CA
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite, iscritte ai nn. 6/2020 R.G. e 242/2020 R.G., poste in decisione con ordinanza del 21 dicembre 2023, emessa ex art. 127 ter c.p.c., e decise alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
• nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
c.f. , quali eredi con beneficio di inventario di C.F._2
, elettivamente domiciliate in Messina, via Cesare Battisti, Persona_1
167, presso lo studio degli avv.ti Pietro Carrozza, Francesco Carrozza e
Carlo Carrozza, dai quali sono rappresentate e difese per procura in atti appellanti (causa n. 6/2020 RG)
• , codice fiscale , nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
l'08.11.1961, e , codice fiscale Parte_4 CodiceFiscale_4 nato a [...] il [...], entrambi n.q. di eredi di , Persona_2
rappresentati e difesi, come in atti, dagli Avv.ti Romano Antonio e Campo
Georgia, per procura in atti,
appellanti (causa n. 242/2020 R.G.)
contro
• (P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Cesareo, n. 29, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ruggeri (c.f.
dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti, C.F._5
Appellata/appellante incidentale
• nata a [...] il [...], c.f. CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Pietro Carrozza, C.F._6
Francesco Carrozza e Carlo Carrozza, per procura in atti,
• nato a [...] il [...], CF: Controparte_3 C.F._7
), nato a [...] il [...], CF:
[...] Parte_5 [...]
e nata a [...] il [...], e C.F._8 Parte_6
residente in [...], (CF: ) tutti CodiceFiscale_9
nella qualità di eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta Per_3
in Messina in data 26.12.2020, rappresentati e difesi dall'avv. Adriana
Lanzillotti (C.F. ) per procura in atto, CodiceFiscale_10
• nata a [...] il [...], c.f. Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Quattroni C.F._11
presso il cui studio sito in Messina, Via Ghibellina, n. 57, è elettivamente domiciliata per procura in atti,
• , nata a [...] il [...] , CP_5 C.F._12 nata a [...] il [...] C.F. Controparte_6
nata a [...] il C.F._13 Controparte_7
15.07.1947, C.F. nata a C.F._14 Controparte_8
Messina il 18.04.1955, C.F. , , nata a CodiceFiscale_15 CP_9
Messina il 24.09.1977 C.F. , , nato a C.F._16 CP_10
Messina il 07.02.1965, C.F. , nata C.F._17 Parte_7
a Messina il 26.11.1937 C.F. e , nata a C.F._18 Parte_8
Messina il 08.08.1936, C.F. , rappresentati e difesi C.F._19
dall'Avv. Vincenzo Trimarchi (c.f. ) , per procura in C.F._20
atti,
• nato ad [...] il [...], cod.fisc. Parte_9 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Marzi (c.f. C.F._21 [...]
), per procura in atti, C.F._22
• nato a [...] il [...], c.f. Parte_10
, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sottile (c.f. C.F._23
) e Alessio Papa (c.f. C.F._24 C.F._25
• , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_11
Marea, Via Piemonte n. 16, c.f. rappresentato e difeso C.F._26
dagli avv. Antonio Sottile (c.f. ) e Alessio Papa (c.f. C.F._24
e Marco Spiccia (c.f. ) C.F._25 C.F._27
appellati/appellanti incidentali
• , CP_12
• , Controparte_13
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 2244/2019 – “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre
materie (art. 2043 c.c. e norme speciali”.
Motivi della decisione
1. La vicenda processuale oggetto di gravame ed i suoi prodomi.
1.1 - La complessa vicenda processuale alla base del presente giudizio è ben sintetizzata nella sentenza del Tribunale di Messina 26 novembre 2019 n. 2244,
oggetto di appello, rinviandosi innanzitutto alle pagg.
3-8 quanto ai fatti presupposti, inerenti l'accertamento tecnico preventivo chiesto dall'appellata con ricorso del 22 settembre 1998, il Controparte_1
procedimento ex artt. 1172 c.c. instaurato con ricorso del 25 marzo 1999 ed il conseguente giudizio di merito n. 263/2001, definito con sentenza di quel
Tribunale n. 2508/2013, il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. del 2002, il ricorso
ex art. 1172 c.c. del 13 gennaio 2004 (n. 164/2004 R.G.), concluso con ordinanza del 27 luglio 2005, che costituisce il prodromo della presente causa;
quindi,
rinviandosi alle pagg.
8-15 della stessa sentenza, per la genesi e lo svolgimento del giudizio di primo grado n. 5178/2005 R.G., conclusosi con le statuizioni oggetto di censura.
1.2 – In estrema sintesi, la oggi appellata, Controparte_1
premesso di essere proprietaria di un'area sita nell'isolato 83 del P.R.G. del Comune di
Messina, ove intendeva costruire un edificio regolarmente assentito (c.e. n.
8272/ter del 17 giugno 1993);
che per fare ciò era necessario delimitare l'area del comparto, essendo lo stesso esattamente definito soltanto su tre lati (Sud, Est ed Ovest), mentre al confine di Nord-Est si trovavano strutture murarie appartenenti a vecchie costruzioni di proprietà dei Sigg.ri , ed eredi di Persona_1 Persona_4
residuate dalla demolizione di alcuni vecchi immobili che Persona_5
originariamente insistevano sull'area, espropriati nel 1983 dal dante causa della società concludente, ing. ; Persona_6
che le predette strutture erano pericolanti, determinando una situazione di pericolo grave e prossimo per il terreno di proprietà CP_1
tutto ciò premesso, ha promosso a partire dal 1998 una lunga serie di iniziative giudiziarie contro i predetti confinanti (e successivamente contro altri proprietari man mano individuati), per accertare la denunciata situazione di danno tenuto e di pregiudizio per la sua proprietà e per ottenere i conseguenti provvedimenti di tutela.
Nel corso dei giudizi prima accennati, il Tribunale di Messina, tra l'altro,
a) con ordinanza 4 dicembre 2000 ex art. 1172 c.c. ha imposto ai signori ed “… di provvedere alle opere di consolidamento Per_1 Per_5 Per_4
globale degli immobili di loro proprietà siti in Messina, limitrofi con il terreno
del IV comparto dell'is. 83 di 4 Messina… In alternativa i resistenti potranno
provvedere alla demolizione degli edifici…”; a tale provvedimento faceva seguito il giudizio di merito recante N.R.G. 263/2001, definito con sentenza del Tribunale di Messina n. 2508/2013;
b) con ordinanza del 3 aprile 2002 ex art. 669 duodecies c.p.c., nell'inerzia degli intimati, ha autorizzato l'attrice a provvedere all'esecuzione del suddetto provvedimento cautelare “... nella specifica forma della demolizione degli
edifici di proprietà dei resistenti ... previa la predisposizione di un progetto
esecutivo e il conseguimento delle necessarie autorizzazioni o approvazioni
da parte del , della Soprintendenza dei beni culturali ed Controparte_14 ambientali e del Genio civile ...il tutto con anticipazione di spese da parte
della ricorrente, salvo rivalsa”;
c) con ordinanza del 27 luglio 2005 ex art. 1172 c.c. ha ordinato ad Per_2
e (proprietari degli analoghi ruderi ricadenti
[...] Per_3
nell'adiacente isolato 96 e nei cui confronti erano state formulate analoghe domande) di “eseguire gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento
sismico, quali descritti nella relazione suppletiva di consulenza depositata in
data 6.5.2005”; ha altresì ordinato “a , , CP_9 CP_10 [...]
, , , , CP_12 Controparte_13 Controparte_4 Parte_7 Pt_8
, , , , ,
[...] Parte_9 CP_2 Controparte_15 CP_16
, , , e CP_17 Controparte_6 CP_18 Controparte_8
di provvedere alla demolizione dei ruderi di rispettiva CP_5
proprietà, secondo le modalità descritte nella suddetta relazione suppletiva
del 6.5.2005 (…),” imponendo “alla società ricorrente di prestare, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza,
cauzione dell'importo di €. 75.000,00 (…)”.
1.2 – A seguito di tale ultimo provvedimento, la SOC.IM. con citazione CP_1
del 19 settembre 2005 ha iniziato il conseguente giudizio di merito (iscritto al n.
5178/2005 R.G.), convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Messina i signori
, , , , Per_3 Persona_2 CP_9 CP_10 CP_12 [...]
, , , , Controparte_13 Controparte_4 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Pt_9 CP_2 Controparte_15 CP_16 CP_17
, , e Controparte_6 CP_18 CP_5 Controparte_8
chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
“1) Riconoscere e dichiarare che in conseguenza delle cattive condizioni e qualità degli immobili di proprietà dei convenuti, sussiste una situazione di
pericolo di danno grave e prossimo per persone e cose nel terreno di proprietà
della società istante;
2) Conseguentemente, confermando il provvedimento emesso in via
cautelare, condannare i convenuti ad eseguire le opere necessarie a porre
rimedio a tale situazione di pericolo;
3) Condannare i convenuti solidalmente al risarcimento dei danni subiti dalla
società istante nella misura che verrà determinata da un nominando CTU, con gli
interessi di legge e rivalutazione monetaria al dì della decisione;
(…)”.
1.3 – La causa, nel suo lungo e complesso iter, ha visto tra l'altro,
l'emissione di ordinanze di integrazione del contraddittorio (nei confronti, tra gli altri, di e , odierne appellanti, danti Parte_1 Parte_2
causa di ), Persona_1
la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, in persona dell'ing. , ed Per_7
il suo richiamo;
la chiamata in causa – non autorizzata dal giudice istruttore – da parte della dei signori e (quali aventi causa CP_19 Controparte_11 Parte_10
di alcuni degli originari convenuti , , CP_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
e ), che avevano presentato, unitamente ad altri Pt_7 Parte_8
proprietari, un progetto di edificazione di fabbricato, con il restauro conservativo della facciata dei ruderi prospicienti la via Cesare Battisti;
l'intimazione alle predette di demolizione dell'immobile di loro Per_1
proprietà con ordinanza dell'1 febbraio 2016, curando, altresì, il recupero degli elementi architettonici di pregio, nel contesto di brani edilizi risalenti a secoli addietro.
2. La sentenza di primo grado.
Con la menzionata sentenza 26 novembre 2019, n. 2244 il Tribunale di
Messina, in esito alla predetta causa, ha così deciso (per quel che interessa ai fini del gravame in esame):
1. (…)
2. ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di demolizione dei ruderi oggetto di causa nei confronti di , CP_2 Per_3
, delle terze chiamate e
[...] Controparte_4 Parte_1 Pt_2
e dei convenuti contumaci , ,
[...] Persona_2 CP_9 [...]
, , , , , CP_10 CP_12 Controparte_13 Parte_7 Parte_8
, , e Controparte_6 CP_18 CP_5 Controparte_8
avendo i signori e (danti causa degli stessi) provveduto nelle CP_11 Pt_10
more del giudizio;
3. ha dichiarato l'inammissibilità della citazione in giudizio dei terzi chiamati e;
Parte_10 Controparte_11
4. ha rigettato la domanda avanzata dalla Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_9
5. ha accolto la domanda avanzata dall'attrice nei confronti di CP_1
delle terze chiamate CP_2 Per_3 Controparte_4
e e dei convenuti contumaci Parte_1 Parte_2
, , , DI 38 Persona_2 CP_9 CP_10 CP_12
Controparte_13 Parte_7 Parte_8 CP_6 e
[...] CP_18 CP_5 Controparte_8
6. conseguentemente, ha confermato l'ordinanza cautelare del 27 luglio 2005
nell'ambito del giudizio n. 164/2004 R.G., come modificata ed integrata nei confronti delle terze chiamate e con Parte_1 Parte_2
ordinanza dell'1 febbraio 2006;
7. ha dichiarato che la distanza tra il confine legale lato nord dell'area e CP_1
l'immobile delle nel punto in cui è situato il pannello murario pericolante Per_1
sovrastate il muro perimetrale dell'immobile é di m. 4,10, con un errore di tolleranza di cm. 10;
8. ha rigettato le domande riconvenzionali delle nei confronti della Per_1
CP_1
9. ha condannato le CP_2 Per_3 Controparte_4
terze chiamate e ed i convenuti Parte_1 Parte_2
contumaci , , , , Persona_2 CP_9 CP_10 CP_12
Controparte_13 Parte_7 Parte_8 CP_6
e
[...] CP_18 CP_5 Controparte_8
in solido, al risarcimento del danno in favore di della Controparte_1
nella misura di € 344.144,38, oltre la somma di € 406,79 al
[...]
giorno dal deposito della relazione di c.t.u. (17 maggio 2018) alla conclusione delle opere di demolizione da parte dei signori – e, Pt_10 CP_11
successivamente, decurtata di ¼;
10. (…)
11. ha regolato le spese di lite in base al principio di soccombenza
3. Le impugnazioni principali e incidentali. La riunione dei giudizi di appello nn. 6/2020 R.G. e 242/2020 R.G.
3.1 – Con atto notificato il 27 dicembre 2019 le signore e Parte_1
hanno proposto appello (iscritto al n. 6/2020 R.G.), chiedendo, Parte_2
previa sospensione della provvisoria esecutività, la riforma della sentenza di primo grado, per i motivi di seguito esaminati, e, quindi, il rigetto delle domande della in via preliminare hanno sollevato anche la questione della CP_1
nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica della citazione introduttiva a e (per quest'ultimo, Controparte_13 Controparte_8
evidenziando che comproprietaria dell'unità immobiliare è la sig.ra CP_8
).
[...]
3.2 – A sua volta, la signora ha proposito appello incidentale, Per_3
aderendo alle richieste delle signore e chiedendo il rigetto delle Per_1
domande contro di lei formulate.
3.3 – Altro appello incidentale hanno proposto le signore , CP_5
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , e , CP_10 Parte_7 Parte_8
3.4 – Analogamente, i signori e hanno Controparte_11 Parte_10
formulato appello incidentale
3.5 – Anche la ha proposto gravame incidentale, dolendosi della CP_1
asseritamente erronea liquidazione dei danni per non avere applicato la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta.
3.6 – Con separato appello (iscritto al n. 242/2020 R.G.) hanno impugnato la stessa sentenza i signori e , quali eredi del Parte_3 Parte_4
soccombente (contumace in primo grado) , deducendo, Persona_2
preliminarmente, la nullità della sentenza per difetto del contraddittorio, a causa della mancata notifica dell'atto di citazione al dante causa, , e Persona_2
chiedendo, nel merito, la riforma, con rigetto delle domande formulate nei confronti del de cuius dalla CP_20
[...
– I due giudizi sono stati riuniti da questa Corte con ordinanza dell'11
febbraio 2021.
3.8 – Con ordinanza del 12 ottobre 2021 la causa è stata dichiarata interrotta per cancellazione dall'albo dell'avv. Barbara Turiaco, legale di CP_5
ed altri, e successivamente riassunta.
3.9 – Con ordinanza del 21 dicembre 2023 la Corte, richiamato quanto chiesto con ordinanza del 2 novembre 2022, ha posto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La contumacia della parte non costituita.
4.1 – In primo luogo deve dichiararsi la contumacia, in questo grado di appello,
di , per notifica effettuata presso la casa comunale per compiuta CP_12
giacenza in data 25 febbraio 2023.
4.2 - Non deve procedersi ad analoga pronuncia nei riguardi di , CP_16
e , avendo questa Corte, con ordinanza del 4 CP_17 Controparte_21
novembre 2022, già chiarito che per i predetti “non si impone la partecipazione al
presente giudizio, dato che la sentenza (che ha dichiarato cessata la materia del
contendere nei loro confronti, con compensazione delle spese) non è stata
oggetto di alcuna censura con gli appelli principale o incidentali”.
5. La posizione processuale di . Parte_9 Sulla richiesta di di dichiarare la sua estraneità al giudizio, non Parte_9
risultando alcuna domanda nei suoi confronti, rispetto alla statuizione di primo grado di rigetto nei suoi confronti dell'azione, si provvederà con la sentenza definitiva.
6. L'eccezione di nullità per mancata integrazione del contraddittorio.
6.1 - Sempre in via preliminare va esaminata la questione della nullità della sentenza di primo grado, per mancata notifica della citazione introduttiva a
(rectius: ai suoi eredi) e : questione Controparte_13 Controparte_8
sollevata sia dalle appellanti (e dagli appellanti incidentali Per_1 CP_22
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, e , e e dagli CP_8 CP_9 CP_10 Parte_7 Parte_8
appellati in generale), che dalla stessa . Quest'ultima, Controparte_8
costituendosi per la prima volta in questo giudizio di appello, ha dedotto che solamente con la notifica dell'atto di impugnazione ha avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento instaurato dalla dinnanzi al CP_1
Tribunale di Messina, sebbene rivestisse la qualità di litisconsorte necessario, in quanto comproprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo di via degli Orti 39,
censita al fg. 231, part.10, sub 13); conseguentemente, le deducenti hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza appellata e del giudizio di primo grado,
con rimessione della causa al primo giudice.
Nel separato appello, poi riunito a quello delle Merenda, anche i signori
, come accennato, hanno sollevato la stessa questione preliminare di Per_2
nullità, per mancata prova della notifica della citazione al de cuius, originario convenuto contumace . CP_23 6.2 - Va premesso che, come chiarito da questa stessa Corte nella citata ordinanza, “le notifiche nei confronti di (nato il [...] o Controparte_8
1955) e (nato il [...]) risultano effettuate, come già in Controparte_13
primo grado, ai sensi dell'art. 143 2° comma c.p.c. sul presupposto di indagini
anagrafiche negative sul luogo di nascita e di ultima residenza (dalle quali,
peraltro, nessun indizio emerge circa l'effettiva esistenza di tali soggetti,
apparendo anzi assolutamente verosimile – quanto al – che Controparte_8
esso si identifichi con nata a [...] il [...], come in Controparte_8
atti costituita)”.
Ciò posto,
6.3 - quanto al (proprietario della part. 10 sub 11 del foglio 231, CP_13
nato in [...] quella indicata dall'originaria società attrice e cioè il 7
febbraio 1932 (v. certificato anagrafico in atti), in luogo del 6 gennaio 1932 (che risulta dalla visura catastale) e condannato in primo grado, egli è deceduto –
come eccepito dalle - il 9 dicembre 1986. Per_1
Ne consegue (non esistendo peraltro alcun nato a Controparte_13
Messina il 6 gennaio 1932: v. certificazione negativa prodotta dalle appellanti), è
irrilevante la circostanza, eccepita dalla che quel dato anagrafico CP_1
risultasse dall'ordinanza Sindacale n. 210 del 10 giugno 2003 e nei passaggi ereditari e nella visura storica-catastale dell'immobile depositati in data 4 ottobre
2023: è, infatti, evidente che, a fronte della accertata irreperibilità del destinatario della originaria notifica dell'atto di citazione, la società attrice avrebbe dovuto effettuare i necessari e approfonditi accertamenti anagrafici.
Ma a monte, è dirimente la questione che la morte del , intervenuta CP_13
nel 1986, prima della notificazione dell'atto di citazione del 2005, determina la nullità della "vocatio in ius" (giuridicamente inesistente: Cass. 6 giugno 2013, n.
14360) e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 8 aprile 2022, n. 11506, secondo cui è
comunque irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta, peraltro, nella fattispecie all'esame di questa Corte di appello neanche verificatasi).
6.4 – Quanto, poi, alla signora , la mancata citazione in Controparte_8
primo grado della stessa (essendo la notifica stata effettuata al predetto che, come detto, sarebbe inesistente, sulla base delle Controparte_8
certificazioni del Comune allegate in atti), è un dato obiettivo, neanche negato dalla che ha rimesso “al prudente apprezzamento della Corte ogni CP_1
valutazione in merito al comportamento dei predetti appellanti incidentali,
certamente non ispirato a principi di correttezza e lealtà, anche al fine della
regolamentazione delle spese del giudizio”, avendo sollevato la questione “a
distanza di 16 anni”.
6.5 – In ordine, infine, alla posizione del convenuto contumace condannato in primo grado (e dei suoi eredi, signori ed CP_23 Parte_3
), nulla ha controdedotto la non risultando, in ogni Parte_4 CP_1
caso, provata la notifica dell'originaria citazione al predetto convenuto.
6.6 – Residua la questione, ampiamente dibattuta dalle parti, se l'accertato difetto di integrazione del contraddittorio per i summenzionati convenuti si riverberi sull'intero giudizio e se, quindi, sussista nella fattispecie in esame, un litisconsorzio necessario (nel qual caso la sanzione di nullità travolgerebbe l'intera sentenza per tutte le parti) ovvero un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili. Per il vero, in conclusionale la ha eccepito che l'iniziale situazione CP_1
di litisconsorzio necessario sarebbe venuta meno a seguito della cessazione della materia del contendere sulla domanda di demolizione, l'unica per la quale sussisteva quella tipologia di litisconsorzio. Non essendo stato appellato il capo di dispositivo in questione, residuano solo le domande risarcitorie, che danno luogo a una responsabilità solidale, e quindi a litisconsorzio facoltativo.
6.7 - Siffatta prospettazione – contrastata dalle appellanti e dalle altre parti appellate – a giudizio della Corte è fondata.
Va osservato che, nel sistema vigente ratione temporis, prima della riforma del processo cautelare uniforme, attuata con d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006, il giudizio in esame costituisce la conseguenza processuale del procedimento presupposto
ex art. 1172 c.c. di danno temuto, che si articola, quindi in due fasi necessarie:
pertanto (v. Cass. 8 giugno 2022, n. 18535), in caso di accoglimento – come nella fattispecie in questione – del ricorso ante causam, l'instaurazione del conseguente giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice, pena l'inefficacia del provvedimento cautelare, assume carattere necessitato, stante la stretta connessione tra le due fasi (cautelare e di merito), la prima delle quali svolge una funzione strumentale, sussidiaria e propedeutica: tale rapporto di interdipendenza comporta l'unicità dell'intero giudizio (Cass. 6 dicembre 1979, n.
6329, secondo cui in ordine alle questioni concernenti la regolare costituzione del contraddittorio, rispetto alla quale il procedimento di nuova opera va considerato nella sua unitarietà).
Pertanto, il giudizio di merito conclusosi con la sentenza oggetto di appello - a parte le ulteriori domande anche risarcitorie, per le quali non sussiste litisconsorzio necessario (Cass. 28 novembre 2022, n. 34889) - aveva necessariamente ad oggetto gli stessi fatti e la stessa pretesa che si intendeva tutelare con l'azione di danno temuto (Cass. 27 gennaio 1995, n. 998).
Ora, se ciò risponde al vero e se effettivamente al punto 6 del dispositivo il
Tribunale ha confermato “l'ordinanza cautelare resa in data 25/27.07.2005
nell'ambito del giudizio cautelare recante N.R.G. 164/2004, a pag. 34 della motivazione ha affermato che “l'accertamento ivi contenuto sulla pericolosità
degli immobili dei convenuti e sulla legittimità dell'ordine di demolizione (…)
costituisce il presupposto logico-giuridico della conseguente domanda
risarcitoria”; se risulta in atti che le case di tutti i convenuti non erano separate,
bensì (pag. 29) formavano “un complesso edilizio costruito dai ruderi in esame
strutturato in modo tale da costruire un unicum, ragion per la quale intervenire su
una parte di esse avrebbe avuto ripercussioni negative sugli immobili contigui
con pericolo di crolli anche per gli immobili limitrofi”; è altresì vero che la demolizione effettuata dai signori – in esecuzione dell'ordinanza CP_11 Pt_10
condannatoria prima ricordata ha fatto venir meno qualsiasi questione che possa eventualmente presupporre una circostanza fattuale (la demolizione, per l'appunto) ormai irreversibilmente verificatasi. In sostanza, eventuali esiti in appello delle domande (proposte con i motivi di gravame) sulla sussistenza dei presupposti della procedura di danno temuto, sulla pericolosità o meno delle originarie strutture di proprietà dei convenuti e sulla esistenza o meno dei presupposti della demolizione stessa potrebbero avere refluenze solo risarcitorie,
ma non di ripristino di uno status quo ante che mai potrebbe essere reversibile.
6.8 – Alla luce delle superiori considerazioni, questa Corte ritiene, quindi, che non si ravvisi il prospettato litisconsorzio necessario;
pertanto, in questa fase processuale, previa separazione delle rispettive posizioni, deve dichiararsi la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza del Tribunale oggetto di gravame nei confronti di e di ed Controparte_8 Parte_3 _4
, quali eredi di (mai citati in giudizio) e di
[...] Persona_2 CP_13
(deceduto prima dell'instaurazione della causa stessa), con conseguente
[...]
rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e con i termini ivi previsti.
7. Le residue posizioni processuali. Il primo motivo di appello.
7.1 - In ordine alle residue posizioni, va evidenziato che con il primo motivo
di appello le signore e si dolgono che il Tribunale Parte_1 Parte_2
abbia omesso di esaminare (e, comunque, abbia disatteso) la loro eccezione di inesistenza di una valida ed efficace concessione edilizia in capo alla CP_1
per omessa comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori entro un anno e
[...]
della fine degli stessi entro tre anni.
Analoga censura hanno svolto nel separato appello i signori . Per_2
Tutte le altre parti diverse dalla hanno aderito a tale doglianza. CP_1
7.2 – La questione involge complessi profili di interferenza tra diritto urbanistico e diritto civile, anche alla luce degli elementi fattuali allegati dalla CP_1
sulla consecuzione cronologica dei provvedimenti concessori in atti e sulla prospettata incidenza sulla concreta possibilità di iniziare i lavori assentiti della pendenza del giudizio e della valenza del c.d. factum principis che avrebbe costituito un impedimento esterno alla volontà della società.
Tuttavia, a monte, la circostanza che la (affermando che CP_1
l'esistenza di una concessione edilizia valida ed efficace costituirebbe uno dei presupposti della condanna al risarcimento dei danni) ha dichiarato di aver impugnato innanzi al Tar il provvedimento del Comune di Messina di diniego della proroga dell'atto concessorio (al di là delle ragioni del diniego stesso), consiglia di verificare l'esito del giudizio innanzi al giudice amministrativo, salvo poi valutarne la sua effettiva incidenza sulle questioni oggetto di gravame e di decisione.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza.
9. Quanto alle spese di lite in ordine alle parti per le quali è stata dichiarata la nullità, il giudice d'appello deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass.
17 dicembre 2024, n. 32933). Pertanto, tenuta alle spese stesse è la CP_1
che, al di là delle ricerche effettuate e delle indicazioni contenute in atti anagrafici o in altri documenti, risulta non avere avuto la necessaria diligenza nel notificare la citazione a un soggetto anagraficamente inesistente, , o Persona_8
nell'omessa notifica al . Per_2
Le spese a carico dell'appellata vanno quantificate, per il solo grado di giudizio
(né la né il o i suoi eredi hanno partecipato al primo grado) Per_8 Per_2
nella seguente misura di poco superiore ai minimi tabellari, tenuto conto del valore della causa e delle questioni in questa sede trattate, i minimi tabellari: €
11.800,00 per compensi (fase di studio € 3.000,00, fase introduttiva € 1.800,00,
fase di trattazione € 3.000,00, fase decisoria € 4.000,00), oltre spese generali al
15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 147
del 13/08/2022, oltre, per i , al rimborso del contributo unificato. Per_2 Nulla va disposto quanto al defunto . CP_13
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, pronunciando nelle cause riunite, iscritte ai nn. 6/2020 R.G. e 242/2020 R.G., sull'appello proposto da e e da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 _4
, quali eredi di , contro la ,
[...] Persona_2 CP_1 CP_2
, , , quali eredi di Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Per_3
, , ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, , Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_11
, , avverso la sentenza del
[...] CP_12 Controparte_13
Tribunale di Messina n. 2244/2019 e sugli appelli incidentali proposti dagli appellati:
definitivamente pronunciando,
1. previa separazione delle rispettive posizioni, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata nei confronti di CP_8
, e e ,
[...] Controparte_13 Parte_3 Parte_4
questi ultimi quali eredi di , per difetto di integrazione del Persona_2
contraddittorio;
2. conseguentemente, rimetta causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
3. condanna la a pagare a e, in solido, a CP_1 Controparte_8
e le spese di questo grado di giudizio, Parte_3 Parte_4
liquidate per ciascuna delle predette parti in € 11.800,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a ed iva, e altresì a pagare in solido a Parte_3
e il contributo unificato da questi versato quali appellanti;
Parte_4
non definitivamente pronunciando
4. dichiara la contumacia di , CP_12
5. dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 23 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite, iscritte ai nn. 6/2020 R.G. e 242/2020 R.G., poste in decisione con ordinanza del 21 dicembre 2023, emessa ex art. 127 ter c.p.c., e decise alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
• nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
c.f. , quali eredi con beneficio di inventario di C.F._2
, elettivamente domiciliate in Messina, via Cesare Battisti, Persona_1
167, presso lo studio degli avv.ti Pietro Carrozza, Francesco Carrozza e
Carlo Carrozza, dai quali sono rappresentate e difese per procura in atti appellanti (causa n. 6/2020 RG)
• , codice fiscale , nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_3
l'08.11.1961, e , codice fiscale Parte_4 CodiceFiscale_4 nato a [...] il [...], entrambi n.q. di eredi di , Persona_2
rappresentati e difesi, come in atti, dagli Avv.ti Romano Antonio e Campo
Georgia, per procura in atti,
appellanti (causa n. 242/2020 R.G.)
contro
• (P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
Cesareo, n. 29, presso lo studio dell'avv. Salvatore Ruggeri (c.f.
dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti, C.F._5
Appellata/appellante incidentale
• nata a [...] il [...], c.f. CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv. Pietro Carrozza, C.F._6
Francesco Carrozza e Carlo Carrozza, per procura in atti,
• nato a [...] il [...], CF: Controparte_3 C.F._7
), nato a [...] il [...], CF:
[...] Parte_5 [...]
e nata a [...] il [...], e C.F._8 Parte_6
residente in [...], (CF: ) tutti CodiceFiscale_9
nella qualità di eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta Per_3
in Messina in data 26.12.2020, rappresentati e difesi dall'avv. Adriana
Lanzillotti (C.F. ) per procura in atto, CodiceFiscale_10
• nata a [...] il [...], c.f. Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Quattroni C.F._11
presso il cui studio sito in Messina, Via Ghibellina, n. 57, è elettivamente domiciliata per procura in atti,
• , nata a [...] il [...] , CP_5 C.F._12 nata a [...] il [...] C.F. Controparte_6
nata a [...] il C.F._13 Controparte_7
15.07.1947, C.F. nata a C.F._14 Controparte_8
Messina il 18.04.1955, C.F. , , nata a CodiceFiscale_15 CP_9
Messina il 24.09.1977 C.F. , , nato a C.F._16 CP_10
Messina il 07.02.1965, C.F. , nata C.F._17 Parte_7
a Messina il 26.11.1937 C.F. e , nata a C.F._18 Parte_8
Messina il 08.08.1936, C.F. , rappresentati e difesi C.F._19
dall'Avv. Vincenzo Trimarchi (c.f. ) , per procura in C.F._20
atti,
• nato ad [...] il [...], cod.fisc. Parte_9 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Marzi (c.f. C.F._21 [...]
), per procura in atti, C.F._22
• nato a [...] il [...], c.f. Parte_10
, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Sottile (c.f. C.F._23
) e Alessio Papa (c.f. C.F._24 C.F._25
• , nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_11
Marea, Via Piemonte n. 16, c.f. rappresentato e difeso C.F._26
dagli avv. Antonio Sottile (c.f. ) e Alessio Papa (c.f. C.F._24
e Marco Spiccia (c.f. ) C.F._25 C.F._27
appellati/appellanti incidentali
• , CP_12
• , Controparte_13
appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 2244/2019 – “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre
materie (art. 2043 c.c. e norme speciali”.
Motivi della decisione
1. La vicenda processuale oggetto di gravame ed i suoi prodomi.
1.1 - La complessa vicenda processuale alla base del presente giudizio è ben sintetizzata nella sentenza del Tribunale di Messina 26 novembre 2019 n. 2244,
oggetto di appello, rinviandosi innanzitutto alle pagg.
3-8 quanto ai fatti presupposti, inerenti l'accertamento tecnico preventivo chiesto dall'appellata con ricorso del 22 settembre 1998, il Controparte_1
procedimento ex artt. 1172 c.c. instaurato con ricorso del 25 marzo 1999 ed il conseguente giudizio di merito n. 263/2001, definito con sentenza di quel
Tribunale n. 2508/2013, il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. del 2002, il ricorso
ex art. 1172 c.c. del 13 gennaio 2004 (n. 164/2004 R.G.), concluso con ordinanza del 27 luglio 2005, che costituisce il prodromo della presente causa;
quindi,
rinviandosi alle pagg.
8-15 della stessa sentenza, per la genesi e lo svolgimento del giudizio di primo grado n. 5178/2005 R.G., conclusosi con le statuizioni oggetto di censura.
1.2 – In estrema sintesi, la oggi appellata, Controparte_1
premesso di essere proprietaria di un'area sita nell'isolato 83 del P.R.G. del Comune di
Messina, ove intendeva costruire un edificio regolarmente assentito (c.e. n.
8272/ter del 17 giugno 1993);
che per fare ciò era necessario delimitare l'area del comparto, essendo lo stesso esattamente definito soltanto su tre lati (Sud, Est ed Ovest), mentre al confine di Nord-Est si trovavano strutture murarie appartenenti a vecchie costruzioni di proprietà dei Sigg.ri , ed eredi di Persona_1 Persona_4
residuate dalla demolizione di alcuni vecchi immobili che Persona_5
originariamente insistevano sull'area, espropriati nel 1983 dal dante causa della società concludente, ing. ; Persona_6
che le predette strutture erano pericolanti, determinando una situazione di pericolo grave e prossimo per il terreno di proprietà CP_1
tutto ciò premesso, ha promosso a partire dal 1998 una lunga serie di iniziative giudiziarie contro i predetti confinanti (e successivamente contro altri proprietari man mano individuati), per accertare la denunciata situazione di danno tenuto e di pregiudizio per la sua proprietà e per ottenere i conseguenti provvedimenti di tutela.
Nel corso dei giudizi prima accennati, il Tribunale di Messina, tra l'altro,
a) con ordinanza 4 dicembre 2000 ex art. 1172 c.c. ha imposto ai signori ed “… di provvedere alle opere di consolidamento Per_1 Per_5 Per_4
globale degli immobili di loro proprietà siti in Messina, limitrofi con il terreno
del IV comparto dell'is. 83 di 4 Messina… In alternativa i resistenti potranno
provvedere alla demolizione degli edifici…”; a tale provvedimento faceva seguito il giudizio di merito recante N.R.G. 263/2001, definito con sentenza del Tribunale di Messina n. 2508/2013;
b) con ordinanza del 3 aprile 2002 ex art. 669 duodecies c.p.c., nell'inerzia degli intimati, ha autorizzato l'attrice a provvedere all'esecuzione del suddetto provvedimento cautelare “... nella specifica forma della demolizione degli
edifici di proprietà dei resistenti ... previa la predisposizione di un progetto
esecutivo e il conseguimento delle necessarie autorizzazioni o approvazioni
da parte del , della Soprintendenza dei beni culturali ed Controparte_14 ambientali e del Genio civile ...il tutto con anticipazione di spese da parte
della ricorrente, salvo rivalsa”;
c) con ordinanza del 27 luglio 2005 ex art. 1172 c.c. ha ordinato ad Per_2
e (proprietari degli analoghi ruderi ricadenti
[...] Per_3
nell'adiacente isolato 96 e nei cui confronti erano state formulate analoghe domande) di “eseguire gli interventi di ristrutturazione ed adeguamento
sismico, quali descritti nella relazione suppletiva di consulenza depositata in
data 6.5.2005”; ha altresì ordinato “a , , CP_9 CP_10 [...]
, , , , CP_12 Controparte_13 Controparte_4 Parte_7 Pt_8
, , , , ,
[...] Parte_9 CP_2 Controparte_15 CP_16
, , , e CP_17 Controparte_6 CP_18 Controparte_8
di provvedere alla demolizione dei ruderi di rispettiva CP_5
proprietà, secondo le modalità descritte nella suddetta relazione suppletiva
del 6.5.2005 (…),” imponendo “alla società ricorrente di prestare, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza,
cauzione dell'importo di €. 75.000,00 (…)”.
1.2 – A seguito di tale ultimo provvedimento, la SOC.IM. con citazione CP_1
del 19 settembre 2005 ha iniziato il conseguente giudizio di merito (iscritto al n.
5178/2005 R.G.), convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Messina i signori
, , , , Per_3 Persona_2 CP_9 CP_10 CP_12 [...]
, , , , Controparte_13 Controparte_4 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Pt_9 CP_2 Controparte_15 CP_16 CP_17
, , e Controparte_6 CP_18 CP_5 Controparte_8
chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:
“1) Riconoscere e dichiarare che in conseguenza delle cattive condizioni e qualità degli immobili di proprietà dei convenuti, sussiste una situazione di
pericolo di danno grave e prossimo per persone e cose nel terreno di proprietà
della società istante;
2) Conseguentemente, confermando il provvedimento emesso in via
cautelare, condannare i convenuti ad eseguire le opere necessarie a porre
rimedio a tale situazione di pericolo;
3) Condannare i convenuti solidalmente al risarcimento dei danni subiti dalla
società istante nella misura che verrà determinata da un nominando CTU, con gli
interessi di legge e rivalutazione monetaria al dì della decisione;
(…)”.
1.3 – La causa, nel suo lungo e complesso iter, ha visto tra l'altro,
l'emissione di ordinanze di integrazione del contraddittorio (nei confronti, tra gli altri, di e , odierne appellanti, danti Parte_1 Parte_2
causa di ), Persona_1
la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, in persona dell'ing. , ed Per_7
il suo richiamo;
la chiamata in causa – non autorizzata dal giudice istruttore – da parte della dei signori e (quali aventi causa CP_19 Controparte_11 Parte_10
di alcuni degli originari convenuti , , CP_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
e ), che avevano presentato, unitamente ad altri Pt_7 Parte_8
proprietari, un progetto di edificazione di fabbricato, con il restauro conservativo della facciata dei ruderi prospicienti la via Cesare Battisti;
l'intimazione alle predette di demolizione dell'immobile di loro Per_1
proprietà con ordinanza dell'1 febbraio 2016, curando, altresì, il recupero degli elementi architettonici di pregio, nel contesto di brani edilizi risalenti a secoli addietro.
2. La sentenza di primo grado.
Con la menzionata sentenza 26 novembre 2019, n. 2244 il Tribunale di
Messina, in esito alla predetta causa, ha così deciso (per quel che interessa ai fini del gravame in esame):
1. (…)
2. ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di demolizione dei ruderi oggetto di causa nei confronti di , CP_2 Per_3
, delle terze chiamate e
[...] Controparte_4 Parte_1 Pt_2
e dei convenuti contumaci , ,
[...] Persona_2 CP_9 [...]
, , , , , CP_10 CP_12 Controparte_13 Parte_7 Parte_8
, , e Controparte_6 CP_18 CP_5 Controparte_8
avendo i signori e (danti causa degli stessi) provveduto nelle CP_11 Pt_10
more del giudizio;
3. ha dichiarato l'inammissibilità della citazione in giudizio dei terzi chiamati e;
Parte_10 Controparte_11
4. ha rigettato la domanda avanzata dalla Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_9
5. ha accolto la domanda avanzata dall'attrice nei confronti di CP_1
delle terze chiamate CP_2 Per_3 Controparte_4
e e dei convenuti contumaci Parte_1 Parte_2
, , , DI 38 Persona_2 CP_9 CP_10 CP_12
Controparte_13 Parte_7 Parte_8 CP_6 e
[...] CP_18 CP_5 Controparte_8
6. conseguentemente, ha confermato l'ordinanza cautelare del 27 luglio 2005
nell'ambito del giudizio n. 164/2004 R.G., come modificata ed integrata nei confronti delle terze chiamate e con Parte_1 Parte_2
ordinanza dell'1 febbraio 2006;
7. ha dichiarato che la distanza tra il confine legale lato nord dell'area e CP_1
l'immobile delle nel punto in cui è situato il pannello murario pericolante Per_1
sovrastate il muro perimetrale dell'immobile é di m. 4,10, con un errore di tolleranza di cm. 10;
8. ha rigettato le domande riconvenzionali delle nei confronti della Per_1
CP_1
9. ha condannato le CP_2 Per_3 Controparte_4
terze chiamate e ed i convenuti Parte_1 Parte_2
contumaci , , , , Persona_2 CP_9 CP_10 CP_12
Controparte_13 Parte_7 Parte_8 CP_6
e
[...] CP_18 CP_5 Controparte_8
in solido, al risarcimento del danno in favore di della Controparte_1
nella misura di € 344.144,38, oltre la somma di € 406,79 al
[...]
giorno dal deposito della relazione di c.t.u. (17 maggio 2018) alla conclusione delle opere di demolizione da parte dei signori – e, Pt_10 CP_11
successivamente, decurtata di ¼;
10. (…)
11. ha regolato le spese di lite in base al principio di soccombenza
3. Le impugnazioni principali e incidentali. La riunione dei giudizi di appello nn. 6/2020 R.G. e 242/2020 R.G.
3.1 – Con atto notificato il 27 dicembre 2019 le signore e Parte_1
hanno proposto appello (iscritto al n. 6/2020 R.G.), chiedendo, Parte_2
previa sospensione della provvisoria esecutività, la riforma della sentenza di primo grado, per i motivi di seguito esaminati, e, quindi, il rigetto delle domande della in via preliminare hanno sollevato anche la questione della CP_1
nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica della citazione introduttiva a e (per quest'ultimo, Controparte_13 Controparte_8
evidenziando che comproprietaria dell'unità immobiliare è la sig.ra CP_8
).
[...]
3.2 – A sua volta, la signora ha proposito appello incidentale, Per_3
aderendo alle richieste delle signore e chiedendo il rigetto delle Per_1
domande contro di lei formulate.
3.3 – Altro appello incidentale hanno proposto le signore , CP_5
, , , , Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9
, , e , CP_10 Parte_7 Parte_8
3.4 – Analogamente, i signori e hanno Controparte_11 Parte_10
formulato appello incidentale
3.5 – Anche la ha proposto gravame incidentale, dolendosi della CP_1
asseritamente erronea liquidazione dei danni per non avere applicato la rivalutazione monetaria sulla somma riconosciuta.
3.6 – Con separato appello (iscritto al n. 242/2020 R.G.) hanno impugnato la stessa sentenza i signori e , quali eredi del Parte_3 Parte_4
soccombente (contumace in primo grado) , deducendo, Persona_2
preliminarmente, la nullità della sentenza per difetto del contraddittorio, a causa della mancata notifica dell'atto di citazione al dante causa, , e Persona_2
chiedendo, nel merito, la riforma, con rigetto delle domande formulate nei confronti del de cuius dalla CP_20
[...
– I due giudizi sono stati riuniti da questa Corte con ordinanza dell'11
febbraio 2021.
3.8 – Con ordinanza del 12 ottobre 2021 la causa è stata dichiarata interrotta per cancellazione dall'albo dell'avv. Barbara Turiaco, legale di CP_5
ed altri, e successivamente riassunta.
3.9 – Con ordinanza del 21 dicembre 2023 la Corte, richiamato quanto chiesto con ordinanza del 2 novembre 2022, ha posto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. La contumacia della parte non costituita.
4.1 – In primo luogo deve dichiararsi la contumacia, in questo grado di appello,
di , per notifica effettuata presso la casa comunale per compiuta CP_12
giacenza in data 25 febbraio 2023.
4.2 - Non deve procedersi ad analoga pronuncia nei riguardi di , CP_16
e , avendo questa Corte, con ordinanza del 4 CP_17 Controparte_21
novembre 2022, già chiarito che per i predetti “non si impone la partecipazione al
presente giudizio, dato che la sentenza (che ha dichiarato cessata la materia del
contendere nei loro confronti, con compensazione delle spese) non è stata
oggetto di alcuna censura con gli appelli principale o incidentali”.
5. La posizione processuale di . Parte_9 Sulla richiesta di di dichiarare la sua estraneità al giudizio, non Parte_9
risultando alcuna domanda nei suoi confronti, rispetto alla statuizione di primo grado di rigetto nei suoi confronti dell'azione, si provvederà con la sentenza definitiva.
6. L'eccezione di nullità per mancata integrazione del contraddittorio.
6.1 - Sempre in via preliminare va esaminata la questione della nullità della sentenza di primo grado, per mancata notifica della citazione introduttiva a
(rectius: ai suoi eredi) e : questione Controparte_13 Controparte_8
sollevata sia dalle appellanti (e dagli appellanti incidentali Per_1 CP_22
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, e , e e dagli CP_8 CP_9 CP_10 Parte_7 Parte_8
appellati in generale), che dalla stessa . Quest'ultima, Controparte_8
costituendosi per la prima volta in questo giudizio di appello, ha dedotto che solamente con la notifica dell'atto di impugnazione ha avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento instaurato dalla dinnanzi al CP_1
Tribunale di Messina, sebbene rivestisse la qualità di litisconsorte necessario, in quanto comproprietaria dell'unità immobiliare ad uso abitativo di via degli Orti 39,
censita al fg. 231, part.10, sub 13); conseguentemente, le deducenti hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza appellata e del giudizio di primo grado,
con rimessione della causa al primo giudice.
Nel separato appello, poi riunito a quello delle Merenda, anche i signori
, come accennato, hanno sollevato la stessa questione preliminare di Per_2
nullità, per mancata prova della notifica della citazione al de cuius, originario convenuto contumace . CP_23 6.2 - Va premesso che, come chiarito da questa stessa Corte nella citata ordinanza, “le notifiche nei confronti di (nato il [...] o Controparte_8
1955) e (nato il [...]) risultano effettuate, come già in Controparte_13
primo grado, ai sensi dell'art. 143 2° comma c.p.c. sul presupposto di indagini
anagrafiche negative sul luogo di nascita e di ultima residenza (dalle quali,
peraltro, nessun indizio emerge circa l'effettiva esistenza di tali soggetti,
apparendo anzi assolutamente verosimile – quanto al – che Controparte_8
esso si identifichi con nata a [...] il [...], come in Controparte_8
atti costituita)”.
Ciò posto,
6.3 - quanto al (proprietario della part. 10 sub 11 del foglio 231, CP_13
nato in [...] quella indicata dall'originaria società attrice e cioè il 7
febbraio 1932 (v. certificato anagrafico in atti), in luogo del 6 gennaio 1932 (che risulta dalla visura catastale) e condannato in primo grado, egli è deceduto –
come eccepito dalle - il 9 dicembre 1986. Per_1
Ne consegue (non esistendo peraltro alcun nato a Controparte_13
Messina il 6 gennaio 1932: v. certificazione negativa prodotta dalle appellanti), è
irrilevante la circostanza, eccepita dalla che quel dato anagrafico CP_1
risultasse dall'ordinanza Sindacale n. 210 del 10 giugno 2003 e nei passaggi ereditari e nella visura storica-catastale dell'immobile depositati in data 4 ottobre
2023: è, infatti, evidente che, a fronte della accertata irreperibilità del destinatario della originaria notifica dell'atto di citazione, la società attrice avrebbe dovuto effettuare i necessari e approfonditi accertamenti anagrafici.
Ma a monte, è dirimente la questione che la morte del , intervenuta CP_13
nel 1986, prima della notificazione dell'atto di citazione del 2005, determina la nullità della "vocatio in ius" (giuridicamente inesistente: Cass. 6 giugno 2013, n.
14360) e dell'intero giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. 8 aprile 2022, n. 11506, secondo cui è
comunque irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta, peraltro, nella fattispecie all'esame di questa Corte di appello neanche verificatasi).
6.4 – Quanto, poi, alla signora , la mancata citazione in Controparte_8
primo grado della stessa (essendo la notifica stata effettuata al predetto che, come detto, sarebbe inesistente, sulla base delle Controparte_8
certificazioni del Comune allegate in atti), è un dato obiettivo, neanche negato dalla che ha rimesso “al prudente apprezzamento della Corte ogni CP_1
valutazione in merito al comportamento dei predetti appellanti incidentali,
certamente non ispirato a principi di correttezza e lealtà, anche al fine della
regolamentazione delle spese del giudizio”, avendo sollevato la questione “a
distanza di 16 anni”.
6.5 – In ordine, infine, alla posizione del convenuto contumace condannato in primo grado (e dei suoi eredi, signori ed CP_23 Parte_3
), nulla ha controdedotto la non risultando, in ogni Parte_4 CP_1
caso, provata la notifica dell'originaria citazione al predetto convenuto.
6.6 – Residua la questione, ampiamente dibattuta dalle parti, se l'accertato difetto di integrazione del contraddittorio per i summenzionati convenuti si riverberi sull'intero giudizio e se, quindi, sussista nella fattispecie in esame, un litisconsorzio necessario (nel qual caso la sanzione di nullità travolgerebbe l'intera sentenza per tutte le parti) ovvero un litisconsorzio facoltativo in cause scindibili. Per il vero, in conclusionale la ha eccepito che l'iniziale situazione CP_1
di litisconsorzio necessario sarebbe venuta meno a seguito della cessazione della materia del contendere sulla domanda di demolizione, l'unica per la quale sussisteva quella tipologia di litisconsorzio. Non essendo stato appellato il capo di dispositivo in questione, residuano solo le domande risarcitorie, che danno luogo a una responsabilità solidale, e quindi a litisconsorzio facoltativo.
6.7 - Siffatta prospettazione – contrastata dalle appellanti e dalle altre parti appellate – a giudizio della Corte è fondata.
Va osservato che, nel sistema vigente ratione temporis, prima della riforma del processo cautelare uniforme, attuata con d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006, il giudizio in esame costituisce la conseguenza processuale del procedimento presupposto
ex art. 1172 c.c. di danno temuto, che si articola, quindi in due fasi necessarie:
pertanto (v. Cass. 8 giugno 2022, n. 18535), in caso di accoglimento – come nella fattispecie in questione – del ricorso ante causam, l'instaurazione del conseguente giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice, pena l'inefficacia del provvedimento cautelare, assume carattere necessitato, stante la stretta connessione tra le due fasi (cautelare e di merito), la prima delle quali svolge una funzione strumentale, sussidiaria e propedeutica: tale rapporto di interdipendenza comporta l'unicità dell'intero giudizio (Cass. 6 dicembre 1979, n.
6329, secondo cui in ordine alle questioni concernenti la regolare costituzione del contraddittorio, rispetto alla quale il procedimento di nuova opera va considerato nella sua unitarietà).
Pertanto, il giudizio di merito conclusosi con la sentenza oggetto di appello - a parte le ulteriori domande anche risarcitorie, per le quali non sussiste litisconsorzio necessario (Cass. 28 novembre 2022, n. 34889) - aveva necessariamente ad oggetto gli stessi fatti e la stessa pretesa che si intendeva tutelare con l'azione di danno temuto (Cass. 27 gennaio 1995, n. 998).
Ora, se ciò risponde al vero e se effettivamente al punto 6 del dispositivo il
Tribunale ha confermato “l'ordinanza cautelare resa in data 25/27.07.2005
nell'ambito del giudizio cautelare recante N.R.G. 164/2004, a pag. 34 della motivazione ha affermato che “l'accertamento ivi contenuto sulla pericolosità
degli immobili dei convenuti e sulla legittimità dell'ordine di demolizione (…)
costituisce il presupposto logico-giuridico della conseguente domanda
risarcitoria”; se risulta in atti che le case di tutti i convenuti non erano separate,
bensì (pag. 29) formavano “un complesso edilizio costruito dai ruderi in esame
strutturato in modo tale da costruire un unicum, ragion per la quale intervenire su
una parte di esse avrebbe avuto ripercussioni negative sugli immobili contigui
con pericolo di crolli anche per gli immobili limitrofi”; è altresì vero che la demolizione effettuata dai signori – in esecuzione dell'ordinanza CP_11 Pt_10
condannatoria prima ricordata ha fatto venir meno qualsiasi questione che possa eventualmente presupporre una circostanza fattuale (la demolizione, per l'appunto) ormai irreversibilmente verificatasi. In sostanza, eventuali esiti in appello delle domande (proposte con i motivi di gravame) sulla sussistenza dei presupposti della procedura di danno temuto, sulla pericolosità o meno delle originarie strutture di proprietà dei convenuti e sulla esistenza o meno dei presupposti della demolizione stessa potrebbero avere refluenze solo risarcitorie,
ma non di ripristino di uno status quo ante che mai potrebbe essere reversibile.
6.8 – Alla luce delle superiori considerazioni, questa Corte ritiene, quindi, che non si ravvisi il prospettato litisconsorzio necessario;
pertanto, in questa fase processuale, previa separazione delle rispettive posizioni, deve dichiararsi la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza del Tribunale oggetto di gravame nei confronti di e di ed Controparte_8 Parte_3 _4
, quali eredi di (mai citati in giudizio) e di
[...] Persona_2 CP_13
(deceduto prima dell'instaurazione della causa stessa), con conseguente
[...]
rimessione degli atti al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e con i termini ivi previsti.
7. Le residue posizioni processuali. Il primo motivo di appello.
7.1 - In ordine alle residue posizioni, va evidenziato che con il primo motivo
di appello le signore e si dolgono che il Tribunale Parte_1 Parte_2
abbia omesso di esaminare (e, comunque, abbia disatteso) la loro eccezione di inesistenza di una valida ed efficace concessione edilizia in capo alla CP_1
per omessa comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori entro un anno e
[...]
della fine degli stessi entro tre anni.
Analoga censura hanno svolto nel separato appello i signori . Per_2
Tutte le altre parti diverse dalla hanno aderito a tale doglianza. CP_1
7.2 – La questione involge complessi profili di interferenza tra diritto urbanistico e diritto civile, anche alla luce degli elementi fattuali allegati dalla CP_1
sulla consecuzione cronologica dei provvedimenti concessori in atti e sulla prospettata incidenza sulla concreta possibilità di iniziare i lavori assentiti della pendenza del giudizio e della valenza del c.d. factum principis che avrebbe costituito un impedimento esterno alla volontà della società.
Tuttavia, a monte, la circostanza che la (affermando che CP_1
l'esistenza di una concessione edilizia valida ed efficace costituirebbe uno dei presupposti della condanna al risarcimento dei danni) ha dichiarato di aver impugnato innanzi al Tar il provvedimento del Comune di Messina di diniego della proroga dell'atto concessorio (al di là delle ragioni del diniego stesso), consiglia di verificare l'esito del giudizio innanzi al giudice amministrativo, salvo poi valutarne la sua effettiva incidenza sulle questioni oggetto di gravame e di decisione.
La causa va quindi rimessa sul ruolo, con separata ordinanza.
9. Quanto alle spese di lite in ordine alle parti per le quali è stata dichiarata la nullità, il giudice d'appello deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio (Cass.
17 dicembre 2024, n. 32933). Pertanto, tenuta alle spese stesse è la CP_1
che, al di là delle ricerche effettuate e delle indicazioni contenute in atti anagrafici o in altri documenti, risulta non avere avuto la necessaria diligenza nel notificare la citazione a un soggetto anagraficamente inesistente, , o Persona_8
nell'omessa notifica al . Per_2
Le spese a carico dell'appellata vanno quantificate, per il solo grado di giudizio
(né la né il o i suoi eredi hanno partecipato al primo grado) Per_8 Per_2
nella seguente misura di poco superiore ai minimi tabellari, tenuto conto del valore della causa e delle questioni in questa sede trattate, i minimi tabellari: €
11.800,00 per compensi (fase di studio € 3.000,00, fase introduttiva € 1.800,00,
fase di trattazione € 3.000,00, fase decisoria € 4.000,00), oltre spese generali al
15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. n. 147
del 13/08/2022, oltre, per i , al rimborso del contributo unificato. Per_2 Nulla va disposto quanto al defunto . CP_13
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, pronunciando nelle cause riunite, iscritte ai nn. 6/2020 R.G. e 242/2020 R.G., sull'appello proposto da e e da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 _4
, quali eredi di , contro la ,
[...] Persona_2 CP_1 CP_2
, , , quali eredi di Controparte_3 Parte_5 Parte_6 Per_3
, , ,
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 CP_9 CP_10 [...]
, , Pt_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 CP_11
, , avverso la sentenza del
[...] CP_12 Controparte_13
Tribunale di Messina n. 2244/2019 e sugli appelli incidentali proposti dagli appellati:
definitivamente pronunciando,
1. previa separazione delle rispettive posizioni, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza impugnata nei confronti di CP_8
, e e ,
[...] Controparte_13 Parte_3 Parte_4
questi ultimi quali eredi di , per difetto di integrazione del Persona_2
contraddittorio;
2. conseguentemente, rimetta causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354
c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza;
3. condanna la a pagare a e, in solido, a CP_1 Controparte_8
e le spese di questo grado di giudizio, Parte_3 Parte_4
liquidate per ciascuna delle predette parti in € 11.800,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a ed iva, e altresì a pagare in solido a Parte_3
e il contributo unificato da questi versato quali appellanti;
Parte_4
non definitivamente pronunciando
4. dichiara la contumacia di , CP_12
5. dispone con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 23 gennaio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)