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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/11/2024, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4933/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA SAPELLO 15A/14 16157 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. AVEGNO VALERIA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
VIA SAPELLO 59/8 16157 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
AVEGNO VALERIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 12/05/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
05/07/2022 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 12/05/2012 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Per_ a) le figlie minori e di cui alle premesse rimarranno affidate in modo condiviso ai Per_2
genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione della madre in Genova
(GE), Via Sapello, n. 15A/14 fino al trasferimento, al termine dei lavori di ristrutturazione in corso, nell'immobile sito a Genova via Sapello n. 15°/13;.
b) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, che condivideranno le decisioni di maggiore interesse per le figlie, con attribuzione alla madre, quale genitore collocatario, delle scelte relative alla ordinaria gestione della vita delle figlie.
c) Per quanto riguarda la determinazione dei criteri di visita delle figlie, il padre potrà vederle ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto delle reciproche esigenze, sempre nel primario interesse del benessere delle figlie.
d)A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il Sig. si impegna a versare Parte_2
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso
Banca Ing Direct intestato alla Signora ed avente il seguente codice IBAN Parte_1
[...]CC0010501176, quale mantenimento, in favore delle figlie minori la somma di
Euro 300,00 (trecento/00) ciascuna e, dunque, complessivi Euro 600,00 (seicento/00).
e) L'assegno unico e universale per i figli a carico viene percepito nella misura del 50% da CP_1
ciascun coniuge.
f) Per quanto attiene alle spese di carattere straordinario da sostenersi in favore e nell'interesse delle figlie, i coniugi si impegnano a sostenerle nella misura del 50% ciascuno ( con reciproco rimborso della quota spettante all'altro genitore )a tal proposito recependo i contenuti del Verbale del 15.9.2016 del Tribunale di Genova, Sezione Famiglia, che si allega (doc. n. 5).
g) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a richiedersi nei reciproci rapporti un contributo e/o assegno divorzile. h) La Signora seguiterà ad abitare nell'appartamento sito in Genova (GE), Via Sapello, n. Pt_1
15A/14, di proprietà della stessa, già casa familiare.
Il Signor seguiterà a vivere nell'immobile presso il quale ha trasferito la propria residenza Parte_2
anagrafica in esito alla separazione sito in Genova (GE), Via Sapello, n. 59/8, di cui al precedente punto 15.
i) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, con contestuale impegno a dare il consenso per il rilascio del passaporto individuale per ciascuno dei figli minori o di altro documento equipollente.
l) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali cambiamenti di domicilio e/o di residenza. c
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012,
Numero 73, Parte II, Serie A UFF. 1 ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'8.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott. Valeria Ardoino Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di cessazione degli effetti civili di matrimonio promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA SAPELLO 15A/14 16157 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. AVEGNO VALERIA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da C.F._2
procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._3
VIA SAPELLO 59/8 16157 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
AVEGNO VALERIA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in C.F._2
atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili di matrimonio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 12/05/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
05/07/2022 dal Tribunale Ordinario di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 12/05/2012 dai
Signori
e Parte_1 Parte_3 [...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Per_ a) le figlie minori e di cui alle premesse rimarranno affidate in modo condiviso ai Per_2
genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso l'abitazione della madre in Genova
(GE), Via Sapello, n. 15A/14 fino al trasferimento, al termine dei lavori di ristrutturazione in corso, nell'immobile sito a Genova via Sapello n. 15°/13;.
b) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, che condivideranno le decisioni di maggiore interesse per le figlie, con attribuzione alla madre, quale genitore collocatario, delle scelte relative alla ordinaria gestione della vita delle figlie.
c) Per quanto riguarda la determinazione dei criteri di visita delle figlie, il padre potrà vederle ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e nel rispetto delle reciproche esigenze, sempre nel primario interesse del benessere delle figlie.
d)A titolo di contributo al mantenimento delle figlie, il Sig. si impegna a versare Parte_2
entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente acceso presso
Banca Ing Direct intestato alla Signora ed avente il seguente codice IBAN Parte_1
[...]CC0010501176, quale mantenimento, in favore delle figlie minori la somma di
Euro 300,00 (trecento/00) ciascuna e, dunque, complessivi Euro 600,00 (seicento/00).
e) L'assegno unico e universale per i figli a carico viene percepito nella misura del 50% da CP_1
ciascun coniuge.
f) Per quanto attiene alle spese di carattere straordinario da sostenersi in favore e nell'interesse delle figlie, i coniugi si impegnano a sostenerle nella misura del 50% ciascuno ( con reciproco rimborso della quota spettante all'altro genitore )a tal proposito recependo i contenuti del Verbale del 15.9.2016 del Tribunale di Genova, Sezione Famiglia, che si allega (doc. n. 5).
g) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano a richiedersi nei reciproci rapporti un contributo e/o assegno divorzile. h) La Signora seguiterà ad abitare nell'appartamento sito in Genova (GE), Via Sapello, n. Pt_1
15A/14, di proprietà della stessa, già casa familiare.
Il Signor seguiterà a vivere nell'immobile presso il quale ha trasferito la propria residenza Parte_2
anagrafica in esito alla separazione sito in Genova (GE), Via Sapello, n. 59/8, di cui al precedente punto 15.
i) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti, con contestuale impegno a dare il consenso per il rilascio del passaporto individuale per ciascuno dei figli minori o di altro documento equipollente.
l) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali cambiamenti di domicilio e/o di residenza. c
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012,
Numero 73, Parte II, Serie A UFF. 1 ) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio dell'8.11.2024
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Alessandro Mauceri