Articolo 90 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 89
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 90.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il colpevole e' punito con l'ammenda non inferiore a lire cinquecento ne' superiore a lire diecimila, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

In caso di condanna del capitano o d'altra persona dello equipaggio per l'inosservanza delle norme della presente legge, quando il colpevole risulta insolvibile, l'armatore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. ((3))

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - BENNI - SOLMI - LANTINI

Visto, il Guardasigilli: Solmi
--------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999