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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, OR
FEDULLO EZIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3917/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Assoservizi Srl - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913072175100 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913072175100 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913072175100 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913072175100 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6038/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per Assoservizi s.r.l. conformi a quelle della memoria depositata il 12 agosto 2025; non costituito il comune di Avellino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 15 luglio 2025 al comune di Avellino (d'ora in poi: il Comune) e ad Assoservizi
s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune stesso, nonché depositato presso questa Corte il 24 di quello stesso mese, Ricorrente_1 s.r.l. (d'ora in poi: la società) ha impugnato l'avviso di accertamento n° 913072175100, notificatole il 12 giugno 2025 ed avente ad oggetto la TARI per le annualità dal 2021 al 2024 pretesa dal Comune. A detrimento di tale avviso, recante un complessivo ammontare dovuto di 36.009 euro, l'odierna ricorrente ha evidenziato che, riguardo al locale ubicato ad Avellino in
Indirizzo_1 e destinato ad attività commerciale, in data 1° marzo 2021 era stato stipulato con Società_1 s.p.a. un contratto avente ad oggetto lo smaltimento di tutti i rifiuti scaturenti da quella medesima attività commerciale;
e che, comunque, era dovuta esclusivamente la quota fissa della TARI.
Perciò la società ha domandato l'annullamento parziale dell'accertamento impugnato.
Poi, con memoria prodotta il 12 agosto 2025, la società ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo perché venisse sospesa l'esecutività dell'avviso di accertamento stesso.
2. Con memoria anch'essa depositata il 12 agosto 2025 si è costituita la concessionaria, eccependo l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore di quella di Avellino, nonché resistendo pure nel merito alla pretesa attorea.
3. All'esito dell'udienza camerale del 27 agosto 2025, con ordinanza n° 1233/2025 è stata rigettata l'istanza cautelare.
Poi, senza che si fosse costituito il Comune, all'udienza del 1° dicembre 2025 la causa è stata esclusivamente dalla parte ricorrente, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il comma 1 dell'art. 4 c.p.t., nell'interpretazione scaturente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n° 44/2016 della Consulta, radica la competenza territoriale avendo riguardo all'ubicazione dell'ente impositore (in proposito: Cass. n° 30054/2018). Perciò, dato che quest'ultimo nel caso di specie coincide con il comune di Avellino, la competenza territoriale va ascritta alla locale corte di giustizia tributaria di primo grado.
5. Nonostante tale declaratoria, la circostanza che nell'avviso impugnato mancasse qualsiasi l'omessa indicazione in tema di competenza territoriale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe: - dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l., indicando quale giudice competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(GE SU) (ES AN)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, OR
FEDULLO EZIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3917/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Assoservizi Srl - 06833891002
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913072175100 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913072175100 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913072175100 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 913072175100 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6038/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistenti: per Assoservizi s.r.l. conformi a quelle della memoria depositata il 12 agosto 2025; non costituito il comune di Avellino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 15 luglio 2025 al comune di Avellino (d'ora in poi: il Comune) e ad Assoservizi
s.r.l., concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per conto del Comune stesso, nonché depositato presso questa Corte il 24 di quello stesso mese, Ricorrente_1 s.r.l. (d'ora in poi: la società) ha impugnato l'avviso di accertamento n° 913072175100, notificatole il 12 giugno 2025 ed avente ad oggetto la TARI per le annualità dal 2021 al 2024 pretesa dal Comune. A detrimento di tale avviso, recante un complessivo ammontare dovuto di 36.009 euro, l'odierna ricorrente ha evidenziato che, riguardo al locale ubicato ad Avellino in
Indirizzo_1 e destinato ad attività commerciale, in data 1° marzo 2021 era stato stipulato con Società_1 s.p.a. un contratto avente ad oggetto lo smaltimento di tutti i rifiuti scaturenti da quella medesima attività commerciale;
e che, comunque, era dovuta esclusivamente la quota fissa della TARI.
Perciò la società ha domandato l'annullamento parziale dell'accertamento impugnato.
Poi, con memoria prodotta il 12 agosto 2025, la società ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo perché venisse sospesa l'esecutività dell'avviso di accertamento stesso.
2. Con memoria anch'essa depositata il 12 agosto 2025 si è costituita la concessionaria, eccependo l'incompetenza territoriale di questa Corte in favore di quella di Avellino, nonché resistendo pure nel merito alla pretesa attorea.
3. All'esito dell'udienza camerale del 27 agosto 2025, con ordinanza n° 1233/2025 è stata rigettata l'istanza cautelare.
Poi, senza che si fosse costituito il Comune, all'udienza del 1° dicembre 2025 la causa è stata esclusivamente dalla parte ricorrente, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il comma 1 dell'art. 4 c.p.t., nell'interpretazione scaturente dalla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n° 44/2016 della Consulta, radica la competenza territoriale avendo riguardo all'ubicazione dell'ente impositore (in proposito: Cass. n° 30054/2018). Perciò, dato che quest'ultimo nel caso di specie coincide con il comune di Avellino, la competenza territoriale va ascritta alla locale corte di giustizia tributaria di primo grado.
5. Nonostante tale declaratoria, la circostanza che nell'avviso impugnato mancasse qualsiasi l'omessa indicazione in tema di competenza territoriale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe: - dichiara l'incompetenza territoriale di questa Corte riguardo al ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l., indicando quale giudice competente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino;
- compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(GE SU) (ES AN)