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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1776/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
LI TU, TO
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7956/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF9COM101509 SANZIONE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2374/5/2024 la CGTPG di Salerno accoglieva il ricorso avverso l'atto di contestazione e irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, co. 5, d.lgs. 471 del 1997.
Con l'atto irrogativo della sanzione amministrativa l'amministrazione ha punito la condotta di omessa installazione del misuratore fiscale, dell'apparecchio, cioè, per l'emissione degli scontrini.
Proponeva appello l'Ufficio chiedendo di riformare la sentenza del primo grado e di accertare la legittimità dell'atto impugnato.
Non si costituiva il sanzionato.
All'udienza del 16.2.2026 il collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.
Come di recente ribadito dalla Suprema corte (sent. n. 1913 del 2023), il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, parte prima, lett., quale modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, nella versione antecedente al 1.1.2016, prevedeva che: "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".
La giurisprudenza di legittimità aveva originariamente interpretato tale disposizione nel senso di attribuire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie concernenti i tributi, ma anche, in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono a tributi, ritenendo sufficiente a radicare la giurisdizione tributaria, in forza dell'esplicito disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, la natura finanziaria dell'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa (così: Cass., Sez. Un., 10 agosto 2005, n.
16776; Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2006, n. 2888; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2008, n. 3144).
Prendendo atto della lettura datane dal c.d. "diritto vivente", la Corte Costituzionale (Corte Cost., 14 maggio
2008, n. 130) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma
1, "nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria".
Posto che "(...) la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione" (sentenza n. 64 del 2008)" e che "l'oggetto di tale giurisdizione, così come la disciplina degli organi speciali, ben possano essere modificati dal legislatore ordinario, il quale, tuttavia, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel "non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite" a dette giurisdizioni speciali e nell'"assicurare la conformità a Costituzione" delle medesime giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 1998)" il giudice delle leggi ha valutato che: "Da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione
(sia in sede di prima revisione, sia successivamente) e, altresì, che il mancato rispetto del limite di "non snaturare" le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un
"nuovo" giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost. L'identità della "natura" delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cioè, una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita "revisione" dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un "nuovo" giudice speciale" (ancora sentenza n. 64 del 2008)".
Da qui la coerente conclusione: "Non c'e' dubbio che la lettura che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma
1, dà il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Essa, dunque, si pone in contrasto con l'art. 102, comma 2, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale".
Sulla scia di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte “ha escluso la giurisdizione del giudice tributario ogni qual volta l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte di un organo dell'amministrazione finanziaria non trovi fondamento in un rapporto di natura tributaria, ma sia inerente ad un rapporto di natura diversa” (Cass. 1913/2023).
Nel caso de quo la sanzione applicata dall'Amministrazione finanziaria con l'atto impugnato trova il suo fondamento nell'art. 11, co. 5, del d.lgs. 471 del 1997. La rubrica del decreto è la seguente “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Ed infatti, la normativa prevede, tra le altre, sanzioni conseguenti alla omessa presentazione della dichiarazione IVA, misurata in relazione al tributo da versare (art. 5).
L'art. 11 cit., contiene sanzioni di natura diversa. Se, alcune di esse, si inseriscono nello svolgimento del rapporto tributario, come, per esempio, l'omessa comunicazione di dati tributari rilevanti, l'omessa restituzione di questionari, l'inottemperanza all'invito a comparire, l'errata trasmissione dei dati delle fatture,
l'omessa comunicazione delle minusvalenze, il co. che invece viene qui in rilievo, punisce “l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18”.
L'art. 1 prevede due distinte tipologie di obbligo: quello di emissione dello scontrino fiscale, che rientra certamente nell'ambito del rapporto tributario essendo direttamente finalizzato alla dichiarazione delle transazioni tassabili, e l'obbligo di installazione “di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante”.
Tale obbligo non si esaurisce nella installazione. L'ultimo comma dell'articolo citato, infatti, prevede che “con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma;
le modalità ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonché i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti;
le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per la allegazione, esibizione e conservazione dei documenti;
gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi;
le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento”.
Rientra, quindi, anche l'obbligo di manutenzione e il rispetto delle specifiche tecniche. Tali obblighi, pertanto, sono assunti nei confronti dell'amministrazione al di fuori del rapporto tributario che
è solo una conseguenza meramente eventuale dell'utilizzo delle apparecchiature dopo la loro corretta installazione.
Ed infatti, il rapporto tributario è il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e sorge automaticamente al verificarsi di determinati presupposti legalmente prestabiliti. Il rapporto di imposta in senso stretto è il rapporto credito-debito, su cui incidono, in senso statico, le norme sostanziali che stabiliscono le singole fattispecie e gli effetti dell'imposta; visto in senso lato e dinamico, il rapporto di imposta è regolato da quell'insieme di norme che disciplinano l'attuazione del tributo, e cioè gli obblighi posti a carico del contribuente e dell'amministrazione finanziaria.
Deve ritenersi, pertanto, che rientrino nella giurisdizione del giudice tributario solo le sanzioni relative agli obblighi di corretto utilizzo dello strumento, in quanto direttamente legate alla corretta comunicazione delle transazioni tassabili, che danno origine al rapporto stesso. Al contrario le sanzioni relative, come nel caso de quo, agli obblighi di installazione, ovvero al rispetto delle specifiche tecniche e alla manutenzione dell'apparecchio, esulano dal rapporto tributario con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Tanto premesso, va dichiarata la carenza di giurisdizione della Core di giustizia tributaria in favore di quella ordinaria.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale per la Campania - sezione 12^ -
dichiara la carenza di giurisdizione della Core di giustizia tributaria in favore di quella ordinaria;
nulla sulle spese.
Salerno, 16.2.2026
Il TO Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Mauro de Luca
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 12, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
LI TU, TO
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7956/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2374/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 31/05/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF9COM101509 SANZIONE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti,
Resistente/Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2374/5/2024 la CGTPG di Salerno accoglieva il ricorso avverso l'atto di contestazione e irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 11, co. 5, d.lgs. 471 del 1997.
Con l'atto irrogativo della sanzione amministrativa l'amministrazione ha punito la condotta di omessa installazione del misuratore fiscale, dell'apparecchio, cioè, per l'emissione degli scontrini.
Proponeva appello l'Ufficio chiedendo di riformare la sentenza del primo grado e di accertare la legittimità dell'atto impugnato.
Non si costituiva il sanzionato.
All'udienza del 16.2.2026 il collegio ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario.
Come di recente ribadito dalla Suprema corte (sent. n. 1913 del 2023), il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, parte prima, lett., quale modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, nella versione antecedente al 1.1.2016, prevedeva che: "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio".
La giurisprudenza di legittimità aveva originariamente interpretato tale disposizione nel senso di attribuire alla giurisdizione tributaria non solo le controversie concernenti i tributi, ma anche, in via residuale, le controversie concernenti le sanzioni irrogate in relazione ad infrazioni connesse alla violazione di norme le quali non necessariamente attengono a tributi, ritenendo sufficiente a radicare la giurisdizione tributaria, in forza dell'esplicito disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, la natura finanziaria dell'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa (così: Cass., Sez. Un., 10 agosto 2005, n.
16776; Cass., Sez. Un., 10 febbraio 2006, n. 2888; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2008, n. 3144).
Prendendo atto della lettura datane dal c.d. "diritto vivente", la Corte Costituzionale (Corte Cost., 14 maggio
2008, n. 130) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma
1, "nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria".
Posto che "(...) la giurisdizione tributaria deve essere considerata un organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione" (sentenza n. 64 del 2008)" e che "l'oggetto di tale giurisdizione, così come la disciplina degli organi speciali, ben possano essere modificati dal legislatore ordinario, il quale, tuttavia, incontra precisi limiti costituzionali consistenti nel "non snaturare (come elemento essenziale e caratterizzante la giurisprudenza speciale) le materie attribuite" a dette giurisdizioni speciali e nell'"assicurare la conformità a Costituzione" delle medesime giurisdizioni (ordinanza n. 144 del 1998)" il giudice delle leggi ha valutato che: "Da tale giurisprudenza si desume che il menzionato duplice limite opera con riferimento ad ogni modificazione legislativa riguardante l'oggetto delle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione
(sia in sede di prima revisione, sia successivamente) e, altresì, che il mancato rispetto del limite di "non snaturare" le materie originariamente attribuite alle indicate giurisdizioni si traduce nell'istituzione di un
"nuovo" giudice speciale, espressamente vietata dall'art. 102 Cost. L'identità della "natura" delle materie oggetto delle suddette giurisdizioni costituisce, cioè, una condizione essenziale perché le modifiche legislative di tale oggetto possano qualificarsi come una consentita "revisione" dei giudici speciali e non come una vietata introduzione di un "nuovo" giudice speciale" (ancora sentenza n. 64 del 2008)".
Da qui la coerente conclusione: "Non c'e' dubbio che la lettura che del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma
1, dà il diritto vivente, finisce per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Essa, dunque, si pone in contrasto con l'art. 102, comma 2, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale".
Sulla scia di tale dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte “ha escluso la giurisdizione del giudice tributario ogni qual volta l'irrogazione della sanzione amministrativa da parte di un organo dell'amministrazione finanziaria non trovi fondamento in un rapporto di natura tributaria, ma sia inerente ad un rapporto di natura diversa” (Cass. 1913/2023).
Nel caso de quo la sanzione applicata dall'Amministrazione finanziaria con l'atto impugnato trova il suo fondamento nell'art. 11, co. 5, del d.lgs. 471 del 1997. La rubrica del decreto è la seguente “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Ed infatti, la normativa prevede, tra le altre, sanzioni conseguenti alla omessa presentazione della dichiarazione IVA, misurata in relazione al tributo da versare (art. 5).
L'art. 11 cit., contiene sanzioni di natura diversa. Se, alcune di esse, si inseriscono nello svolgimento del rapporto tributario, come, per esempio, l'omessa comunicazione di dati tributari rilevanti, l'omessa restituzione di questionari, l'inottemperanza all'invito a comparire, l'errata trasmissione dei dati delle fatture,
l'omessa comunicazione delle minusvalenze, il co. che invece viene qui in rilievo, punisce “l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18”.
L'art. 1 prevede due distinte tipologie di obbligo: quello di emissione dello scontrino fiscale, che rientra certamente nell'ambito del rapporto tributario essendo direttamente finalizzato alla dichiarazione delle transazioni tassabili, e l'obbligo di installazione “di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante”.
Tale obbligo non si esaurisce nella installazione. L'ultimo comma dell'articolo citato, infatti, prevede che “con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma;
le modalità ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonché i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti;
le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per la allegazione, esibizione e conservazione dei documenti;
gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi;
le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento”.
Rientra, quindi, anche l'obbligo di manutenzione e il rispetto delle specifiche tecniche. Tali obblighi, pertanto, sono assunti nei confronti dell'amministrazione al di fuori del rapporto tributario che
è solo una conseguenza meramente eventuale dell'utilizzo delle apparecchiature dopo la loro corretta installazione.
Ed infatti, il rapporto tributario è il rapporto tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria e sorge automaticamente al verificarsi di determinati presupposti legalmente prestabiliti. Il rapporto di imposta in senso stretto è il rapporto credito-debito, su cui incidono, in senso statico, le norme sostanziali che stabiliscono le singole fattispecie e gli effetti dell'imposta; visto in senso lato e dinamico, il rapporto di imposta è regolato da quell'insieme di norme che disciplinano l'attuazione del tributo, e cioè gli obblighi posti a carico del contribuente e dell'amministrazione finanziaria.
Deve ritenersi, pertanto, che rientrino nella giurisdizione del giudice tributario solo le sanzioni relative agli obblighi di corretto utilizzo dello strumento, in quanto direttamente legate alla corretta comunicazione delle transazioni tassabili, che danno origine al rapporto stesso. Al contrario le sanzioni relative, come nel caso de quo, agli obblighi di installazione, ovvero al rispetto delle specifiche tecniche e alla manutenzione dell'apparecchio, esulano dal rapporto tributario con la conseguenza che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
Tanto premesso, va dichiarata la carenza di giurisdizione della Core di giustizia tributaria in favore di quella ordinaria.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'appellato.
P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale per la Campania - sezione 12^ -
dichiara la carenza di giurisdizione della Core di giustizia tributaria in favore di quella ordinaria;
nulla sulle spese.
Salerno, 16.2.2026
Il TO Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott. Mauro de Luca