CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. Società_1 depositato il 12/02/2024
proposto da
Mv S.r.l. Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230017805353000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/02/2024 numero Società_1, la ricorrente società “ Ricorrente_1 SRLS”, rappresentata dal legale rappresentante Rappresentante_1, domiciliata in Floridia presso lo studio dei Dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, entrambi commercialisti che la assistono e difendono, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 5.180,51, notificata a mezzo pec il 26/07/2024, dall'Agente della Riscossione di Siracusa.
L'iscrizione a ruolo, contenuta nell'atto impugnato riguarda l'omesso pagamento dell'imposta IVA primo trimestre anno 2021, iscritte a ruolo dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
La società ricorrente, come sopra difesa, deduce:
1. inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC, per omessa sottoscrizione e violazione art. 20 CAD;
2. Nullità dell'atto per assenza di conformità;
3. Omessa notifica del c.d. “avviso bonario”;
4. violazione contraddittorio preventivo in violazione dell'art. 6 comma 5) Legge 212/2000;
5. omessa applicazione dell'art. 2 comma 2) D. LGS 472/97, riduzione delle sanzioni;
6. Illegittimità della cartella di pagamento per omessa firma del delegato responsabile.
7. Difetto di motivazione dell'atto impugnato e del calcolo degli interessi;
I difensori chiedono l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente, chiede il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente società contesta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC ritenendola inefficace, stante che non contiene i requisiti previsti dal T. U. sulla documentazione amministrativa. Il motivo è infondato.
La irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E' stato affermato, altresì, dalla Corte di Cassazione che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, sicché il rinvio disposto dal D.
Difensore_1 n. 602/73, art. 26, comma 5), (in tema di notifica della cartella di pagamento) che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156
c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n.27561). Con l'impugnazione della cartella di pagamento la ricorrente ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
Le doglianze relative al visto di conformità dell'atto e l'omessa firma digitale del funzionario responsabile, sono infondati, giacché la mancata sottoscrizione digitale della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto impugnato, non essendo in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui è stato emanato, per cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge: per la notifica della cartella di pagamento non occorre la sottoscrizione autografa, in quanto lo schema della cartella previsto per la riscossione mediante ruolo, è stato approvato con apposito Decreto Dirigenziale 28/6/1999 e successive integrazioni con Decreto
Ministero Finanze 11/9/2000 e non prevede la sottoscrizione autografa.
La ricorrente società lamenta l'omesso invio dell'avviso bonario, il conseguente invito al contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 comma 5) legge 212/2000 e l'applicazione delle sanzioni ridotte di cui all'art. 2 comma 2) D. LGS 472/97. I motivi possono essere trattati tutti congiuntamente e sono infondati.
La notifica della comunicazione di irregolarità, c.d. “avviso bonario”, prevista dal terzo comma del citato art. 36-bis che testé recita: "….. quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione……", non è necessaria in quanto nella dichiarazione IVA, anno d'imposta 2021, non erano state riscontrate irregolarità della dichiarazione, ma soltanto, l'omesso versamento di somme dichiarate e non versate all'Erario. Per tale ragione, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione IVA relativa ad omessi versamenti di tributi, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36/bis DPR 600/73. Neppure il contraddittorio preventivo è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5), L. n. 212 del 2000, e la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 2 comma 2 D. LGS 472/97, i quali lo sono previsti soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, che qui non ricorre, giacché il controllo formale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. (cfr. Cass. 30 settembre 2021, n. 26508; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33344).
Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, giacché la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, stante che in esso sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso pagamento periodico dell'IVA del primo trimestre
2021. Il difetto di motivazione relativo all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché la modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Ne consegue che non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
500 in favore dell'ADER, con distrazione a favore del difensore costituito.
Così deciso a Siracusa lì 15 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico.
Dott. Teodoro ARGENTO
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ARGENTO TEODORO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. Società_1 depositato il 12/02/2024
proposto da
Mv S.r.l. Semplificata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230017805353000 IVA-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12/02/2024 numero Società_1, la ricorrente società “ Ricorrente_1 SRLS”, rappresentata dal legale rappresentante Rappresentante_1, domiciliata in Floridia presso lo studio dei Dott.ri Difensore_2 e Difensore_1, entrambi commercialisti che la assistono e difendono, impugna la cartella di pagamento evidenziata in epigrafe di complessivi euro 5.180,51, notificata a mezzo pec il 26/07/2024, dall'Agente della Riscossione di Siracusa.
L'iscrizione a ruolo, contenuta nell'atto impugnato riguarda l'omesso pagamento dell'imposta IVA primo trimestre anno 2021, iscritte a ruolo dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Siracusa.
La società ricorrente, come sopra difesa, deduce:
1. inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento notificata a mezzo PEC, per omessa sottoscrizione e violazione art. 20 CAD;
2. Nullità dell'atto per assenza di conformità;
3. Omessa notifica del c.d. “avviso bonario”;
4. violazione contraddittorio preventivo in violazione dell'art. 6 comma 5) Legge 212/2000;
5. omessa applicazione dell'art. 2 comma 2) D. LGS 472/97, riduzione delle sanzioni;
6. Illegittimità della cartella di pagamento per omessa firma del delegato responsabile.
7. Difetto di motivazione dell'atto impugnato e del calcolo degli interessi;
I difensori chiedono l'annullamento della cartella di pagamento e la condanna al pagamento delle spese processuali.
L'Agenzia Entrate Riscossione costituita in giudizio contesta gli addebiti mossi dal contribuente, chiede il rigetto del ricorso.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente società contesta l'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo PEC ritenendola inefficace, stante che non contiene i requisiti previsti dal T. U. sulla documentazione amministrativa. Il motivo è infondato.
La irritualità della notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata non comporta la nullità o la inesistenza della notifica se la consegna dello stesso ha, comunque, prodotto il risultato della sua conoscenza ed ha determinato il raggiungimento dello scopo legale ( Cass. 28 settembre 2018 n. 23620). E' stato affermato, altresì, dalla Corte di Cassazione che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, sicché il rinvio disposto dal D.
Difensore_1 n. 602/73, art. 26, comma 5), (in tema di notifica della cartella di pagamento) che, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156
c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n.27561). Con l'impugnazione della cartella di pagamento la ricorrente ha sanato qualsiasi vizio di nullità.
Le doglianze relative al visto di conformità dell'atto e l'omessa firma digitale del funzionario responsabile, sono infondati, giacché la mancata sottoscrizione digitale della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto impugnato, non essendo in dubbio la riferibilità dell'atto all'Autorità da cui è stato emanato, per cui l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge: per la notifica della cartella di pagamento non occorre la sottoscrizione autografa, in quanto lo schema della cartella previsto per la riscossione mediante ruolo, è stato approvato con apposito Decreto Dirigenziale 28/6/1999 e successive integrazioni con Decreto
Ministero Finanze 11/9/2000 e non prevede la sottoscrizione autografa.
La ricorrente società lamenta l'omesso invio dell'avviso bonario, il conseguente invito al contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 comma 5) legge 212/2000 e l'applicazione delle sanzioni ridotte di cui all'art. 2 comma 2) D. LGS 472/97. I motivi possono essere trattati tutti congiuntamente e sono infondati.
La notifica della comunicazione di irregolarità, c.d. “avviso bonario”, prevista dal terzo comma del citato art. 36-bis che testé recita: "….. quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione……", non è necessaria in quanto nella dichiarazione IVA, anno d'imposta 2021, non erano state riscontrate irregolarità della dichiarazione, ma soltanto, l'omesso versamento di somme dichiarate e non versate all'Erario. Per tale ragione, nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione IVA relativa ad omessi versamenti di tributi, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato, è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36/bis DPR 600/73. Neppure il contraddittorio preventivo è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5), L. n. 212 del 2000, e la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 2 comma 2 D. LGS 472/97, i quali lo sono previsti soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione, che qui non ricorre, giacché il controllo formale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. (cfr. Cass. 30 settembre 2021, n. 26508; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33344).
Le doglianze in merito al dedotto difetto di motivazione sono infondate, giacché la cartella di pagamento contiene tutti gli elementi necessari per ritenere l'atto congruamente motivato, stante che in esso sono specificati i motivi della iscrizione a ruolo, riferite all'omesso pagamento periodico dell'IVA del primo trimestre
2021. Il difetto di motivazione relativo all'omesso calcolo degli interessi anch'esso è infondato, giacché la modalità di calcolo degli interessi non è configurabile al caso in esame, in quanto la cartella di pagamento contiene il “quantum” del debito, degli interessi e sanzioni relativi all'omesso pagamento del tributo e, con riguardo al calcolo degli interessi maturati, il semplice richiamo dell'atto precedente specificato in cartella e la quantificazione dell'importo, soddisfa l'obbligo di motivazione. Ne consegue che non è necessaria la specificazione del saggio di interesse periodicamente applicato e le modalità di calcolo, essendo determinato con provvedimenti pubblici in relazione al tasso vigente, e non è necessario specificarne le modalità di calcolo. (Cass. Sez. civ. N° 22281/2022).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione 5^, rigetta il ricorso in epigrafe. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro
500 in favore dell'ADER, con distrazione a favore del difensore costituito.
Così deciso a Siracusa lì 15 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico.
Dott. Teodoro ARGENTO