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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/12/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
D.ssa NG DI GIROLAMO Presidente Dr. MA CANOSA Giudice Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 45/2024 R.G., riservata a decisione all'udienza del 2.12.2025 e vertente
TRA
n. a Lanciano il 23.12.1975, CF Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Annamaria Pasquini
E
n. a Lanciano il 24.7.1983, CF Parte_2
, difeso dall'Avv. Silvio Rustignoli C.F._2
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI
L'Avv. Annamaria Pasquini per conclude: “Voglia il Tribunale di Parte_1
Lanciano, contrariis reiectis 1. Dichiarare la separazione tra i coniugi Parte_1
(C.F.: , nata a [...] il [...] e CodiceFiscale_3 Parte_2
) nato a [...] ( Ch ) il 24 luglio 1
[...] CodiceFiscale_4 ontra tario in Lanciano (CH) di cui all'Atto N.53 Parte II Serie A - Anno 2005- Comune di Lanciano ( CH ) Ufficio 1, optando per i regime patrimoniale della separazione dei beni, disponendo le annotazioni di rito.
2. Dichiarare la separazione addebitabile al Dott. per tutti i motivi Parte_2 esposti in narrativa.
3. Disporre l'assegnazione alla sig.ra Pt_1 che vi abiterà unitamente ai figli minori, sita in Lanciano, Via M Bianco n. 14, A composto di 9,5 vani catastali ai piani attico (int. 8) e mansarda (Int. 10), con annesso ripostiglio sul pianerottolo della gradinata sempre a piano mansarda. Confini: vano scale, pianerottolo condominiale e Via Mario Bianco, salvo s altri. Catasto fabbricati: Foglio 25, part.lla 1304, Sub. 16, Via Mario Bianco n. 14, piano 4-5, Cat. A/2, Cl. 3, vani 9,5, Rendita € 809,55. 4. Disporre l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre. In Per_1 Per_2 considerazione dell'età dei ragazzi, gli stessi potranno vedere e frequentare il padre, previo e congruo avviso alla madre. Altresì, i minori potranno trascorrere i fine settimana alternativamente con i genitori e, per le vacanze natalizie e pasquali, anch'esse alternate. Così le vacanze estive potranno essere trascorse, in alternanza tra i genitori, in virtù dei rispettivi periodi feriali.
5. Disporre a carico del Dott.
[...]
, quale contributo al mantenimento dei figli minori, una somma di € Parte_2 adauno e così la somma di € 3.000,00 per entrambi, a mezzo bonifico sul c/c [...] intestato alla sig.ra entro CP_1 Parte_1
i primi cinque giorni di ogni mese, nonché al rimborso del 50% per le spese straordinarie come da Protocollo di Intesa adottato dal Tribunale di Lanciano, il tutto rivalutabile secondo gli indici ISTAT 6. Disporre a carico del Dott. , Parte_2 per il mantenimento della moglie, la somma pari ad € 1.000, bonifico sul c/c [...] intestato alla sig.ra CP_1
entro i primi cinque giorni di ogni mese Somma rivalutabile secondo Parte_1
.
6. Disporre a carico del Dott. , per il mantenimento Parte_2 della moglie, la somma pari ad € 1.000 zo bonifico sul c/c [...] intestato alla sig.ra entro i CP_1 Parte_1 primi cinque giorni di ogni mese So valutabile secondo gli . Spese e competenze rifuse” L'Avv. Silvio Rustignoli per conclude: “Voglia l'adito Parte_2
Tribunale, sentiti i coniugi, assunte le eventuali informazioni ritenute opportune, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: sulla separazione: autorizzare i coniugi nato il [...] a [...] (C.F. Parte_2
, nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_1
, res.ti a in Lanciano alla via Mario Bianco n.14, a vivere C.F._1
del mutuo rispetto;
disporre l'affidamento condiviso paritario dei figli minori , nata a [...] il [...], e Persona_3 [...]
, n 2.2010, ai genitori, con collocazione p Per_4
, sita in Lanciano alla via M. Bianco n.14; assegnare la casa coniugale ai minori affinché ivi vivano sino alla maggiore età e comunque all'indipendenza economica, disponendo che i genitori si alternino settimanalmente nella gestione dei figli dal lunedì alla domenica, con vacanze natalizie, pasquali e ferie alternate tra i genitori, come da intese tra essi;
porre a carico dei genitori l'obbligo di pagamento delle utenze, dei ratei di condominio, imposte, etc.., della casa coniugale nella misura del 60% a carico del concludente disporre che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento diretto dei figli e che le spese straordinarie siano ripartite nella misura del 60% a carico del concludente e del 40% a carico della madre, secondo il protocollo d'intesa del Tribunale di Lanciano;
autorizzare l'attuazione dell'originario progetto della casa coniugale disponendo la realizzazione di un tramezzo divisorio in cartongesso al piano V nell'attuale stanza con due passa camera e disporre che ciascuno dei coniugi abbia l'uso esclusivo di una delle quattro stanze da letto del piano V, una a scelta della e una a scelta del concludente (o la camera 1 o Pt_1 quella 2, con relativa anticamera, raffigurate nella planimetria stato di progetto dell'Ing. ); in via subordinata, salvo ogni legittimo gravame, assegnare al Pt_3 concludente ed alla , a scelta della stessa, in via esclusiva, rispettivamente il Pt_1 piano IV o il piano V della casa coniugale, affinché ivi abitino con i figli minori, tenendoli con sé a settimane alterne, con vacanze natalizie, pasquali e ferie alternate tra i genitori, come da intese tra essi;
autorizzare i coniugi all'esecuzione dei lavori per la separazione delle unità abitative del IV e V piano, delle utenze, secondo il progetto redatto dall'Ing. o, in caso di contestazione, di esperenda CTU, Pt_3 con spese a carico di ciascun assegnatario per la relativa porzione;
disporre che ciascuno dei coniugi provveda al pagamento, per la porzione assegnatagli, di utenze e di tutte le spese;
ferme le disposizioni in ordine al mantenimento diretto dei figli e alla ripartizione delle spese straordinarie, come da punto V che precede;
in via definitiva pronunciare la separazione dei coniugi, con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emanando provvedimento a margine dell'atto di matrimonio;
confermare o modificare le condizioni stabilite in via interinale in conformità a quanto richiesto ai punti che precedono;
sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio: dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti per la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. n. 898/1970 e dell'art. 473-bis 49 c.p.c.; passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il concludente e Parte_1
, confermando l'affidamento condiviso paritario dei figli minori, il mantenimento
[...]
degli stessi da parte dei coniugi, dichiarando che questi ultimi sono autonomi e indipendenti e che nulla è dovuto dall'uno all'altro a titolo di assegno divorzile;
con vittoria di spese e competenze di causa”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 3.5.2024 è stata dichiarata la separazione personale tra le odierne parti processuali, adottando i conseguenti provvedimenti in tema di annotazione del provvedimento sul registro degli atti di matrimonio.
Successivamente, con ordinanza del 14.5.2024, all'esito dell'audizione dei figli minori della coppia sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei:
Affidamento condiviso dei figli e ai genitori e loro collocamento Per_1 Per_2 presso la madre, cui era assegnata la casa coniugale
Analitica previsione del diritto di visita dei minori ad opera del padre
Fissazione del contributo di mantenimento dei figli ad opera di Parte_2 nella misura di euro 800 mensili, oltre alla sua partecipazione per il
[...]
50% alle spese straordinarie sostenute nell'interessei dei minori
Prima peraltro di di decidere in ordine al mantenimento o alla modifica di tali previsioni, appare pregiudiziale assumere una decisione in ordine alla pronuncia di addebito della separazione invocata da parte ricorrente, sulla quale è stata espletata istruttoria all'udienza del 4.12.2024 nel corso della quale sono stati sentiti i seguenti testimoni: , la quale ha riferito testualmente quanto segue: “sono amica Tes_1 della ricorrente e conosco anche il dott. ; posso dire che nell'anno Parte_2
2022 la si è dovuta sottoporre ad un intervento di ricostruzione di una Pt_1 protesi ed ha dovuto soggiornare presso la mia abitazione per circa 4
o 5 giorni;
io ero sempre con lei e l'assistevo in via continuativa poiché ne aveva bisogno;
in tale periodo escludo che il marito l'abbia mai contattata per chiederle come stava. Preciso che il soggiorno presso la mia abitazione seguiì un periodo di circa 3 giorni presso la clinica ove era stato eseguito l'intervento e la era molto dolorante in quanto gran parte di uno dei seni era fuori Pt_1 sed la quale ha riferito, tra l'altro: “ho assistito, quale infermiera Testimone_2
durante il suo ricovero sia a Roma nel 2019 che a Milano nel Pt_1
2022 per la realizzazione di un intervento di mastectomia bilaterale e, nel 2022 per la sostituzione della relativa protesi;
la permanenza della a Roma si Pt_1 protrasse per circa 4 giorni e 6-7 giorni a Milano. Posso dire c tali periodi né io né la fummo contattati dal per informarsi sulle Pt_1 Parte_2 condizioni del lie”
, madre della ricorrente, la quale ha riferito quanto segue: Testimone_3
“Mia figlia ha dovuto subire dei pesanti interventi chirurgici e di chemioterapia in conseguenza di una forma invasiva di tumore al seno;
gli interventi più rilevanti si sono tenuti negli anni 2019-2022; in tali periodi ho constatato la totale assenza di interesse del marito alle condizioni di salute della moglie;
per esempio, quando si è dovuta sottoporre ad una prima seduta di Pt_1 chemioterapia, il ha pensato bene di non disdire un corso o una Parte_2 gara velica che aveva fuori Regione, ossia a Taranto, ove rimase per più giorni;
in tale occasione fui solo io ad assistere mia figlia, come ho fatto anche in seguito, senza alcuna collaborazione del . La reazione del Parte_2
ai problemi della moglie fu da un tidio e dall'altro di Parte_2 el senso che in un'occasione, appena tornata da Milano, la Pt_1 ebbe una crisi tachicardica e chiamò sia me che il marito;
io giunsi a casa di mia figlia dopo il ed assistetti ad una scenata che quest'ultimo fece Parte_2 alla moglie intimandole in tono categorico di non disturbarlo più sul lavoro in quanto non vi era alcun motivo perchè lei stava bene;
quanto agli atteggiamenti del , posso dire che dopo il primo intervento il tenne a Parte_2 Parte_2 distanza la moglie e manifestò un atteggiamento di disgusto anche solo a guardarla tanto è vero che ad un certo punto la non potè più sedersi a Pt_1 tavola per mangiare insieme al marito ed ai ale atteggiamento si è protratto nel tempo quindi anche dopo l'intervento del 2022, anzi peggiorando. Faccio presente che l'intervento eseguito a Milano fu precedeuto da un lungo periodo di chemioterapia, per il quale vale quanto detto sopra, ossia l'assoluta esclusività della mia assistenza a mia figlia. Le terapie chemioterapiche, pur durando un'ora, comportavano l'impegno dell'intera mattinata per tutti gli accertamenti preliminari. Il si è limitato ad accompagnare mia figlia Parte_2
a Pesaro per una visita al p d a Milano in occasione del suo primo Per_5 intervento del 2019; preciso in tale occasione è rimasto il Parte_2 giorno dell'intervento e quello successivo, essendo per il restante periodo sostituito dalla infermiera;
escludo che il abbia Tes_2 Parte_2 accompagnato la moglie ad e a Roma;
il , a fronte dei Pt_4 Parte_2 problemi della moglie, spess strofava dicen mia presenza che dei figli, che la era una persona fuori di testa, in tal modo Pt_1 condizionando anche il comportamento dei bambini nei confronti della madre;
escludo che, al di là di tale atteggiamento sprezzante, vi sia stato un concreto e fattivo impegno del per sottoporre la ad un percorso
Parte_2 Pt_1 psicoterapeutico. Quando il assumeva i suoi toni sprezzanti mia
Parte_2 figlia sopportava nell'esclusi e dell'unità familiare e quindi dei figli. In ogni caso, posso dire che non vi erano dei veri e propri litigi tra moglie e marito, poiché il eludeva ogni discussione con la moglie
Parte_2 allontanandosi non figlia cercava di intavolare un discorso;
come ritorsione alle discussioni che la moglie cercava di aprire, il , per
Parte_2 dispetto, anche in presenza dei figli, reagiva danneggiando degli oggetti cui mia figlia era particolarmente affezionata, o comunque minacciava di farlo. Il dott. accompagnò una sola volta mia figlia presso il dott.
Parte_2 CP_2
a L ma dell'inizio della terapia chemioterapica;
l'inco finalizzato soprattutto a dare un supporto psicologico alla paziente. Dal 2010, dopo la nascita del secondo figlio, mio genero ha deciso di andare a dormire in una stanza separata avendo problemi di sonno, connessi in parte anche alla rumorosità dei vicini;
tale abitudine si è perpetuata quando la coppia si è trasferita nella nuova abitaziome, all'incirca nel 2014.”
, sorella dell'attrice, ha dichiarato testualmente quanto segue: Testimone_4
“riguardo ai problemi di salute di mia sorella, posso dire anzitutto che, pur non avendola frequentata quotidianamente, ebbi con lei degli assidui contatti telefonici, durante i quali mi informava dei suoi problemi, dei suoi Per_6 dolori e della solitudine lasciava il marito;
io personalmente la accompagnai a Roma in occasione del suo secondo intervento del 2022, nonché a Pesaro in due occasioni per delle visite specialistiche. Riguardo al clima familiare posso dire che sin dal 2019 lo stesso è visibilmente peggiorato, in quanto il marito di mia sorella ha assunto un atteggiamento di fastidio e di disprezzo nei confronti della moglie, anche di fronte ai figli;
la circostanza era visivamente percepibile nelle occasioni conviviali nelle quali si riunivano i vari nuclei familiari (tra cui il mio e quello di mia sorella) nel corso delle quali l'atteggiamento del appariva visibilmente infastidito per qualsiasi Parte_2 frase o atteggiamento della moglie;
in tali occasioni ho potuto constatare un atteggiamento di persistente freddezza tra i coniugi derivante da un lato dal timore di mia sorella di esprimere qualsiasi concetto e dall'altro il comportamento reiettivo del verso qualsiasi proposta o Parte_2 affermazione della moglie. Poss che il non di rado Parte_2 manifestava die comportamenti denigratori verso la moglie ed anche in presenza dei bambini diceva che aveva bisogno di cure psichiatriche Pt_1 in quanto non ci stava con la test rella, per effetto delle sue condizioni di salute, ha goduto di periodi di lavoro in smart working, dei quali beneficia tuttora;
per le relative attività ha dovuto necessariamente trasferirsi nel piano superiore dell'abitazione in quanto il marito non sopportava di vederla nel salone al piano inferiore. Non mi risulta che il abbia attivato alcuna Parte_2 terapia psicologica nei confronti della moglie bia accompagnata in alcuna delle sue visite o operazioni, ad eccezione della prima operazione a Milano (occasione nella quale il si limitò a portare la moglie Parte_2 all'ospedale, per poi tornare precipi a casa per lasciarla alle cure ed all'assistenza dell'infermiera). Per quel che ho potuto constatare personalmente, l'atteggiamento del verso la moglie fu di assoluta Parte_2 indifferenza ed a qualsiasi affermazione di mia sorella il marito rispondeva con uno sprezzante silenzio;
quindi posso dire di non avere mai assistito a vere e proprie discussioni tra i coniugi, stante l'atteggiamento di noncuranza del per tutto ciò che la moglie gli rappresentava. Mia sorella mi ha Parte_2 riferito e rappresentato anche visivamente del fatto che il marito le ha più volte rotto degli oggetti preziosi cui teneva particolarmente (piatti di Pt_1
Versace, una tazza da colazione padario)”.
A fronte di tali testimonianze, la difesa del convenuto (che aveva originariamente richiesto, a prova contraria, l'audizione di un teste, cui poi ha rinunciato all'udienza dell'8.5.2025) non ha offerto convincenti prove che denotassero la falsità delle deposizioni assunte o che comunque smentissero quanto affermato dai testi addotti della difesa della (tra loro pienamente concordi nell'evidenziare il Pt_1 comportamento del convenuto, improntato ad un sostanziale disinteresse per le condizioni di salute della moglie)
Poiché tra gli obblighi fondamentali nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 comma 2 c.c., vi è sicuramente quello di assistenza morale (ossia di prendersi cura dell'altro coniuge, soprattutto nei momenti di difficoltà, assolvendo in tal modo ai doveri di solidarietà familiare ed affectio coniugalis), tali obblighi devono ritenersi palesemennte violati nel caso di specie dal convenuto, il quale, in occasione della grave patologia sofferta dalla moglie, non solo ha mostrato un totale disinteresse per le sue condizioni di salute (non informandosi nemmeno in occasione del duplice ricovero della in ospedale) ma addirittura minimizzando la patologia del Pt_1 coniuge davanti ai figli, bollandola com una pazza o comunque una persona che esagerava volutamente i proprio problemi.
In definitiva, la condotta del appare palesemente dimostrativa di un Parte_2 disinteresse di verso le condizioni di salute della moglie, di un Parte_2 assoluta mancanza di conforto spirituale del marito verso la moglie ed anzi di una condotta che, in quanto spregiativa delle sofferenze della consorte, apparivano addirittura idonee ad aumentarle anziché lenirle.
Sotto questo profilo, se non è certo stigmatizzabile il resistente per il solo fatto di non essersi recato ad assistere personalmente la moglie negli ospedali in cui fu ricoverata (deovendosi ritenere che il si sia in tali momenti occupato in Parte_2 via esclusiva della gestione dei figli, oltre che della prosecuzione della propria attività professionale, che non poteva assolutamente sospendere, pena il venir meno di ogni forma di sostentamento economico alla famiglia) e se può comprendersi (in minima parte) un atteggiamento che tendesse a non drammatizzare le condizioni di salute davanti ai figli (per evitare di far soffrire anche questi ultimi), certo le condotte descritte da appaiono del tutto Testimone_3 ingiustificabili, poiché denotano un totale distacco del da qualsivoglia Parte_2 sentimento di solidarietà ed empatia verso la compagna, tale da generare un sentimento di profonda prostrazione in capo alla , che può essersi sentita Pt_1 legittimamente abbandonata dal marito, quantomeno da un punto di vista affettivo.
In definitiva, pur in assenza di un abbandono materiale della moglie ad opera del
, deve ritenersi che quest'ultimo abbia operato un totale distacco Parte_2 affettivo nei confronti di , tale da costituire una precisa violazione Parte_1 dell'obbligo di assistenza morale quale sancito dall'art. 143 c.c., come tale rilevante ai fini dell'addebito della separazione al convenuto.
È pur vero che la difesa del convenuto ha depositato alcuni screen shot di sms inviati alla moglie nel periodo di ricovero a Milano nel 2019, ma si tratta di pochi, concisi messaggi con i quali il si informava genericamente delle Parte_2 condizioni della moglie, e comunque si tratta di richieste di informazioni limitate al ricovero del 2019, del tutto inidonee a scardinare le prove orali offerte dalla difesa di parte attrice, convergenti nel dispingere un comportamento dapprima freddo, successivamente insofferente nei confronti della moglie, specie dopo il secondo ricovero del 2022 a Roma, in relazione al quale nulla è stato provato dalla difesa del resistente per contrastare le affermazioni contenute nel ricorso e nei successivi scritti difensivi della . Pt_1
Nemmeno può ritenersi che gli ulteriori messaggi scambiatisi tra le parti (come prodotti nelle varie memorie di parte convenuta) siano idonei a dimostrare l'assenza di nesso causale tra la ritenuta violazione del dovere di assistenza morale del marito ed il venir meno dell'affectio coniugalis: si tratta infatti di messaggi riferiti ad un periodo successivo al primo ricovero di , del tutto inidonei a Parte_1 dimostrare che il disinteresse del per le sue condizioni di salute fosse Parte_2 determinato da una crisi coniugale già in atto: sotto questo profilo, nessuna prova convincente è presente in atti, è desumibile dalle deposizioni testimoniali assunte o dai documnenti prodotti.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione a , cui peraltro non conseguono ulteriori effetti Parte_2 di natura patrimoniale, in quanto non invocati da parte ricorrente.
Con riferimento alle ulteriori disposizioni in materia di affidamento dei figli minori, del loro collocamento e del contributo per il loro mantenimento, si possono adottare i seguenti provvedimenti.
Nessun dubbio sussiste circa l'affidamento condiviso dei minori alle parti, richiesto consensualmente dalle rispettive difese e sicuramente recepibile in ragione degli ottimi rapporti genitori-figli, quali dichiarati dagli stessi minori nel corso della propria audizione in data 13.5.2024.
In ordine al collocamento dei ragazzi, si ritiene di confermare la loro stabile convivenza con la madre (cui conseguentemente viene assegnata la casa coniugale), preferendo tale regime a quello del collocamento alternato (peraltro sempre presso la casa coniugale, nella quale si alternerebbero i genitori settimanalmente, fintanto che non si addivenga ad una eventuale divisione dell'immobile in due unità abitative distinte ed autonome) per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 14.5.2024, ossia:
Maggiore possibilità di programmazione di giorni ed orari di presenza della madre (la quale ha degli impegni lavorativi fissi che ne prevedono la presenza sia la mattina prima che i ragazzi vadano a scuola, sia nel pomeriggio), laddove il , svolgendo una libera professione, e pur avendo, in Parte_2 teoria, maggiore libertà di azione, è comunque condizionato da impegni ed incombenze idonee a determinarne l'assenza da casa anche per più ore durante ilo giorno (sia la mattina che il pomeriggio), soprattutto in determinati periodi (si pensi per es. ai mesi nei quali vengono ad aversi delle importanti scadenze fiscali)
Possibilità, per , di avvalersi dell'apporto continuativo della Parte_1 madre (nonna materna dei ragazzi, che nel corso della loro audizione ne hanno evidenziato la presenza assidua ed il positivo contributo alla soddisfazione delle loro esigenze)
In definitiva, la scelta del collocamento dei minori presso la madre non risponde ad una apodittica e pregiudiziale 'maternal preference', ma si poggia su dati obiettivi ed incontrovertibili che inducono a ritenere tale forma di collocamento rispondente maggiormente all'interesse della prole;
va da sé che, nel caso in cui le parti addivengano, in futuro, ad un accordo per la divisione della casa familiare (che comunque comporta, per stessa ammissione di parte resistente, l'esecuzione di opere che questo Tribunale non può imporre coattivamente ai contendenti), potrà valutarsi positivamente la soluzione prospettata dalla difesa di Parte_2
(che consentirebbe ai minori di attuare una forma di bigenitorialità più intensa, attraverso la sostanziale presenza di entrambi i genitori nell'immobile abitato dai ragazzi), eventualmente anche nel prosieguo del presente giudizio (per il quale dovrà essere fissata una ulteriore udienza per la decisione sulla domanda riconvenzionale di divorzio avanzata da parte resistente).
In ordine al diritto di visita del padre, non vi è alcun ostacolo all'accoglimento della concorde domanda delle parti di accordarlo nella misura più ampia, tenendo conto degli ottimi rapporti tra padre e figli, della elasticità degli orari di lavoro del e del fatto che già in passato quest'ultimo provvedeva alle esigenze dei Parte_2 figli in assenza della madre (per es. preparando loro il pranzo).
In ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, si ritiene di poter confermare l'importo già stabilito con ordinanza del 14.5.2024 (compatibile con le esigenze dei ragazzi, che studiano ed hanno i loro interessi a Lanciano e non comportano quindi particolari spese ordinarie di particolare entità per spostamenti o viaggi in altri Comuni), ossia euro 800 mensili complessivi.
Ulteriore punto controverso è quello relativo alla spettanza o meno dell'assegno di mantenimento in favore di , negato con l'ordinanza del 14.5.2024. Parte_1
Anche sotto questo profilo la decisione predetta può essere confermate, tenendo conto delle seguenti circostanze:
In punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità si è da ultimo attestata nel senso di affermare che l'assegno di mantenimento conseguente alla separazione personale deve essere riconosciuto al coniuge in rapporto non solo alle sue sostanze (ed a quelle del coniuge obbligato), ma anche al contributo fornito dal beneficiario alla realizzazione della vita familiare (in parziale analogia con quanto stabilito da tempo in materia di assegno divorzile): Cass. 26084/2019, ordinanza con la quale è venuto sostanzialmente meno il principio della necessaria commisurazione dell'assegno di mantenimento al tenore di vita precedentemente goduto in costanza di matrimonio.
In punto di fatto, è indubbio che l'assegnazione della casa coniugale (oltretutto di notevoli dimensioni e valore) costituisca una componente di notevole rilievo ai fini della determinazione dell'an e del quantum dell'assegno di mantenimento, consentendo, sotto questo profilo, a , di Parte_1 godere di un cespite di notevole rilevanza ai fini del mantenimento proprio e dei figli svolge un'attività lavorativa stabile che le consente di godere Parte_1 di uno stipendio più che sufficiente per il proprio mantenimento;
si tratta oltretutto di un'attività a reddito fisso e certo.
È pur vero che il convenuto gode di un reddito annuale molto più elevato, ma si tratta comunque di un reddito di attività professionale, come tale soggetto ad oscillazioni mensili (ed annuali, come del resto attestato dalle ultime dichiarazioni dei redditi del ); in ogni caso, se è certo che la ricorrente ha offerto un Parte_2 proprio preponderante contributo alla vita familiare ed alla crescita dei figili, a tale crescita, da un punto di vista materiale e morale, non può dirsi alieno il , Parte_2 come del resto denotato anche da quanto riferito dai minori nel corso della propria audizione, nella quale hanno evidenziato il contributo del resistente alla gestione degli interessi dei ragazzi ogniqualvolta se ne presentasse la necessità (nei casi di assenza della madre per ragioni di lavoro, durante le ore centrali della giornata, ossia l'ora del pranzo); né la pronuncia di addebito della separazione contenuta nella presente decisione a carico del convenuto è incompatibile con il riconoscimento del suo positivo contributo alla crescita dei figli ed alla soddisfazione delle loro esigenze.
Sulla base delle considerazioni sopra espresse, si ritiene di confermare la pronuncia interinale in ordine all'assegno di mantenimento in favore di
[...]
, del quale si conferma il rigetto. Pt_1
La notevole differenza di posizioni economiche tra le parti può essere valorizzata, peraltro, sotto un altro profilo, ossia la partecipazione di ciascun genitore alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli: infatti, già nella propria comparsa di costituzione, la difesa del (sia pure nell'ambito di una diversa Parte_2 regolamentazione del regime di collocamento dei ragazzi) proponeva un concorso maggiore del padre nelle spese straordinarie dei figli (60% contro il 40% della ); Pt_1 orbene, tenendo conto del fatto che il reddito annuale del convenuto (pur con le oscillazioni proprie dell'attività svolta) è più che doppio rispetto a quello della ricorrente, si può fissare nel 75% il contributo a carico del padre (e conseguentemente il 25% per la madre) il contributo alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, ove concordate tra le parti oppure documentate da chi le abbia materialmente anticipate.
Avendo il convenuto avanzato una propria domanda riconvenzionale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve fissarsi una nuova udienza per la decisione su tale domanda che potrà aversi solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e delle disposizioni ad essa connesse;
all'esito di tale ulteriore pronuncia si provvederà alla regolamentazione delle spese processuali tra le parti. In relazione a tale udienza, si prospetta la seguente soluzione:
Essendo l'udienza fissata a breve termine, la stessa sarà finalizzata esclusivamente all'emissione della sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio (potendosi ritenere che la sentenza non definitiva di separazione non sia stata impugnata da alcuna delle parti e sia quindi passata in giudicato)
Tale udienza viene fissata ai sensi dell'art. 127/ter cpc, con l'indicazione del giorno e dell'orario entro cui dovranno essere depositate le note di udienza
E' ovviamente facoltà delle parti di chiedere che l'udienza sia svolta in presenza, nel qual caso la stessa sarà tenuta dal Giudice Relatore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, non definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 45/2024 così decide:
Dichiara l'addebitabilità della separazione a Parte_2
Dispone l'affidamento condiviso di e ed il loro Parte_5 Per_2 collocamento presso la madre, cui viene assegnata la casa coniugale potrà vedere i figli (nel corso della settimana) ogni Parte_2 volta che questi lo vorranno, previo preavviso alla madre, ed a fine settimana alterni (dalle ore 10.00 di sabato alle ore 20.00 della domenica); è facoltà delle parti concordare anche dei fine settimana aggiuntivi di collocamento dei figli presso il padre (su consenso dei minori); potrà tenere inoltre i figli per tre settimane Parte_2
(anche non consecutive) durante le vacanze estive (il periodo dovrà essere concordato tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno), nonché, negli anni pari, durante le vacanze pasquali (domenica di Pasqua e lunedì dell'Angelo) e natalizie (da dividersi in due periodi: dal 24 al 31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio) ed il giorno del compleanno dei bambini
Fissa in complessivi euro 800 (somma soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT) l'assegno di mantenimento dei figli minori ad opera di , somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni Parte_2 mese a;
dovrà inoltre provvedere per Parte_1 Parte_2 il 75% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, qualora concordate o, in alternativa, documentate da Parte_1
Fissa per la prosecuzione del giudizio e l'emissione della sentenza (non definitiva) di divorzio l'udienza a trattazione scritta del 16.3.2026, con termine fino alle ore 10.00 di tale giornata per il deposito di note di udienza, riservandosi di provvedere nei successivi 30 giorni.
Così deciso in Lanciano il 23.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
MA CA NG Di IR