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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7929/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7929/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. nato il [...] ad [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Miriam Nardelli e Aldo Saggiomo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Monica Matano, Alfani Armida e
LL RT CO
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera- pre-ruolo e differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di aver prestato servizio pre – ruolo in qualità di assistente amministrativo, dal 02.11.2004 al 31.08.2016 e assunto in data
01.09.2016 con contratto a tempo indeterminato, ha dedotto che il 01.09.2017, all'atto dell'immissione in ruolo, veniva riconosciuta la seguente anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 0 giorni 3; che il CCNL del 26.05.1999 aveva previsto un sistema di trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali ed in particolare testualmente: “al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio da una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione…”; che la sequenza di posizioni stipendiali sulla base degli anni di anzianità di servizio prevista dalla tabella E era la seguente: 0/2, 3/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34, 35 ed oltre;
che tale sistema era stato modificato con l'art. 2 del CCNL 04.08.2011 che ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio 0/8 non applicabile secondo quanto stabilito dalla Corte Cassazione con la sentenza n. 2924/2020; che sussisteva il suo diritto a tali scatti stipendiali corrispondenti ai gradoni indicati nei suddetti CCNL di categoria, avendo sempre percepito, durante tali periodi di supplenza, la retribuzione iniziale della fascia zero, senza mai progredire economicamente e giuridicamente, in violazione al principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro, sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18.03.1999 ed attuato dalla direttiva n. 1999/70 del Consiglio Europeo del 28.06.1999, e quindi maturando un credito a titolo di differenze retributive per complessivi euro 2.308,03; che dopo l'immissione in ruolo in data 01/09/2016, pur avendo raggiunto una effettiva anzianità di anni 8 mesi
3 e giorni 17, il aveva riconosciuto una parziale anzianità di anni 7 mesi 0 e giorni 3, ai fini CP_1 giuridici ed economici, ed anni 1 mesi 3 e giorni 14, ai soli fini economici, con conseguente diritto al pagamento delle differenze maturate, per un totale complessivo 4.385,90 come da conteggi in atti.
Pertanto, ha chiesto previo accertamento dell'integrale anzianità di servizio preruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali “condannare le Amministrazioni resistenti a pagare in favore del ricorrente complessivi euro 6.693,93, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali;
accertare e dichiarare illegittimo il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 3118 del 20.06.2018, in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione e, per effetto, annullarlo;
ordinare alle
Amministrazioni resistenti di adeguare la retribuzione del ricorrente con il suo inserimento nel gradone stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata;
ordinare alle
Amministrazioni resistenti di provvedere a una nuova ricostruzione di carriera del ricorrente”, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il che eccepiva in via preliminare Controparte_1 la prescrizione del credito e nel merito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento. Con il d. lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», l'art. 569 prevede quanto segue:
“1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole
e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (…)”.
L'art. 570 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza
e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole
e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”.
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. 124/1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Su tale sistema normativo sono, poi, intervenute sia la normativa euro-unitaria che le pronunce della
Corte di Legittimità (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn.
28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019, quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz
Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De
Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico.
L'art. 4 dell'Accordo quadro CE UN e EP prevede che:
“
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali,
i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55;
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-
305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive [...] Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività
– ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” (punto 51).
Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267
TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola
4 dell'Accordo Quadro.
Ritiene, dunque, questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente
l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Si tratta, com'è evidente, di principi applicabili anche al personale ATA, sebbene esplicati dalla giurisprudenza in relazione al personale docente.
Peraltro, nel caso di specie, il nemmeno allega elementi differenziali di Controparte_1 sorta, che sarebbe stato suo onere contestare dal momento che il ricorrente espressamente deduce di aver svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità anche durante il periodo di servizio pre-ruolo. È pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive”.
Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n. 31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n. 3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta.
Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n. 31149/19 cit.), occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Dunque, affinché l'ATA possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre-ruolo come disciplinata dall'art. 569 del D. Lgs n. 297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato il personale comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione.
Sul punto, la pronuncia n. 31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio.
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione, in data 1.9.2016, il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale ATA (cfr. certificato di servizio in atti).
A seguito dell'immissione in ruolo del 1.09.2017 il , calcolando l'anzianità Controparte_1 pre-ruolo, ha inserito il ricorrente nella fascia 0 sebbene alla data del 13/05/2017 avesse già maturato una anzianità pari a 9 anni di effettivo servizio, sia con contratti a tempo determinato e sia con contratti a tempo indeterminato, per cui a differenza dei suoi colleghi assunti direttamente con contratto a tempo indeterminato, ha dovuto attendere sino alla data del 27/08/2018 per vedersi riconoscere la progressione stipendiale.
Dall'attestato di servizio prodotto in atti risultano prestati quali servizi pre-ruolo per gli a.s. dal
2004/2005 al 2015/2016, un totale di 8 anni 3 mesi e 17 giorni riconoscibili.
L'Amministrazione ha calcolato invece per intero i primi 3 anni, e gli altri nella misura di 1/3 a fini giuridici ed economici (cfr. decreto di ricostruzione di carriera n.3118 del 20/06/2018, a firma del
Dirigente Scolastico dell'Istituto presso cui è in servizio), con inserimento del ricorrente nella fascia retributiva 0.
Invero, come si evince dal Decreto di ricostruzione di carriera è stata riconosciuta al ricorrente un'anzianità di servizio pre- ruolo utile sia ai fini giuridici che economici di soli anni 7, mesi 0 e giorni
3 a decorrere dalla data di assunzione in ruolo del 01.09.2016, anziché riconoscergli integralmente l'anzianità di servizio pre ruolo e la stessa progressione stipendiale prevista per i colleghi assunti a tempo indeterminato con inserimento nella fascia stipendiale di anni 3 dal 25/7/2009, di anni 9 dal
13/05/2017, di anni 15 dal 13.05.2023, come risulta dai conteggi in atti neppure specificamente contestati dal . CP_1
Tanto premesso, poiché dalla documentazione in atti si evince che l'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo non è stata integralmente valutata all'atto della ricostruzione della carriera e ai fini della individuazione della fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva, avendo l'Amministrazione applicato la limitazione prevista dall'art. 579 cit, deve ritenersi che il ricorrente abbia subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CE, UN e EP allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto del medesimo al riconoscimento ad ogni effetto dell'intero servizio effettivo pre-ruolo prestato, nel corso del quale ha espletato le stesse mansioni poi svolte una volta assunto a tempo indeterminato, sussistendo tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in ragione del suo contrasto con la normativa europea.
Al riguardo, va poi ricordato che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che: "Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni". Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve ritenersi che tali disposizioni transitorie debbano trovare applicazione anche al lavoratore precario che alla data dell'1.9.2010 avesse maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2, atteso che egli aveva comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata "ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del "precariato" (cfr. Cass. sentenza n. 2924 del 07.02.2020).
Da tutto quanto sin qui osservato consegue che il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, va condannato a procedere alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente, in considerazione dei contratti a tempo determinato ed in applicazione degli scaglioni stipendiali così come previsti dalla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile per il personale di ruolo, ed a corrispondere in suo favore, le differenze retributive maturate, nonché ad incrementare lo stipendio mensile tenuto conto dell'anzianità maturata.
Con riguardo alla domanda di pagamento delle differenze retributive per progressione stipendiale, il ricorrente non ha depositato atti interruttivi della prescrizione prima della notifica del ricorso
(16.05.2025), con la conseguenza che le stesse vanno riconosciute nei limiti di cinque anni dalla domanda.
Invero, ai fini della determinazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente occorre tenere conto della prescrizione come eccepita tempestivamente dall'Amministrazione scolastica, dovendo rilevare che “[…] l'anzianità di servizio […] è insuscettibile di un'autonoma prescrizione […]
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass., sez. lav., n.2232/2020).
Pertanto, in omaggio ai principi di diritto appena esposti (cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandoli a mente dell'art.118 disp. att. c.p.c.), mentre l'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, si prescrivono in 5 anni i diritti alle differenze retributive derivanti dall'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità di servizio (termine che inizia a decorrere, ai sensi dell'art.2935 c.c., dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere e, dunque, dall'emissione del provvedimento di ricostruzione della carriera, prima del quale il lavoratore non può evidentemente rivendicare alcun diritto al pagamento delle differenze retributive di cui sopra).
Quindi, se il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto nei cinque anni successivi la data del provvedimento di ricostruzione della carriera, la prescrizione non è maturata;
in caso contrario, rimarrà comunque il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, ma la condanna del
[...]
al pagamento delle differenze retributive dovrà essere limitata ai cinque anni Controparte_1 antecedenti l'atto di costituzione in mora.
Nel caso di specie, la ricostruzione della carriera è stata effettuata con decreto del 20.06.2018; la prescrizione è stata interrotta solo con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, intervenuta nel mese di maggio 2025. Da ciò ne consegue che il , in persona Controparte_1 del pro-tempore, va, quindi, condannato a corrispondere in favore del ricorrente la somma CP_2 complessiva di Euro 1.789,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, tenuto conto della prescrizione quinquennale già maturata alla data della notifica del ricorso, come risulta dai conteggi effettuati dalla parte ricorrente, neppure contestati dalla difesa del e redatti correttamente CP_1 tenuto conto del servizio effettivamente prestato e dell'effettiva anzianità pre-ruolo, sulla base della quale sono stati quindi correttamente computati gli scaglioni stipendiali e le conseguenti differenze retributive maturate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio effettivo pre-ruolo prestato e quindi del livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata sulla base delle Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola per il personale dell'Area Professionale Amministrativo Tecnico
Ausiliario ATA, così come previsto per il personale di ruolo, considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato di cui è causa;
2. Per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 ricostruire la carriera del ricorrente nei termini sopra indicati ed a corrispondere in suo favore le differenze retributive maturate, pari a complessivi € 1.789,00, maggiorate degli interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.314,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi. Così deciso in Aversa il 1.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7929/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. nato il [...] ad [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli Avv.ti Miriam Nardelli e Aldo Saggiomo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai funzionari Monica Matano, Alfani Armida e
LL RT CO
RESISTENTE
OGGETTO: ricostruzione carriera- pre-ruolo e differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2024 l'epigrafato ricorrente, premesso di aver prestato servizio pre – ruolo in qualità di assistente amministrativo, dal 02.11.2004 al 31.08.2016 e assunto in data
01.09.2016 con contratto a tempo indeterminato, ha dedotto che il 01.09.2017, all'atto dell'immissione in ruolo, veniva riconosciuta la seguente anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 7 mesi 0 giorni 3; che il CCNL del 26.05.1999 aveva previsto un sistema di trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali ed in particolare testualmente: “al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio da una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione…”; che la sequenza di posizioni stipendiali sulla base degli anni di anzianità di servizio prevista dalla tabella E era la seguente: 0/2, 3/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34, 35 ed oltre;
che tale sistema era stato modificato con l'art. 2 del CCNL 04.08.2011 che ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio 0/8 non applicabile secondo quanto stabilito dalla Corte Cassazione con la sentenza n. 2924/2020; che sussisteva il suo diritto a tali scatti stipendiali corrispondenti ai gradoni indicati nei suddetti CCNL di categoria, avendo sempre percepito, durante tali periodi di supplenza, la retribuzione iniziale della fascia zero, senza mai progredire economicamente e giuridicamente, in violazione al principio di non discriminazione sancito dalla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro, sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18.03.1999 ed attuato dalla direttiva n. 1999/70 del Consiglio Europeo del 28.06.1999, e quindi maturando un credito a titolo di differenze retributive per complessivi euro 2.308,03; che dopo l'immissione in ruolo in data 01/09/2016, pur avendo raggiunto una effettiva anzianità di anni 8 mesi
3 e giorni 17, il aveva riconosciuto una parziale anzianità di anni 7 mesi 0 e giorni 3, ai fini CP_1 giuridici ed economici, ed anni 1 mesi 3 e giorni 14, ai soli fini economici, con conseguente diritto al pagamento delle differenze maturate, per un totale complessivo 4.385,90 come da conteggi in atti.
Pertanto, ha chiesto previo accertamento dell'integrale anzianità di servizio preruolo prestato nelle istituzioni scolastiche statali “condannare le Amministrazioni resistenti a pagare in favore del ricorrente complessivi euro 6.693,93, a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali;
accertare e dichiarare illegittimo il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 3118 del 20.06.2018, in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione e, per effetto, annullarlo;
ordinare alle
Amministrazioni resistenti di adeguare la retribuzione del ricorrente con il suo inserimento nel gradone stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio effettivamente maturata;
ordinare alle
Amministrazioni resistenti di provvedere a una nuova ricostruzione di carriera del ricorrente”, vinte le spese di lite.
Instaurato il contraddittorio si costituiva il che eccepiva in via preliminare Controparte_1 la prescrizione del credito e nel merito l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre brevi cenni sulla normativa di riferimento. Con il d. lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», l'art. 569 prevede quanto segue:
“1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole
e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (…)”.
L'art. 570 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce che:
“
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza
e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento.
2. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo”.
La normativa dettata dal T.U. in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale ATA differisce sensibilmente da quella che lo stesso decreto legislativo dedica al personale docente, perchè oltre ad essere diversi il limite del riconoscimento integrale e le modalità dell'abbattimento (tre anni in un caso, quattro nell'altro; un terzo a soli fini giuridici per il personale docente, un terzo a fini giuridici ed economici per gli ATA), il servizio utile è solo quello “effettivamente prestato nelle scuole
e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito”.
Al personale non docente della scuola, infatti, non si applica la L. 124/1999, art. 11, comma 14, che, intervenendo sul testo dell'art. 489, non su quello dell'art. 570 T.U., ha previsto l'equiparazione all'anno scolastico intero del servizio di insegnamento “se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Su tale sistema normativo sono, poi, intervenute sia la normativa euro-unitaria che le pronunce della
Corte di Legittimità (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi, Cass. nn.
28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019, quest'ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz
Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C- 619/17, De
Diego Porras;
5.6.2018, causa C - 677/16, Montero Mateos), le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di trattamento del personale scolastico.
L'art. 4 dell'Accordo quadro CE UN e EP prevede che:
“
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali,
i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Le Corti di legittimità e dell'Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti principi:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione”;
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44);
- a tal fine, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55;
Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-
305/11, Valenza);
- la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale, […] la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive [...] Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”.
Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in ordine alla non decisività
– ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” (punto 51).
Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell'ambito della cooperazione istituita dall'art. 267
TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai sensi della clausola
4 dell'Accordo Quadro.
Ritiene, dunque, questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della posizione dei supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – posizione dell'odierna ricorrente – rispetto all'omologo docente a tempo indeterminato, facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, atteso che la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente
l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. Si tratta, com'è evidente, di principi applicabili anche al personale ATA, sebbene esplicati dalla giurisprudenza in relazione al personale docente.
Peraltro, nel caso di specie, il nemmeno allega elementi differenziali di Controparte_1 sorta, che sarebbe stato suo onere contestare dal momento che il ricorrente espressamente deduce di aver svolto le medesime mansioni e con le medesime modalità anche durante il periodo di servizio pre-ruolo. È pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive”.
Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n. 31149/2019 e da ultimo dalla pronuncia di legittimità n. 3474/2020, alla stregua del principio generale della gerarchia delle fonti, la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta.
Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Pertanto, l'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n. 31149/19 cit.), occorre:
a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato;
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva.
Dunque, affinché l'ATA possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell'anzianità pre-ruolo come disciplinata dall'art. 569 del D. Lgs n. 297/94, deve risultare che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che, nello stesso arco temporale, avrebbe maturato il personale comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato, per svolgere la medesima funzione.
Sul punto, la pronuncia n. 31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al giudice del merito, per cui, nel calcolo dell'anzianità occorre tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul presupposto che l'incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di scrutinio.
Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione, in data 1.9.2016, il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale ATA (cfr. certificato di servizio in atti).
A seguito dell'immissione in ruolo del 1.09.2017 il , calcolando l'anzianità Controparte_1 pre-ruolo, ha inserito il ricorrente nella fascia 0 sebbene alla data del 13/05/2017 avesse già maturato una anzianità pari a 9 anni di effettivo servizio, sia con contratti a tempo determinato e sia con contratti a tempo indeterminato, per cui a differenza dei suoi colleghi assunti direttamente con contratto a tempo indeterminato, ha dovuto attendere sino alla data del 27/08/2018 per vedersi riconoscere la progressione stipendiale.
Dall'attestato di servizio prodotto in atti risultano prestati quali servizi pre-ruolo per gli a.s. dal
2004/2005 al 2015/2016, un totale di 8 anni 3 mesi e 17 giorni riconoscibili.
L'Amministrazione ha calcolato invece per intero i primi 3 anni, e gli altri nella misura di 1/3 a fini giuridici ed economici (cfr. decreto di ricostruzione di carriera n.3118 del 20/06/2018, a firma del
Dirigente Scolastico dell'Istituto presso cui è in servizio), con inserimento del ricorrente nella fascia retributiva 0.
Invero, come si evince dal Decreto di ricostruzione di carriera è stata riconosciuta al ricorrente un'anzianità di servizio pre- ruolo utile sia ai fini giuridici che economici di soli anni 7, mesi 0 e giorni
3 a decorrere dalla data di assunzione in ruolo del 01.09.2016, anziché riconoscergli integralmente l'anzianità di servizio pre ruolo e la stessa progressione stipendiale prevista per i colleghi assunti a tempo indeterminato con inserimento nella fascia stipendiale di anni 3 dal 25/7/2009, di anni 9 dal
13/05/2017, di anni 15 dal 13.05.2023, come risulta dai conteggi in atti neppure specificamente contestati dal . CP_1
Tanto premesso, poiché dalla documentazione in atti si evince che l'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo non è stata integralmente valutata all'atto della ricostruzione della carriera e ai fini della individuazione della fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva, avendo l'Amministrazione applicato la limitazione prevista dall'art. 579 cit, deve ritenersi che il ricorrente abbia subito una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro CE, UN e EP allegato alla direttiva 1999/70/CE, clausola alla stregua della quale deve affermarsi il diritto del medesimo al riconoscimento ad ogni effetto dell'intero servizio effettivo pre-ruolo prestato, nel corso del quale ha espletato le stesse mansioni poi svolte una volta assunto a tempo indeterminato, sussistendo tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare l'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994, in ragione del suo contrasto con la normativa europea.
Al riguardo, va poi ricordato che l'art. 2 del CCNL del 2011 ha accorpato i gradoni da 0-2 a da 3-8 in un unico gradone 0-8, disponendo, tuttavia, che: "Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni". Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".
Al fine di evitare discriminazioni tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, deve ritenersi che tali disposizioni transitorie debbano trovare applicazione anche al lavoratore precario che alla data dell'1.9.2010 avesse maturato le anzianità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 2, atteso che egli aveva comunque diritto alla valutazione dell'anzianità di servizio maturata "ai fini dell'attribuzione delle fasce stipendiali anche nel corso del "precariato" (cfr. Cass. sentenza n. 2924 del 07.02.2020).
Da tutto quanto sin qui osservato consegue che il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, va condannato a procedere alla ricostruzione della carriera della parte ricorrente, in considerazione dei contratti a tempo determinato ed in applicazione degli scaglioni stipendiali così come previsti dalla contrattazione collettiva ratione temporis applicabile per il personale di ruolo, ed a corrispondere in suo favore, le differenze retributive maturate, nonché ad incrementare lo stipendio mensile tenuto conto dell'anzianità maturata.
Con riguardo alla domanda di pagamento delle differenze retributive per progressione stipendiale, il ricorrente non ha depositato atti interruttivi della prescrizione prima della notifica del ricorso
(16.05.2025), con la conseguenza che le stesse vanno riconosciute nei limiti di cinque anni dalla domanda.
Invero, ai fini della determinazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente occorre tenere conto della prescrizione come eccepita tempestivamente dall'Amministrazione scolastica, dovendo rilevare che “[…] l'anzianità di servizio […] è insuscettibile di un'autonoma prescrizione […]
L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione” (Cass., sez. lav., n.2232/2020).
Pertanto, in omaggio ai principi di diritto appena esposti (cui questo Giudice ritiene di aderire, richiamandoli a mente dell'art.118 disp. att. c.p.c.), mentre l'anzianità di servizio è insuscettibile di un'autonoma prescrizione, potendo essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo, si prescrivono in 5 anni i diritti alle differenze retributive derivanti dall'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini dell'anzianità di servizio (termine che inizia a decorrere, ai sensi dell'art.2935 c.c., dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere e, dunque, dall'emissione del provvedimento di ricostruzione della carriera, prima del quale il lavoratore non può evidentemente rivendicare alcun diritto al pagamento delle differenze retributive di cui sopra).
Quindi, se il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto nei cinque anni successivi la data del provvedimento di ricostruzione della carriera, la prescrizione non è maturata;
in caso contrario, rimarrà comunque il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, ma la condanna del
[...]
al pagamento delle differenze retributive dovrà essere limitata ai cinque anni Controparte_1 antecedenti l'atto di costituzione in mora.
Nel caso di specie, la ricostruzione della carriera è stata effettuata con decreto del 20.06.2018; la prescrizione è stata interrotta solo con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, intervenuta nel mese di maggio 2025. Da ciò ne consegue che il , in persona Controparte_1 del pro-tempore, va, quindi, condannato a corrispondere in favore del ricorrente la somma CP_2 complessiva di Euro 1.789,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, tenuto conto della prescrizione quinquennale già maturata alla data della notifica del ricorso, come risulta dai conteggi effettuati dalla parte ricorrente, neppure contestati dalla difesa del e redatti correttamente CP_1 tenuto conto del servizio effettivamente prestato e dell'effettiva anzianità pre-ruolo, sulla base della quale sono stati quindi correttamente computati gli scaglioni stipendiali e le conseguenti differenze retributive maturate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'intero servizio effettivo pre-ruolo prestato e quindi del livello stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata sulla base delle Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola per il personale dell'Area Professionale Amministrativo Tecnico
Ausiliario ATA, così come previsto per il personale di ruolo, considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato di cui è causa;
2. Per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1 ricostruire la carriera del ricorrente nei termini sopra indicati ed a corrispondere in suo favore le differenze retributive maturate, pari a complessivi € 1.789,00, maggiorate degli interessi legali dal dì della maturazione al saldo.
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.314,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi. Così deciso in Aversa il 1.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano