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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/05/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10975 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in GHANA in [...] 6\2\78 (in ricorso indicata 2\1\78) Parte_1
(difeso dall'Avv. VELLA MARIA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 15/04/2025 e
28/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 17/09/2024,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del Parte_1
10/08/2024 Cat.A.12/ago-2024/prot.19413/4^sez. notificato all'interessato in data
23/08/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 14/02/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia il 06/08/2013; CP_1
di avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica; di avere partecipato a dei corsi formazione e di avere lavorato commesso di negozio;
di avere una discreta conoscenza della lingua italiana;
di essere membro attivo e di partecipare alle attività della ”. Controparte_4
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine per l'udienza del 06/05/2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo l'inammissibilità e/o l'irricevibilità della memoria depositata da parte resistente.
4. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della memoria depositata dalla controparte. Invero, la costituzione della medesima è avvenuta nel rispetto del termine minimo di dieci giorni anteriori alla data dell'udienza, la quale è stata differita, con provvedimento di questo Tribunale del 18/11/2024, al 6/05/2025.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre
2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo:
nell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, vie-ne inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. per-messo di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma
1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_3
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.l. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite: nel caso in esame, invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2013, beneficia dell'ospitalità di un amico presso un immobile sito in , via Barone Bivona, 1 (cfr. comunicazione di ospitalità del 13/02/2023 in CP_1
atti) e ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione socio-economica. Invero, il ricorrente ha dimostrato di aver frequentato, durante la sua permanenza in Italia, alcuni corsi di formazione professionalizzante (cfr. attestato di frequenza corso di formazione per addetto alla somministrazione e manipolazione di alimenti e bevande del 26/06/2013; attestato di formazione corso di formazione processi di giunzione del
16/10/2014; attestato corso di formazione – corso di promozione alla salute
“Migrantes” del 23/06/2014) e di avere stipulato un contratto di lavoro alle dipendenze di “Lin Lindong” come commesso di negozio dal 01/03/2023 al
31/12/2023, con proroga al 31/12/2024 (cfr. e buste paga in ricorso e in CP_5 deposito di note del 28/04/2025). Il ricorrente ha, inoltre, dimostrato di essere un membro attivo della , con sede a , in via Oreto, 176 Controparte_4 CP_1
(cfr. tessera associativa allegata in ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da molti anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando: • in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018);
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 14\5\25
Il Giudice rel. Il Presidente
Angela Lo Piparo Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice (est.) dr. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 10975 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in GHANA in [...] 6\2\78 (in ricorso indicata 2\1\78) Parte_1
(difeso dall'Avv. VELLA MARIA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 15/04/2025 e
28/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 06/05/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 17/09/2024,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del Parte_1
10/08/2024 Cat.A.12/ago-2024/prot.19413/4^sez. notificato all'interessato in data
23/08/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 14/02/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia il 06/08/2013; CP_1
di avere avviato in Italia un solido percorso di integrazione socio-economica; di avere partecipato a dei corsi formazione e di avere lavorato commesso di negozio;
di avere una discreta conoscenza della lingua italiana;
di essere membro attivo e di partecipare alle attività della ”. Controparte_4
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine per l'udienza del 06/05/2025, di cui è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento del ricorso e chiedendo l'inammissibilità e/o l'irricevibilità della memoria depositata da parte resistente.
4. Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della memoria depositata dalla controparte. Invero, la costituzione della medesima è avvenuta nel rispetto del termine minimo di dieci giorni anteriori alla data dell'udienza, la quale è stata differita, con provvedimento di questo Tribunale del 18/11/2024, al 6/05/2025.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che, il collegio prende atto dell'intervenuta modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre
2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed interamente innovato la disciplina così prevedendo:
nell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, vie-ne inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c), e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. per-messo di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma
1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la CP_3
trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per
[...] protezione speciale.
Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del. D.l. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite: nel caso in esame, invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia nel 2013, beneficia dell'ospitalità di un amico presso un immobile sito in , via Barone Bivona, 1 (cfr. comunicazione di ospitalità del 13/02/2023 in CP_1
atti) e ha intrapreso un proficuo percorso di integrazione socio-economica. Invero, il ricorrente ha dimostrato di aver frequentato, durante la sua permanenza in Italia, alcuni corsi di formazione professionalizzante (cfr. attestato di frequenza corso di formazione per addetto alla somministrazione e manipolazione di alimenti e bevande del 26/06/2013; attestato di formazione corso di formazione processi di giunzione del
16/10/2014; attestato corso di formazione – corso di promozione alla salute
“Migrantes” del 23/06/2014) e di avere stipulato un contratto di lavoro alle dipendenze di “Lin Lindong” come commesso di negozio dal 01/03/2023 al
31/12/2023, con proroga al 31/12/2024 (cfr. e buste paga in ricorso e in CP_5 deposito di note del 28/04/2025). Il ricorrente ha, inoltre, dimostrato di essere un membro attivo della , con sede a , in via Oreto, 176 Controparte_4 CP_1
(cfr. tessera associativa allegata in ricorso).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da molti anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando: • in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra Parte_1 meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n.
173/2020, che ha abrogato il d.l. 138/2018);
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 14\5\25
Il Giudice rel. Il Presidente
Angela Lo Piparo Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.