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Articolo 6 della Legge 11 ottobre 2001, n. 391
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Legge 11 ottobre 2001, n. 391
Articolo 6 della Legge 11 ottobre 2001, n. 391
Versione
31 ottobre 2001
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2001
Vedi fonte istituzionale
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