Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 333
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione dell'obbligo di assistenza morale

    La condotta del convenuto, caratterizzata da disinteresse, mancanza di conforto spirituale e atteggiamenti sprezzanti verso la moglie malata, ha violato l'obbligo di assistenza morale ex art. 143 c.c., giustificando l'addebito della separazione.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per l'assegno di mantenimento

    L'assegnazione della casa coniugale di notevoli dimensioni e valore, unitamente al reddito stabile e sufficiente della ricorrente, esclude la necessità di un assegno di mantenimento, nonostante la pronuncia di addebito della separazione a carico del convenuto.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento dei figli minori

    Viene confermato l'importo di € 800 mensili per il mantenimento dei figli minori, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese alla madre.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie figli

    Considerata la differenza di reddito tra i coniugi, il padre è posto a carico per il 75% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, mentre la madre per il 25%.

  • Altro
    Presupposti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

    Viene fissata una nuova udienza per la decisione sulla domanda di divorzio, subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 333
    Giurisdizione : Trib. Lanciano
    Numero : 333
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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