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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2163/2024 R. G.
tra ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 Parte_3
), C.F._3 Parte_4
), C.F._4 Parte_5
), in proprio ed in qualità di eredi di C.F._5 Per_1
, tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli Avv.
[...]
SC D'EL, VA IU LO e SC ZI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Via G.
Giusti n. 3, Firenze
ATTORI
nei confronti di
), rappresentato e Controparte_1 C.F._6 difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Rosalinda Mangiapane e
LA NC ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Via De Spuches n. 10, Palermo
CONVENUTO
1 nei confronti di
, rappresentato e difeso CP_2 C.F._7 giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Giorgi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via IV Novembre n. 24, Certaldo
(FI)
CONVENUTO
e nei confronti di
Controparte_3
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici è legalmente domiciliato in via degli Arazzieri n. 4, Firenze
ZO CH
e nei confronti di
), rappresentato e Controparte_4 P.IVA_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici è legalmente domiciliato in via degli Arazzieri n. 4,
Firenze
RZ AT
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_4
, , e , Parte_5 Parte_3 Parte_2 Parte_1 tutti in proprio e in qualità di eredi di hanno Persona_1 convenuto in giudizio l'Avv. e l'Avv. CP_2 Controparte_1 domandando dichiararsi la nullità del patto di quota lite contenuto nella scrittura privata del 18.9.2014 (e del 8.6.2012) – che prevedeva la misura del compenso spettante ai difensori per
2 l'attività professionale svolta in loro favore – e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte ai legali. In subordine hanno domandato l'accertamento della non conformità e della sproporzione dei compensi corrisposti rispetto ai parametri professionali applicabili e la conseguente condanna alla restituzione di quanto versato in eccesso. Infine, hanno domandato accertarsi la non debenza delle somme pattuite iure hereditatis nelle due scritture private e la conseguente restituzione delle stesse, ritenendo che l'indennizzo spettasse agli attori iure proprio.
Si è costituito in giudizio l'Avv. chiedendo di essere CP_2 autorizzato alla chiamata in causa del Controparte_3
e l' per ottenere, in caso di
[...] Controparte_4 accoglimento delle domande attoree, la restituzione delle imposte indebitamente versate sul compenso percepito. Ha contestato nel merito la fondatezza delle avverse domande ed ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte in favore degli attori nei giudizi civili n. 2096/2019 R.G. Trib. Palermo, n. 24358/2021 RG Tribunale di
Napoli e n. 578/2023 RG Corte di Appello di Palermo e di quello riunito avente n. 906/20 RG.
Si è costituito l'Avv. chiedendo di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa del Controparte_3
e l' per ottenere, in caso di
[...] Controparte_4 accoglimento delle domande attoree, la restituzione delle imposte indebitamente versate sul compenso percepito ed eccependo, in tal caso, l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di
Palermo quale Foro Erariale competente ex art. 25 c.p.c.. Nel merito ha contestato la fondatezza delle avverse domande ed ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte in favore degli attori.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_3 CP_5
[..
[...] a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
[...] eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore di quello di Firenze o di Palermo ex art. 25 c.p.c. e il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario per le domande dei convenuti di manleva.
Con la prima memoria gli attori hanno eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa e comunque, ritenuta sia l'inesistenza di comunanza con la causa principale sia di un rapporto di garanzia propria, hanno chiesto disporsi la separazione delle cause accessorie da quella principale. Hanno, altresì, aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in favore del Giudice Tributario e, subordine, hanno aderito all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Firenze o Palermo quale Fori erariali.
Entrambe le parti convenute hanno contestato la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in favore del Giudice
Tributario non ritenendo applicabile l'art. 2, comma 1 D.Lgs 546/92 non trattandosi dell'accertamento diretto sull'IVA, ma di rapporto privatistico di indebito.
Disposto rinvio per trattative non andate a buon fine, la causa viene in decisione sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari di incompetenza.
1. L'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in favore del
Giudice Tributario, che deve essere esaminata con priorità logica, non pare fondata.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 D.Lgs. 546/1992 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
4 cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Nella presente fattispecie la controversia sulla eventuale debenza dell'IVA non appare, tuttavia, di natura tributaria. Invero, la domanda formulata nei confronti delle Amministrazioni ha natura civilistica e presuppone la declaratoria di nullità delle scritture provate per cui è causa. Si tratta, pertanto, di azione restitutoria da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. avente ad oggetto l'IVA versata su compensi che, se risultassero non dovuti, determinerebbero la ripetizione di quanto corrisposto all'Erario.
In tal senso, si veda la pronuncia delle Sezioni Unite n.
12150/2021 secondo cui “Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato” (cfr. Cass. Sezioni
Unite 10725/2002: “Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il
"quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilità, da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo
5 ex art. 2033 cod. civ. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario”).
2. Rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario, l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena ex art. 25 c.p.c. e art. 6 R.D.
1611/1933, sollevata dai convenuti e dai terzi chiamati e alla quale hanno aderito, in ipotesi, gli attori, merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. “Per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
Ai sensi dell'art. 6, comma, 1 R.D. 30 ottobre 1933 nr. 1611 “… la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, spetta al Tribunale o alla Corte di Appello del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'Appello che sarebbe competente secondo le regole ordinarie”.
Deve, pertanto, essere dichiarata la competenza rispettivamente del Tribunale di Firenze rispetto alla posizione dell'Avv. e del Tribunale di Palermo rispetto alla domanda nei CP_2 confronti dell'Avv. . CP_1
3. Si ritiene la sussistenza di giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che l'incompetenza per territorio è conseguenza della domanda di chiamata in causa del terzo avanzata dai convenuti, avendo gli attori correttamente adito il Tribunale di Siena quale foro del consumatore.
6
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore del
Tribunale di Firenze e di Palermo con termine di legge per la riassunzione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siena, il 03/11/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2163/2024 R. G.
tra ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), C.F._2 Parte_3
), C.F._3 Parte_4
), C.F._4 Parte_5
), in proprio ed in qualità di eredi di C.F._5 Per_1
, tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dagli Avv.
[...]
SC D'EL, VA IU LO e SC ZI ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Via G.
Giusti n. 3, Firenze
ATTORI
nei confronti di
), rappresentato e Controparte_1 C.F._6 difeso giusta procura in atti dagli Avv.ti Rosalinda Mangiapane e
LA NC ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Via De Spuches n. 10, Palermo
CONVENUTO
1 nei confronti di
, rappresentato e difeso CP_2 C.F._7 giusta procura in atti dall'Avv. Alessandra Giorgi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via IV Novembre n. 24, Certaldo
(FI)
CONVENUTO
e nei confronti di
Controparte_3
), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura P.IVA_1
Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici è legalmente domiciliato in via degli Arazzieri n. 4, Firenze
ZO CH
e nei confronti di
), rappresentato e Controparte_4 P.IVA_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze presso i cui uffici è legalmente domiciliato in via degli Arazzieri n. 4,
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RZ AT
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.10.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_4
, , e , Parte_5 Parte_3 Parte_2 Parte_1 tutti in proprio e in qualità di eredi di hanno Persona_1 convenuto in giudizio l'Avv. e l'Avv. CP_2 Controparte_1 domandando dichiararsi la nullità del patto di quota lite contenuto nella scrittura privata del 18.9.2014 (e del 8.6.2012) – che prevedeva la misura del compenso spettante ai difensori per
2 l'attività professionale svolta in loro favore – e la condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte ai legali. In subordine hanno domandato l'accertamento della non conformità e della sproporzione dei compensi corrisposti rispetto ai parametri professionali applicabili e la conseguente condanna alla restituzione di quanto versato in eccesso. Infine, hanno domandato accertarsi la non debenza delle somme pattuite iure hereditatis nelle due scritture private e la conseguente restituzione delle stesse, ritenendo che l'indennizzo spettasse agli attori iure proprio.
Si è costituito in giudizio l'Avv. chiedendo di essere CP_2 autorizzato alla chiamata in causa del Controparte_3
e l' per ottenere, in caso di
[...] Controparte_4 accoglimento delle domande attoree, la restituzione delle imposte indebitamente versate sul compenso percepito. Ha contestato nel merito la fondatezza delle avverse domande ed ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte in favore degli attori nei giudizi civili n. 2096/2019 R.G. Trib. Palermo, n. 24358/2021 RG Tribunale di
Napoli e n. 578/2023 RG Corte di Appello di Palermo e di quello riunito avente n. 906/20 RG.
Si è costituito l'Avv. chiedendo di essere Controparte_1 autorizzato alla chiamata in causa del Controparte_3
e l' per ottenere, in caso di
[...] Controparte_4 accoglimento delle domande attoree, la restituzione delle imposte indebitamente versate sul compenso percepito ed eccependo, in tal caso, l'incompetenza del Giudice adito in favore del Tribunale di
Palermo quale Foro Erariale competente ex art. 25 c.p.c.. Nel merito ha contestato la fondatezza delle avverse domande ed ha formulato, altresì, domanda riconvenzionale di pagamento del compenso per le prestazioni professionali svolte in favore degli attori.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si sono costituiti in giudizio il e l' Controparte_3 CP_5
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[...] a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze
[...] eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore di quello di Firenze o di Palermo ex art. 25 c.p.c. e il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Tributario per le domande dei convenuti di manleva.
Con la prima memoria gli attori hanno eccepito l'inammissibilità della chiamata in causa e comunque, ritenuta sia l'inesistenza di comunanza con la causa principale sia di un rapporto di garanzia propria, hanno chiesto disporsi la separazione delle cause accessorie da quella principale. Hanno, altresì, aderito all'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in favore del Giudice Tributario e, subordine, hanno aderito all'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena in favore del Tribunale di Firenze o Palermo quale Fori erariali.
Entrambe le parti convenute hanno contestato la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in favore del Giudice
Tributario non ritenendo applicabile l'art. 2, comma 1 D.Lgs 546/92 non trattandosi dell'accertamento diretto sull'IVA, ma di rapporto privatistico di indebito.
Disposto rinvio per trattative non andate a buon fine, la causa viene in decisione sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari di incompetenza.
1. L'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in favore del
Giudice Tributario, che deve essere esaminata con priorità logica, non pare fondata.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 D.Lgs. 546/1992 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
4 cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Nella presente fattispecie la controversia sulla eventuale debenza dell'IVA non appare, tuttavia, di natura tributaria. Invero, la domanda formulata nei confronti delle Amministrazioni ha natura civilistica e presuppone la declaratoria di nullità delle scritture provate per cui è causa. Si tratta, pertanto, di azione restitutoria da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. avente ad oggetto l'IVA versata su compensi che, se risultassero non dovuti, determinerebbero la ripetizione di quanto corrisposto all'Erario.
In tal senso, si veda la pronuncia delle Sezioni Unite n.
12150/2021 secondo cui “Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto richieste di rimborso delle imposte, la giurisdizione generale del giudice tributario può essere esclusa - a favore del giudice ordinario, configurandosi un'ordinaria azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. - nel solo caso in cui l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il "quantum" del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato” (cfr. Cass. Sezioni
Unite 10725/2002: “Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, sì che non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il
"quantum" del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato, non ricorrono i presupposti di applicabilità della riserva alla giurisdizione tributaria, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente esperibilità, da parte del contribuente, dell'ordinaria azione di ripetizione d'indebito oggettivo
5 ex art. 2033 cod. civ. e devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario”).
2. Rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Tributario, l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Siena ex art. 25 c.p.c. e art. 6 R.D.
1611/1933, sollevata dai convenuti e dai terzi chiamati e alla quale hanno aderito, in ipotesi, gli attori, merita accoglimento.
Invero, ai sensi dell'art. 25 c.p.c. “Per le cause nelle quali è parte un'Amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda”.
Ai sensi dell'art. 6, comma, 1 R.D. 30 ottobre 1933 nr. 1611 “… la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, spetta al Tribunale o alla Corte di Appello del luogo dove ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il Tribunale o la Corte d'Appello che sarebbe competente secondo le regole ordinarie”.
Deve, pertanto, essere dichiarata la competenza rispettivamente del Tribunale di Firenze rispetto alla posizione dell'Avv. e del Tribunale di Palermo rispetto alla domanda nei CP_2 confronti dell'Avv. . CP_1
3. Si ritiene la sussistenza di giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione del fatto che l'incompetenza per territorio è conseguenza della domanda di chiamata in causa del terzo avanzata dai convenuti, avendo gli attori correttamente adito il Tribunale di Siena quale foro del consumatore.
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P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
- dichiara l'incompetenza del Tribunale di Siena in favore del
Tribunale di Firenze e di Palermo con termine di legge per la riassunzione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Siena, il 03/11/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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