Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1578/2018, posta in decisione in data 18.11.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nat a AGRIGENTO in data Parte_1 C.F._1
27/11/1990, con il patrocinio dell'Avv. ALAIMO ANTONIO e con elezione di domicilio in via VIA DIODORO SICULO 21 AGRIGENTO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
GIA' (C.F. ), con Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. BARRESI SALVATORE e con elezione di domicilio in via
1
APPELLATA
(C.F. ), nato ad AGRIGENTO in [...] CP_3 C.F._2
28/02/1952,
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 313/2018 del 22.2.2018, il Tribunale rigettava interamente la richiesta risarcitoria formulata da nei confronti di e Parte_1 CP_3
della sua compagnia assicurativa ritenendo non provato il sinistro Controparte_2
occorso tra le parti in data 4.1.2013 in Favara e considerando le testimonianze non attendibili in punto di ricostruzione, date le incongruenze in esse riscontrate.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la al quale resisteva la Pt_1 [...]
Restava contumace, anche in questo grado, il Controparte_2 CP_4
In data 26.1.2024, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con sentenza parziale del 29.5.2024, pronunziando in via non definitiva, questa Corte rilevava che la compagnia assicurativa non aveva mai negato il verificarsi dell'evento dannoso - l'incidente occorso in data 4.1.2013 tra la alla guida di ciclomotore Pt_1
Aprilia e il alla guida di una Ford Fiesta – e, pertanto, riteneva il CP_5 CP_4 fatto storico provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Ciò posto, evidenziava che nessuna delle parti aveva prodotto elementi sufficienti per superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e, conseguentemente, concludeva per la sussistenza della corresponsabilità dei due conducenti, in misura paritaria.
2 Stabilito il verificarsi dell'incidente nonché la corresponsabilità e il relativo grado, e pronunziata la sentenza non definitiva ex art. 279 c.p.c., la causa veniva rimessa sul ruolo e disposta, con separata ordinanza, la consulenza tecnica d'ufficio, onde accertare la sussistenza e il quantum del danno biologico eventualmente residuo a carico della Pt_1
Espletata la consulenza tecnica, fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 14 novembre 2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
A seguito della suddetta sentenza non definitiva, questa Corte deve in questa sede provvedere alla quantificazione dei danni subiti da riportandosi Parte_1
alle conclusioni a cui è giunto il CTU, che devono ritenersi condivisibili in quanto precise, puntuali e scevre da qualsivoglia contraddizione.
Segnatamente l'esperto ha evidenziato che ha riportato: esiti Parte_1
lievemente algici e pregiudizio estetico di grado lieve al massiccio facciale, da frattura complessa e scomposta pluriframmentaria della parete anteriore laterale del seno mascellare di destra con avvallamento intra mascellare del processo zigomatico del mascellare e disallineamento con diastasi scivolamento della parete laterale, trattata chirurgicamente (riduzione, osteosintesi con applicazione di 2 placche in titanio).
Dunque, il CTU, all'esito di una indagine coerente e lineare, sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti, ha così concluso: a tale diagnosi si attribuisce un danno biologico complessivo del 5%; ITT (inabilità temporanea assoluta al 100%) pari a 9 giorni, ITP (inabilità temporanea parziale) al 75% pari a 10 giorni, ITP al 50% pari a 10 giorni e ITP al
10% pari a 90 giorni.
Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti (di entità inferiore o pari al 9%), la liquidazione deve essere condotta sulla scorta dei valori indicati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, recentemente aggiornati con d.m. 16 luglio 2024 e risulta pari a € 6.678,47, somma ottenuta utilizzando il valore-punto di € 947,30 adeguato all'età (22 anni) del soggetto all'epoca del sinistro e al grado di invalidità.
3 Il danno per l'invalidità temporanea (totale e parziale) è pari a complessivi €
1.684,82, valore ottenuto ponendo a base dei conteggi l'importo di € 55,24 pro die, ritenuto congrua in considerazione delle menomazioni riportate.
A tali importi si aggiunge la somma pari ad € 2.787,48 (calcolato nella misura del 33,33%) a titolo di danno morale, tenuto conto del lungo periodo di convalescenza, degli esiti cicatriziali sul viso e del disturbo depressivo diagnosticato successivamente all'intervento.
Infine, vanno anche computate le spese mediche, sostenute dall'appellante, pari ad € 922,03, ritenute congrue dal CTU.
Il danno risarcibile ammonta, dunque, a complessivi € 12.017,57 ed essendo debito di valore, la somma ottenuta deve essere maggiorate degli interessi moratori, computati al saggio legale sulla sorte anno per anno rivalutata, onde ristorare il creditore del pregiudizio sofferto nel tempo occorso per il compiuto riconoscimento delle ragioni di credito. Per tale ragione, si è dapprima provveduto a devalutare alla data del sinistro (4.1.2013) le voci liquidate ai parametri monetari correnti, quindi si sono aggiunti gli esborsi, infine si è provveduto a calcolare gli interessi sulla sorte anno per anno rivalutata. Si perviene alla data odierna al risultato, con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, di € 13.750, 29, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
Essendo stato riconosciuto il concorso di colpa di nella misura Parte_1
del 50%, l'importo complessivo va decurtato della metà, pertanto, e CP_3
vanno condannate in solido al pagamento di € 6.875,15 in favore Controparte_1
di Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado del giudizio, in complessivi € 3.759,00, di cui € 3.000,00 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA nonché, per questo secondo grado, in complessivi €
5.138,50 di cui di cui € 4.000,00 per compensi ed € 1.138,50 per spese, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
nulla sulle spese nei riguardi del contumace.
Le spese per la C.T.U., liquidate come da decreto di questa Corte di pari data, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte appellata soccombente.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di CP_6
[...]
1) in accoglimento dell'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza n. 313/2018 Controparte_7 CP_6
del 22.2.2018 resa dal Tribunale di Agrigento, condanna e CP_3 [...]
in solido, al risarcimento dei danni in favore di CP_1 Parte_1 ammontanti ad € 6.875,15 oltre interessi legali dalla data di questa sentenza al soddisfo;
2) condanna gli appellati in solido al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.759,00 oltre accessori per il primo grado e, per questo secondo grado, in complessivi € 5.138,50, oltre accessori.
3) pone le spese per la C.T.U. liquidate come da decreto di pari data, a carico di entrambe le parti in solido a favore del consulente tecnico d'ufficio e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte appellata soccombente.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
19.3.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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