Art. 13. (Operazioni di mutuo, relative autorizzazioni e garanzie)
La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e i loro Istituti finanziari, nonche' le Sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga dei relativi statuti, a concedere mutui trentacinquennali, a tasso di favore, al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge e alla legge 24 agosto 1941, n. 1044 , mediante garanzia ipotecaria sui beni immobili appartenenti al Consorzio e, sussidiariamente, mediante garanzia fidejussoria, pro quota, degli Enti locali facenti parte del Consorzio.
Il Consorzio e' anche autorizzato all'emissione di prestiti obbligazionari da garantire nei modi anzidetti.
La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e i loro Istituti finanziari, nonche' le Sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga dei relativi statuti, a concedere mutui trentacinquennali, a tasso di favore, al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge e alla legge 24 agosto 1941, n. 1044 , mediante garanzia ipotecaria sui beni immobili appartenenti al Consorzio e, sussidiariamente, mediante garanzia fidejussoria, pro quota, degli Enti locali facenti parte del Consorzio.
Il Consorzio e' anche autorizzato all'emissione di prestiti obbligazionari da garantire nei modi anzidetti.