Sentenza 5 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2002, n. 3159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3159 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA 31 59/ 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13230/99 7277 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Cron. Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Dott. Fernando LIPI Consigliere rel Ud. 11/11/01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CALI' GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in Roma alla via Ennio 20 Quirino Visconti presso l'avv.Mario Antonini, rappresentata e difesa giusta procura in calce dall'avv. Francesco Andronico;
- ricorrente -
contro
SIDRA Servizi Idrici Ambientali, in persona del Direttore ing. Osvaldo De Gregoriis, elettivamente domiciliata in Roma alla via Valnerina n.40, presso l'avv. Gino Scartozzi, rappresentata e difesa dall'avv.Carmelo Borgia per procura a margine;
- controricorrente -
4923 avverso la sentenza del Tribunale di Catania n.849/99 del 23.3.99. Reg. gen. n. 2376 del 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell 11 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Paolo Morini per delega avv. Borgia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele ,che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 23.3.1999 il Tribunale di Catania, decidendo sull'appello proposto dalla Servizi Idrici Ambientali SIDRA di Catania nei confronti di Cali b Giuseppa, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello rigettando le domande della lavoratrice di retrodatazione dell'inquadramento nel 1° gruppo del contratto collettivo di settore dal 1.1.1998 e di inquadramento nella categoria quadri. Osservava in motivazione che secondo l'art. 16 del contratto collettivo l'inquadramento nel primo gruppo richiedeva la preposizione a più unità amministrative di primaria importanza, mentre il c.d. ufficio contabilità, cui era preposta la Calì, era una articolazione del servizio ragioneria, priva di autonomia organizzativa e non prevista nell'organigramma aziendale, composta di due o tre persone delle dieci che complessivamente formano il Servizio ragioneria. Aggiungeva che l'appellante firmava permessi e ferie ai dipendenti solo in assenza del caposervizio, con cui collaborava per la redazione dei bilanci dell'Ente. Rilevava, -2- quindi, che mancavano nelle mansioni della appellante anche i requisiti previsti dall'art. 18 del contratto collettivo per l'inquadramento nella categoria dei quadri, quali la preposizione ad un ufficio di primaria importanza, lo svolgere attività di primaria importanza nella organizzazione aziendale, l'elevato livello di responsabilità nella gestione delle risorse umane o la rappresentanza esterna dell'azienda. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico complesso motivo la Calì; resiste con controricorso la SIDRA;
ricorso e controricorso sono stati illustrati con memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., 2103 c.c. e 116 c.p.c. e l'omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, la Calì lamenta che il Tribunale abbia ritenuto che l'art. 16 del contratto collettivo richiedesse la preposizione a più uffici, in contrasto con il dato letterale, per il riconoscimento alla qualifica superiore e che abbia omesso di valutare il documento prodotto dall'azienda, dal quale risultava che l'azienda nel promuovere la ricorrente dal 1.5.1991 al Gruppo I aveva riconosciuto che la stessa era responsabile di un ufficio di primaria importanza e che, essendo pacifico che la ricorrente svolgeva tali mansioni dal 1.1.1988, sussistevano i requisiti contrattuali per l'inquadramento da tale data nella qualifica richiesta e nella categoria di quadro. -3- Il primo profilo del motivo, con il quale si contesta l'interpretazione dell'art. 18 del C.C.N.L. fatta dal Tribunale secondo la quale per l'inquadramento nel 1° gruppo è necessaria la preposizione a più uffici, è privo del necessario carattere della decisività. Infatti il Tribunale ha affermato la mancanza del diritto della ricorrente alla superiore qualifica con duplice motivazione, escludendo in fatto non solo la preposizione a più uffici, ma anche quella ad uno solo. Con il secondo profilo si censura la mancata valutazione di un documento del 1991, contenente una valutazione della Commissione amministratrice dell'azienda, la quale, conferendo l'inquadramento nel 1° gruppo, le riconosceva la preposizione all'ufficio contabilità e la primaria importanza di questo ufficio. La censura inammissibile in quanto critica la scelta e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito senza evidenziare vizi della motivazione che le sorregge. Invero l'accertamento della inesistenza nell'organico aziendale dell'ufficio contabilità e la natura di articolazione dell'unico ufficio, denominato servizio ragioneria, è stata condotta dal Tribunale sulla base delle risultanze, non censurate, della prova testimoniale che ha confermato l'esistenza di un'unica articolazione organizzativa, il 3 servizio ragioneria, ed anche elementi significativi della inesistenza di preposizione ad un ufficio della Calì, quali la mancanza di un potere, se non vicario, di gestione del personale e la circostanza che la posta interna era destinata esclusivamente al servizio ragioneria. i. -4- T Inoltre il documento non ha carattere di decisività, in relazione alla domanda retrodatazione della promozione con esso concessa, non avendo la ricorrente dedotte se non trascrivendo l'opinione sul punto del primo giudice, gli elementi di prova l'assetto organizzativo, che si deduce dal documento, risalisse al 1988. L'infondatezza delle censure in ordine all'esclusione della preposizione della Cali ad un ufficio di primaria importanza, esclude anche il fondamento della pretesa di riconoscimento della categoria di quadro, fondata sulla medesima circostanza. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. PresidentePresidente Il Consigliere est FemanlaRufi Stille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, =5 MAR. 2002 IL CANCELLIERE -5-