Art. 2.
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 119. - Ferretti.
Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 119. - Ferretti.