Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 6 della Legge 11 ottobre 2001, n. 391
Articolo 5
- Legge 11 ottobre 2001, n. 391
Articolo 6 della Legge 11 ottobre 2001, n. 391
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31 ottobre 2001
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