Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/12/2025, n. 7764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7764 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07764/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04477/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4477 del 2022, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.C.E.R. Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione protocollo titolario 3 prot. 0101463 del 20.06.2022, notificata in pari data, avente ad oggetto “istanza di regolarizzazione locativa sig. -OMISSIS- -OMISSIS- alloggio codice 9202000792 - conclusione del procedimento”, a firma della dirigente ACER avv. Monica Tommaselli, con la quale la stessa ha comunicato che l’istanza di regolarizzazione locativa prot. 27947 del 6/07/2012 non possa trovare accoglimento e, pertanto l’interessato, ritenuto occupante senza titolo è diffidato a rilasciare l’immobile nel termine di 60 giorni, invitando, quindi il Comune di Napoli ad adottare il provvedimento di rilascio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025, il dott. OL EV;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, premesso di risiedere, dal 30.07.2008, con la sua famiglia, nell’alloggio sito in Napoli al Corso Malta n. 87, già assegnato dal X Comiliter di Napoli, nell’anno 1950, al proprio nonno -OMISSIS- -OMISSIS- (classe 1902), in quanto militare di carriera, alloggio rientrante nel complesso di due fabbricati INCIS, facenti parte di un piano di edilizia popolare destinato esclusivamente ai militari di carriera; che, a seguito del decesso dell’assegnatario -OMISSIS- -OMISSIS-, l’alloggio in questione era stato condotto dal figlio -OMISSIS- -OMISSIS-, convivente unitamente al nipote, attuale ricorrente, il quale aveva assistito il nonno, fino al suo decesso, avvenuto nel 1995; che, nel 2007, a seguito dell’allontanamento dello zio dall’alloggio per effetto del suo trasferimento in altro Comune, il ricorrente aveva stabilito ivi, con la propria moglie, la residenza, corrispondendo sempre regolarmente il canone e non ricevendo mai contestazioni dall’ente; che, tuttavia, per ottenere l’intestazione del contratto a suo nome, in data 6/07/2012, con istanza acquisita al protocollo dell’ente al n. 27947 del 5.07.2012, aveva presentato, ai sensi della l. r. C. n. 1 del 27.01.2012, un’istanza di regolarizzazione contrattuale, tuttavia non esaminata dall’ente, tanto che era stato costretto a ricorrere al TAR per l’immotivato silenzio – rifiuto, serbato sull’istanza di regolarizzazione; che il Tribunale, in data 16.05.2022, aveva pronunciato sentenza con la quale aveva accolto il ricorso, e, per l’effetto, dichiarato l’illegittimità del comportamento inerte tenuto dall’ACER ed il conseguente obbligo di provvedere, nei modi e nei tempi di cui in motivazione; tanto premesso, precisava il suo nucleo familiare era composto da sé, dalla moglie e dal figlio, e che era intestatario di posizione di utenza con l’ente, codice 9202 007 92; lamentava che il 20/06/2022 l’A.C.E.R. gli aveva notificato l’impugnata nota 0101463 del 20/06/2022, con la quale, nel denegare l’istanza di regolarizzazione, motivava tale diniego con il fatto che il ricorrente, negli anni 2011 – 2014 – 2016, aveva superato il limite di reddito previsto dalla normativa E.R.P. e che non poteva trovare applicazione il Regolamento regionale 28.10.2019 n. 11, in quanto l’art. 34 comma 2 bis dispone che: “Le procedure di regolarizzazione delle occupazioni improprie di alloggi ERP ancora pendenti al 1 gennaio 2022 si concludono secondo la disciplina vigente al momento di presentazione delle istanze, senza il parere preventivo delle Commissioni provinciali di cui al comma 2”, e non risultava che il ricorrente avesse presentato istanza ai sensi del predetto Regolamento; rappresentava che, contestando le ragioni del diniego da parte dell’A.C.E.R., con istanza di autotutela prot. US/AG/663/2022 del 22.06.2022, inviata tramite il SUNIA e da esso sottoscritta, chiedeva una revisione del provvedimento, facendo rilevare che il provvedimento era, in primis, viziato dal mancato rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 11/2019, come integrato dal n. 12/2020, che prevede all’art. 33 comma 2 quater che avverso i provvedimenti di diniego della regolarizzazione l’interessato possa fare ricorso all’Autorità per le Opposizioni ai sensi dell’art. 12 del richiamato Regolamento (ciò in sostituzione del parere della Commissione provinciale Assegnazione Alloggi, come previsto dall’art. 34 comma 2 bis del citato Regolamento), laddove il diniego gravato si concludeva con l’avvertenza della possibilità di ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, superando in maniera impropria il ricorso gerarchico, previsto dal richiamato art. 33 comma 2 quater; faceva ancora rilevare che il provvedimento di diniego non era sottoscritto dal legale dell’Ente e che lo stesso non teneva conto di quanto previsto dalla normativa in materia, e che, nel merito, egli era in possesso di tutti i requisiti di legge (art. 33 lettera e bis del Regolamento regionale n. 11/2019 integrato dal n. 12/2020, secondo cui il richiedente la regolarizzazione “deve dimostrare per il nucleo familiare, sia di aver avuto un reddito convenzionale contenuto nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell’occupazione, sia di avere un ISEE non superiore ad euro 22.500,00 al momento dell’assegnazione in sanatoria”, avendo quindi “debitamente documentato all’ente che nel 2008, con riferimento all’occupazione avvenuta nel 2007, il reddito era stato di € 19.588,698, quindi rientrante nei limiti previsti dalla normativa ERP (che, per quell’anno, era di € 21.543,13), mentre per l’anno 2022, di esame della domanda, il reddito dell’anno precedente è stato di € 10.575,00, quindi ampiamente nei limiti di legge”; lamentava ulteriormente che l’ente non avesse fornito alcun riscontro a detta istanza, donde la presente impugnativa, affidata ai seguenti motivi di diritto:
- 1) Violazione di legge in relazione in relazione all’art. 33 comma 2 quater del Regolamento regionale n. 11/2019 così come integrato dal n. 12/2020 che prevede espressamente che avverso i provvedimenti di diniego della regolarizzazione l’interessato possa fare ricorso ai sensi all’Autorità per le Opposizioni (in sostituzione del parere della Commissione provinciale Assegnazione Alloggi così come previsto dall’art. 34 del citato Regolamento); come si evinceva dal provvedimento gravato, esso si concludeva con l’avvertenza della possibilità di ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica, superando in maniera impropria il ricorso gerarchico;
- 2) Violazione di legge in relazione all’art. 33 comma 2 lettera e bis del Regolamento regionale n. 11/2019 integrato dal n. 12/2020, che espressamente prevede che il richiedente la regolarizzazione “deve dimostrare per il nucleo familiare, sia di aver avuto un reddito convenzionale contenuto nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell’occupazione, sia di avere un ISEE non superiore ad euro 22.500,00 al momento dell’assegnazione in sanatoria”: aveva documentato che nel 2008, con riferimento all’occupazione avvenuta nel 2007, il reddito era stato di € 19.588,698, quindi rientrante nei limiti previsti dalla normativa ERP (che, per quell’anno, era di € 21.543,13), mentre per l’anno 2022, di esame della domanda, il reddito era stato di € 10.575,00, quindi ampiamente nei limiti di legge (€ 22.500,00: art. 33 lett. e bis Regolamento n. 11/2019 e successive integrazioni);
- 3) Violazione di legge in riferimento alla circostanza che il provvedimento di diniego, ferme restando tutte le altre eccezioni, non era sottoscritto dal legale rappresentante dell’Ente: stando allo Statuto dell’ACER Campania, art. 6, pubblicato sul BURC n. 40 del 15.07.2019, il legale rappresentante dell’Ente è il Presidente, mentre in virtù dell’art. 11 del richiamato Statuto, al Direttore Generale dell’Agenzia, spetta “la gestione tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno”; richiamava, all’uopo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi sentenza n. 10787 del 7.06.2004), che ha ritenuto illegittime le disposizioni dello Statuto e del Regolamento che prevedono deroghe all’organo che ex lege ha la rappresentanza dell’Ente; era pur vero che la sentenza richiamata si riferiva alla rappresentanza legale del Comune nel caso esaminato, “ma non c’è dubbio che la possibilità di derogare al principio della rappresentanza legale dell’Ente verso l’esterno, è preclusa anche agli altri Enti”;
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità del provvedimento, travisamento dei fatti: nella specie l’A.C.E.R., nell’esame della sua pratica, era “incorso in evidenti errore di valutazione, frutto di una istruttoria frettolosa e assolutamente carente e che non ha tenuto conto dell’evoluzione della normativa in materia, al punto di non ritenere applicabile nel caso di specie la nuova regolamentazione in materia di assegnazione di alloggi ERP e anche nei procedimenti di regolarizzazione, al punto di alterare le chiare previsioni regolamentari per il completamento delle istanze ancora pendenti e ciò al fine di creare le condizioni per un corretto
esame delle istanze”; deduceva che “sarebbe veramente assurdo che egli, penalizzato per anni dall’inerzia e dalla inconcludenza dell’Ente gestore, venisse ulteriormente penalizzato per un’interpretazione della dirigente di turno che, in barba alla normativa che è molto chiara (art. 33 comma 2 lettera e bis), ritiene che il superamento del limite di reddito anche per un solo anno dovrebbe portare al diniego di regolarizzazione, pur in presenza del possesso dei requisiti di legge”; ed evidenziava che oltretutto i Regolamenti regionali prevedono espressamente che le istanze di regolarizzazione contrattuale presentate ai sensi delle leggi precedenti vadano esaminate in maniera uniforme quanto alla sussistenza dei requisiti, e non a caso l’art. 2 bis del Regolamento, come introdotto dal Regolamento regionale 30-12-2021 n. 7, prevede espressamente che “le procedure di regolarizzazione delle occupazioni improprie di alloggi ERP ancora pendenti al 01 gennaio 2022 si concludono secondo la disciplina vigente al momento di presentazione delle istanze, senza il parere preventivo delle Commissioni provinciali di cui al comma 2”, e del resto “anche la vecchia disciplina prevedeva espressamente che in ordine al requisito del reddito si prendeva in esame quello vigente all’atto dell’esame della domanda” (l’art. 33 comma 2 lettera e bis del Regolamento regionale n. 11/2019 integrato dal n. 12/2020 espressamente prevede che il richiedente la regolarizzazione “deve dimostrare per il nucleo familiare, sia di aver avuto un reddito convenzionale contenuto nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento dell’occupazione, sia di avere un ISEE non superiore ad euro 22.500,00 al momento dell’assegnazione in sanatoria”, ricalcando quanto precedentemente previsto dall’art. 2 comma 4 della legge regionale 2.07.1997
n. 18 e successive integrazioni: “i requisiti debbono essere posseduti…alla data di emanazione del bando” … nonché al momento dell’assegnazione”; ed egli aveva dimostrato di possedere entrambi i requisiti, di cui all’art. 33 comma 2 lettera e bis.
L’A.C.E.R. Campania non si costituiva in giudizio.
Seguiva – nell’imminenza della discussione – il deposito di memoria conclusiva e riepilogativa, per il ricorrente.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25.11.2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Relativamente al presente ricorso, il Collegio ritiene di sollevare d’ufficio – come da avviso dato a verbale, ex art. 73 c.p.a., nel corso dell’odierna camera di consiglio – la questione dell’inammissibilità del medesimo, per difetto di giurisdizione del G.A., indicando nell’A.G.O. il giudice nazionale, fornito di giurisdizione in materia, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto nel termine, di cui all’art. 11 cpv. c.p.a. (e tanto, lo si osserva per incidens, a dispetto dell’indicazione contenuta in calce al provvedimento gravato, secondo cui lo stesso poteva essere impugnato innanzi al TAR, indicazione che tuttavia non riveste, com’è noto, alcun valore vincolante quanto all’individuazione del giudice, dotato di giurisdizione in materia; cfr. T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 13/11/2009, n. 2880: “L'art. 3, comma 4, l. n. 241 del 1990 prescrive - in attuazione dei principi di lealtà e collaborazione - che in ogni atto, notificato al destinatario, devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere; tale indicazione è destinata a fornire un'informazione che l'Amministrazione (o, meglio, i suoi funzionari) ha tratto dall'interpretazione delle norme primarie processuali applicabile alla fattispecie; l'indicazione non è cioè parte del provvedimento e non ha contenuto autoritativo, appartenendo soltanto al giudice stabilire definitivamente la propria giurisdizione su di una determinata lite e non invece ad una delle parti, quale l'Amministrazione resta; l'indicazione espressa nel provvedimento, se non vincola il giudice, non può evidentemente neppure vincolare il destinatario del provvedimento, il quale al primo soltanto è soggetto, ed è dunque evidentemente libero di non seguire l'indicazione stessa”).
La predetta conclusione si ricava dalla considerazione di quanto statuito, al riguardo, dalla giurisprudenza:
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 28/10/2024, n. 2951: “L'impugnazione del provvedimento di diniego al subentro nel contratto di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ricade nella giurisdizione del G.O. Il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione e assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente, che è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti; b) quella relativa alla disciplina del rapporto così instaurato nella quale la P.A. non è titolare di poteri di supremazia e la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo. Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase sono attribuite alla giurisdizione del g.a., mentre quelle in cui si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., vanno ricondotte alla giurisdizione del g.o.; pertanto, nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di e.r.p., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetta al g.o .”;
Cassazione civile sez. un., 15/01/2021, n. 621: “ In tema di edilizia residenziale pubblica, appartiene al giudice ordinario la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell'amministrazione di rilascio di immobile occupato senza titolo, deducendo, al fine di paralizzare l'intimazione di rilascio, di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge, e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse ”;
Cass. Civ. Sez. Un. n. 20761/2021 (in motivazione): “La giurisprudenza di queste Sezioni Unite in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare è ferma nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione (Cass. Sez. 9 ottobre 2013, n. 22957; 21 luglio 2011, n. 15977; 28 gennaio 2005, n. 1731; 26 febbraio 2004, n. 3946; 11 marzo 2003, n. 5051; 7 marzo 2002, n. 3389; 10 agosto 2000, n. 563; 23 febbraio 2001, n. 67; 18 dicembre 1998, n. 12703). In linea con tale consolidato orientamento è stato ritenuto che spetta al giudice ordinario la controversia promossa dal familiare dell'assegnatario, deceduto, di alloggio di edilizia economica e popolare, al fine di far accertare il proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio , giacché la disciplina recata in relazione al subentro nell'assegnazione dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, non riserva all'Amministrazione alcuna discrezionalità al riguardo, configurando, pertanto, un diritto soggettivo (Cass. Sez. U. 12 luglio 2019, n. 18828; Cass. 19 agosto 2016, n. 17201; 26 ottobre 2017, n. 25411; 16 gennaio 2007, n. 757; 10 gennaio 2003, n. 178). Quale efficace sintesi della materia è utile qui trascrivere la motivazione della recente Cass. Sez. U. 15 gennaio 2021, n. 621: "nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico (Cass., Sez. Un., 8 marzo 2012, n. 3623; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2018, n. 9918; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5252; Cass., Sez. Un., 26 febbraio 2020, n. 5253). Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all'istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all'esercizio di pubblici poteri. Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento della P.A. di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l'ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; e ciò vale anche qualora sia dedotta l'illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l'alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (Cass., Sez. Un., 7 luglio 2011, n. 14956; Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267). Nella specie, si è al di fuori di un procedimento amministrativo di assegnazione cui l'occupante abbia partecipato come titolare di un legittimo interesse pretensivo ad essere utilmente collocato nella relativa graduatoria. La controversia ha ad oggetto il rilascio dell'immobile di edilizia residenziale pubblica a seguito di occupazione abusiva o senza titolo. L'opponente, per paralizzare la pretesa di rilascio, ha allegato di possedere i requisiti per l'assegnazione di un alloggio e di avere diritto a subentrare all'originaria assegnataria nel godimento dell'alloggio , secondo quanto previsto della L.R. Lazio 6 agosto 1999, n. 12, artt. 11 e 12, (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica). La controversia si svolge in un ambito puramente paritetico (Cass., Sez. Un., 13 ottobre 2017, n. 24148, cit.). Infatti, il subentro nell'assegnazione, per un verso, discende direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni, il cui accertamento non implica una valutazione discrezionale da parte della P.A. Per l'altro verso, esso costituisce una possibile evoluzione del rapporto sorto in esito all'assegnazione e non già l'instaurazione di uno nuovo e diverso (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2006, n. 12546; Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2007, n. 757; Cass., Sez. Un., 5 aprile 2019, n. 9683, cit.; Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14267, cit.): il che, ai fini che qui rilevano, comprova che la controversia attiene alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio ".
Si conferma, pertanto, che poiché, nella specie, si controverte di una diffida – emessa dall’A.C.E.R. Campania di Napoli – al rilascio dell’immobile di e.r.p., a seguito del riscontro della carenza delle condizioni, per accogliere l’istanza di regolarizzazione locativa presentata dal ricorrente, e quindi dell’accertamento dello stato, in capo al medesimo, di occupante senza titolo del medesimo alloggio, la giurisdizione appartiene al G. O. (“nel caso in cui il ricorrente contesti la legittimità del provvedimento di diffida al rilascio dell'immobile di e.r.p., a seguito di decreto di decadenza emesso nei confronti del precedente assegnatario e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il subentro nell'assegnazione e la voltura del contratto di locazione, la cognizione della controversia spetta al g.o.”).
Nulla per le spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’A.C.E.R. Campania.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione del G.A., indicando nell’A.G.O. il giudice nazionale fornito di giurisdizione in materia, innanzi al quale il processo potrà essere riproposto, nel termine di cui all’art. 11 cpv. c.p.a.
Nulla per le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
NI Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL EV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.