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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/12/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'esito dell'udienza celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 350- bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 231 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2025, vertente
tra
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a in via G. Carducci, n. 33, elettivamente Pt_1 domiciliato a Pesaro, in via San Francesco, n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Edoardo Mensitieri, che lo rappresenta e difende, giusta delibera della Giunta Comunale e procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
- part appellante -
e
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a Castelli (TE), in via C. Gentile, n.
30, elettivamente domiciliata a in via Renato Molinari n. 2/A, presso Pt_1
e nello studio dell'Avv. Adriana Di Felice, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Pt_1
298/2024 pubblicata il 2 luglio 2024, notificata.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di discussione e decisione ex art. 350-bis c.p. del 22 dicembre 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 31 gennaio 2025, il ha evocato in giudizio la società per Parte_1 Controparte_1 proporre impugnazione avverso la sentenza n. 298/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 2 luglio 2024 e pubblicata in pari data, chiedendone Pt_1 la riforma integrale e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale adito in sede di appello, contrariis reiectis: - Riformare integralmente la sentenza di prime cure qui appellata n 298/2024 rg 2429/2024 dell'Ufficio del Giudice di Teramo, riconoscendo la nullità della stessa per omessa pronuncia su un punto decisivo della causa e dichiarare tardivo il ricorso promosso in primo grado, riconoscendo comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso di primo grado per i motivi meglio illustrati nell'atto di citazione in appello e nelle eventuali ulteriori difese di causa in favore del con conseguente rigetto delle Parte_1
doglianze sollevate con il ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento, e comunque dichiarare accertare e riconoscere la piena legittimità e fondatezza dell'Ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. ING/1706-2023-1092 del
21.08.2023 per un importo complessivo pari ad € 7.217,97; - Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri come per legge, successive occorrende e diritti maturandi, per entrambi i gradi di giudizio.”
Con comparsa di costituzione del 29 aprile 2025, si è costituita in giudizio la società eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, osservando come la sentenza gravata è stata invero notificata alla controparte appellante il 26 luglio 2024 mentre l'impugnazione è stata introdotta con atto notificato solo il
31 gennaio 2025 ed in ogni caso contestando anche nel merito il gravame.
Alla prima udienza celebrata in data 16 giugno 2025, lo scrivente magistrato, letti gli atti causa e ritenuta la causa matura per essere decisa, ha fissato, con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., l'udienza odierna
(22 dicembre 2025) per la decisione e, con successivo provvedimento emesso in data 5 dicembre 2024 e comunicato in pari data, ha rilevato che, nel predetto provvedimento del 16 giugno 2025, è stato omesso “di specificare che la decisione
2 viene presa all'esito della discussione “ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.” che richiama
l'art. 281-sexies c.p.c., non potendo, del resto, che intendersi il predetto modulo decisionale, l'unico in appello che consente la contestuale discussione e decisione”, confermando quindi la data dell'udienza odierna, con la specificazione espressa appunto che è calendarizzata, propriamente, per la discussione e decisione ex art. 350-bis c.p.c. e con conferma della modalità di celebrazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Pertanto, lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa, istruita mediante le sole produzioni documentali versate in atti, viene decisa all'odierna udienza ex comb. disp. artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c.
(a norma del primo comma dell'art. 350-bis c.p.c., “Nei casi di cui agli articoli
348 bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281 sexies” e, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., “Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile
o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis”).
Orbene, l'appello proposto dal è inammissibile, Parte_1
dovendo trovare accoglimento l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla difesa di parte appellata, di tardività del gravame.
Come è noto, l'art. 325 c.p.c. prevede i c.d. “termini brevi” – dalla natura perentoria – di impugnazione, che decorrono dalla data di notifica della sentenza impugnanda (che vanno tenuti distinti dal termine “lungo” semestrale, parimenti perentorio, che decorre dalla pubblicazione della sentenza in assenza di notificazione previsto all'art. 327 c.p.c.).
In particolare, in caso di notifica della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 325, primo comma c.p.c. “il termine per proporre l'appello […] è di trenta giorni”, specificandosi che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, per far decorrere il predetto termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata al procuratore costituito oppure alla parte ma presso il difensore (cfr. ex multis Cass. civ. sez. III, ordinanza del 9 marzo 2023,
n. 13426, che richiama anche Sez. Un., sentenza n. 20866 del 30 settembre
2020).
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado oggetto del presente giudizio di appello, pubblicata dal Giudice di Pace in data 2 luglio
2024, è stata notificata in data 26 luglio 2024 dalla parte vittoriosa in primo
3 grado (i.e. l'odierna appellata) via p.e.c. al presso il Parte_1 procuratore costituito, l'Avv. Edoardo Mensitieri, come dimostrato dalla p.e.c. di notificazione debitamente allegata alla comparsa di costituzione in appello (cfr. “notifica della sentenza.zip”).
Dunque, l'appellato ha fornito compiuto riscontro dell'eccezione di inammissibilità dell'avversaria impugnazione per tardività, che deve ritenersi fondata, in quanto la notifica della sentenza di prime cure al Parte_1
(correttamente effettuata al relativo procuratore costituito) risulta
[...] ricevuta il 26 luglio 2024, mentre la notifica dell'atto di citazione in appello risale al 31 gennaio 2025, dunque ben oltre il termine perentorio di trenta giorni (ricadente nel caso di specie il 25 settembre 2024) previsto dall'art. 325
c.p.c..
L'inammissibilità dell'appello per essere stato tardivamente proposto esonera all'evidenza il Tribunale dallo scrutinio dei motivi di gravame coltivati dall'ente comunale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, che sono regolate come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 e succ. mod., vanno poste a carico della parte appellante, risultata soccombente, con valore della causa ricompreso nello scaglione fra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ed applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale sia per il primo che per l'odierno grado di appello, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva in concreto espletata, anche tenuto conto dell'esclusione della fase istruttoria, sia per il primo che per il secondo grado, non essendo stata mai svolta istruttoria orale.
L'inammissibilità dell'appello costituisce inoltre il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione qui proposta e integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, co. I quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello
4 rubricato al R.G. n. 231/2025 promosso dal nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA inammissibile l'appello per tardiva proposizione dello stesso;
2. AN parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del doppio grado, che sono liquidate nella somma di €
1.462,00 per compensi (di cui, in particolare, € 762,00 per il primo grado ed
€ 1.700,00 per il presente grado d'appello), oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Lorenza
Pedullà, all'esito dell'udienza celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 350- bis e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 231 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2025, vertente
tra
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a in via G. Carducci, n. 33, elettivamente Pt_1 domiciliato a Pesaro, in via San Francesco, n. 44, presso e nello studio dell'Avv. Edoardo Mensitieri, che lo rappresenta e difende, giusta delibera della Giunta Comunale e procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
- part appellante -
e
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale a Castelli (TE), in via C. Gentile, n.
30, elettivamente domiciliata a in via Renato Molinari n. 2/A, presso Pt_1
e nello studio dell'Avv. Adriana Di Felice, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Pt_1
298/2024 pubblicata il 2 luglio 2024, notificata.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di discussione e decisione ex art. 350-bis c.p. del 22 dicembre 2025, celebrata con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 31 gennaio 2025, il ha evocato in giudizio la società per Parte_1 Controparte_1 proporre impugnazione avverso la sentenza n. 298/2024 emessa dal Giudice di Pace di in data 2 luglio 2024 e pubblicata in pari data, chiedendone Pt_1 la riforma integrale e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.
Tribunale adito in sede di appello, contrariis reiectis: - Riformare integralmente la sentenza di prime cure qui appellata n 298/2024 rg 2429/2024 dell'Ufficio del Giudice di Teramo, riconoscendo la nullità della stessa per omessa pronuncia su un punto decisivo della causa e dichiarare tardivo il ricorso promosso in primo grado, riconoscendo comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso di primo grado per i motivi meglio illustrati nell'atto di citazione in appello e nelle eventuali ulteriori difese di causa in favore del con conseguente rigetto delle Parte_1
doglianze sollevate con il ricorso in opposizione a ingiunzione di pagamento, e comunque dichiarare accertare e riconoscere la piena legittimità e fondatezza dell'Ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 n. ING/1706-2023-1092 del
21.08.2023 per un importo complessivo pari ad € 7.217,97; - Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri come per legge, successive occorrende e diritti maturandi, per entrambi i gradi di giudizio.”
Con comparsa di costituzione del 29 aprile 2025, si è costituita in giudizio la società eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per tardività dello stesso, osservando come la sentenza gravata è stata invero notificata alla controparte appellante il 26 luglio 2024 mentre l'impugnazione è stata introdotta con atto notificato solo il
31 gennaio 2025 ed in ogni caso contestando anche nel merito il gravame.
Alla prima udienza celebrata in data 16 giugno 2025, lo scrivente magistrato, letti gli atti causa e ritenuta la causa matura per essere decisa, ha fissato, con le forme e le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., l'udienza odierna
(22 dicembre 2025) per la decisione e, con successivo provvedimento emesso in data 5 dicembre 2024 e comunicato in pari data, ha rilevato che, nel predetto provvedimento del 16 giugno 2025, è stato omesso “di specificare che la decisione
2 viene presa all'esito della discussione “ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c.” che richiama
l'art. 281-sexies c.p.c., non potendo, del resto, che intendersi il predetto modulo decisionale, l'unico in appello che consente la contestuale discussione e decisione”, confermando quindi la data dell'udienza odierna, con la specificazione espressa appunto che è calendarizzata, propriamente, per la discussione e decisione ex art. 350-bis c.p.c. e con conferma della modalità di celebrazione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
Pertanto, lette le note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, la causa, istruita mediante le sole produzioni documentali versate in atti, viene decisa all'odierna udienza ex comb. disp. artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c.
(a norma del primo comma dell'art. 350-bis c.p.c., “Nei casi di cui agli articoli
348 bis e 350, terzo comma, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281 sexies” e, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., “Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile
o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis”).
Orbene, l'appello proposto dal è inammissibile, Parte_1
dovendo trovare accoglimento l'eccezione, tempestivamente sollevata dalla difesa di parte appellata, di tardività del gravame.
Come è noto, l'art. 325 c.p.c. prevede i c.d. “termini brevi” – dalla natura perentoria – di impugnazione, che decorrono dalla data di notifica della sentenza impugnanda (che vanno tenuti distinti dal termine “lungo” semestrale, parimenti perentorio, che decorre dalla pubblicazione della sentenza in assenza di notificazione previsto all'art. 327 c.p.c.).
In particolare, in caso di notifica della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 325, primo comma c.p.c. “il termine per proporre l'appello […] è di trenta giorni”, specificandosi che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, per far decorrere il predetto termine breve d'impugnazione, la notifica della sentenza deve essere effettuata al procuratore costituito oppure alla parte ma presso il difensore (cfr. ex multis Cass. civ. sez. III, ordinanza del 9 marzo 2023,
n. 13426, che richiama anche Sez. Un., sentenza n. 20866 del 30 settembre
2020).
Ebbene, nel caso di specie, la sentenza di primo grado oggetto del presente giudizio di appello, pubblicata dal Giudice di Pace in data 2 luglio
2024, è stata notificata in data 26 luglio 2024 dalla parte vittoriosa in primo
3 grado (i.e. l'odierna appellata) via p.e.c. al presso il Parte_1 procuratore costituito, l'Avv. Edoardo Mensitieri, come dimostrato dalla p.e.c. di notificazione debitamente allegata alla comparsa di costituzione in appello (cfr. “notifica della sentenza.zip”).
Dunque, l'appellato ha fornito compiuto riscontro dell'eccezione di inammissibilità dell'avversaria impugnazione per tardività, che deve ritenersi fondata, in quanto la notifica della sentenza di prime cure al Parte_1
(correttamente effettuata al relativo procuratore costituito) risulta
[...] ricevuta il 26 luglio 2024, mentre la notifica dell'atto di citazione in appello risale al 31 gennaio 2025, dunque ben oltre il termine perentorio di trenta giorni (ricadente nel caso di specie il 25 settembre 2024) previsto dall'art. 325
c.p.c..
L'inammissibilità dell'appello per essere stato tardivamente proposto esonera all'evidenza il Tribunale dallo scrutinio dei motivi di gravame coltivati dall'ente comunale.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, che sono regolate come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014 e succ. mod., vanno poste a carico della parte appellante, risultata soccombente, con valore della causa ricompreso nello scaglione fra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ed applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale sia per il primo che per l'odierno grado di appello, in ragione della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva in concreto espletata, anche tenuto conto dell'esclusione della fase istruttoria, sia per il primo che per il secondo grado, non essendo stata mai svolta istruttoria orale.
L'inammissibilità dell'appello costituisce inoltre il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione qui proposta e integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, co. I quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio di appello
4 rubricato al R.G. n. 231/2025 promosso dal nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_1
1. DICHIARA inammissibile l'appello per tardiva proposizione dello stesso;
2. AN parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del doppio grado, che sono liquidate nella somma di €
1.462,00 per compensi (di cui, in particolare, € 762,00 per il primo grado ed
€ 1.700,00 per il presente grado d'appello), oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
3. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del co. 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002.
Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 22 dicembre 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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