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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/12/2025, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2781/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2781 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, riservata in decisione con ordinanza del 30-6-2025 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Parte_1 C.F._1
Carlo III, 42 presso lo studio dell'Avv. Ciro Cerino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Viale CP_1 C.F._2
Gramsci, 17/B presso lo studio dell'Avv. Marianna Quaranta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023, il ricorrente (nato a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 3-6-2017 con la resistente (nata a [...] il
24.9.1988), dalla cui unione sono nate due figlie - e (entrambe nate a Napoli l' 1.9.2017), Per_1 Per_2 chiedeva lo scioglimento del matrimonio con la conferma delle condizioni di cui all'accordo di separazione per quanto riguarda l'affidamento condiviso delle figlie minori.
1 R.G. n. 2781/2023
A parziale modifica delle condizioni concordate chiedeva, tuttavia, di collocare le figlie minori in maniera alternata per giorni 15 al mese presso ciascuno dei genitori con mantenimento delle stesse in maniera diretta, senza obbligo di corresponsione reciproca di contributo di mantenimento mensile;
in caso di conferma della collocazione privilegiata presso la madre, chiedeva di confermare l'importo a titolo di contributo per il mantenimento delle stesse in euro 400,00 (€ 200,00 ciascuna) oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, precisava che il ricorrente voleva sottrarsi al dovere di mantenimento nei confronti delle figlie e ai loro bisogni rendendosi inadempiente in ordine al suo obbligo di mantenimento e spese straordinarie;
deduceva che, a far data dal mese di aprile 2023, il ricorrente non aveva versato l'assegno di mantenimento, corrispondendo per gli anni precedenti solo una quota pari ad euro 200,00/250,00, come da denunce sporte in atti.
Esponeva di essersi ritrovata completamente sola a gestire il ménage familiare e a far fronte a tutte le spesse necessarie per il sostentamento delle figlie, essendo l'unica a pagare la rata del mutuo pari ad euro 448,00 più spese stipulato per l'acquisto della casa coniugale di cui è comproprietaria.
A tal fine chiedeva la conferma dei patti di separazione ossia l'affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso di sé; diritto di visita del padre come indicato in comparsa di costituzione;
la conferma dell'obbligo in capo al ricorrente di versare l'assegno di mantenimento di euro 400,00; la percezione dell' assegno unico esclusivamente in suo favore;
la condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
In data 7-6-2023 le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente f.f. (dott. ssa Francesca
Sequino) il quale sentite le parti, dato atto del fallito tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente confermava l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale restava affidata la gestione ordinaria, come previsto in sede di separazione;
disciplinava il diritto di visita del padre secondo il calendario indicato;
confermava il mantenimento delle figlie nella somma di € 400,00 - ossia 200,00 ciascuna, entro il giorno cinque di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; confermava l' assegnazione della casa familiare - sita in Villaricca alla Via della
Libertà n. 1068/C - alla resistente, genitore convivente con le figlie minori;
infine nominava G.I. se stesso rinviando all'udienza del 22-11-2023.
Con memoria integrativa il ricorrente si riportava alle conclusioni precedenti, dichiarando la disponibilità di addivenire ad un accordo con la rinuncia al collocamento alternato.
Con comparsa la resistente si riportava alle precedenti conclusioni.
2 R.G. n. 2781/2023
Concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte convenuta, veniva fissata l'udienza del 16-10-2024, onerando le parti del deposito della documentazione reddituale.
Esaminata la documentazione, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del
27-6-2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27-6-2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 30.6.2025 comunicata il 4.7.2025).
Il P.M. esprimeva parere favorevole.
In sede di conclusioni il ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni;
la resistente si riportava alle precedenti conclusioni, chiedendo, inoltre, la condanna del ricorrente, in applicazione dell'art. 96
c.p.c., per avere, in ordine alle proprie condizioni economiche, reso informazioni ed effettuato produzioni documentali inesatte o incomplete.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla separazione conclusa con accordo ex art. 6, comma 2, D.L. 132/2014, conv. in L. 10.11.2014, n. 162, autorizzato il 25.3.2021 dalla Procura presso il Tribunale di Napoli
Nord; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido delle figlie minori e (nate a Napoli l' 1-9-2017). Per_1 Per_2
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale,
3 R.G. n. 2781/2023
finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso, nel caso di specie, non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per le minori tali da ostacolare l'affido delle stesse ad entrambi i genitori;
del resto, entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso delle minori.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle figlie presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata delle minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, vivendo le minori stabilmente con lei fin dalla disgregazione del nucleo familiare.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con le figlie, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire alle minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia delle figlie che della madre.
In ordine al diritto di visita, pertanto, il Collegio suggerisce il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere con sé le minori per due pomeriggi a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore 16.00 (o dall'uscita di scuola) alle ore 20.00; il primo, il terzo ed il quinto weekend del mese (per i mesi con cinque settimane) dalle ore 16.00 e ss. del sabato alle ore 20.00 della
4 R.G. n. 2781/2023
domenica; nelle settimane in cui non è previsto il pernotto il padre potrà vedere e tenere con sè le minori per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 (o dall'uscita di scuola) alle ore 20.00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo (luglio ed agosto) da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico delle minori;
il giorno della festa del papà (mentre la festa della mamma andrà trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del ricorrente); il tutto compatibilmente alle esigenze delle minori e salvo diverso accordo tra i coniugi (in particolare in ordine al pernotto settimanale nelle settimane in cui non è previsto il week end).
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui le minori sono con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione” (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007;
Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
5 R.G. n. 2781/2023
Ne consegue che essendo la resistente il genitore collocatario delle figlie minori, la domanda di assegnazione della casa familiare va accolta, come già previsto negli accordi di separazione.
Sulla domanda di mantenimento delle figlie minori e (nate a Napoli l' 1-9-2017). Per_1 Per_2
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza delle minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento delle figlie, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento delle minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti delle figlie, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
Orbene, tenuto conto dell'età delle figlie (nel caso di specie di anni 8), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009;
Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, il ricorrente, allo stato disoccupato, in passato ha svolto attività lavorativa presso la Ni.Va. Srl fino a febbraio del 2023, successivamente ha lavorato presso il bar Twinga in Villaricca percependo inizialmente una retribuzione di 850,00/900,00 con
6 R.G. n. 2781/2023
contratto part-time (cfr. busta paga in atti) e poi euro 50,00 come prestazione occasionale
(dichiarazioni rese all'udienza del 7 giugno 2023); è intestatario di un conto corrente intestato n.
4439 presso BNL;
vive a casa della nonna in un'abitazione di sua proprietà; è proprietario di un terreno agricolo improduttivo di reddito;
mentre la resistente lavora presso la Società Capgemini Italia con contratto a tempo indeterminato ove svolge l'attività di consulente informatico;
guadagna circa
2400,00 euro al mese;
risultano redditi di € 40.426,00 per l'anno 2020; di € 48.805,00 per l' anno
2021 (cfr. dichiarazione dei redditi); è comproprietaria al 50% con il ricorrente della casa familiare, per la quale sopporta una rata di 448,44 € circa al mese;
è titolare di conto corrente presso la Banca
Intesa San Paolo ove vengono prelevate le rate del mutuo;
non ha vetture intestate ma ha un'auto una a noleggio per la quale paga un importo di euro 170,00 al mese (cfr. doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento,00) da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda avanzata ai sensi dell'art 96 c.p.c.
La domanda di parte resistente ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta.
Ed invero la Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.; sentenza n 21667/2023) ha recentemente ribadito il principio (ripreso da ultimo da ulteriori pronunce di merito) per il quale in tema di responsabilità processuale , la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art.96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire.
La parte richiedente deve, comunque, provare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, onere che parte resistente non ha assolto;
del resto le parti hanno sostanzialmente chiesto entrambe la conferma di quanto previsto in sede di separazione.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
7 R.G. n. 2781/2023
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in Campania in data 3-6-
2017 (atto n. 51, Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) tra (nato a Parte_1
Caserta il 16-5-1989) e (nata a [...] il [...]); CP_1
b) conferma l'affidamento delle figlie minori e (nate a Napoli l' 1-9-2017) ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
c) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle figlie presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
d) conferma ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare - sita in Villaricca alla via della Libertà, 1068/C- alla resistente he l'abiterà unitamente alle figlie;
e) Conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento,00) - ossia 200,00 euro ciascuna- per il mantenimento delle figlie minori e (nate a Napoli l' 1-9-2017), oltre il 50%, delle spese Per_1 Per_2 mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
g) rigetta la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c.;
h) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10-12-2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2781 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2023, riservata in decisione con ordinanza del 30-6-2025 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Parte_1 C.F._1
Carlo III, 42 presso lo studio dell'Avv. Ciro Cerino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Viale CP_1 C.F._2
Gramsci, 17/B presso lo studio dell'Avv. Marianna Quaranta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 febbraio 2023, il ricorrente (nato a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania il 3-6-2017 con la resistente (nata a [...] il
24.9.1988), dalla cui unione sono nate due figlie - e (entrambe nate a Napoli l' 1.9.2017), Per_1 Per_2 chiedeva lo scioglimento del matrimonio con la conferma delle condizioni di cui all'accordo di separazione per quanto riguarda l'affidamento condiviso delle figlie minori.
1 R.G. n. 2781/2023
A parziale modifica delle condizioni concordate chiedeva, tuttavia, di collocare le figlie minori in maniera alternata per giorni 15 al mese presso ciascuno dei genitori con mantenimento delle stesse in maniera diretta, senza obbligo di corresponsione reciproca di contributo di mantenimento mensile;
in caso di conferma della collocazione privilegiata presso la madre, chiedeva di confermare l'importo a titolo di contributo per il mantenimento delle stesse in euro 400,00 (€ 200,00 ciascuna) oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, precisava che il ricorrente voleva sottrarsi al dovere di mantenimento nei confronti delle figlie e ai loro bisogni rendendosi inadempiente in ordine al suo obbligo di mantenimento e spese straordinarie;
deduceva che, a far data dal mese di aprile 2023, il ricorrente non aveva versato l'assegno di mantenimento, corrispondendo per gli anni precedenti solo una quota pari ad euro 200,00/250,00, come da denunce sporte in atti.
Esponeva di essersi ritrovata completamente sola a gestire il ménage familiare e a far fronte a tutte le spesse necessarie per il sostentamento delle figlie, essendo l'unica a pagare la rata del mutuo pari ad euro 448,00 più spese stipulato per l'acquisto della casa coniugale di cui è comproprietaria.
A tal fine chiedeva la conferma dei patti di separazione ossia l'affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso di sé; diritto di visita del padre come indicato in comparsa di costituzione;
la conferma dell'obbligo in capo al ricorrente di versare l'assegno di mantenimento di euro 400,00; la percezione dell' assegno unico esclusivamente in suo favore;
la condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
In data 7-6-2023 le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente f.f. (dott. ssa Francesca
Sequino) il quale sentite le parti, dato atto del fallito tentativo di conciliazione, in via provvisoria ed urgente confermava l'affido condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il collocamento presso la madre alla quale restava affidata la gestione ordinaria, come previsto in sede di separazione;
disciplinava il diritto di visita del padre secondo il calendario indicato;
confermava il mantenimento delle figlie nella somma di € 400,00 - ossia 200,00 ciascuna, entro il giorno cinque di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019; confermava l' assegnazione della casa familiare - sita in Villaricca alla Via della
Libertà n. 1068/C - alla resistente, genitore convivente con le figlie minori;
infine nominava G.I. se stesso rinviando all'udienza del 22-11-2023.
Con memoria integrativa il ricorrente si riportava alle conclusioni precedenti, dichiarando la disponibilità di addivenire ad un accordo con la rinuncia al collocamento alternato.
Con comparsa la resistente si riportava alle precedenti conclusioni.
2 R.G. n. 2781/2023
Concessi i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte convenuta, veniva fissata l'udienza del 16-10-2024, onerando le parti del deposito della documentazione reddituale.
Esaminata la documentazione, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del
27-6-2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27-6-2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 30.6.2025 comunicata il 4.7.2025).
Il P.M. esprimeva parere favorevole.
In sede di conclusioni il ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni;
la resistente si riportava alle precedenti conclusioni, chiedendo, inoltre, la condanna del ricorrente, in applicazione dell'art. 96
c.p.c., per avere, in ordine alle proprie condizioni economiche, reso informazioni ed effettuato produzioni documentali inesatte o incomplete.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla separazione conclusa con accordo ex art. 6, comma 2, D.L. 132/2014, conv. in L. 10.11.2014, n. 162, autorizzato il 25.3.2021 dalla Procura presso il Tribunale di Napoli
Nord; inoltre, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido delle figlie minori e (nate a Napoli l' 1-9-2017). Per_1 Per_2
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale,
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finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n.
1777/12). Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018
n. 30826).
Tanto premesso, nel caso di specie, non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per le minori tali da ostacolare l'affido delle stesse ad entrambi i genitori;
del resto, entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso delle minori.
I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle figlie presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata delle minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre, vivendo le minori stabilmente con lei fin dalla disgregazione del nucleo familiare.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con le figlie, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire alle minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali;
ciò nonostante, il calendario degli incontri non può prescindere dalla esigenza di contemperare le esigenze del padre con quelle di vita e di relazione, sia delle figlie che della madre.
In ordine al diritto di visita, pertanto, il Collegio suggerisce il seguente calendario: il padre potrà vedere e tenere con sé le minori per due pomeriggi a settimana (in via indicativa il martedì ed il giovedì) dalle ore 16.00 (o dall'uscita di scuola) alle ore 20.00; il primo, il terzo ed il quinto weekend del mese (per i mesi con cinque settimane) dalle ore 16.00 e ss. del sabato alle ore 20.00 della
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domenica; nelle settimane in cui non è previsto il pernotto il padre potrà vedere e tenere con sè le minori per tre pomeriggi a settimana dalle ore 16.00 (o dall'uscita di scuola) alle ore 20.00; ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
ad anni alterni le festività del 25 aprile;
del primo maggio, del 2 giugno;
del primo novembre e dell' 8 dicembre;
per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo (luglio ed agosto) da concordarsi con la madre entro fine maggio;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in via alternata il giorno del compleanno e dell'onomastico delle minori;
il giorno della festa del papà (mentre la festa della mamma andrà trascorsa con la madre, anche nei week end di spettanza del ricorrente); il tutto compatibilmente alle esigenze delle minori e salvo diverso accordo tra i coniugi (in particolare in ordine al pernotto settimanale nelle settimane in cui non è previsto il week end).
In ogni caso, nei giorni e nei periodi in cui le minori sono con un genitore, l'altro genitore dovrà impegnarsi per garantire ed assicurare almeno contatti telefonici.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui “il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione” (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007;
Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
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Ne consegue che essendo la resistente il genitore collocatario delle figlie minori, la domanda di assegnazione della casa familiare va accolta, come già previsto negli accordi di separazione.
Sulla domanda di mantenimento delle figlie minori e (nate a Napoli l' 1-9-2017). Per_1 Per_2
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza delle minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento delle figlie, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento delle minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti delle figlie, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie - non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
Orbene, tenuto conto dell'età delle figlie (nel caso di specie di anni 8), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009;
Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
Infine, va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi dei coniugi, il ricorrente, allo stato disoccupato, in passato ha svolto attività lavorativa presso la Ni.Va. Srl fino a febbraio del 2023, successivamente ha lavorato presso il bar Twinga in Villaricca percependo inizialmente una retribuzione di 850,00/900,00 con
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contratto part-time (cfr. busta paga in atti) e poi euro 50,00 come prestazione occasionale
(dichiarazioni rese all'udienza del 7 giugno 2023); è intestatario di un conto corrente intestato n.
4439 presso BNL;
vive a casa della nonna in un'abitazione di sua proprietà; è proprietario di un terreno agricolo improduttivo di reddito;
mentre la resistente lavora presso la Società Capgemini Italia con contratto a tempo indeterminato ove svolge l'attività di consulente informatico;
guadagna circa
2400,00 euro al mese;
risultano redditi di € 40.426,00 per l'anno 2020; di € 48.805,00 per l' anno
2021 (cfr. dichiarazione dei redditi); è comproprietaria al 50% con il ricorrente della casa familiare, per la quale sopporta una rata di 448,44 € circa al mese;
è titolare di conto corrente presso la Banca
Intesa San Paolo ove vengono prelevate le rate del mutuo;
non ha vetture intestate ma ha un'auto una a noleggio per la quale paga un importo di euro 170,00 al mese (cfr. doc. in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, pertanto, ritiene sia equo confermare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento,00) da corrispondersi alla resistente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda avanzata ai sensi dell'art 96 c.p.c.
La domanda di parte resistente ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta.
Ed invero la Suprema Corte (cfr. ex multis Cass.; sentenza n 21667/2023) ha recentemente ribadito il principio (ripreso da ultimo da ulteriori pronunce di merito) per il quale in tema di responsabilità processuale , la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sé sufficiente ai fini della pronuncia ex art.96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire.
La parte richiedente deve, comunque, provare la concreta ed effettiva esistenza del danno causato dal comportamento processuale della controparte, onere che parte resistente non ha assolto;
del resto le parti hanno sostanzialmente chiesto entrambe la conferma di quanto previsto in sede di separazione.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
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a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Giugliano in Campania in data 3-6-
2017 (atto n. 51, Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2017) tra (nato a Parte_1
Caserta il 16-5-1989) e (nata a [...] il [...]); CP_1
b) conferma l'affidamento delle figlie minori e (nate a Napoli l' 1-9-2017) ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
c) i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza delle figlie presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alle figlie, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
d) conferma ex art. 337 sexies c.c. l'assegnazione della casa familiare - sita in Villaricca alla via della Libertà, 1068/C- alla resistente he l'abiterà unitamente alle figlie;
e) Conferma a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (quattrocento,00) - ossia 200,00 euro ciascuna- per il mantenimento delle figlie minori e (nate a Napoli l' 1-9-2017), oltre il 50%, delle spese Per_1 Per_2 mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai.
f) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
g) rigetta la domanda avanzata ex art. 96 c.p.c.;
h) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 10-12-2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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