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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 953/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AB GEREMIA, EL
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2766/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CA Di Stabia - Sede 80053 CA Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
SO Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230000369252 TARES 2013
- ING. PAGAMENTO n. 204407
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6775/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: assente
Appellato: SO si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento e rilevando la tardività dell'opposizione in I grado;
non costituito il Comune di CA di Stabia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 13713\24, ha rigettato il ricorso della
Ricorrente_1 s.r.l. avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (Tari 2013) di cui in epigrafe.
I primi giudici hanno ritenuto che la SO, la concessionaria del Comune di CA di Stabia, ha notificato regolarmente gli atti procedimentali (presupposti).
La società contribuente ha proposto appello, deducendo come motivi: a) il vizio di notifica degli atti prodromici al fermo impugnato;
b) mancata pronuncia sul difetto di legittimazione di SO s.p.a., per invalidità della proroga della convenzione (appalto) con il Comune, con conseguente richiesta di disapplicazione.
La SO s.p.a. ha resistito
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che (contrariamente da quanto indicato, già in primo grado) dall'appellante, il Comune di
CA non è mai stato evocato in giudizio;
nella specie, comunque, non si pone una questione di difetto di contraddittorio, e di violazione di una fattispecie di litisconsorzio necessario, in quanto- ratione temporis- non si applica l'art. 14, comma 6 bis. d.lgs 546\92.
Va quindi esaminato, per evidenti ragioni di priorità logica – giuridica, il motivo attinente alla legittimazione di SO, quale concessionario del Comune surrichiamato..
Sempre in via preliminare, va rigettato il motivo di gravame attinente al difetto di legittimazione della SO
s.p.a.
E infatti, come da questa Corte più volte rimarcato, la concessione del servizio di riscossione esattoriale alla
SO s.p.a. è stata più volte legittimamente prorogata dal Comune, e certamente non vi è spazio per la disapplicazione degli atti amministrativi di proroga della concessione in questione, atteso che una tale pronuncia si risolverebbe in una abnorme e illegittima dilatazione del potere di e ex art. 7, comma 5, d. lgs 546\92 (ratione temporis applicabile): nella specie. E' parimenti infondato il motivo di appello inerente la notifica degli atti presupposti al fermo (ingiunzione di pagamento del 27\11\18, interruttivo della prescrizione, notificato con raccomandata A\R il 18\12\18; ingiunzione di pagamento del 10\8\22, notificato a mezzo pec il 12\9\22; sollecito di pagamento del 10\8\22, pure notificato a mezzo pec il 12\9\22; preavviso di iscrizione di fermo del 3\7\23, notificato a mezzo pec il
23\7\23) ; tutti tali atti (ritualmente prodotti, con le relate di notifica e i relativi EML) sono stati prodotti fin dal primo grado, e risultano definitivi in quanto non opposti;
né sono state formulate censure proprie dell'atto (il fermo) impugnato.
Da qui il rigetto del gravame.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 650,00 oltre accessori
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AB GEREMIA, EL
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2766/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di CA Di Stabia - Sede 80053 CA Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
SO Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13713/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230000369252 TARES 2013
- ING. PAGAMENTO n. 204407
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6775/2025 depositato il
11/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: assente
Appellato: SO si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento e rilevando la tardività dell'opposizione in I grado;
non costituito il Comune di CA di Stabia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 13713\24, ha rigettato il ricorso della
Ricorrente_1 s.r.l. avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (Tari 2013) di cui in epigrafe.
I primi giudici hanno ritenuto che la SO, la concessionaria del Comune di CA di Stabia, ha notificato regolarmente gli atti procedimentali (presupposti).
La società contribuente ha proposto appello, deducendo come motivi: a) il vizio di notifica degli atti prodromici al fermo impugnato;
b) mancata pronuncia sul difetto di legittimazione di SO s.p.a., per invalidità della proroga della convenzione (appalto) con il Comune, con conseguente richiesta di disapplicazione.
La SO s.p.a. ha resistito
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che (contrariamente da quanto indicato, già in primo grado) dall'appellante, il Comune di
CA non è mai stato evocato in giudizio;
nella specie, comunque, non si pone una questione di difetto di contraddittorio, e di violazione di una fattispecie di litisconsorzio necessario, in quanto- ratione temporis- non si applica l'art. 14, comma 6 bis. d.lgs 546\92.
Va quindi esaminato, per evidenti ragioni di priorità logica – giuridica, il motivo attinente alla legittimazione di SO, quale concessionario del Comune surrichiamato..
Sempre in via preliminare, va rigettato il motivo di gravame attinente al difetto di legittimazione della SO
s.p.a.
E infatti, come da questa Corte più volte rimarcato, la concessione del servizio di riscossione esattoriale alla
SO s.p.a. è stata più volte legittimamente prorogata dal Comune, e certamente non vi è spazio per la disapplicazione degli atti amministrativi di proroga della concessione in questione, atteso che una tale pronuncia si risolverebbe in una abnorme e illegittima dilatazione del potere di e ex art. 7, comma 5, d. lgs 546\92 (ratione temporis applicabile): nella specie. E' parimenti infondato il motivo di appello inerente la notifica degli atti presupposti al fermo (ingiunzione di pagamento del 27\11\18, interruttivo della prescrizione, notificato con raccomandata A\R il 18\12\18; ingiunzione di pagamento del 10\8\22, notificato a mezzo pec il 12\9\22; sollecito di pagamento del 10\8\22, pure notificato a mezzo pec il 12\9\22; preavviso di iscrizione di fermo del 3\7\23, notificato a mezzo pec il
23\7\23) ; tutti tali atti (ritualmente prodotti, con le relate di notifica e i relativi EML) sono stati prodotti fin dal primo grado, e risultano definitivi in quanto non opposti;
né sono state formulate censure proprie dell'atto (il fermo) impugnato.
Da qui il rigetto del gravame.
Le spese seguono la soccombenza anche di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositivo .
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 650,00 oltre accessori