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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 8051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8051 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.968/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lattanzi giusta procura speciale allegata al Parte_1 ricorso ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza, che CP_1 giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 23.1.2020 Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da ricorso e memoria di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica l'11/1/2025 si è rivolta a questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: aveva presentato istanza di ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento della condizione di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. comma 3, legge n. 104/1992 e di una condizione di totale inabilità lavorativa ai fini delle pensione di inabilità civile, di cui aveva beneficiato sino alla visita di revisione del 16/5/2024; aveva contestato le conclusioni del ctu nominato, che aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari solo all'80% e la condizione di handicap ex art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, con dichiarazione di dissenso depositata il 13/12/2024.
Tanto premesso, ha dedotto che il ctu aveva erroneamente valutato le condizioni psico-fisiche e l'incidenza della patologie da cui era affetta ed, in particolare, della sindrome ansioso-depressiva
1 maggiore e della cardiopatia, tali da integrare i requisiti sanitari richiesti dall'art. 12 legge n.
118/1971.
Ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi il diritto alla pensione di inabilità dal primo giorno del mese successivo alla data delle visita di revisione, “unitamente agli altri requisiti sanitari riconosciuti in sede di ATP”.
Si è costituito l' , eccependo la inammissibilità della domanda, essendo il ricorso privo di CP_1 specifici motivi di contestazione alla ctu espletata nel corso del procedimento di ATP, e nel merito, contestandone la fondatezza, evidenziando che la ricorrente aveva fruito della pensione di inabilità civile simo al giugno 2024.
Disposta la rinnovazione dell'indagine peritale, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2. Rileva preliminarmente il Tribunale che sussiste il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche
3. L'opposizione è fondata.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott.ssa , specialista in medicina legale. Persona_2
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dall'art.12 legge n. 118/1971 e dal decreto del
Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, sia delle valutazioni medico-legali espresse dal precedente consulente, motivatamente confutandole, così accertando che la è affetta da: linfoma Pt_1 primitivo del mediastino (2020), trattato con chemio e radioterapia, in attuale follow-up semestrale negativo per ripresa di malattia, con residua neuropatia iatrogena periferica su base sensitivo-motoria; disturbo del ritmo cardiaco (episodi di extrasistolia) da cardiotossicità in terapia farmacologica;
depressione maggiore episodio ricorrente moderato, con caratteristiche miste in terapia farmacologica;
tiroidite di CP_2
L'ausiliare ha, quindi, evidenziato che tali patologie, applicando il calcolo con la formula “a scalare” di Balthazard, concretizzano una condizione di totale inabilità lavorativa sin dalla visita di revisione.
2 Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state, d'altro canto, oggetto di contestazione alcuna ad opera delle parti, che hanno omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
Pertanto, deve dichiararsi sin dall'epoca della visita di revisione del 16/6/2024 la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 12 legge n. 118/1971 per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”, riservati all' (v. Cass., CP_1
8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010).
Rileva, infine, il Tribunale che nessuna specifica contestazione la ricorrente ha sollevato in merito all'omesso riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1991, essendo, peraltro, la condizione di handicap ex art. 3, comma 1, ritenuta sussistente all'esito del procedimento di ATPO, già riconosciuta anche in sede amministrativa all'esito delle visita di revisione.
4.Atteso l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento della domanda proposta, ricorrono i presupposti per compensare per una metà le spese di entrambe le fasi, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 54/2014 e al D.M. n. 147/2022, che per la residua metà devono porsi a carico dell' secondo soccombenza, al pari delle spese di ctu, liquidate con separato CP_1 decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza di una condizione di totale inabilità lavorativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge n. 118/1991 a decorrere dalla visita di revisione.
- Compensa per una metà le spese di lite di entrambe le fasi, che liquida per l'intero in €
1.528,00 per il procedimento di ATPO e in € 2.695,50 per il presente giudizio di opposizione, condannando l' alla rifusione della residua metà, oltre rimborso spese forfettario nella misura CP_1 del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1 con separato decreto.
3 Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Pascarella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'udienza dell'8 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.968/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lattanzi giusta procura speciale allegata al Parte_1 ricorso ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza, che CP_1 giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 23.1.2020 Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da ricorso e memoria di costituzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica l'11/1/2025 si è rivolta a questo Tribunale, Parte_1 in funzione di Giudice del lavoro, esponendo che: aveva presentato istanza di ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento della condizione di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. comma 3, legge n. 104/1992 e di una condizione di totale inabilità lavorativa ai fini delle pensione di inabilità civile, di cui aveva beneficiato sino alla visita di revisione del 16/5/2024; aveva contestato le conclusioni del ctu nominato, che aveva riconosciuto una percentuale di invalidità pari solo all'80% e la condizione di handicap ex art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, con dichiarazione di dissenso depositata il 13/12/2024.
Tanto premesso, ha dedotto che il ctu aveva erroneamente valutato le condizioni psico-fisiche e l'incidenza della patologie da cui era affetta ed, in particolare, della sindrome ansioso-depressiva
1 maggiore e della cardiopatia, tali da integrare i requisiti sanitari richiesti dall'art. 12 legge n.
118/1971.
Ha, quindi, concluso chiedendo dichiararsi il diritto alla pensione di inabilità dal primo giorno del mese successivo alla data delle visita di revisione, “unitamente agli altri requisiti sanitari riconosciuti in sede di ATP”.
Si è costituito l' , eccependo la inammissibilità della domanda, essendo il ricorso privo di CP_1 specifici motivi di contestazione alla ctu espletata nel corso del procedimento di ATP, e nel merito, contestandone la fondatezza, evidenziando che la ricorrente aveva fruito della pensione di inabilità civile simo al giugno 2024.
Disposta la rinnovazione dell'indagine peritale, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 429, comma 1, c.p.c.
2. Rileva preliminarmente il Tribunale che sussiste il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche
3. L'opposizione è fondata.
Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott.ssa , specialista in medicina legale. Persona_2
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dalle indagini specialistiche necessarie, ed ha tenuto conto sia dei criteri di valutazione dettati dall'art.12 legge n. 118/1971 e dal decreto del
Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, sia delle valutazioni medico-legali espresse dal precedente consulente, motivatamente confutandole, così accertando che la è affetta da: linfoma Pt_1 primitivo del mediastino (2020), trattato con chemio e radioterapia, in attuale follow-up semestrale negativo per ripresa di malattia, con residua neuropatia iatrogena periferica su base sensitivo-motoria; disturbo del ritmo cardiaco (episodi di extrasistolia) da cardiotossicità in terapia farmacologica;
depressione maggiore episodio ricorrente moderato, con caratteristiche miste in terapia farmacologica;
tiroidite di CP_2
L'ausiliare ha, quindi, evidenziato che tali patologie, applicando il calcolo con la formula “a scalare” di Balthazard, concretizzano una condizione di totale inabilità lavorativa sin dalla visita di revisione.
2 Le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare non sono state, d'altro canto, oggetto di contestazione alcuna ad opera delle parti, che hanno omesso di inviare al ctu osservazioni ai sensi del disposto dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
Pertanto, deve dichiararsi sin dall'epoca della visita di revisione del 16/6/2024 la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti dall'art. 12 legge n. 118/1971 per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, dovendo a tale declaratoria essere circoscritta la statuizione suscettibile di essere emessa in questa sede, giusta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”, riservati all' (v. Cass., CP_1
8.4.2019, n. 9755 e Cass., 24.10.2018, n. 27010).
Rileva, infine, il Tribunale che nessuna specifica contestazione la ricorrente ha sollevato in merito all'omesso riconoscimento della condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1991, essendo, peraltro, la condizione di handicap ex art. 3, comma 1, ritenuta sussistente all'esito del procedimento di ATPO, già riconosciuta anche in sede amministrativa all'esito delle visita di revisione.
4.Atteso l'esito complessivo della lite ed il parziale accoglimento della domanda proposta, ricorrono i presupposti per compensare per una metà le spese di entrambe le fasi, come liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 54/2014 e al D.M. n. 147/2022, che per la residua metà devono porsi a carico dell' secondo soccombenza, al pari delle spese di ctu, liquidate con separato CP_1 decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accerta e dichiara la sussistenza di una condizione di totale inabilità lavorativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 legge n. 118/1991 a decorrere dalla visita di revisione.
- Compensa per una metà le spese di lite di entrambe le fasi, che liquida per l'intero in €
1.528,00 per il procedimento di ATPO e in € 2.695,50 per il presente giudizio di opposizione, condannando l' alla rifusione della residua metà, oltre rimborso spese forfettario nella misura CP_1 del 15%, da distrarsi in favore del difensore della ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_1 con separato decreto.
3 Roma, 8 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Pascarella
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