisibile.
2.5. La Corte di assise di appello, in aggiunta all'argomento speso dalla Corte di assise, ha ritenuto che la pretesa dell'imputata alla riduzione del rito non potesse essere accolta anche perché l'istruttoria dibattimentale era stata particolarmente articolata e solo in virtù dell'approfondimento istruttorio si era giunti alla esclusione delle aggravanti, oltre che al riconoscimento del vizio parziale di mente. L'assunto è errato. L'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. riconosce il diritto dell'imputato alla riduzione di pena le volte in cui il giudice ritenga, all'esito 5 del dibattimento e val quanto dire proprio in ragione dell'istruttoria dibattimentale che per il fatto sì come accertato sia ammnissibile il giudizio abbreviato. Il giudice, in tal caso, non è chiamato ad alcuna valutazione in ordine alla giustificabilità o meno del provvedimento di diniego della richiesta, quanto solo alla verifica che l'imputazione, sì come rimodellata all'esito del dibattimento, attenga o meno ad un reato pur esso punibile con l'ergastolo. La Corte di assise di appello, invece, ha ragionato movendo dall'errata premessa, mutuata dalla disciplina relativa alle richieste di abbreviato subordinate ad integrazione probatoria, che il giudice possa sindacare apprezzamenti discrezionali del tipo di quelli effettuati per rigettare (o accogliere) le richieste cd. condizionate. Nel caso in esame, di contro, si è di fronte ad una richiesta cd. semplice, ammissibile o meno sol che l'imputazione si riferisca ad un reato astrattamente punibile con pena temporanea o con l'ergastolo, e che deve essere nuovamente considerata, ai fini della riduzione di pena, una volta che sia venuto meno l'effetto preclusivo collegato al tipo di reato oggetto di imputazione anche se in ragione di accertamenti istruttori particolarmente complessi. In quest'ambito è infatti del tutto irrilevante che il dibattimento sia stato più o meno laborioso, non dovendosi sindacare ex post la decisione del primo giudice di diniego del rito per asserita non necessità delle prove alla cui ammissione era stata subordinata la richiesta.
2.6. Per le ragioni dette, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della pena. L'annullamento è disposto senza rinvio, valendo in tal caso il principio per il quale "la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti" - Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271831 I giudici del merito hanno determinato la - pena base in anni ventiquattro di reclusione, poi ridotta ad anni sedici in ragione del riconoscimento del vizio parziale di mente. Su tale misura di pena va ora operata la riduzione di legge, di un terzo, per il giudizio abbreviato, con conseguente rideterminazione della pena in anni dieci e mesi otto di reclusione.
3. Il primo motivo è infondato. La Corte di assise di appello ha motivato in modo adeguato e logico in ordine al dolo di omicidio, con esclusione della preterintenzionalità. Ha preso in esame i tratti significativi della condotta: ha così rilevato che le condotte di gettare della benzina, prima a tal fine acquistata, sul corpo di una persona indifesa, perché addormentata, per po appiccarle fuoco servendosi, a mo' di miccia, di un pezzo di carta imbevuto di benzina, si sostanziano in comportamenti univocamente rivelatori della volontà di uccidere. 6 Ha poi osservato che il comportamento successivo dell'imputata, che avvisò i Carabinieri, non è indicativo di una diversa volontà; esso ha piuttosto espresso la sensazione che l'imputata ebbe di aver finalmente compiuto quanto aveva progettato. Se non fosse così, non si spiegherebbe perché mai, giunti i Carabinieri, ella ribadi l'intenzione di riprovarci se la vittima si fosse salvata. Le argomentazioni svolte dalla Corte di assise di appello sono logiche e non possono perdere tale carattere sol perché il perito ha asserito l'impossibilità di stabilire quali fossero le reali intenzioni dell'imputata. L'atteggiamento psicologico è piuttosto desumibile, per quanto patrimonio del cd. foro interno, dalle connotazioni oggettive della condotta tenuta, nella misura in cui esse riescano, come nel caso in esame, ad esserne sicura espressione.
4. Il secondo motivo è infondato. In ordine alla invocata attenuante della provocazione la Corte di assise di appello ha integrato le ragioni del diniego già esposte dal giudice di primo grado. Difetta, nel caso di specie, la prova del cd. fatto ingiusto, non potendo essere individuato in quanto la vittima diceva, in modo sostanzialmente poco plausibile, in ordine ad una asserita relazione sessuale intrattenuta con il compagno della imputata. Occorre infatti tener presente che "ai fini della integrazione del fatto ingiusto altrui, costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale. (Fattispecie in tema di lesioni volontarie, in cui la Corte ha escluso che l'aver l'imputato visto la sua ex compagna ballare con la vittima possa potesse integrare gli estremi della provocazione)" - Sez. 5, n. 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377 -. In ogni caso non può non rilevarsi l'assoluta sproporzione tra il presunto fatto ingiusto e la reazione avuta dalla imputata, che rivela l'assenza di un legame tra l'uno e l'altra ed impedisce di spiegare quest'ultima in termini di derivazione emotiva dagli effetti che il comportamento della vittima aveva provocato nell'animo dell'imputata. Valga a tal proposito il principio di diritto per il quale "la circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendo i requisiti di adeguatezza e proporzionalità, non configurabile laddove la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui e il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere lo stato d'ira o il nesso causale fra il fatto ingiusto e l'ira" Sez. 5, n. - 8945 del 19/01/2022, Rv. 282823 - 5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. I giudici del merito hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche affermando che gli elementi 7 valutabili in direzione di una attenuazione del trattamento sanzionatorio erano già stati considerati per l'applicazione della diminuente del vizio parziale di mente. Hanno quindi dato corretta attuazione al principio di diritto per il quale "il riconoscimento del vizio parziale di mente non è incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avendo esse presupposti logico-giuridici diversi ed operando su piani differenti, purché le plurime diminuzioni di pena siano fondate su fatti e motivi diversi. (Conf. Sez. 5, n. 426 del 1971, Rv.118251)" - Sez. 5, n. 1080 del 18/10/2021, dep. 2022, Rv. 282533 - In punto di determinazione della pena hanno ricordato la particolare gravità del fatto commesso, che causò spiccate e lunghe sofferenze alla vittima, così dando adeguatamente conto della individuazione della misura di pena con determinazione non censurabile, siccome adeguatamente motivata, nella sede del controllo di legittimità.
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato in relazione ai primi tre motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina, previa applicazione della diminuente del rito abbreviato, in anni dieci e mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 6 giugno 2023 Il consigliere estensore Il presidente EP SA Giacomo Rocchi"Racch CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma. li 28/18/623 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO AR UI 800