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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/06/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Paolo Viarengo Presidente relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 300/2023 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Caro, Francesca Pezzana ed
Anna Parodi, per procura in atti appellante
CONTRO
, c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv.to Michele Palla, per procura in atti appellata
Oggetto: qualificazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 8.9.2023.
Per l'appellato: come da memoria depositata in data 12.6.2024.
FATTI DI CAUSA
Il signor ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 al fine di ottenere l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal luglio 2015 all'aprile 2017, con mansioni di “Direttore
Commerciale”, con conseguente inquadramento nella qualifica di Quadro, 8 livello, dell'applicato CCNL.
Costituendosi in giudizio, la Società ha chiesto la reiezione del ricorso. Con sentenza n. 139 del 2023, il Tribunale di Massa ha respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il ricorrente.
Si è costituito il “Curatore – legale rappresentante protempore” del
, chiedendo di respingere il ricorso. Controparte_1
All'udienza del 27.6.2024, questa Corte ha formulato una proposta conciliativa e le parti hanno chiesto un rinvio per poterla valutare.
Con successive memorie, le parti hanno chiesto ulteriori rinvii, prima per trattative, quindi, avendo accettato la proposta conciliativa, per poter formalizzare il relativo accordo.
Le stesse parti hanno quindi confermato di aver raggiunto l'accordo, in sede stragiudiziale e che di conseguenza nessuno sarebbe comparso alla fissata udienza in data 5.6.2025.
A tale udienza, in effetti, nessuno è comparso e quindi è stato disposto un rinvio, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
All'udienza in data 19.6.2025, nuovamente le parti non sono comparse e questa Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Stante la rituale comunicazione del provvedimento di rinvio all'udienza in data 19.6.2025, la causa deve essere cancellata dal ruolo e dichiarata estinta, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto degli articoli 309 e 181 c.p.c..
L'estinzione del processo comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 ultimo comma c.p.c..
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Nulla sulle spese.
Genova, 19.6.2025. Il Presidente estensore
Paolo Viarengo
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