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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1495/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7679/2019 depositato il 09/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1636/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 08/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70A1G01980 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 1636 del 2019 pronunciata dalla locale
Commissione tributaria provinciale con la quale è stato accolto il ricorso del Contribuente Resistente_1 – esercente la professione di Medico specialista – avverso un Avviso di accertamento Irap anno 2011
(TY70A1G01980-2015 di euro 12.298,00).
Ha dedotto che “ … Il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste sempre tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo e “.... si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui …”, anche part time o tramite collaborazioni coordinate e continuative … il Contribuente si è avvalso dell'opera di due dipendenti, sia pure part-time, … come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa parte, cui corrispondono spese per prestazioni di lavoro dipendente pari ad € 21.726,00…” (cfr. appello in atti – pag. 3 e segg.).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto: ha contestato la fondatezza dell' originaria pretesa, ha ribadito la legittimità della sentenza impugnata, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n. 9451 del 6 Ottobre 2016) ha ritenuto che “… con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del D. Lgs.
15/9/1997 n. 446 - il cui accertamento spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti l' id quod plerunque accedit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
2.- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 10/5/2001, partendo dal presupposto che l'IRAP è una imposta sul “valore aggiunto” (art. 2 D.Lgs. 446/97) ha affermato che “E' evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa” ed in relazione alla esistenza di dipendenti del professionista è il giudice che deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione dei reddito tale da escludere che l'IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”.
3.- In materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cassazione Sezioni unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9451).
4.- Il Giudice di vertice, con Ordinanza n. 32110 del 20 novembre 2023, esaminando una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, si è pronunciata in tema di IRAP affermando che il datore di lavoro che abbia assunto due dipendenti a tempo parziale non sia tenuto al versamento dell'imposta, in quanto le unità lavorative in questione, sommate, coprono l'attività di un solo lavoratore.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità della controversia, nella molteplicità delle questioni sottese e nell'evoluzione giurisprudenziale (come sopra richiamata) che ha caratterizzato i presupposti del tributo in esame.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO RO NA AC
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7679/2019 depositato il 09/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1636/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 08/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY70A1G01980 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate di Siracusa ha impugnato la sentenza n. 1636 del 2019 pronunciata dalla locale
Commissione tributaria provinciale con la quale è stato accolto il ricorso del Contribuente Resistente_1 – esercente la professione di Medico specialista – avverso un Avviso di accertamento Irap anno 2011
(TY70A1G01980-2015 di euro 12.298,00).
Ha dedotto che “ … Il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste sempre tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo e “.... si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui …”, anche part time o tramite collaborazioni coordinate e continuative … il Contribuente si è avvalso dell'opera di due dipendenti, sia pure part-time, … come si evince dalla documentazione prodotta dalla stessa parte, cui corrispondono spese per prestazioni di lavoro dipendente pari ad € 21.726,00…” (cfr. appello in atti – pag. 3 e segg.).
Si è costituito il Contribuente il quale ha contro dedotto: ha contestato la fondatezza dell' originaria pretesa, ha ribadito la legittimità della sentenza impugnata, ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va rigettato.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, n. 9451 del 6 Ottobre 2016) ha ritenuto che “… con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art. 2 del D. Lgs.
15/9/1997 n. 446 - il cui accertamento spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti l' id quod plerunque accedit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
2.- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 10/5/2001, partendo dal presupposto che l'IRAP è una imposta sul “valore aggiunto” (art. 2 D.Lgs. 446/97) ha affermato che “E' evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterà mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'art. 2, dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa” ed in relazione alla esistenza di dipendenti del professionista è il giudice che deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione dei reddito tale da escludere che l'IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”.
3.- In materia di IRAP del medico convenzionato, il requisito dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cassazione Sezioni unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9451).
4.- Il Giudice di vertice, con Ordinanza n. 32110 del 20 novembre 2023, esaminando una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, si è pronunciata in tema di IRAP affermando che il datore di lavoro che abbia assunto due dipendenti a tempo parziale non sia tenuto al versamento dell'imposta, in quanto le unità lavorative in questione, sommate, coprono l'attività di un solo lavoratore.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere rinvenute nella complessità della controversia, nella molteplicità delle questioni sottese e nell'evoluzione giurisprudenziale (come sopra richiamata) che ha caratterizzato i presupposti del tributo in esame.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO RO NA AC