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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
NO GA GI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 471/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 471/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di Teramo, Resistente_1 proponeva ricorso avverso Il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Teramo in relazione alla richiesta di rimborso Irpef per l'anno 2016 e 2017.
La Corte di giustizia Tributaria Provinciale, con la decisione n. 471 del 18 novembre 2024 accoglieva il ricorso.
Contro detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Si deve rilevare come vi sia in atti richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto tra il contribuente e l'agenzia delle entrate un accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 546 del 1992.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce dell'accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Dichiara la cessazione della materia del contendere, accogliendo l'istanza prodotta dal rappresentante dell'Ufficio. Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio, come da accordo conciliativo intervenuto. L'Aquila, 11 febbraio 2026 Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
NO GA GI, Relatore
BAIOCCO ALBERTO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 471/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo - Largo Madonna Delle Grazie 64100 Teramo TE
elettivamente domiciliato presso dp.teramo@pce.agenziaentrate.it contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 471/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TERAMO sez. 2
e pubblicata il 04/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-ALTRO 2016
- DINIEGO RIMBORSO n. SILENZIO RIFIUTO IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria di Teramo, Resistente_1 proponeva ricorso avverso Il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Teramo in relazione alla richiesta di rimborso Irpef per l'anno 2016 e 2017.
La Corte di giustizia Tributaria Provinciale, con la decisione n. 471 del 18 novembre 2024 accoglieva il ricorso.
Contro detta decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SI OSSERVA
Si deve rilevare come vi sia in atti richiesta di estinzione per cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto tra il contribuente e l'agenzia delle entrate un accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 546 del 1992.
In ordine al pagamento delle spese processuali, si rileva che le spese vanno compensate, alla luce dell'accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello indicato in epigrafe così decide: Dichiara la cessazione della materia del contendere, accogliendo l'istanza prodotta dal rappresentante dell'Ufficio. Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio, come da accordo conciliativo intervenuto. L'Aquila, 11 febbraio 2026 Il Giudice Relatore Il Presidente