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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/07/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3166 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Marconi, n. 7, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali, n. 25, presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA CLAUDIA, (C.F.:
, fax: 090/712992, pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il Controparte_1
16/09/1988, C.F.: , e residente in [...], C.F._3
via Guglielmo Marconi, 7, elettivamente domiciliata in Catania, via
Benedetto Guzzardi, n. 27, presso lo studio dell'avv. CONSALVO
YANETH, (C.F.: , pec: C.F._4
che la rappresenta e difende Email_2
per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 avv. , (C.F.: ) n.q. di CP_2 CP_3 C.F._5
curatore speciale (nominato con provvedimento del 24.03.2023) di nata a [...] il [...] e CP_4 CP_5
nata a [...] il [...], ivi residenti in [...], rappresentata e difesa da se stessa;
PARTE INTERVENIENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il Controparte_1
16.09.1988, contraevano nel Comune di Taormina, in data 14.02.2011, matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al numero 1 parte I ufficio 1, anno 2011.
Dall'unione nascevano tre figli, nata a [...] il CP_4
28.11.2011, nata a [...] il [...] e nato a CP_5 Per_1
Taormina il 01.10.2014.
Con ricorso depositato il 05.08.2020 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Messina che venisse pronunciata la separazione dei coniugi, addebitandone la responsabilità alla moglie, e che i figli minori fossero affidati in via esclusiva al padre, assegnando a lui la casa coniugale sita in
Taormina via G. Marconi, n.7, con tutti gli arredi e ponendo a carico della resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di € 700,00 per il mantenimento dei figli minorenni, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche, con rivalutazione annuale dell'assegno secondo gli indici Istat.
A sostegno delle suddette domande, evidenziava Parte_1
che i rapporti tra i coniugi si erano via via incrinati a causa dell'incomprensibile carattere litigioso della la quale aveva CP_1
assunto nei suoi confronti atteggiamenti possessivi e di morbosa gelosia,
2 violando continuamente la sua privacy, prendendogli il cellulare o mettendolo sotto controllo. Riferiva, poi, che la moglie, dal mese di dicembre 2019, non aveva più voluto avere rapporti intimi con lui e dall'inizio del 2020 era tornata spesso a casa la sera, in compagnia di un'amica, dopo aver assunto notevoli quantità di sostanze alcoliche.
Rilevava che egli aveva cercato, nonostante tutto, di mantenere unita la famiglia ma, improvvisamente, era stato messo alla porta dalla moglie, che non gli aveva consentito di rientrare a casa, comunicandogli l'intenzione di separarsi e lasciandogli dietro la porta di casa un sacco con alcuni dei suoi effetti personali, nonché il cane di famiglia che egli aveva acquistato nell'interesse dei figli. Lamentava, poi, che la moglie, dopo la separazione di fatto, aveva prelevato la somma di € 10.700,00 da un conto a lui intestato, utilizzando abusivamente le sue “credenziali” online, e non gli aveva più consentito di mantenere un rapporto con i figli, che aveva potuto incontrare solo dopo diversi giorni, in data 1 agosto 2020 in un bar, alla presenza della Dichiarava, infine, di temere che la CP_1 CP_1
potesse portare i figli all'estero o potesse comunque trascurare i figli, posto che la stessa usciva spesso la sera e non si sapeva a chi affidasse la cura dei bambini.
Con ricorso in data 9 ottobre 2020, ribadiva la Parte_1
richiesta di adozione di provvedimenti provvisori urgenti già formulata nell'atto introduttivo del procedimento di separazione personale, lamentando che, nelle more del procedimento, la moglie non gli aveva consentito di stare con i figli e che ciò arrecava estremo pregiudizio alla serenità della prole. Sulla base di tali premesse, instava per l'affidamento esclusivo dei figli, per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della moglie e per il risarcimento del danno.
Con comparsa depositata il 04.12.2020, si costituiva
[...]
la quale contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_1
offerta dal ricorrente, affermando che, in realtà, lo stesso aveva
3 volontariamente abbandonato il domicilio domestico, in data 21.07.2020, senza comunicare neppure dove andasse, e che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata da reiterate violenze fisiche e psicologiche, mai denunciate per timore di potere perdere i bambini, ritrovandosi in un paese straniero e priva di reddito. Evidenziava che solo a seguito degli ultimi fatti, verificatisi nei mesi di giugno e di luglio 2020, aveva avuto il coraggio di denunciare le violenze che lei aveva subito dal marito, con la connivenza del suocero, sporgendo querela in data 27.07.2020, a seguito della quale il Pubblico Ministero aveva formulato il 24.10.2020 richiesta di rinvio a giudizio. Riferiva che il era stato sempre avvezzo all'uso Pt_1
di alcool e l'aveva spesso tradita con altre donne, umiliandola, ragione per la quale ella aveva, negli ultimi tempi, rifiutato di intrattenere rapporti intimi con il marito, il quale era divenuto per tale motivo ancora più violento ed aggressivo. Evidenziava, pertanto, che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile non per le ragioni esposte dal ricorrente, ma per i continui maltrattamenti e tradimenti del marito, il quale aveva mostrato repulsione nei suoi confronti anche sotto il profilo estetico, in quanto affetta da obesità “di terzo grado”, tanto che aveva dovuto sottoporsi ad un intervento di resezione gastrica ed a un conseguente intervento di addominoplastica e di mastoplastica additiva. Dichiarava, poi, che il marito, dopo essere andato via di casa, non aveva provveduto a mantenere lei ed i figli, mentre poco prima di allontanarsi da casa, in data
21.07.2020, aveva prelevato da un conto cointestato ad entrambi i coniugi la somma di € 60.000,00, sicché ella era stata costretta a prelevare dal conto del marito, per sopravvivere, la somma necessaria per potere provvedere ai bisogni primari propri e dei figli. Negava, poi, che fosse solita uscire la sera lasciando soli i bambini, evidenziando che era sempre stata una madre attenta e presente. Chiedeva, pertanto, che la separazione fosse addebitata al marito e che i figli minori fossero affidati in via esclusiva a lei, con diritto del padre di vederli, ove ritenuto opportuno e
4 necessario, in modo protetto, con ausilio degli assistenti sociali, tenuto conto del carattere violento del e del tentativo spregevole di Pt_1
quest'ultimo, volto ad allontanare i minori dalla madre. Chiedeva, altresì, che la casa coniugale fosse assegnata all'istante e che fosse posto a carico del il quale percepiva fino a circa 2.800,00 al mese lavorando Pt_1
presso il ristorante “Ferrara” di S. Teresa di Riva, la somma mensile di €
1.200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole e la somma di € 300,00 per il mantenimento della moglie, posto che lei era priva di lavoro e, per dedicarsi alla famiglia, aveva lasciato l'attività di cameriera in un albergo che svolgeva prima del matrimonio.
Con autonomo atto depositato in pari data Controparte_1
chiedeva in via d'urgenza che fosse stabilito a carico del
[...]
il pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento dei Pt_1
figli minori.
Con decreto reso in data 18 ottobre 2020, il Presidente delegato, avuto riguardo alle ragioni sostanziali del conflitto espresso dalle parti e considerata l'urgenza di pervenire all'adozione dei provvedimenti provvisori, anticipava l'udienza presidenziale e deferiva indagini sociali a cura del Servizio Sociale del Comune di Taormina per verificare le condizioni di vita dei minori ed accertare le criticità esposte dal ricorrente;
disponeva, nel contempo, accertamenti a cura del Consultorio Familiare sulla capacità genitoriale di entrambe le parti.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c. in data 14.12.2020, il tentativo di conciliazione aveva un esito infruttuoso.
In tale sede riferiva di essere stato licenziato e di Parte_2
percepire esclusivamente il trattamento di disoccupazione da parte dell'INPS sino al mese di gennaio 2021, avendo lavorato nel corso del
2020 solo nei mesi di luglio e agosto e sino al 6 settembre;
lamentava che la moglie trascurava i figli ed aveva ostacolato i rapporti dei figli minori con lui, anche se, dal mese di ottobre 2020, aveva permesso ai figli di stare
5 con lui dal venerdì al lunedì pomeriggio;
negava, poi, di avere mai tenuto condotte aggressive nei confronti della moglie ed evidenziava di avere appreso che quest'ultima si frequentava con altro uomo. dichiarava che il marito aveva Controparte_1
visto i figli tutte le volte che lo aveva chiesto e che, ogni 2 settimane, li aveva tenuti con sé dal venerdì al lunedì; affermava di essere d'accordo sulla necessità di condividere effettivamente l'affido con il marito, ma voleva essere sicura che il avesse smesso di abusare Pt_1
nell'assunzione di alcool e che fosse in grado di controllare i suoi scatti di rabbia, sicché chiedeva che il marito si sottoponesse ad un percorso terapeutico;
evidenziava che i bambini si erano rasserenati dopo la separazione, posto che durante la convivenza matrimoniale avevano assistito alle condotte violente del padre nei confronti della madre;
lamentava che il marito, andando via di casa, aveva prelevato da un conto comune la somma di € 60.000,00.
Con ordinanza fuori udienza resa in data 22.12.2020 il Presidente
Delegato dava i provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole, autorizzando la permanenza provvisoria dei figli presso la madre nella casa coniugale e facultando il padre a vederli e tenerli con sé due pomeriggi a settimana dalle ore 15,00 alle ore 21,00 da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato alle ore
21,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze dei minori;
disciplinava, inoltre, i tempi di permanenza dei figli minori con il padre durante le vacanze estive, quelle natalizie e quelle pasquali;
disponeva, infine, l'approfondimento delle deferite indagini sociali e psicologiche in ordine alle condizioni della prole e alla capacità genitoriale.
Alla successiva udienza del 22.02.2021 il Presidente delegato recepiva, con riferimento ai rapporti di natura economica, l'accordo delle
6 parti, che prevedeva il pagamento da parte del di un assegno Pt_1
mensile di € 300,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 70 % delle spese straordinarie.
Pervenute le informazioni richieste ai Servizi, il Presidente delegato, con ordinanza del 05/06.04.2021 definiva la fase presidenziale, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando i figli minorenni , CP_4
e ad entrambi i genitori in maniera condivisa, prevedendo CP_5 Per_1
che gli stessi continuassero a convivere con la madre, disciplinando i tempi di permanenza dei figli minori con il padre, assegnando la casa coniugale con il relativo arredamento a Controparte_1
ordinando a di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno provvisorio
[...]
mensile di € 400,00 (in tal modo determinato anche in considerazione del godimento della casa coniugale) per contributo al mantenimento del coniuge stesso e dei figli (in ragione di € 100,00 per ciascun figlio e di €
100,00 per la moglie), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie per i medesimi figli;
nominava, infine, il Giudice Istruttore e dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti a questo.
Con separato provvedimento reso in pari data il Presidente delegato, pronunciandosi sulle richieste di provvedimenti d'urgenza in precedenza avanzate da entrambe le parti, dichiarava l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti sanzionatori, in considerazione del fatto che, alla data della proposizione della domanda, non era stata adottata una disciplina - sia pure provvisoria - dei rapporti tra i genitori e la prole rispetto alla quale potesse ipotizzarsi un inadempimento o un contrasto legato all'ambiguità dei provvedimenti medesimi, mentre sottolineava che, a seguito della emissione dell'ordinanza presidenziale non occorreva più assumere alcuna decisione sulla domanda incidentale proposta dalla resistente con riferimento al mantenimento della prole.
7 Con ricorso depositato il 13.09.2021, lamentava Parte_1
che, da quando la moglie aveva Controparte_1
instaurato una relazione di convivenza con altro uomo, egli aveva notato un mutamento nell'atteggiamento dei minori nei suoi confronti, in quanto questi ultimi avevano mostrato una crescente intolleranza e si erano addirittura rifiutati di incontrarlo nei giorni stabiliti nella ordinanza presidenziale del 05.04.2021. In particolare, evidenziava che il precedente
9 settembre la IA , mentre si trovava a casa del nonno paterno, in CP_4
preda ad una forte crisi di rabbia, aveva distrutto oggetti, lanciato sedie, aveva pronunciato frasi offensive ed aveva urlato che quella non era la sua famiglia e che il vero padre era “ ”, vale a dire il convivente della Per_2
madre, e che né lei né i fratellini volevano stare con il padre, con il nonno e con gli zii. Osservava, poi, che gli atteggiamenti della IA CP_4
venivano imitati e ripetuti dagli altri fratelli più piccoli. Chiedeva, pertanto, che fosse adottato ogni rimedio per recuperare il rapporto padre – figli.
Con ricorso depositato il 24.09.2021 Controparte_1
evidenziava che aveva iniziato a svolgere, dal
[...] Parte_1
mese di giugno 2021, l'attività di cuoco presso il ristorante “Museo della pasta” di Taormina, sicché l'assegno mensile stabilito nella ordinanza presidenziale per il mantenimento dei tre figli, pari ad € 100,00 per ciascun figlio, non appariva più adeguato ed andava aumentato. Rilevava, inoltre, che lei era stata costretta a sporgere querela nei confronti del nonno paterno dei figli minori, per fatti gravi e reiterati verificatisi a Persona_3
danno dei minori, i quali, nel periodo estivo, in assenza del padre, impegnato al lavoro, erano soliti recarsi a casa del predetto nonno. In particolare, nella menzionata querela (prodotta in atti ma priva di data) ella aveva denunciato che in data 2 settembre 2021, avendo la minore CP_4
chiuso, per sbaglio, la porta di ingresso dell'abitazione, mentre tutti gli occupanti si trovavano fuori, il nonno paterno aveva ripetutamente sgridato la predetta minore ed aveva, quindi, fatto finta di cadere mentre accedeva a
8 casa da una finestra, proprio al fine di colpevolizzare la minore stessa, minacciandola che le avrebbe “spaccato la testa” e profferendo al suo indirizzo, le espressioni “handicappata e bastarda”; nella medesima querela aveva, poi, denunciato che in data 09.09.2021, mentre i minori si trovavano a casa del nonno paterno ed era presente anche la zia paterna
[...]
il primo aveva inveito contro gli stessi con espressioni Parte_3
minacciose e paventando l'intervento del tribunale e dei servizi sociali, perché “la mamma fa frequentare loro persone cattive”, così incutendo nei minori ansia e preoccupazione. Chiedeva, pertanto, che fosse aumentato l'assegno per il mantenimento dei tre figli e che fosse posto un divieto di permanenza dei minori presso l'abitazione del nonno paterno, Per_3
.
[...]
Con atto depositato il 29.09.2021 Controparte_1
ad integrazione del precedente ricorso del 24.09.2021, evidenziava
[...]
che in data 25.09.2021 ella aveva sporto querela nei confronti di
[...]
, in quanto quest'ultimo, nella medesima data, aveva aggredito la Pt_1
minore provocandole delle lesioni con una prognosi di sette giorni, CP_4
tanto che ormai tutti i minori si rifiutavano categoricamente di incontrare il padre. Chiedeva, pertanto, che in ragione della gravità dei fatti esposti, fosse disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e che, comunque, gli incontri del padre con i figli avvenissero con modalità protette.
Con comparsa depositata il 21.10.2021, nel subprocedimento scaturito dal ricorso del 13.09.2021, Controparte_1
negava di avere instaurato una relazione di convivenza ed evidenziava che l'uomo con il quale aveva iniziato a frequentarsi non si era mai intromesso nella vita dei figli minori. Rilevava che, viceversa, i problemi relazionali tra i minori ed il padre erano da ascrivere alle condotte violente tenute sia da sia dal di lui padre, che ella Parte_1 Persona_3
aveva denunciato, tra l'altro, per il reato di maltrattamenti in famiglia,
9 anche in ragione del fatto che era dipendente da alcool. Parte_1
Rilevava che tali condotte avevano formato oggetto delle istanze contenute nel ricorso da lei depositato il 24.09.2021 e nel successivo atto depositato il
29.09.2021 e ribadiva la richiesta di affidamento esclusivo dei minori alla madre e di disciplina con modalità protette degli incontri tra padre e figli.
Con comparsa depositata il 25.10.2021 nel subprocedimento scaturito dal ricorso del 24.09.2021, affermava che Parte_1
l'atteggiamento dei figli era indicativo di una possibile sindrome di alienazione parentale e che la stava strumentalizzando i minori CP_1
per vendicarsi del marito. Evidenziava che i bambini avevano senza alcun motivo manifestato una crescente rabbia nei confronti del padre e del nonno paterno, rifiutandosi di mangiare il cibo preparato dal nonno perché
“avvelenato”, urlando nei confronti del padre l'appellativo di “mostro” ed addebitando al padre ed al nonno situazioni mai accadute. Lamentava che dal 25 settembre 2021 la aveva arbitrariamente sospeso gli CP_1
incontri tra lui ed i figli, sulla base di accuse false. Quanto ai rapporti di natura economica, rilevava che egli aveva instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, che sarebbe venuto a scadere il 30.10.2021 e che anche la aveva visto migliorare la sua condizione economica, CP_1
avendo intrapreso una collaborazione lavorativa presso il B & B gestito dal suo nuovo compagno. Chiedeva, pertanto, che fossero rigettate le domande avversarie e che fosse adottato ogni provvedimento nell'interesse dei minori, previa C.T.U. al fine di accertare il nocivo coinvolgimento dei minori da parte della nel conflitto familiare. CP_1
Con la memoria integrativa depositata il 27 ottobre 2021, il ricorrente ribadiva tutte le sue domande. Lamentava che i figli minori si erano sempre più allontanati da lui a seguito del comportamento della che lo aveva screditato agli occhi dei figli sia come marito, CP_1
accusandolo ingiustamente di violenze fisiche e morali, sia come padre, dipingendolo come una persona inadeguata, violenta e pericolosa per i figli,
10 ed aveva sin dall'inizio limitato la frequentazione dei figli minori con il padre, tenendo un comportamento ostativo anche dopo l'emissione della ordinanza presidenziale, che aveva disciplinato i tempi di permanenza con entrambi i genitori, violando quanto disposto e negandogli la possibilità di mantenere una relazione con i figli, i quali ormai, manipolati dalla madre, rifiutavano la figura paterna. Chiedeva, pertanto, che fosse rivalutata la decisione di affidare i minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, posto che la aveva totalmente disatteso le regole di tale CP_1
modalità di affidamento, e che i bambini fossero collocati presso il padre, a tutela del loro diritto alla bigenitorialità. Quanto ai provvedimenti di natura economica, sottolineava che la propria situazione non era mutata, avendo lavorato solo qualche mese nel periodo estivo ed essendo attualmente disoccupato, con l'onere di provvedere al pagamento del canone locativo di
€ 500,00 mensili relativo alla sua abitazione. Chiedeva che fosse emesso, nei confronti della resistente, ogni opportuno provvedimento di tipo sanzionatorio ai sensi dell'art.709 ter c.p.c. e che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni sia a favore dei minori che a favore del padre, in conseguenza del suo comportamento alienante.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore del
20.11.2021 contestava il contenuto Controparte_1
della memoria integrativa avversaria, ribadendo che il si era reso Pt_1
responsabile di gravi episodi di violenza e maltrattamenti, che lo stesso aveva abbandonato il domicilio domestico in data 21.07.2020 dopo una convivenza imperniata su reiterate violenze fisiche e psicologiche, che il era solito abusare nel consumo di alcool ed aveva ripetutamente Pt_1
tradito la moglie, che il dopo essersi allontanato da casa non Pt_1
aveva provveduto alle necessità della moglie e dei figli. Reiterava, pertanto, tutte le domande e difese già proposte, lamentando che il Pt_1
continuava a descriverla come una madre incapace ed inadeguata, mentre lei aveva sempre messo al primo posto l'interesse dei figli minori, tanto da
11 non insistere in sede di comparizione davanti al Presidente delegato nella domanda di affidamento esclusivo della prole, ma la situazione era successivamente degenerata a causa del comportamento del e del Pt_1
di lui padre, i quali avevano tenuto atteggiamenti aggressivi anche nei confronti dei minori, come risultava dalle querele che erano state da lei sporte.
All'udienza del 04.11.2021 i due subprocedimenti istaurati a seguito dei sopra menzionati ricorsi in corso di causa del 13.09.2021 e del
24.09.2021 (sub 2 e sub 3) venivano riuniti e, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice Istruttore, riservava la decisione.
Con ordinanza depositata il 10.11.2021 il Giudice Istruttore rigettava la richiesta di affidamento esclusivo dei figli alla madre e di disciplina con modalità protette degli incontri tra padre e figli, confermando quanto già stabilito nell'ordinanza presidenziale del 05.04.2021 con riferimento all'affidamento dei figli minori ed ai tempi di permanenza con entrambi i genitori;
rideterminava l'assegno posto a carico di ed a Parte_1
favore di a titolo di contributo al CP_1 Controparte_1
mantenimento dei tre figli in € 150,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
disponeva C.T.U. al fine di individuare le cause del distacco mostrato dai figli minori nei confronti della figura paterna e verificare la capacità educativa di entrambi i genitori, la qualità del rapporto dei minori con entrambi i genitori, nonché per la individuazione di modalità idonee ad assicurare un equilibrato rapporto dei figli minori con entrambi i genitori.
Con ricorso ex art. 709 ult. comma c.p.c. depositato il 03.01.2022, chiedeva la modifica delle modalità Controparte_1
di visita del padre, tenuto conto del perentorio rifiuto della minore di CP_4
incontrare il genitore, nonché l'aumento dell'assegno previsto per il mantenimento dei figli minori, in considerazione del fatto che lei era in procinto di lasciare la casa coniugale e di reperire altro alloggio.
12 A seguito di tale ricorso, veniva aperto il subprocedimento sub 4, nel quale, con memoria depositata il 14.01.2022, Parte_1
contestava la fondatezza delle domande avversarie e chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, affermando che l'immobile era già stato abbandonato dalla controparte in data 23.12.2021, essendosi la trasferita in altro alloggio dove aveva instaurato convivenza CP_1
con altro uomo, mentre sottolineava di non potere comunque versare una somma superiore a quella già determinata, essendo egli nuovamente in uno stato di disoccupazione.
Con ordinanza del 27.01.2022 il Giudice Istruttore rigettava le domande formulate con il ricorso del 03.01.2022, evidenziando che la circostanza che i figli mostravano resistenze ad incontrare il padre era già emersa in seno al subprocedimento 3166/2 R.G. (ancora in corso) ove, con provvedimento del 10.11.2021, era stato disposto un accertamento tecnico, mentre non potevano essere modificate le statuizioni di natura economica in ragione di un fatto meramente ipotetico ed ancora non attuale (secondo quanto aveva affermato la stessa ricorrente), quale il trasferimento della madre con i figli in altro alloggio. Con ordinanza dell'08.02.2022 il
Giudice Istruttore autorizzava, quindi, Controparte_1
a rilasciare la casa coniugale ed a trasferirsi con i figli minori in
[...]
altra residenza, sempre nel comune di Taormina.
Depositate le memorie ex art. 183/6 c.p.c., all'udienza del
03.03.2022 il Giudice Istruttore provvedeva all'ammissione dei mezzi di prova richiesti;
in particolare, ammetteva l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale richiesta, nei limiti meglio specificati nella medesima ordinanza, disponeva l'assunzione di informazioni presso il
SERD di Letojanni per verificare se il fosse dipendente da Pt_1
sostanze alcoliche, autorizzava parte ricorrente a depositare in giudizio su supporto digitale i files di alcune registrazioni.
13 Nelle successive udienze venivano, quindi, espletate le prove orali ammesse.
Con ricorso depositato il 04.03.2022, chiedeva Parte_2
l'adozione nei confronti di di Controparte_1
provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., atteso che quest'ultima aveva trasferito la residenza propria e dei figli minori senza autorizzazione del giudice ed aveva costretto i figli a simulare con il padre di continuare a vivere nella casa coniugale. A sostegno della domanda depositava relazione investigativa dalla quale emergeva Parte_2
che la resistente viveva nel Comune di Taormina in luogo diverso dalla casa coniugale.
Con ordinanza del 07.04.2022 il Giudice Istruttore rigettava la domanda proposta con ricorso del 04.03.2022, rilevando che la relazione investigativa prodotta dal ricorrente non forniva prova di alcuna violazione delle statuizioni assunte con riferimento all'affidamento della prole, poiché
era stata autorizzata con Controparte_1
provvedimento dell'08.02.2022 a trasferirsi dalla casa coniugale in altra abitazione, mentre l'accertamento investigativo effettuato su richiesta del si riferiva ad un periodo successivo;
osservava, inoltre, che non Pt_1
sussistevano i presupposti per l'emissione di un provvedimento sanzionatorio ex art. 709 ter c.p.c., non essendo neppure emerso che da tale vicenda i figli minori avessero subito apprezzabile pregiudizio.
Nel corso delle operazioni peritali disposte in seno al sub procedimento sub 2, all'udienza del 06.10.2022, su richiesta del C.T.U., venivano sentiti davanti al Giudice Istruttore i tre minori. Rinviata la causa per il deposito della relazione di C.T.U., con note del 26.10.2022
[...]
riferiva che la IA si era “trasferita” presso l'abitazione Pt_1 CP_5
del padre, mentre la IA era stata ricoverata, d'urgenza, per una CP_4
“rottura psicotica”. Quest'ultimo fatto veniva confermato da
[...]
con note depositate il 31.10.2022, nelle quali Controparte_1
14 specificava che la “rottura psicotica” era stata verosimilmente determinata da gravi traumi e/o stress subiti, e che sarebbe stato compito della Servizio di Neuropsichiatria del Policlinico di Messina, che aveva in carico la minore, verificare le cause che avevano scatenato tale patologia.
Con successiva nota del 10.11.2022 Controparte_1
comunicava che entrambe le figlie minori, e dalla
[...] CP_4 CP_5
data del 02/11/2022, avevano espresso la volontà di non andare con il padre. Con istanza depositata il 17.11.2022, chiedeva, Parte_1
dal canto suo, che fossero attivati i competenti Servizi Sociali perché disponessero degli incontri tra lui e le figlie minori, e con CP_4 CP_5
modalità protette.
Con ordinanza del 19.11.2022 il Giudice Istruttore chiedeva al
Servizio di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina, che aveva in carico la minore di riferire se la eventuale previsione di CP_4
incontri tra la stessa minore ed il padre, con modalità protette, fosse compatibile con lo stato psicologico della minore e potesse giovare per ristabilire una situazione di serenità.
All'udienza del 19.01.2023 il Giudice Istruttore, preso atto che solo il figlio minore aveva mantenuto la frequentazione con il padre e Per_1
ritenendo che, con riferimento alla IA , fosse documentata una CP_4
situazione di salute psichica che certamente giustificava la sospensione degli incontri tra padre e IA, mentre con riferimento alla IA CP_5
non emergevano situazioni ostative di carattere obiettivo allo svolgimento degli incontri, essendo, peraltro, pacifico che, in occasione del recente ricovero della sorella, la IA si era recata presso il padre, CP_5
disponeva che il Servizio Sociale del Comune di Taormina organizzasse due incontri a settimana della durata di un'ora ciascuno tra il padre e la IA presso uno “spazio neutro” con l'intervento di specialisti che CP_5
potessero guidare i genitori ad un corretto approccio con la IA, al fine di superare le evidenziate difficoltà relazionali;
disponeva, altresì, la revoca
15 dell'assegno di mantenimento in favore della posto che era CP_1
pacifico che la stessa aveva instaurato relazione di convivenza con altro uomo con il quale aveva avuto un altro figlio.
Con ordinanza del 24.03.2023 il Giudice Istruttore, rilevato che dalla relazione trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di Taormina, datata
21.03.2023, nella quale era stato illustrato l'andamento degli incontri stabiliti con provvedimento del 22.12.2022, emergeva che
[...]
non aveva prestato la necessaria collaborazione Controparte_1
per la corretta attuazione degli incontri tra padre e IA ed aveva affermato falsamente che la IA sarebbe rimasta profondamente turbata, ammoniva a collaborare con il Servizio per Controparte_1
l'attuazione degli incontri previsti con provvedimento reso all'udienza del
22.12.2022.
Con ordinanza collegiale emessa sempre in data 24.03.2023 il
Tribunale nominava, quindi, l'avv. curatore speciale Controparte_6
delle minori nata a [...] il [...] e CP_4 CP_5
nata a [...] il [...], essendo emersa una situazione tale
[...]
da precludere l'adeguata rappresentanza delle stesse da parte di entrambi i genitori.
Con comparsa depositata il 03.05.2023 si costituiva l'avv. Signorina
, quale curatore speciale delle predette minori. La stessa CP_2
evidenziava che in data 06.04.23 aveva effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione delle due minori, unitamente all'assistente sociale dott.ssa riferiva, quindi, che in quella occasione la minore Per_4
non era apparsa disturbata a seguito della comunicazione che CP_5
avrebbe dovuto recarsi presso la sede del Servizio Sociale per incontrare il padre, né aveva manifestato opposizione tant'è che aveva raggiunto la sede del Servizio con apparente tranquillità unitamente alla madre, ma lì giunta la stessa aveva manifestato disappunto per tali incontri, in quanto coincidenti con le giornate fissate per il basket, e, nonostante le
16 sollecitazioni del Curatore e dell'Assistente Sociale, aveva opposto un fermo rifiuto a raggiungere il padre già presente nella saletta adiacente, mentre aveva accettato solamente di salutarlo. Il curatore osservava che solo in data 26 Gennaio 2023, a seguito di programmazione del Servizio
Sociale, la minore aveva incontrato il padre in spazio neutro, ma, CP_5
benché durante tale incontro la stessa avesse dimostrato entusiasmo ad intrattenersi con lui, tanto da esprimere il desiderio di fare i successivi incontri a casa del padre e con il fratellino senza la presenza Per_1
dell'Assistente Sociale, successivamente non vi erano stati altri incontri, in quanto la madre aveva sempre Controparte_1
comunicato, a mezzo del suo procuratore, che era rimasta turbata CP_5
dal primo incontro e non sarebbe stata presente al successivo incontro. Il
Curatore, nondimeno, evidenziava che la aveva spiegato a lei CP_1
in termini diversi il rifiuto di incontrare il padre da parte della IA
facendo riferimento a dei fatti per i quali la minore era stata CP_5
escussa a sommarie informazioni ed aventi ad oggetto presunti abusi sessuali, che si sarebbero verificati ad opera del durante la Pt_1
permanenza di presso la sua abitazione, nel corso del ricovero di CP_5
, sicché occorreva verificare se fosse stata aperta una indagine penale CP_4
a carico del e per quali reati. Quanto, poi, alla minore , il Pt_1 CP_4
Curatore rilevava che la diagnosi di “Breakdown psicotico in paziente con disturbo dell'adattamento con ansia e fluttuazione del tono dell'umore: disagio correlabile anche ad eventi di vita sfavorevoli” non dava piena contezza delle ragioni per le quali la minore si trovava in quello stato, che avrebbe potuto anche essere riconducibile al trauma subito quale conseguenza della frattura della sua unità familiare. Sottolineava, infine, che le dinamiche conflittuali tra i genitori erano diventate sempre più ingravescenti e che l'ostilità nei confronti del padre era stata alimentata dalle minori con accuse sempre più gravi, sicché appariva necessario disporre in via d'urgenza l'affidamento delle minori e al CP_5 CP_4
17 Servizio Sociale competente territorialmente con incarico di individuazione e collocamento delle stesse in una struttura comunitaria specializzata.
All'udienza del 04.05.2023 il procuratore di Controparte_1
riferiva che la vicenda relativa ai presunti abusi sessuali ai
[...]
danni della minore aveva tratto origine da una denuncia sporta dal CP_5
o dalla di lui sorella, con cui si chiedeva all'autorità inquirente di Pt_1
accertare eventuali responsabilità per la rottura psicotica della IA , CP_4
anche in relazione al fatto che la minore aveva fatto menzione di approcci sessuali da parte di un minore e forse anche di adulti;
nell'ambito di questo procedimento la Questura di Messina aveva ricevuto una delega da parte del Pubblico Ministero minorile per sentire le minori e la minore , in CP_4
tale circostanza, alla presenza di una psicologa e senza la presenza della madre, aveva riferito che lei non voleva andare dal papà poiché questi la picchiava e pretendeva di farsi la doccia insieme a lei e di insaponarla con le mani nonostante lei non volesse. A seguito di ciò e delle ulteriori indagini espletate, la Procura presso il Tribunale per i minorenni aveva chiesto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti con riferimento alla ipotizzata condotta delittuosa da parte di un minorenne ai danni di ed aveva trasmesso gli atti alla Procura davanti al Tribunale CP_4
ordinario, ravvisando estremi di reato nei confronti di Parte_1
Il procuratore della rilevava, nondimeno, che la Procura presso CP_1
il Tribunale ordinario aveva formulato richiesta di archiviazione anche con riferimento ai fatti riferiti da che sarebbero stati commessi dal padre CP_4
mentre la aveva intenzione di proporre Parte_2 CP_1
opposizione.
Il Giudice Istruttore disponeva, quindi, alla medesima udienza,
l'acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale nel quale era stata formulata la richiesta di archiviazione prima menzionata.
In data 26.06.2023 il C.T.U. dott. depositava la Persona_5
relazione sugli accertamenti compiuti ed all'udienza dell'11.07.2023 il
18 Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava la decisione.
Con ordinanza del 19.07.2023 il Giudice Istruttore affidava i minori nata a [...] il [...], nata a CP_4 CP_5
Taormina il 29.11.2012, e nato a [...] il [...] Parte_4
al Servizio Sociale del Comune di Taormina, con prescrizione di collocarli in idonea comunità e di assicurare la frequentazione con entrambe le figure genitoriali presso la struttura di ricovero e alla presenza di personale specialistico al fine di proteggere i minori stessi da eventuali condotte dei genitori che potessero essere pregiudizievoli per la loro serenità e, nello stesso tempo, per guidare i genitori ad un corretto approccio con i figli minori;
prescriveva al Servizio Sociale affidatario di far prendere in carico i minori da parte del Servizio NPIA dell'ASP competente per un supporto psicologico e di guidare i genitori verso un percorso di sostegno alla genitorialità, formulando, in base ai risultati che sarebbero stati conseguiti, un progetto di intervento volto al rientro dei minori in famiglia;
prescriveva ad entrambi i genitori di collaborare con il Servizio Sociale affidatario e di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, secondo le indicazioni che sarebbero state agli stessi fornite dal Servizio affidatario.
Con ordinanza del 05.10.2023 il Giudice Istruttore, su richiesta del curatore speciale delle minore e prescriveva al Servizio CP_4 CP_5
Sociale affidatario di sospendere gli incontri previsti tra i minori , CP_4
e e gli specialisti psicologi o psichiatri nell'ambito degli CP_5 Per_1
interventi di sostegno intrapresi in forza del provvedimento del 19.07.2023, fino alla data della testimonianza delle minori innanzi al Gip presso il
Tribunale di Messina, onde evitare di inficiare i racconti delle minori in sede penale a seguito della sovrapposizione di interventi con diversa finalità.
Con nota depositata in data 19.01.2024, il curatore speciale dei minori rappresentava che era venuto meno il motivo ostativo che aveva
19 giustificato la sospensione degli incontri previsti tra i minori e gli specialisti psicologi o psichiatri nell'ambito degli interventi di sostegno fino alla data della testimonianza delle minori innanzi al Gip presso il
Tribunale di Messina, sicché il Giudice Istruttore, con provvedimento del
20.01.2024, prescriveva al Servizio Sociale affidatario di far riprendere i predetti incontri.
Esaurita la prova testimoniale, all'udienza del 27.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è
20 divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale può serenamente affermarsi, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza, pure a prescindere da elementi addebitabili ad uno o all'altro dei coniugi. Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Inoltre, in sede di udienza presidenziale, è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse divenuto del tutto inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già era cessata la convivenza.
Infine, va sottolineato che, nel corso del procedimento, la ha CP_1
instaurato convivenza con altro uomo dal quale ha avuto un figlio e tale circostanza dimostra che la stessa è ormai proiettata verso un progetto di vita incompatibile con la prosecuzione del rapporto matrimoniale. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dal ricorrente che dalla resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata da entrambe le parti, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di
21 situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021;
Cass. 12.01.2000 n. 279).
Il ha affermato che la disgregazione della unità familiare Pt_1
era stata la conseguenza delle condotte litigiose, possessive e di morbosa gelosia della la quale, dal mese di dicembre 2019, non aveva CP_1
più voluto avere rapporti intimi con lui e, nel luglio 2020, lo aveva messo alla porta, non consentendogli di rientrare a casa.
La ha, invece, affermato che la crisi coniugale era stata CP_1
una conseguenza dei tradimenti e delle condotte violente e maltrattanti tenute dal marito, spesso in preda ai fumi dell'alcool, nei suoi confronti anche alla presenza dei figli, fino a quando lo stesso, in data 21.07.2020, aveva abbandonato il domicilio domestico.
Entrambi i coniugi non hanno, però, dimostrato il nucleo fondamentale delle loro accuse e, soprattutto, l'esistenza di un nesso causale tra le condotte ascritte alla controparte e la definitiva fine dell'unione coniugale.
In particolare, nessuna prova ha fornito il delle asserite Pt_1
condotte litigiose, possessive e di morbosa gelosia della CP_1
mentre è certo che il rapporto coniugale è andato progressivamente in crisi tanto che la già dal mese di dicembre 2019 non aveva più CP_1
voluto avere rapporti intimi con il marito. Quest'ultima circostanza è stata ammessa dalla nella comparsa di costituzione e la stessa ha CP_1
giustificato tale suo comportamento come reazione ai ripetuti tradimenti del marito con altre donne. Nondimeno, anche di tali asserite violazioni dell'obbligo di fedeltà coniugale non è stata fornita alcuna prova, sicché la
22 difesa della finisce in parte con il corroborare la ricostruzione CP_1
dei fatti fornita dal marito, secondo cui le prime incomprensioni tra i coniugi sono state determinate dal sospetto di reciproci tradimenti. Peraltro, va osservato che tale situazione, pur non avendo direttamente determinato la fine dell'unione, ha verosimilmente logorato il rapporto coniugale fino a provocarne la completa dissoluzione, favorendo l'emergere di crescenti dissidi e di condotte incompatibili con un progetto di vita in comune.
Invero, l'intimità sessuale è da valutare come «uno dei fini essenziali del matrimonio» e il rifiuto del coniuge, «basato su una repulsione personale»,
è da valutare come «gravemente oltraggioso», sicché non può escludersi che la «intollerabilità della convivenza» possa derivare dall'«irremovibile atteggiamento» tenuto dalla donna nei confronti del coniuge, che ha certamente provocato «frustrazione, disagio, danni sul piano psico-fisico»,
e configura «violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale», impedendo «l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato» (Cass. 06.11.2012 n. 19112), ma è agevole osservare che nella fattispecie in esame i sospetti di infedeltà e l'astinenza sessuale sono sfociati, come sottolineato dalla stessa in una crescente CP_1
conflittualità tra le parti, nella quale entrambi i coniugi hanno accusato l'altro di condotte irresponsabili, connotate dalla mancanza di freni inibitori, come conseguenza dell'abuso di sostanze alcoliche. A tal proposito, va osservato che le accuse del nei confronti della Pt_1
moglie secondo cui quest'ultima avrebbe iniziato a tornare a casa la sera ubriaca non hanno trovato specifico riscontro, ma anche le accuse della nei confronti del marito con riferimento all'abuso di sostanze CP_1
alcoliche poggiano su elementi istruttori in larga parte equivoci.
Si deve premettere che non risulta in alcun modo che il Pt_1
fosse un alcolizzato. Diversi testimoni hanno riferito di non avere mai visto il ubriaco, pur conoscendolo da molti anni (vedi le deposizioni di Pt_1
di di , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
23 mentre alcuni testimoni hanno dichiarato di avere saputo che il si Pt_1
ubriacava dalla stessa In particolare, il teste CP_1 Tes_4
ha riferito di non avere mai visto il ubriaco, ma di avere
[...] Pt_1
sentito una registrazione nella quale la veniva picchiata e la CP_1
stessa diceva all'uomo “sei ubriaco”; analogamente, la teste
[...]
sorella del ricorrente, ha affermato che non sapeva che il Parte_3
fratello facesse abuso di alcool fino a quando non glielo aveva riferito la durante il lockdown, ma ha specificato di non avere chiesto al CP_1
fratello se ciò fosse vero ed ha aggiunto di non avere mai visto personalmente il fratello ubriaco o bere. D'altronde, va osservato che le conversazioni sul programma di messaggistica WhatsApp prodotte in atti non appaiono in contraddizione con quanto riferito dalla teste
[...]
poiché è sempre la in dette conversazioni a Parte_3 CP_1
lamentarsi del fatto che il marito beveva e che era aggressivo nei suoi confronti, mentre non risulta in alcun modo che Parte_3
abbia fatto riferimento a specifici episodi ai quali ella abbia assistito, sicché appare del tutto verosimile che la stessa non abbia inteso contraddire la per non inasprire il conflitto o, più semplicemente, per il fatto CP_1
che non aveva una puntuale conoscenza dei fatti. Quanto, poi, alla registrazione nella quale la diceva all'uomo, chiaramente da CP_1
identificarsi nel marito, “sei ubriaco”, è sufficiente osservare che tale frase non fornisce di per sé prova del fatto che il fosse, in quel Pt_1
momento, alterato a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche, specie perché pronunciata da un soggetto che era consapevole del fatto che quella conversazione veniva registrata e che poteva, pertanto, a vere tutto l'interesse a precostituirsi una prova in suo favore. Assorbente appare, poi, il rilievo che il si è sottoposto a specifici teste presso il SERD e, Pt_1
come risulta dalla documentazione prodotta, è stata esclusa la sussistenza
“dei requisiti che posano giustificare abuso di alcolici”. Naturalmente ciò non esclude che occasionalmente il potesse essersi ubriacato, Pt_1
24 anche perché la documentazione sopra menzionata si riferisce a parecchio tempo dopo i fatti, ma non appare verosimile che lo stesso, all'epoca dei fatti, fosse un alcolizzato e che possa essere “guarito” senza sottoporsi ad alcuna terapia disintossicante. Come si è detto, invece, è possibile che in alcuni frangenti il si sia ubriacato. Pt_1
Poco rilevante appare, invero, la deposizione resa sul punto dalla teste la quale ha riferito che il Testimone_5 Pt_1
faceva uso abituale di alcool, ma ha specificato che ella non aveva mai visto tale circostanza, che le era stata riferita dalla Molto più CP_1
precisa è, invece, la deposizione del teste il quale ha Testimone_6
riferito che in una circostanza a pranzo nel 2020, in sua presenza, il si era ubriacato con la birra ed altri alcolici ed aveva ingiuriato la Pt_1
moglie. Il medesimo teste ha, quindi collocato temporalmente tale fatto nel periodo immediatamente successivo alla revoca delle restrizioni governative per il contrasto della epidemia da OV 19 (vale a dire non prima del mese di maggio 2020) ed ha aggiunto che a distanza di qualche settimana vi era stato un altro pranzo cui aveva partecipato ed anche in tale circostanza il si era ubriacato. Va, nondimeno, osservato che Pt_1
questi due episodi non dimostrano che il fosse solitamente Pt_1
ubriaco e che per tale motivo fosse privo di freni inibitori. Infatti, da un lato, il teste ha fatto riferimento a due episodi specifici e, dall'altro lato, la condotta del si colloca in un momento in cui il rapporto Pt_1
coniugale era già in profonda crisi, come emerge anche nelle conversazioni whatsApp tra la resistente e tanto che Parte_3
l'assunzione di alcolici sembra potere essere, in qualche modo, una conseguenza del precipitare degli eventi e non la causa dei frequenti dissidi tra i coniugi.
In tale situazione appare, poi, irrilevante verificare le modalità con le quali il si è allontanato dalla casa coniugale. La ha Pt_1 CP_1
affermato che il marito aveva improvvisamente abbandonato la famiglia
25 mentre il ha sostenuto di essere stato cacciato di casa dalla Pt_1
moglie. Invero, dall'esame delle deposizioni dei testi sembra che la cessazione della convivenza sia stata in qualche modo l'epilogo della crisi coniugale, sicché appare irrilevante verificare se sia stata la conseguenza della iniziativa di un coniuge o dell'altro. Il teste ha Testimone_4
riferito, in particolare, di avere saputo dalla che CP_1
l'allontanamento del marito era stato concordato e, analogamente, la teste ha riferito che il giorno 21 luglio 2020, in Testimone_5
cui è cessata la convivenza, la non si trovava neppure a CP_1
Taormina, in quanto si era recata a casa sua a Pedara per consentire al marito di andare via di casa prendendo le sue cose senza che i bambini ne venissero a conoscenza. E' evidente, pertanto, alla luce di tali deposizioni, che non vi è stato alcun abbandono della casa coniugale da parte del
D'altro canto, non sembra neppure che il nella Pt_1 Pt_1
mattinata del 21 luglio 2020, sia stato cacciato via di casa dalla moglie.
Tale ricostruzione dei fatti appare, infatti, in irrimediabile contrasto con l'affermazione resa dai due testimoni sopra indicati, secondo cui la quel giorno non si trovava neppure a Taormina, mentre le CP_1
diverse deposizioni sulle quali essa si fonda appaiono poco affidabili.
Infatti, è assai verosimile che i testimoni e Parte_3
si siano limitati a ripetere una circostanza appresa Testimone_7
dallo stesso non risultando in alcun modo che fossero presenti ai Pt_1
fatti, mentre la deposizione del teste il quale ha Testimone_3
riferito di avere visto il fuori di casa con una busta in mano con Pt_1
dei vestiti, non è dirimente, perché è ben possibile che il fosse lì a Pt_1
seguito di un accordo in precedenza preso con la moglie, mentre è stato lo stesso a dire al teste, come da quest'ultimo ricordato, che la Pt_1
moglie lo aveva cacciato di casa. Peraltro, benché debba escludersi che il
21 luglio 2020 la abbia cacciato via di casa il marito, nulla, CP_1
invece, esclude che l'accordo tra i coniugi fosse stato preceduto da una
26 discussione nella quale la abbia detto al marito che avrebbe CP_1
dovuto allontanarsi da casa. Va, anzi, osservato che una tale affermazione viene espressamente effettuata dalla in occasione del litigio tra CP_1
i coniugi del 28 giugno 2020, del quale è stato prodotto un file audio.
Infatti, nel corso di detto litigio, la intima al marito “vattene CP_1
subito”, “vattene” ed è assai plausibile che tale richiesta sia stata nuovamente formulata anche nei giorni successivi, con ciò in parte giustificando l'affermazione del marito secondo cui egli era stato cacciato via di casa dalla moglie.
In ogni caso, come si è detto sopra, appare evidente che la cessazione della convivenza è stato la conseguenza della definitiva disgregazione della unità familiare, già manifestatasi in tutta la sua gravità in occasione del litigio del 28.06.2025, che è documentato attraverso un file audio. Infatti, in tale file audio si sente il rumore di uno schiaffo ed alla luce delle dichiarazioni successive delle parti si comprendere che tale schiaffo è stato inferto dal nei confronti della si sente, nondimeno, Pt_1 CP_1
anche quest'ultima rivolgersi nei confronti del marito con gli appellativi ingiuriosi quali “cretino”, “pezzo di merda” e con un atteggiamento palesemente provocatorio. Peraltro, il comportamento della va CP_1
esaminato tenendo conto del fatto che lei era ben consapevole che quella conversazione veniva registrata e che avrebbe potuto essere da lei utilizzata in un eventuale giudizio di separazione che ormai, appariva inevitabile, in considerazione della situazione relazionale esistente tra le parti, quale traspare chiaramente dalle conversazioni WhatsApp tra la e CP_1
Parte_3
Va, infine, osservato che la ha accusato il marito che era CP_1
una persona violenta. Nondimeno, di ciò non vi è prova adeguata, non essendo sufficiente osservare che il è stato condannato in primo Pt_1
ed in secondo grado in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, posto che gli elementi di conoscenza desumibili
27 dalle sentenze penali prodotte in atti non trovano pieno riscontro nell'attività istruttoria compiuta in seno al presente giudizio. Al contrario il teste ha affermato di non avere mai visto la Testimone_8
con segni di percosse o lividi, mentre il teste CP_1 Tes_7
ha dichiarato di non avere mai “assistito o sentito dire di
[...]
violenze”.
Non vi è dubbio che nel corso dei litigi che hanno caratterizzato le ultime fasi della convivenza matrimoniale, il si sia rivolto alla Pt_1
moglie con frasi ingiuriose, come riferito dal teste e Testimone_1
dal teste ma si deve presumere che tali Testimone_5
condotte ingiuriose siano state in gran parte reciproche, come emerge chiaramente dalla registrazione audio del litigio del 28.06.2020. Invero,
l'unico episodio nel quale risulta con certezza che il ha dato uno Pt_1
schiaffo alla moglie è proprio quello prima menzionato del 28.06.2025, ma
è evidente che esso è intervenuto in una situazione relazionale compromessa e, peraltro, dalla registrazione audio non è possibile neppure desumere chiaramente la gravità della condotta, pur potendosi presumere che la non abbia subito alcun concreto danno fisico, non CP_1
avendo neppure ritenuto opportuno farsi refertare.
Se è vero, allora, che la condotta di un coniuge che si traduce in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione, va tuttavia, osservato che l'indagine del giudice sulla intollerabilità della convivenza, provocata da condotte violente e di persecuzione morale di un coniuge nei confronti dell'altro, non può fondarsi sul solo esame atomistico delle singole specifiche condotte, in quanto implica la valutazione dei fatti in un unico contesto, con riferimento all'atteggiamento complessivamente tenuto (Cass. 02.09.2005 n.17710). La
28 Suprema Corte ha, poi, sottolineato (Cass. n. 817/2011; Cass. 8928/12) che la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, ma ciò solo nel caso in cui il comportamento appaia, comunque, idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, mentre nel caso in esame l'episodio del 28.06.2025 sembra di modesta capacità lesiva e, comunque, risulta inserito in una dinamica relazionale già largamente compromessa, in cui l'aspro conflitto tra le parti non appare essere la causa, bensì, eventualmente, la conseguenza della disgregazione della unità familiare.
Ritiene, pertanto, il collegio che le domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti vadano disattese.
Quanto all'affidamento della prole, entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento esclusivo dei figli a sé. Le suddette domande sono state esaminate dal Giudice Istruttore nel corso del giudizio ed occorre in questa sede richiamare le motivazioni dei provvedimenti emessi, che il collegio fa proprie.
Con ordinanza del 10.11.2021 il Giudice Istruttore ha rilevato che la aveva chiesto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e la CP_1
disciplina con modalità protette degli incontri con il padre sulla base essenzialmente di due episodi, il primo verificatosi il 2 settembre 2021, nel quale il nonno paterno avrebbe ripetutamente sgridato la Persona_3
minore , per avere chiuso la porta mentre si trovavano fuori di casa CP_4
sprovvisti di chiavi e per avere, quindi, colpevolizzato la minore facendo finta di cadere per far ingresso in casa dalla finestra, ed il secondo verificatosi il 25.09.2021, nel quale il padre avrebbe Parte_1
aggredito la IA perché quest'ultima non aveva voluto andare con CP_4
lui con lo scooter al parcheggio lasciando i fratelli a casa del nonno. CP_7
Il Giudice Istruttore, nondimeno, ha osservato che il primo episodio non vedeva coinvolto sicché non si comprendeva come Parte_1
29 potesse incidere sulle modalità di affidamento dei figli, al fine di escludere o limitare l'esercizio della responsabilità parentale da parte del padre;
tale episodio, peraltro, poteva essere difficilmente accertato nella sua consistenza oggettiva e nella sua gravità, poiché gli unici testimoni dei fatti erano i figli, i quali, come chiaramente evidenziato dal Servizio NPIA di
Taormina, “appaiono fortemente triangolati dalla conflittualità esistente tra i due genitori, accentuata dal fatto di vivere nello stesso stabile ove vive il nonno paterno”. Quanto al secondo episodio, esso si collocava in una fase di progressivo deterioramento dei rapporti tra padre e figli, le cui cause non emergevano chiaramente. Infatti, già prima di tale episodio,
[...]
aveva lamentato una crescente ostilità dei figli nei suoi confronti Pt_1
(da lui ascritta alla presenza di un altro uomo che frequentava la
, mentre dopo il menzionato episodio si era verificata una CP_1
cessazione degli incontri tra padre e figli, dovuta, secondo quanto affermato dalla ad un ostinato rifiuto di tutti i figli ad andare CP_1
con il padre, benché l'episodio in questione avesse visto coinvolta solo la IA e non gli altri minori, che anzi, sulla base delle immagini CP_4
registrate subito dopo il fatto, non sembravano affatto turbati per quanto accaduto. Per comprendere se il menzionato episodio del 25.09.2021 potesse giustificare l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e la disciplina con modalità protette degli incontri con il padre occorreva verificare la natura e la gravità dei fatti accaduti, ma anche in tal caso l'accertamento non sembrava potersi serenamente fondare sulle dichiarazioni dei figli minori, al centro del conflitto tra i genitori, e che, proprio per tale motivo, avrebbero potuto essere indotti ad enfatizzare degli aspetti o negare altri aspetti anche solo per accondiscendenza nei confronti del genitore con il quale prevalentemente vivevano. Guardando, poi, agli elementi di prova documentale forniti dalle parti, vale a dire ai filmati prodotti dalle parti riferibili a quanto accaduto immediatamente dopo il fatto, nonché al certificato medico rilasciato per le lesioni subite dalla
30 minore, non sembrava che l'episodio in esame avesse assunto caratteri di apprezzabile gravità. Dai filmati emergeva, infatti, che la minore, all'arrivo della madre presso la porta di casa del nonno paterno, richiamata dai pianti della IA, era uscita di casa tenendosi il fianco e dicendo che il padre le aveva dato un pizzicotto, senza fare riferimento in tale circostanza, benché sollecitata dalla madre a dire per quale motivo piangesse, agli altri fatti indicati poi in denuncia, secondo cui il padre l'avrebbe presa “per i capelli trascinandola sino al salone buttandola sul divano e successivamente gli aveva dato una stretta sul fianco destro con tutta la mano”. Quanto, poi, alla gravità delle lesioni, dall'esame del certificato medico agli atti emergeva che la prognosi di guarigione di sette giorni era stata effettuata esclusivamente sulla sintomatologia dichiarata dalla bambina, la quale lamentava dolore al fianco sinistro e bruciore alla spalla sinistra, ma non presentava lesioni cutanee (né ecchimosi, né ematomi, né ferite cutanee) né altri tipi di lesione ed anche dal video prodotto, riferibile a qualche istante dopo all'aggressione, si notava soltanto un arrossamento sul fianco, verosimilmente già scomparso al momento della denuncia effettuata circa un'ora dopo, ove non si faceva menzione di segni visibili sul corpo riferibili alla condotta del padre. Il Giudice Istruttore ha rilevato, quindi, che i genitori dovrebbero sempre evitare di tenere condotte che, pur con finalità educative, possano provocare lesioni ai figli, ma nel caso in esame non era chiara neppure la capacità lesiva della condotta del posto Pt_1
che sembrava che lo stesso avesse dato alla IA solamente un
“pizzicotto”, ed in ogni caso era opportuno sottolineare che il non Pt_1
sembrava, in tale specifica vicenda, alterato nella coscienza dall'uso di alcolici (uso al quale era stata essenzialmente ricondotta la condotta violenta che lo stesso avrebbe tenuto nei confronti della CP_1
durante il matrimonio). Non vi era dubbio che la minore, immediatamente dopo l'episodio in questione, apparisse turbata e che la vicenda potesse avere contribuito ad un distacco tra padre e IA, che in ogni caso era già
31 parzialmente in atto per cause diverse, ma non era da escludere che a tale turbamento potesse avere contribuito anche la reazione della madre, che era intervenuta a difesa della IA sulla base di una conoscenza assai sommaria dei fatti con una evidente aggressività verbale nei confronti del definito “mostro” e paventando una inesistente aggressione Pt_1
anche nei suoi confronti, alla presenza dei figli, incolpevoli spettatori del conflitto tra i genitori.
Con successiva ordinanza del 19.07.2023, all'esito della disposta
C.T.U., il Giudice Istruttore ha osservato, nel merito, quanto segue: “le domande avanzate dalle parti con riferimento all'affidamento dei figli minori muovono dalla constatazione che le figlie minori e CP_4 CP_5
non frequentano il padre secondo le modalità previste nell'ordinanza presidenziale del 06.04.2021 e, ritenendo entrambe le parti che le cause di tale situazione siano ascrivibili al comportamento inadeguato dell'altro genitore, l'intervento del Giudice è volto proprio all'adozione di quelle misure che consentano di rimuovere le difficoltà, anche, ove necessario, attraverso un intervento di tipo sanzionatorio. Tali domande sono, pertanto, riconducibili al paradigma normativo dell'art. 709 ter c.p.c., poiché prescindono dalla allegazione e prova di sopravvenienze idonee ad incidere sull'assetto di interessi fissato nelle statuizioni vigenti, ma tendono a risolvere il problema della mancata attuazione dell'ordinanza presidenziale, nella parte in cui è stato disciplinato l'affidamento dei minori, che sarebbe la conseguenza di gravi inadempienze di uno o dell'altro genitore. In particolare, ai sensi dell'art. 709 ter comma 2 c.p.c., il Giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, assumere dei provvedimenti sanzionatori. In ogni caso, però, il Giudice può anche d'ufficio, adottare ogni provvedimento a tutela della prole minorenne, in deroga all'articolo 112 c.p.c., e disporre mezzi di prova al di
32 fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Per esaminare compiutamente la condotta tenuta da entrambi i genitori è opportuno ripercorrere sommariamente i momenti più importanti, che, sin dalla instaurazione del giudizio di separazione, hanno connotato la relazione interpersonale tra i genitori e quella tra genitori e figli. In data 21.07.2020 i coniugi si separavano di fatto. Le vicende che hanno condotto alla separazione sono state ricostruite in modo difforme dai coniugi: il ha sostenuto che in data 20.07.2020 la moglie gli aveva Pt_1
comunicato la volontà di separarsi, lasciando in un sacco davanti alla porta di casa tutti gli effetti personali del marito, mentre ha ha CP_1
affermato che era stato il marito ad allontanarsi spontaneamente dalla casa familiare. Qualche giorno dopo, in data 27.07.2020, la CP_1
sporgeva querela, evidenziando che il marito aveva sempre tenuto nei suoi confronti una condotta aggressiva e violenta, spesso picchiandola anche in presenza dei figli, ma ella non lo aveva mai voluto denunciare per evitare traumi ai figli, sino all'episodio avvenuto nel pomeriggio del 28 giugno
2020, che aveva registrato con il telefono cellulare, quando lo stesso, tornato a casa ubriaco, si era nuovamente comportato nei suoi confronti davanti ai figli in modo minaccioso e violento, fatto a seguito del quale aveva comunicato al marito la volontà di separarsi. Denunciava, altresì, di avere subito minacce e vessazioni anche dal suocero, Persona_3
che abitava in un appartamento sito nel medesimo immobile in cui si trovava la casa coniugale. Alla querela allegava la menzionata registrazione, nella quale si sentiva una conversazione tra
[...]
e la nel corso della quale il primo dava uno schiaffo Pt_1 CP_1
alla seconda, profferiva minacce dicendo che le avrebbe “sfondato la faccia” e l'accusava di avere parlato male del padre davanti ai bambini, mentre la donna invitava il suo interlocutore ad andarsene via dicendo che era ubriaco. La suddetta querela veniva, quindi, integrata il 05.08.2020 ed il
33 13.11.2020 e per tali fatti sia che Parte_1 Persona_3
venivano rinviati a giudizio con decreto dell'08.02.2021. Frattanto, con ricorso depositato in data 05.08.2020, chiedeva la Parte_1
separazione giudiziale dei coniugi e l'affido dei figli minori in via esclusiva al padre, affermando che la madre li trascurava, mentre
[...]
nella comparsa di risposta del 04.12.2020, Controparte_1
chiedeva l'affido esclusivo dei minori alla madre, sottolineando che il marito era stato sempre avvezzo all'uso dell'alcool, che lo stesso l'aveva più volte tradita e che era una persona violenta. Quanto all'abuso di alcol da parte del la resistente richiamava il contenuto di alcune Pt_1
conversazioni WhatsApp tra lei e la cognata prodotte Parte_3
anche in sede penale, nel corso delle quali lei aveva riferito alla cognata con preoccupazione dello smodato uso di alcolici da parte del marito e la cognata le aveva espresso tutta la sua solidarietà. Nella fase presidenziale del giudizio di separazione venivano, quindi, svolte indagini sulle capacità genitoriali delle parti ed il Consultorio Familiare di Taormina, con relazione datata 17.03.2021, riferiva che non erano emerse evidenti criticità nella coppia genitoriale, anche se entrambi avevano mostrato un attaccamento di tipo insicuro e la anche una lieve CP_1
compromissione dell'area delle capacità empatiche. Con ordinanza presidenziale del 06.04.2021 i tre minori venivano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e domiciliati in via prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi a settimana dalle ore 15,00 alle ore 21,00 da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, oltre che per tempi più prolungati nel periodo estivo, in quello natalizio ed in quello pasquale. La suddetta disciplina non determinava, però, una riduzione della conflittualità tra le parti, che si manifestava platealmente in occasione di quegli episodi che hanno formato oggetto dei menzionati
34 ricorsi proposti da il 13.09.2021 e da Parte_1 [...]
il 24.09.2021 ed il 29.09.2021. Invero, benché le Controparte_1
querele alle quali si fa riferimento nei suddetti ricorsi siano state archiviate, la minore , che già aveva mostrato anche in precedenza un qualche CP_4
distacco dal padre, dal 25.09.2021 non lo aveva più incontrato, seguita alcuni mesi dopo dalla sorellina In particolare, all'udienza del CP_5
06.10.2022 venivano sentiti i minori ed in tale sede si apprendeva, dalla voce del piccolo che lo stesso incontrava regolarmente il padre ed il Per_1
nonno paterno, dal quale si sentiva benvoluto, mentre le sorelle non si recavano più dal padre. In particolare, la minore dichiarava nella CP_5
medesima sede che non andava più a casa del padre né voleva più incontrarlo, neppure con diverse modalità, perché questi era solito picchiarla per i motivi più svariati: perché non gli aveva risposto al telefono, perché non aveva voluto mangiare le pietanze che erano state preparate, perché non aveva voluto rispondere alle domande che il padre gli poneva su cosa facesse la madre;
la minore riferiva, poi, che la sorella ancora prima di lei non aveva voluto più andare presso il padre e che CP_4
gli incontri si erano interrotti perché il padre le aveva dato “un pizzicotto grandissimo”. Analogamente la minore dichiarava che non aveva CP_4
voluto più andare presso il padre dopo un episodio verificatosi a casa del nonno nel corso del quale il padre, a seguito del suo rifiuto di uscire insieme a lui, le aveva tirato le orecchie ed i capelli e le aveva fatto male ad un fianco. Pochi giorni dopo la suddetta audizione, in data 20.10.2022, la minore veniva ricoverata presso il Reparto di Neuropsichiatria CP_4
Infantile del Policlinico Universitario di Messina e dimessa solo dopo oltre dieci giorni, il successivo 31.10.2021, per “Breakdown psicotico in paziente con disturbo dell'adattamento con ansia e fluttuazione del tono dell'umore: disagio correlabile anche ad eventi di vita sfavorevoli”. In tale occasione avrebbe raccontato al padre di avere subito molestie CP_4
sessuali da parte di un ragazzo conosciuto tramite chat e tale vicenda aveva
35 formato oggetto di denuncia da parte della zia paterna Pt_1 [...]
alla Questura di Messina e poi anche di querela da parte di Pt_3
in data 28.10.2022. La Procura per i minorenni di Parte_1
Messina delegava, quindi, la Squadra Mobile della Questura di Messina di procedere all'audizione della parte offesa ed in data 31.01.2023 veniva sentita la minore che, dopo avere ribadito che il padre la picchiava CP_4
ed avere richiamato l'episodio verificatosi nel mese di settembre 2021, a seguito del quale lei non aveva più voluto incontrare il padre, riferiva che nel periodo in cui era stata ricoverata, aveva avuto paura di essere incinta per via di alcuni comportamenti tenuti dal padre, che l'aveva costretta a fare la doccia nuda insieme a lui, insaponandola e soffermandosi sulle parti intime. In data 03.02.2023 veniva sentita la che riferiva che CP_1
dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la IA aveva trascorso un CP_4
pomeriggio del mese di novembre 2022 con il padre, ma al rientro a casa aveva mostrato forti segni di disagio e si era confidata con lei, dicendo che il padre le faceva vedere film pornografici e le toccava il seno. La consegnava inoltre agli inquirenti un disegno fatto da CP_1 CP_5
dove veniva raffigurata una bambina, stessa, sotto la doccia che CP_5
piangeva ed il padre accanto che le insaponava tutto il corpo, anche le parti intime, contro la sua volontà. Infine, in data 09.02.2023 veniva sentita che confermava di essere l'autrice del disegno consegnato dalla CP_5
madre agli inquirenti e dichiarava di essere a conoscenza del fatto che il padre obbligava anche a fare la doccia in sua presenza. CP_4
Va osservato che, durante il periodo in cui era ricoverata in CP_4
ospedale, gli altri due figli minori, e erano rimasti a vivere Per_1 CP_5
con il padre, ma al ritorno della sorellina a casa, la minore non CP_5
aveva più voluto recarsi presso il padre, come peraltro riferito dalla nelle note depositate il 10.11.2022. CP_1
Con ordinanza del 19.01.2023 il Giudice Istruttore, come si è accennato sopra, dava incarico al Servizio Sociale del Comune di Taormina
36 di organizzare degli incontri in spazio neutro tra il padre e la minore ma dopo il primo incontro del 26.01.2023, svoltosi regolarmente, CP_5
nei successivi incontri, come riferito dal Servizio Sociale nella relazione trasmessa il 30.06.2023, la minore si era rifiutata di stare con il padre, rimanendo in sala di attesa e mantenendo un atteggiamento oppositivo;
solo nel mese di maggio 2023 si era registrata una positiva evoluzione ed era stato possibile effettuare degli incontri tra padre e IA, grazie anche alla partecipazione della madre alle attività ludiche insieme al padre, mentre nel mese di giugno 2023 era stato possibile addirittura instaurare una relazione tra padre e IA anche senza la partecipazione della madre.
Nella relazione di C.T.U. depositata il 26.06.2023, la dott. Per_5
, all'esito di una indagine accurata ed esaustiva, ha concluso
[...]
affermando che le minori e versano in atto in una CP_4 CP_5
condizione di marcato disagio psicologico, per il quale appare fondamentale una presa in cura da parte del servizio territoriale competente;
che l'intero sistema di relazioni è caratterizzato dalla assenza di protezione dei minori nella misura in cui il loro trascinato coinvolgimento in questioni strettamente riguardanti gli adulti è stato fonte di esposizione sovradimensionata rispetto alla loro età ed alla loro tenera fragilità; che in particolare e hanno manifestato l'esigenza CP_5 CP_4
di proteggere a loro modo la figura materna evidenziando con ciò una inversione del principio di protezione stesso;
che le ultime vicende hanno progressivamente aggravato il distacco, in particolare delle minori e CP_4
dalla figura paterna primaria di riferimento e ciò è l'esito della CP_5
mancanza di elaborazione delle conflittualità tra i genitori in cui la manifesta atteggiamenti e comportamenti che condizionano CP_1
significativamente le minori nell'accesso all'altro genitore;
che la potrebbe trarre beneficio da un percorso psicologico CP_1
individuale di presa in cura presso un servizio territoriale competente e che entrambi i genitori potrebbero beneficiare del supporto specifico di una
37 mediazione e di un sostegno individuale;
che la capacità educativa della
è in atto insufficiente, mentre la capacità educativa del CP_1
è in atto sufficiente;
che per assicurare un equilibrato rapporto Pt_1
delle figlie minori e con entrambi i genitori dovrebbe CP_4 CP_5
effettuarsi un affido temporaneo delle stesse ad una struttura comunitaria specializzata, con possibilità di frequentazione supervisionata sia con la madre che con il padre;
che il figlio potrebbe essere Per_1
temporaneamente collocato presso il padre con possibilità di frequentazione della figura materna aperta e con la supervisione ed il sostegno degli assistenti sociali.
Ritiene questo Giudice che le proposte formulate dal C.T.U. dott.
vadano in larga parte recepite, affidando i figli Persona_5
minori al Servizio Sociale del Comune di Taormina con la specifica prescrizione di avviare un intervento a protezione dei minori che preveda un allontanamento dalla madre ed una loro collocazione in struttura comunitaria con possibilità di frequentazione di entrambe le figure genitoriali. Non vi è dubbio che tutti i minori manifestino un profondo disagio, che non è riferibile esclusivamente alla circostanza che le piccole e non vogliono incontrare il padre, anche se tale fatto ne CP_5 CP_4
costituisce un sintomo, né appare superabile con interventi volti esclusivamente a ripristinare una relazione tra padre e figlie, riguardando in modo globale il sistema di relazioni nel quale i minori vivono, come è emerso in modo plateale in occasione della “rottura psicotica” subita dalla piccola , correlabile ad “eventi di vita sfavorevoli” ai quali, CP_4
verosimilmente, sono stati esposti in egual misura tutti i minori. Non occorre in questa sede verificare se nel disagio dei minori abbia avuto una incidenza maggiore il comportamento del padre o quello della madre, poiché gli elementi di conoscenza acquisiti impongono, al fine di sottrare i minori alla loro attuale condizione di vita altamente pregiudizievole, un
38 intervento in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti.
Invero, con riferimento al comportamento del padre è sufficiente osservare che le accuse di violenza mosse dalla nei confronti CP_1
del per fatti avvenuti durante la convivenza matrimoniale non Pt_1
consentono di affidare i minori al padre, benché lo stesso, nel corso degli accertamenti effettuati dal C.T.U., abbia mostrato di avere adeguate capacità educative, poiché è necessario attendere che venga effettuato un compiuto accertamento sulla sussistenza o meno delle condotte violente a lui attribuite, che potrebbe senza dubbio assumere rilievo, a prescindere dalla circostanza se lo stesso abbia fatto o faccia attualmente uso smodato di alcolici (è stata prodotta certificazione del SERT datata 02.05.2023, che sembra escludere che attualmente lo stesso faccia abuso di alcolici) o dalla circostanza se le minori siano state o meno vittime di violenza assistita. Sul punto le minori hanno riferito, invero, di avere appreso dalla loro madre di violenze fisiche che il padre avrebbe agito nei confronti della stessa durante la notte e di non avere mai assistito a violenze se non forse solamente in un episodio, circostanza che sembra contraddire quanto affermato sul punto dalla ma le dichiarazioni delle bambine vanno esaminate con CP_1
grande circospezione, poiché possono essere la conseguenza della istintiva esigenza per le minori di “sopravvivere” al conflitto tra i genitori.
Quanto alla si deve prendere atto degli evidenti e CP_1
grandissimi limiti dalla stessa mostrati e sottolineati dal C.T.U.. Infatti, la ha ripetutamente assunto iniziative che hanno finito con CP_1
l'ostacolare la ricomposizione di un equilibrio utile per la prole.
Significativa è la vicenda relativa all'episodio avvenuto il 25.09.2021, nel corso della quale la ha apostrofato il marito come “mostro”. CP_1
Sul rilievo di tale vicenda ai fini dell'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, come richiesto originariamente dalla CP_1
possono richiamarsi le considerazioni svolte con il provvedimento del
39 10.11.2021, ma è opportuno in questa sede ritornare su quei fatti per l'incidenza che essi hanno avuto sulla relazione tra le minori ed il padre e che prescinde del tutto dagli antecedenti episodi di violenza domestica denunciati dalla Infatti, benché la abbia ammesso CP_1 CP_1
in sede di C.T.U. che quella espressione, “sei un mostro”, sia stata eccessiva, tanto da scusarsi con il per quella frase, non si può non Pt_1
prendere atto che nell'immaginario psichico delle bambine il padre è rimasto un “mostro”, tanto da richiamare sempre quell'episodio quale momento cruciale, che ha segnato una svolta nel rapporto tra padre e figlie e ciò appare, d'altronde, inevitabile, poiché, come rilevato dal C.T.U., “le minori e non potevano coltivare un rapporto con la figura CP_4 CP_5
paterna di riferimento che non risentisse, non tanto del fatto per cui è stata sporta denuncia (pizzicotto sul fianco di e fatti lamentati da CP_4 CP_5
acriticamente riferiti e densi di contraddizioni), quanto anche delle dinamiche alimentate e intuibilmente condizionate dai riferiti che la madre ha porto alle minori, per come dichiarato dalle stesse. Infatti, sia che CP_4
nonostante la loro tenera età, hanno riferito di avere appreso dalla CP_5
loro madre di violenze fisiche che il padre avrebbe agito nei di lei confronti durante la notte (e mai dinanzi a loro). Per quanto un rapporto affettivo tra figli e genitori possa auspicabilmente implicare confidenze, non si comprende come un genitore possa dischiudere ai propri figli in una sì tenera età tali contenuti, non solo screditando la figura paterna di riferimento ma anche incidendo potenzialmente sul normale sviluppo psicofisico e creando un vulnus nella creazione di un pregiudizio idetico rivolto alla figura paterna (ha da sempre dato botte, mi ha picchiata da sempre, picchiava la mamma durante la notte, tirava i capelli alla zia e le rompeva le bambole quando erano piccoli, picchia tutte le femmine) e inducendo in menti così delicate la formazione di un'immagine terrifica che la madre stessa ha definito quale “mostro” dinnanzi alle minori”.
Inoltre, la ha esposto i figli al conflitto tra la stessa ed il CP_1
40 in diverse circostanze e non può non richiamarsi anche quanto Pt_1
avvenuto dopo le dimissioni della IA a seguito del ricovero per CP_4
“rottura psicotica”. Infatti, al rientro della minore a casa anche la CP_4
minore che durante il ricovero della sorellina era stata a casa del CP_5
padre, non ha nuovamente voluto più incontrarlo, benché con ordinanza del
19.01.2023 fossero stati previsti degli incontri organizzati dal Servizio
Sociale con modalità protette. Invero solo il primo incontro si è svolto serenamente (ancorché la abbia affermato che la bambina ne CP_1
sarebbe rimasta turbata) mentre gli incontri successivi, almeno fino al mese di maggio 2023, non hanno potuto svolgersi a causa della opposizione della minore. Il Servizio Sociale del Comune di Taormina, con relazione datata
21.03.2023, ha riferito che non aveva Controparte_1
prestato la necessaria collaborazione per la corretta attuazione degli incontri tra padre e IA e tale affermazione è stata aspramente contestata dalla la quale ha accusato gli operatori del Servizio Sociale di CP_1
non avere riportato fedelmente i fatti, ma tale reazione non coglie nel segno poiché sposta l'attenzione su elementi privi di effettivo rilievo. E' innegabile, infatti, che fino a quando la madre era impegnata a causa del ricovero della IA , la IA minore non ha formulato CP_4 CP_5
alcuna opposizione a recarsi a casa del padre, opposizione che si è, invece, manifestata nuovamente una volta che la madre si è liberata da quell'impegno, a seguito delle dimissioni ospedaliere di , sicché è CP_4
evidente che la minore è stata condizionata nel suo atteggiamento dalla comunicazione verbale e non verbale della madre, a prescindere da cosa possa essere esattamente accaduto nel tragitto tra casa e sede del Servizio
Sociale in occasione degli incontri programmati e poi non realizzati. Ciò viene, peraltro, confermato da quanto accaduto in occasione dell'incontro del 06.04.2023, i cui fatti sono stati narrati dal curatore speciale delle minori nella comparsa di costituzione. Invero, il curatore speciale delle minori ha riferito che la in quella occasione avrebbe dichiarato CP_1
41 che forse l'atteggiamento della IA era riconducibile ai fatti che avevano formato oggetto delle dichiarazioni rese dalla IA all'autorità CP_4
inquirente, con riferimento a comportamenti a sfondo sessuale che avrebbe tenuto il padre nei confronti delle minori. Tale affermazione sembra, però, reiterare l'atteggiamento costantemente tenuto dalla volto a CP_1
minimizzare la propria responsabilità ed a farsi “scudo” della volontà delle minori, in tal modo inevitabilmente coinvolte nel conflitto. Infatti, la
“giustificazione” della si scontra con il fatto che il primo CP_1
incontro con modalità protette tra padre e IA del 26.01.2023 si è svolto serenamente, come relazionato dal Servizio Sociale in data 21.03.2023, e la minore non ha mostrato alcun turbamento riferibile agli episodi narrati successivamente all'autorità inquirente, benché detti episodi dovessero necessariamente già essersi verificati. Invero, la stessa pur CP_1
avendo affermato, nelle note depositate il 28.03.2023, che anche in occasione dell'incontro del 26.01.2023 la IA non voleva recarsi CP_5
presso la sede del Servizio per incontrare il padre, dove era stata condotta con difficoltà, non ha contestato il fatto che poi l'incontro si sia svolto con modalità relazionali serene, addirittura oltrepassando il tempo previsto di circa un'ora, sicché appare evidente che la successiva opposizione della minore ad incontrarsi con il padre non sia riferibile ai comportamenti a sfondo sessuale che sarebbero stati tenuti dal in sé e per sé Pt_1
considerati, ma potrebbe, eventualmente, essere la conseguenza di quanto è seguito alla denuncia di quei fatti (denuncia che è, invece, successiva al
26.01.2023). Invero, la relazione di C.T.U. non tiene conto delle ultime vicende concernenti le dichiarazioni rese dalle minori e CP_4 CP_5
all'autorità inquirente con riferimento ai comportamenti a sfondo sessuale che sarebbero stati tenuti dal in occasione di alcuni incontri tra Pt_1
padre e figlie, ma anche tali dichiarazioni appaiono iscriversi coerentemente nel quadro descritto dal C.T.U., le cui conclusioni finiscono con il corroborare, alla luce della assoluta inverosimiglianza delle accuse,
42 formulate pressoché contemporaneamente da parte delle due minori solo moltissimo tempo dopo l'accadimento dei fatti, posto che e CP_5
soprattutto non si recavano più a casa del padre da moltissimo CP_4
tempo, specie se si tiene conto del fatto che le minori non ne avevano fatto alcun cenno in precedenza, pur non avendo avuto alcuna remora a muovere ripetutamente accuse nei confronti del padre per condotte di altri tipo (lo hanno accusato, infatti, di condotte aggressive sia nei loro confronti che nei confronti della madre e, addirittura, nei confronti di tutte le persone di genere femminile), mentre appare assai strano che in sede di C.T.U.
l'indagine psicodiagnostica non abbia rivelato alcun turbamento nelle minori come conseguenza degli asseriti abusi sessuali. La ha CP_1
sostenuto che il C.T.U. non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che lei era stata vittima di violenza e che il marito era stato rinviato a giudizio a seguito della sua denuncia di maltrattamenti, ma in realtà la circostanza che nella disciplina dell'affidamento si debbano prendere in considerazione le condotte violente che un genitore abbia perpetrato nei confronti dell'altro, non ha alcuna incidenza sulla indagine compiuta dal
C.T.U., che si è soffermato sulla capacità educativa delle parti, essendo evidente che anche un genitore vittima di violenza possa rivelarsi in concreto privo di adeguata capacità genitoriale e che in tal caso la tutela che gli spetta quale vittima di violenza non possa refluire sul regime dell'affidamento. Analogamente, non può assumere rilievo la circostanza che nella fase presidenziale gli operatori del Consultorio Familiare di
Taormina, con relazione datata 17.03.2021, abbiano riferito che non erano emerse evidenti criticità nella coppia genitoriale, poiché l'indagine sommariamente svolta in quella sede può essere naturalmente rivista alla luce della condotta successivamente tenuta dai protagonisti o anche a seguito dell'esame di fatti antecedenti non adeguatamente valutati. Appare evidente, poi, che i limiti nelle capacità genitoriali della CP_1
impongano un allontanamento di tutti i minori dalla madre ed il loro
43 collocamento in idonea comunità, a nulla rilevando che abbia Per_1
continuato a vedere regolarmente il padre e che ultimamente anche la minore abbia ripristinato una relazione con il genitore nello spazio CP_5
neutro. Invero, il pregiudizio patito dai tutti i figli minori non si esprime solamente nel fatto che gli stessi incontrino o non incontrino il padre e non può certamente essere eliminato attraverso la previsione per le due minori che hanno tenuto condotte “ostative”, e di incontri CP_4 CP_5
“protetti”, sia perché la positiva evoluzione registrata negli ultimi incontri non è il frutto di una effettiva condivisione da parte della degli CP_1
obiettivi di tali incontri, tanto che la stessa ha sottolineato che l'atteggiamento di era mutato solo a seguito della “minaccia” di CP_5
collocamento in comunità, sicché è elevatissimo il pericolo che, scongiurato detto collocamento, la situazione nuovamente regredisca, sia perché ciò non eliminerebbe il fattore maggiore di rischio, vale a dire il continuo coinvolgimento dei minori nel conflitto tra gli adulti, realizzato spesso con modalità non verbali ma certamente non meno invasive, situazione che costringe tutti i minori a vivere in una situazione di intollerabile stress emotivo, tanto che la minore ha subito addirittura CP_4
una “rottura psicotica”. Peraltro, non appare neppure opportuno differenziare le soluzioni da adottare per i tre minori, che in tal modo subirebbero l'ulteriore pregiudizio di doversi separare. Infine, non sembra percorribile neppure la proposta formulata dal curatore speciale delle minori di collocamento presso la zia paterna Parte_3
posto che quest'ultima risulta pienamente coinvolta nel conflitto tra i genitori e non potrebbe assicurare quella “equidistanza”, che è indispensabile per il buon esito del progetto educativo. Nel contempo ed al fine di consentire nei tempi più brevi un rientro dei minori in famiglia, appare necessario prescrivere ad entrambi i genitori di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, secondo le indicazioni che verranno date dal
Servizio Sociale affidatario, ed assicurare ai minori un supporto
44 psicologico, mediante la presa in carico degli stessi da parte del Servizio
NPIA dell'ASP competente”.
Le vicende successive alla menzionata ordinanza hanno fatto registrare una positiva evoluzione della situazione che ormai appare matura per un rientro dei genitori nel contesto familiare.
In data 31.07.2023 il minore è stato inserito presso Parte_4
la Comunità "Accoglienza” di Caltagirone e gli operatori di detta comunità hanno riferito, nella relazione del 25.03.2025, che “si osservano in Lucas dei graduali progressi anche nella sfera socio-emotiva, evidenziando una maggiore apertura al dialogo e una crescente capacità di esprimere le proprie emozioni, soprattutto attraverso l'attività sportiva che svolge con passione”. Nondimeno, gli stessi operatori hanno sottolineato che dopo due anni di percorso comunitario il bambino “esprime il desiderio di potere fare rientro definitivo a casa” e che “il percorso di riavvicinamento alla famiglia di origine sta procedendo in modo graduale e positivo”.
In data 04.08.2023 le minori e CP_4 CP_5
sono state, invece, inserite presso la Comunità “Ausilia” di Pedara e, a seguito della presa in carico dal Servizio di NPIA di Tremestieri Etneo, è stato avviato un programma psicoterapeutico e psicoeducativo per aiutare le minori a rivedere ed elaborare i propri comportamenti nella relazione con i genitori.
Nella relazione del 25.03.2025 il Servizio NPIA di Tremestieri Etneo sottolineava che entrambe le minori avevano avuto giovamento dall'esperienza sinora condotta in Comunità alloggio, ma in atto manifestavano un plausibile desiderio di fare ritorno a casa, che avrebbe potuto avvenire con le necessarie cautele e con una logica incrementale, assicurando, nel contempo, il supporto educativo domiciliare presso la dimora genitoriale di preminente collocazione.
Infine, va sottolineato che con relazione del 25.03.2025 il Servizio
Sociale del Comune di Taormina ha espresso il parere che sia “opportuno
45 mantenere il collocamento” dei minori in comunità solo per il tempo necessario ad ultimare il percorso scolastico intrapreso, per poi organizzare nel periodo estivo il reinserimento definitivo in famiglia con il supporto della educativa domiciliare e la ripresa in carico dal servizio territoriale di neuropsichiatria infantile per la prosecuzione degli interventi di competenza.
Ritiene il collegio che la riacquistata serenità da parte dei minori consenta di attuare la proposta proveniente in modo unanime da tutti i servizi coinvolti, di un rientro dei minori in ambito familiare con la loro deistituzionalizzazione, mantenendo l'affidamento al Servizio Sociale per le ragioni ampiamente esposte nella ordinanza del 19.07.2023. Quanto alla individuazione del genitore domiciliatario, si deve muovere dagli esiti del percorso di implementazione delle capacità genitoriali che entrambi i genitori hanno intrapreso presso il Consultorio Familiare di Francavilla di
Sicilia. Invero, nella relazione del 24.03.2025 si legge che entrambi i genitori hanno collaborato con il Servizio, ma permangono dei nodi critici nella capacità genitoriale della nella quale “appaiono carenti le CP_1
competenze legate all'empatia, al rispecchiamento emotivo, al contenimento ed alla guida. Nonostante l'attaccamento ai bambini sia evidente, così come buone appaiono le capacità legate all'accudimento fisico di questi ultimi, la mancata sintonizzazione emotiva relativa all'ascolto, all'attenzione, alla corretta interpretazione dei bisogni emotivi – affettivi dei bambini da parte della madre, può indurre quest'ultima a dannose manipolazioni, anche di natura inconsapevole”. Invece, con riferimento al percorso compiuto dal di implementazione delle Pt_1
capacità genitoriali, il Servizio ha sottolineato che il “ha Pt_1
dimostrato buone competenze genitoriali nelle aree dell'empatia, dell'affettività e del calore umano”, concludendo nel senso che “al momento si intravedono maggiori risorse e competenze genitoriali nel signor , anche se pure la appare verosimilmente Pt_1 CP_1
46 dotata di sufficienti margini di recupero, se si sottoporrà ad approfondito percorso psicoterapico.
In tale situazione occorre, pertanto, confermare l'affidamento dei minori nata a [...] il [...], CP_4 CP_5
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_4
01.10.2014 al Servizio Sociale del Comune di Taormina, con prescrizione di collocarli presso l'abitazione del padre, con il supporto della educativa domiciliare, e con prescrizione di farli nuovamente prendere in carico dal servizio territoriale di neuropsichiatria infantile per la prosecuzione degli interventi di competenza;
occorre, altresì, prescrivere al Servizio affidatario di organizzare uno spazio neutro nel quale i minori potranno incontrare la madre con la frequenza di due incontri alla settimana, sulla base della disponibilità del medesimo Servizio, che dovrà non solo guidare la ad un corretto approccio con i figli, ma anche assicurare la CP_1
necessaria vigilanza affinché quelle carenze registrate nelle capacità educative della non determinino situazioni pregiudizievoli per i CP_1
minori. Ai sensi dell'art. 5 bis legge 04.05.1983 n. 184, introdotto dal
D.Lgs. 10.10.2022 n. 149 occorre, infine, disporre che il Servizio affidatario possa assumere tutte le decisioni relative alle questioni di maggiore importanza nell'interesse dei minori e possa compiere direttamente tutti gli atti funzionali ad assicurare un adeguato rapporto dei minori con il genitore non collocatario, mentre i genitori potranno continuare ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale in tutti gli altri ambiti. L'affidamento dovrà avere la durata di ventiquattro mesi ed il Servizio Sociale dovrà riferire al Giudice Tutelare con periodicità non superiore a sei mesi sull'andamento degli interventi e sui rapporti mantenuti dai minori con entrambi i genitori e sull'attuazione del progetto predisposto da questo Tribunale.
47 Quanto al mantenimento della prole dall'art. 337 ter c.c. stabilisce che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Nel caso in esame si deve, allora, prendere atto che i minori sono stati collocati presso il padre, il quale si dovrà fare carico di provvedere in via diretta alle loro esigenze, sicché occorre prevedere che anche la madre contribuisca alle loro esigenze mediante il versamento di un assegno periodico. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414). Ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. civ. 16.09.2020
n. 19299), non implica che debba esservi una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di
48 filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità economiche occorre tenere conto specie se esse siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori. Di conseguenza, se il richiamo alla diseguale capacità di reddito e patrimoniale delle parti può costituire il punto di partenza per la determinazione dei rispettivi contributi economici, esso va poi integrato con riferimenti puntuali alle necessità specifiche dei figli (Cass. civ.
04.05.2009 n. 10222).
Nel caso in esame, il svolge l'attività di cuoco, anche se Pt_1
prevalentemente nel periodo primaverile ed estivo, mentre la CP_1
lavora con contratti stagionali presso strutture recettive alberghiere e probabilmente percepisce qualche piccolo emolumento anche mediante l'effettuazione di servizi fotografici.
Va, nondimeno, osservato che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al
Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n.
11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli. Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta, allora, allegare meramente uno stato di disoccupazione (o un'occupazione saltuaria, come nel caso in esame), dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro. Tenuto conto, allora, dei modestissimi redditi percepiti dalla appare equo porre a suo carico un CP_1
assegno mensile complessivo di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli,
49 oltre al 30 % delle spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee
Guida del CNF.
Va, infine, rigettata la domanda avanzata dalla volta al CP_1
riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento. A tal proposito, va premesso che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita, caratterizzato da assistenza morale e materiale come il matrimonio, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e, quindi, il diritto all'assegno
(Cass. civ. 12.12.2023 n. 34728). Invero, la ratio dell'assegno di mantenimento nella separazione, poggia sul rilievo che, nel corso della separazione, sono “sospesi” solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, incompatibili con il venir meno della convivenza, mentre è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, “sì da potersi affermare che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento costituisce una continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, previsto dall'art. 143 cod. civ.” (Cass. 10 giugno 2022, n. 18862).
Nondimeno, la costituzione di un'altra famiglia di fatto “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che esclude la prosecuzione di ogni solidarietà matrimoniale con l'altro coniuge” (vedi in tal senso già
Cass. civ. 19.12.2018 n. 32871).
Nella fattispecie in esame la ha instaurato un rapporto di CP_1
convivenza con con il quale ha avuto un altro figlio, CP_8
come riferito dallo stesso sentito come teste. Di conseguenza si CP_8
deve ritenere che si sia al cospetto di una vera e propria famiglia di fatto che fa venire meno il diritto all'assegno di mantenimento per il coniuge separato. Infatti, se è vero che per potere riscontrare la sussistenza dei requisiti della “famiglia di fatto” non è necessario che le parti interessate
50 coabitino, nondimeno, la coabitazione fa presumere che le parti abbiano dato vita a quello “stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” che caratterizza la convivenza
(Cass. civ. 9178/2018; Cass. civ. n. 34728/2023).
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa, che rendeva indispensabile il ricorso all'autorità giurisdizionale, della soccombenza reciproca e della mutevolezza nel tempo della situazione di fatto che rendeva imprevedibile l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, il curatore speciale dei minori ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3166/2020 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], e Controparte_1
nata a [...] il [...] uniti in
[...]
matrimonio nel Comune di Taormina, in data 14.02.2011, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al numero 1 parte I ufficio 1, anno 2011;
2) rigetta le domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti;
3) affida i minori nata a [...] il [...], CP_4
nata a [...] il [...], e CP_5 Parte_4
nato a [...] il [...] al Servizio Sociale del Comune di
Taormina, con prescrizione di collocarli presso l'abitazione del padre, con il supporto della educativa domiciliare, e con prescrizione di farli nuovamente prendere in carico dal servizio territoriale di neuropsichiatria infantile per la prosecuzione degli interventi di
51 competenza;
prescrive al Servizio affidatario di organizzare uno spazio neutro nel quale i minori potranno incontrare la madre con la frequenza di due incontri alla settimana, sulla base della disponibilità del medesimo Servizio, che dovrà non solo guidare la ad CP_1
un corretto approccio con i figli, ma anche assicurare la necessaria vigilanza affinché quelle carenze registrate nelle capacità educative della non determinino situazioni pregiudizievoli per i CP_1
minori; visto l'art. 5 bis legge 04.05.1983 n. 184, dispone che il
Servizio affidatario possa assumere tutte le decisioni relative alla questioni di maggiore importanza nell'interesse dei minori e possa compiere direttamente tutti gli atti funzionali ad assicurare un adeguato rapporto dei minori con il genitore non collocatario, mentre i genitori potranno continuare ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale in tutti gli altri ambiti;
dispone che l'affidamento avrà la durata di ventiquattro mesi e che il Servizio
Sociale dovrà riferire al Giudice Tutelare con periodicità non superiore a sei mesi sull'andamento degli interventi e sui rapporti mantenuti dai minori con entrambi i genitori e sull'attuazione del progetto predisposto da questo Tribunale;
dispone che il Servizio
Sociale affidatario comunichi a questo Tribunale ed ai genitori il nominativo del responsabile dell'affidamento entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento;
dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore per la vigilanza sulla sua attuazione;
4) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a un assegno mensile complessivo Parte_1
di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al 30 % delle
52 spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del
CNF;
5) rigetta la domanda avanzata dalla volta al CP_1
riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
7) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taormina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 08/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
53
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3166 del Registro Generale Contenzioso 2020
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...]
Marconi, n. 7, ed elettivamente domiciliato in Messina, via Dogali, n. 25, presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA CLAUDIA, (C.F.:
, fax: 090/712992, pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il Controparte_1
16/09/1988, C.F.: , e residente in [...], C.F._3
via Guglielmo Marconi, 7, elettivamente domiciliata in Catania, via
Benedetto Guzzardi, n. 27, presso lo studio dell'avv. CONSALVO
YANETH, (C.F.: , pec: C.F._4
che la rappresenta e difende Email_2
per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
1 avv. , (C.F.: ) n.q. di CP_2 CP_3 C.F._5
curatore speciale (nominato con provvedimento del 24.03.2023) di nata a [...] il [...] e CP_4 CP_5
nata a [...] il [...], ivi residenti in [...], rappresentata e difesa da se stessa;
PARTE INTERVENIENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il Controparte_1
16.09.1988, contraevano nel Comune di Taormina, in data 14.02.2011, matrimonio civile iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al numero 1 parte I ufficio 1, anno 2011.
Dall'unione nascevano tre figli, nata a [...] il CP_4
28.11.2011, nata a [...] il [...] e nato a CP_5 Per_1
Taormina il 01.10.2014.
Con ricorso depositato il 05.08.2020 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Messina che venisse pronunciata la separazione dei coniugi, addebitandone la responsabilità alla moglie, e che i figli minori fossero affidati in via esclusiva al padre, assegnando a lui la casa coniugale sita in
Taormina via G. Marconi, n.7, con tutti gli arredi e ponendo a carico della resistente l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di € 700,00 per il mantenimento dei figli minorenni, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche, con rivalutazione annuale dell'assegno secondo gli indici Istat.
A sostegno delle suddette domande, evidenziava Parte_1
che i rapporti tra i coniugi si erano via via incrinati a causa dell'incomprensibile carattere litigioso della la quale aveva CP_1
assunto nei suoi confronti atteggiamenti possessivi e di morbosa gelosia,
2 violando continuamente la sua privacy, prendendogli il cellulare o mettendolo sotto controllo. Riferiva, poi, che la moglie, dal mese di dicembre 2019, non aveva più voluto avere rapporti intimi con lui e dall'inizio del 2020 era tornata spesso a casa la sera, in compagnia di un'amica, dopo aver assunto notevoli quantità di sostanze alcoliche.
Rilevava che egli aveva cercato, nonostante tutto, di mantenere unita la famiglia ma, improvvisamente, era stato messo alla porta dalla moglie, che non gli aveva consentito di rientrare a casa, comunicandogli l'intenzione di separarsi e lasciandogli dietro la porta di casa un sacco con alcuni dei suoi effetti personali, nonché il cane di famiglia che egli aveva acquistato nell'interesse dei figli. Lamentava, poi, che la moglie, dopo la separazione di fatto, aveva prelevato la somma di € 10.700,00 da un conto a lui intestato, utilizzando abusivamente le sue “credenziali” online, e non gli aveva più consentito di mantenere un rapporto con i figli, che aveva potuto incontrare solo dopo diversi giorni, in data 1 agosto 2020 in un bar, alla presenza della Dichiarava, infine, di temere che la CP_1 CP_1
potesse portare i figli all'estero o potesse comunque trascurare i figli, posto che la stessa usciva spesso la sera e non si sapeva a chi affidasse la cura dei bambini.
Con ricorso in data 9 ottobre 2020, ribadiva la Parte_1
richiesta di adozione di provvedimenti provvisori urgenti già formulata nell'atto introduttivo del procedimento di separazione personale, lamentando che, nelle more del procedimento, la moglie non gli aveva consentito di stare con i figli e che ciò arrecava estremo pregiudizio alla serenità della prole. Sulla base di tali premesse, instava per l'affidamento esclusivo dei figli, per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della moglie e per il risarcimento del danno.
Con comparsa depositata il 04.12.2020, si costituiva
[...]
la quale contestava la ricostruzione dei fatti Controparte_1
offerta dal ricorrente, affermando che, in realtà, lo stesso aveva
3 volontariamente abbandonato il domicilio domestico, in data 21.07.2020, senza comunicare neppure dove andasse, e che la convivenza matrimoniale era stata caratterizzata da reiterate violenze fisiche e psicologiche, mai denunciate per timore di potere perdere i bambini, ritrovandosi in un paese straniero e priva di reddito. Evidenziava che solo a seguito degli ultimi fatti, verificatisi nei mesi di giugno e di luglio 2020, aveva avuto il coraggio di denunciare le violenze che lei aveva subito dal marito, con la connivenza del suocero, sporgendo querela in data 27.07.2020, a seguito della quale il Pubblico Ministero aveva formulato il 24.10.2020 richiesta di rinvio a giudizio. Riferiva che il era stato sempre avvezzo all'uso Pt_1
di alcool e l'aveva spesso tradita con altre donne, umiliandola, ragione per la quale ella aveva, negli ultimi tempi, rifiutato di intrattenere rapporti intimi con il marito, il quale era divenuto per tale motivo ancora più violento ed aggressivo. Evidenziava, pertanto, che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile non per le ragioni esposte dal ricorrente, ma per i continui maltrattamenti e tradimenti del marito, il quale aveva mostrato repulsione nei suoi confronti anche sotto il profilo estetico, in quanto affetta da obesità “di terzo grado”, tanto che aveva dovuto sottoporsi ad un intervento di resezione gastrica ed a un conseguente intervento di addominoplastica e di mastoplastica additiva. Dichiarava, poi, che il marito, dopo essere andato via di casa, non aveva provveduto a mantenere lei ed i figli, mentre poco prima di allontanarsi da casa, in data
21.07.2020, aveva prelevato da un conto cointestato ad entrambi i coniugi la somma di € 60.000,00, sicché ella era stata costretta a prelevare dal conto del marito, per sopravvivere, la somma necessaria per potere provvedere ai bisogni primari propri e dei figli. Negava, poi, che fosse solita uscire la sera lasciando soli i bambini, evidenziando che era sempre stata una madre attenta e presente. Chiedeva, pertanto, che la separazione fosse addebitata al marito e che i figli minori fossero affidati in via esclusiva a lei, con diritto del padre di vederli, ove ritenuto opportuno e
4 necessario, in modo protetto, con ausilio degli assistenti sociali, tenuto conto del carattere violento del e del tentativo spregevole di Pt_1
quest'ultimo, volto ad allontanare i minori dalla madre. Chiedeva, altresì, che la casa coniugale fosse assegnata all'istante e che fosse posto a carico del il quale percepiva fino a circa 2.800,00 al mese lavorando Pt_1
presso il ristorante “Ferrara” di S. Teresa di Riva, la somma mensile di €
1.200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole e la somma di € 300,00 per il mantenimento della moglie, posto che lei era priva di lavoro e, per dedicarsi alla famiglia, aveva lasciato l'attività di cameriera in un albergo che svolgeva prima del matrimonio.
Con autonomo atto depositato in pari data Controparte_1
chiedeva in via d'urgenza che fosse stabilito a carico del
[...]
il pagamento di una somma mensile a titolo di mantenimento dei Pt_1
figli minori.
Con decreto reso in data 18 ottobre 2020, il Presidente delegato, avuto riguardo alle ragioni sostanziali del conflitto espresso dalle parti e considerata l'urgenza di pervenire all'adozione dei provvedimenti provvisori, anticipava l'udienza presidenziale e deferiva indagini sociali a cura del Servizio Sociale del Comune di Taormina per verificare le condizioni di vita dei minori ed accertare le criticità esposte dal ricorrente;
disponeva, nel contempo, accertamenti a cura del Consultorio Familiare sulla capacità genitoriale di entrambe le parti.
All'udienza presidenziale tenuta ex art. 708 c.p.c. in data 14.12.2020, il tentativo di conciliazione aveva un esito infruttuoso.
In tale sede riferiva di essere stato licenziato e di Parte_2
percepire esclusivamente il trattamento di disoccupazione da parte dell'INPS sino al mese di gennaio 2021, avendo lavorato nel corso del
2020 solo nei mesi di luglio e agosto e sino al 6 settembre;
lamentava che la moglie trascurava i figli ed aveva ostacolato i rapporti dei figli minori con lui, anche se, dal mese di ottobre 2020, aveva permesso ai figli di stare
5 con lui dal venerdì al lunedì pomeriggio;
negava, poi, di avere mai tenuto condotte aggressive nei confronti della moglie ed evidenziava di avere appreso che quest'ultima si frequentava con altro uomo. dichiarava che il marito aveva Controparte_1
visto i figli tutte le volte che lo aveva chiesto e che, ogni 2 settimane, li aveva tenuti con sé dal venerdì al lunedì; affermava di essere d'accordo sulla necessità di condividere effettivamente l'affido con il marito, ma voleva essere sicura che il avesse smesso di abusare Pt_1
nell'assunzione di alcool e che fosse in grado di controllare i suoi scatti di rabbia, sicché chiedeva che il marito si sottoponesse ad un percorso terapeutico;
evidenziava che i bambini si erano rasserenati dopo la separazione, posto che durante la convivenza matrimoniale avevano assistito alle condotte violente del padre nei confronti della madre;
lamentava che il marito, andando via di casa, aveva prelevato da un conto comune la somma di € 60.000,00.
Con ordinanza fuori udienza resa in data 22.12.2020 il Presidente
Delegato dava i provvedimenti provvisori nell'interesse dei coniugi e della prole, autorizzando la permanenza provvisoria dei figli presso la madre nella casa coniugale e facultando il padre a vederli e tenerli con sé due pomeriggi a settimana dalle ore 15,00 alle ore 21,00 da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato alle ore
21,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente tenendo conto delle esigenze dei minori;
disciplinava, inoltre, i tempi di permanenza dei figli minori con il padre durante le vacanze estive, quelle natalizie e quelle pasquali;
disponeva, infine, l'approfondimento delle deferite indagini sociali e psicologiche in ordine alle condizioni della prole e alla capacità genitoriale.
Alla successiva udienza del 22.02.2021 il Presidente delegato recepiva, con riferimento ai rapporti di natura economica, l'accordo delle
6 parti, che prevedeva il pagamento da parte del di un assegno Pt_1
mensile di € 300,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 70 % delle spese straordinarie.
Pervenute le informazioni richieste ai Servizi, il Presidente delegato, con ordinanza del 05/06.04.2021 definiva la fase presidenziale, autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando i figli minorenni , CP_4
e ad entrambi i genitori in maniera condivisa, prevedendo CP_5 Per_1
che gli stessi continuassero a convivere con la madre, disciplinando i tempi di permanenza dei figli minori con il padre, assegnando la casa coniugale con il relativo arredamento a Controparte_1
ordinando a di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno provvisorio
[...]
mensile di € 400,00 (in tal modo determinato anche in considerazione del godimento della casa coniugale) per contributo al mantenimento del coniuge stesso e dei figli (in ragione di € 100,00 per ciascun figlio e di €
100,00 per la moglie), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie per i medesimi figli;
nominava, infine, il Giudice Istruttore e dava le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio davanti a questo.
Con separato provvedimento reso in pari data il Presidente delegato, pronunciandosi sulle richieste di provvedimenti d'urgenza in precedenza avanzate da entrambe le parti, dichiarava l'inammissibilità della domanda avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti sanzionatori, in considerazione del fatto che, alla data della proposizione della domanda, non era stata adottata una disciplina - sia pure provvisoria - dei rapporti tra i genitori e la prole rispetto alla quale potesse ipotizzarsi un inadempimento o un contrasto legato all'ambiguità dei provvedimenti medesimi, mentre sottolineava che, a seguito della emissione dell'ordinanza presidenziale non occorreva più assumere alcuna decisione sulla domanda incidentale proposta dalla resistente con riferimento al mantenimento della prole.
7 Con ricorso depositato il 13.09.2021, lamentava Parte_1
che, da quando la moglie aveva Controparte_1
instaurato una relazione di convivenza con altro uomo, egli aveva notato un mutamento nell'atteggiamento dei minori nei suoi confronti, in quanto questi ultimi avevano mostrato una crescente intolleranza e si erano addirittura rifiutati di incontrarlo nei giorni stabiliti nella ordinanza presidenziale del 05.04.2021. In particolare, evidenziava che il precedente
9 settembre la IA , mentre si trovava a casa del nonno paterno, in CP_4
preda ad una forte crisi di rabbia, aveva distrutto oggetti, lanciato sedie, aveva pronunciato frasi offensive ed aveva urlato che quella non era la sua famiglia e che il vero padre era “ ”, vale a dire il convivente della Per_2
madre, e che né lei né i fratellini volevano stare con il padre, con il nonno e con gli zii. Osservava, poi, che gli atteggiamenti della IA CP_4
venivano imitati e ripetuti dagli altri fratelli più piccoli. Chiedeva, pertanto, che fosse adottato ogni rimedio per recuperare il rapporto padre – figli.
Con ricorso depositato il 24.09.2021 Controparte_1
evidenziava che aveva iniziato a svolgere, dal
[...] Parte_1
mese di giugno 2021, l'attività di cuoco presso il ristorante “Museo della pasta” di Taormina, sicché l'assegno mensile stabilito nella ordinanza presidenziale per il mantenimento dei tre figli, pari ad € 100,00 per ciascun figlio, non appariva più adeguato ed andava aumentato. Rilevava, inoltre, che lei era stata costretta a sporgere querela nei confronti del nonno paterno dei figli minori, per fatti gravi e reiterati verificatisi a Persona_3
danno dei minori, i quali, nel periodo estivo, in assenza del padre, impegnato al lavoro, erano soliti recarsi a casa del predetto nonno. In particolare, nella menzionata querela (prodotta in atti ma priva di data) ella aveva denunciato che in data 2 settembre 2021, avendo la minore CP_4
chiuso, per sbaglio, la porta di ingresso dell'abitazione, mentre tutti gli occupanti si trovavano fuori, il nonno paterno aveva ripetutamente sgridato la predetta minore ed aveva, quindi, fatto finta di cadere mentre accedeva a
8 casa da una finestra, proprio al fine di colpevolizzare la minore stessa, minacciandola che le avrebbe “spaccato la testa” e profferendo al suo indirizzo, le espressioni “handicappata e bastarda”; nella medesima querela aveva, poi, denunciato che in data 09.09.2021, mentre i minori si trovavano a casa del nonno paterno ed era presente anche la zia paterna
[...]
il primo aveva inveito contro gli stessi con espressioni Parte_3
minacciose e paventando l'intervento del tribunale e dei servizi sociali, perché “la mamma fa frequentare loro persone cattive”, così incutendo nei minori ansia e preoccupazione. Chiedeva, pertanto, che fosse aumentato l'assegno per il mantenimento dei tre figli e che fosse posto un divieto di permanenza dei minori presso l'abitazione del nonno paterno, Per_3
.
[...]
Con atto depositato il 29.09.2021 Controparte_1
ad integrazione del precedente ricorso del 24.09.2021, evidenziava
[...]
che in data 25.09.2021 ella aveva sporto querela nei confronti di
[...]
, in quanto quest'ultimo, nella medesima data, aveva aggredito la Pt_1
minore provocandole delle lesioni con una prognosi di sette giorni, CP_4
tanto che ormai tutti i minori si rifiutavano categoricamente di incontrare il padre. Chiedeva, pertanto, che in ragione della gravità dei fatti esposti, fosse disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e che, comunque, gli incontri del padre con i figli avvenissero con modalità protette.
Con comparsa depositata il 21.10.2021, nel subprocedimento scaturito dal ricorso del 13.09.2021, Controparte_1
negava di avere instaurato una relazione di convivenza ed evidenziava che l'uomo con il quale aveva iniziato a frequentarsi non si era mai intromesso nella vita dei figli minori. Rilevava che, viceversa, i problemi relazionali tra i minori ed il padre erano da ascrivere alle condotte violente tenute sia da sia dal di lui padre, che ella Parte_1 Persona_3
aveva denunciato, tra l'altro, per il reato di maltrattamenti in famiglia,
9 anche in ragione del fatto che era dipendente da alcool. Parte_1
Rilevava che tali condotte avevano formato oggetto delle istanze contenute nel ricorso da lei depositato il 24.09.2021 e nel successivo atto depositato il
29.09.2021 e ribadiva la richiesta di affidamento esclusivo dei minori alla madre e di disciplina con modalità protette degli incontri tra padre e figli.
Con comparsa depositata il 25.10.2021 nel subprocedimento scaturito dal ricorso del 24.09.2021, affermava che Parte_1
l'atteggiamento dei figli era indicativo di una possibile sindrome di alienazione parentale e che la stava strumentalizzando i minori CP_1
per vendicarsi del marito. Evidenziava che i bambini avevano senza alcun motivo manifestato una crescente rabbia nei confronti del padre e del nonno paterno, rifiutandosi di mangiare il cibo preparato dal nonno perché
“avvelenato”, urlando nei confronti del padre l'appellativo di “mostro” ed addebitando al padre ed al nonno situazioni mai accadute. Lamentava che dal 25 settembre 2021 la aveva arbitrariamente sospeso gli CP_1
incontri tra lui ed i figli, sulla base di accuse false. Quanto ai rapporti di natura economica, rilevava che egli aveva instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, che sarebbe venuto a scadere il 30.10.2021 e che anche la aveva visto migliorare la sua condizione economica, CP_1
avendo intrapreso una collaborazione lavorativa presso il B & B gestito dal suo nuovo compagno. Chiedeva, pertanto, che fossero rigettate le domande avversarie e che fosse adottato ogni provvedimento nell'interesse dei minori, previa C.T.U. al fine di accertare il nocivo coinvolgimento dei minori da parte della nel conflitto familiare. CP_1
Con la memoria integrativa depositata il 27 ottobre 2021, il ricorrente ribadiva tutte le sue domande. Lamentava che i figli minori si erano sempre più allontanati da lui a seguito del comportamento della che lo aveva screditato agli occhi dei figli sia come marito, CP_1
accusandolo ingiustamente di violenze fisiche e morali, sia come padre, dipingendolo come una persona inadeguata, violenta e pericolosa per i figli,
10 ed aveva sin dall'inizio limitato la frequentazione dei figli minori con il padre, tenendo un comportamento ostativo anche dopo l'emissione della ordinanza presidenziale, che aveva disciplinato i tempi di permanenza con entrambi i genitori, violando quanto disposto e negandogli la possibilità di mantenere una relazione con i figli, i quali ormai, manipolati dalla madre, rifiutavano la figura paterna. Chiedeva, pertanto, che fosse rivalutata la decisione di affidare i minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, posto che la aveva totalmente disatteso le regole di tale CP_1
modalità di affidamento, e che i bambini fossero collocati presso il padre, a tutela del loro diritto alla bigenitorialità. Quanto ai provvedimenti di natura economica, sottolineava che la propria situazione non era mutata, avendo lavorato solo qualche mese nel periodo estivo ed essendo attualmente disoccupato, con l'onere di provvedere al pagamento del canone locativo di
€ 500,00 mensili relativo alla sua abitazione. Chiedeva che fosse emesso, nei confronti della resistente, ogni opportuno provvedimento di tipo sanzionatorio ai sensi dell'art.709 ter c.p.c. e che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni sia a favore dei minori che a favore del padre, in conseguenza del suo comportamento alienante.
Con comparsa di costituzione davanti al Giudice Istruttore del
20.11.2021 contestava il contenuto Controparte_1
della memoria integrativa avversaria, ribadendo che il si era reso Pt_1
responsabile di gravi episodi di violenza e maltrattamenti, che lo stesso aveva abbandonato il domicilio domestico in data 21.07.2020 dopo una convivenza imperniata su reiterate violenze fisiche e psicologiche, che il era solito abusare nel consumo di alcool ed aveva ripetutamente Pt_1
tradito la moglie, che il dopo essersi allontanato da casa non Pt_1
aveva provveduto alle necessità della moglie e dei figli. Reiterava, pertanto, tutte le domande e difese già proposte, lamentando che il Pt_1
continuava a descriverla come una madre incapace ed inadeguata, mentre lei aveva sempre messo al primo posto l'interesse dei figli minori, tanto da
11 non insistere in sede di comparizione davanti al Presidente delegato nella domanda di affidamento esclusivo della prole, ma la situazione era successivamente degenerata a causa del comportamento del e del Pt_1
di lui padre, i quali avevano tenuto atteggiamenti aggressivi anche nei confronti dei minori, come risultava dalle querele che erano state da lei sporte.
All'udienza del 04.11.2021 i due subprocedimenti istaurati a seguito dei sopra menzionati ricorsi in corso di causa del 13.09.2021 e del
24.09.2021 (sub 2 e sub 3) venivano riuniti e, sentiti i procuratori delle parti, il Giudice Istruttore, riservava la decisione.
Con ordinanza depositata il 10.11.2021 il Giudice Istruttore rigettava la richiesta di affidamento esclusivo dei figli alla madre e di disciplina con modalità protette degli incontri tra padre e figli, confermando quanto già stabilito nell'ordinanza presidenziale del 05.04.2021 con riferimento all'affidamento dei figli minori ed ai tempi di permanenza con entrambi i genitori;
rideterminava l'assegno posto a carico di ed a Parte_1
favore di a titolo di contributo al CP_1 Controparte_1
mantenimento dei tre figli in € 150,00 mensili per ciascun figlio, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
disponeva C.T.U. al fine di individuare le cause del distacco mostrato dai figli minori nei confronti della figura paterna e verificare la capacità educativa di entrambi i genitori, la qualità del rapporto dei minori con entrambi i genitori, nonché per la individuazione di modalità idonee ad assicurare un equilibrato rapporto dei figli minori con entrambi i genitori.
Con ricorso ex art. 709 ult. comma c.p.c. depositato il 03.01.2022, chiedeva la modifica delle modalità Controparte_1
di visita del padre, tenuto conto del perentorio rifiuto della minore di CP_4
incontrare il genitore, nonché l'aumento dell'assegno previsto per il mantenimento dei figli minori, in considerazione del fatto che lei era in procinto di lasciare la casa coniugale e di reperire altro alloggio.
12 A seguito di tale ricorso, veniva aperto il subprocedimento sub 4, nel quale, con memoria depositata il 14.01.2022, Parte_1
contestava la fondatezza delle domande avversarie e chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, affermando che l'immobile era già stato abbandonato dalla controparte in data 23.12.2021, essendosi la trasferita in altro alloggio dove aveva instaurato convivenza CP_1
con altro uomo, mentre sottolineava di non potere comunque versare una somma superiore a quella già determinata, essendo egli nuovamente in uno stato di disoccupazione.
Con ordinanza del 27.01.2022 il Giudice Istruttore rigettava le domande formulate con il ricorso del 03.01.2022, evidenziando che la circostanza che i figli mostravano resistenze ad incontrare il padre era già emersa in seno al subprocedimento 3166/2 R.G. (ancora in corso) ove, con provvedimento del 10.11.2021, era stato disposto un accertamento tecnico, mentre non potevano essere modificate le statuizioni di natura economica in ragione di un fatto meramente ipotetico ed ancora non attuale (secondo quanto aveva affermato la stessa ricorrente), quale il trasferimento della madre con i figli in altro alloggio. Con ordinanza dell'08.02.2022 il
Giudice Istruttore autorizzava, quindi, Controparte_1
a rilasciare la casa coniugale ed a trasferirsi con i figli minori in
[...]
altra residenza, sempre nel comune di Taormina.
Depositate le memorie ex art. 183/6 c.p.c., all'udienza del
03.03.2022 il Giudice Istruttore provvedeva all'ammissione dei mezzi di prova richiesti;
in particolare, ammetteva l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale richiesta, nei limiti meglio specificati nella medesima ordinanza, disponeva l'assunzione di informazioni presso il
SERD di Letojanni per verificare se il fosse dipendente da Pt_1
sostanze alcoliche, autorizzava parte ricorrente a depositare in giudizio su supporto digitale i files di alcune registrazioni.
13 Nelle successive udienze venivano, quindi, espletate le prove orali ammesse.
Con ricorso depositato il 04.03.2022, chiedeva Parte_2
l'adozione nei confronti di di Controparte_1
provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., atteso che quest'ultima aveva trasferito la residenza propria e dei figli minori senza autorizzazione del giudice ed aveva costretto i figli a simulare con il padre di continuare a vivere nella casa coniugale. A sostegno della domanda depositava relazione investigativa dalla quale emergeva Parte_2
che la resistente viveva nel Comune di Taormina in luogo diverso dalla casa coniugale.
Con ordinanza del 07.04.2022 il Giudice Istruttore rigettava la domanda proposta con ricorso del 04.03.2022, rilevando che la relazione investigativa prodotta dal ricorrente non forniva prova di alcuna violazione delle statuizioni assunte con riferimento all'affidamento della prole, poiché
era stata autorizzata con Controparte_1
provvedimento dell'08.02.2022 a trasferirsi dalla casa coniugale in altra abitazione, mentre l'accertamento investigativo effettuato su richiesta del si riferiva ad un periodo successivo;
osservava, inoltre, che non Pt_1
sussistevano i presupposti per l'emissione di un provvedimento sanzionatorio ex art. 709 ter c.p.c., non essendo neppure emerso che da tale vicenda i figli minori avessero subito apprezzabile pregiudizio.
Nel corso delle operazioni peritali disposte in seno al sub procedimento sub 2, all'udienza del 06.10.2022, su richiesta del C.T.U., venivano sentiti davanti al Giudice Istruttore i tre minori. Rinviata la causa per il deposito della relazione di C.T.U., con note del 26.10.2022
[...]
riferiva che la IA si era “trasferita” presso l'abitazione Pt_1 CP_5
del padre, mentre la IA era stata ricoverata, d'urgenza, per una CP_4
“rottura psicotica”. Quest'ultimo fatto veniva confermato da
[...]
con note depositate il 31.10.2022, nelle quali Controparte_1
14 specificava che la “rottura psicotica” era stata verosimilmente determinata da gravi traumi e/o stress subiti, e che sarebbe stato compito della Servizio di Neuropsichiatria del Policlinico di Messina, che aveva in carico la minore, verificare le cause che avevano scatenato tale patologia.
Con successiva nota del 10.11.2022 Controparte_1
comunicava che entrambe le figlie minori, e dalla
[...] CP_4 CP_5
data del 02/11/2022, avevano espresso la volontà di non andare con il padre. Con istanza depositata il 17.11.2022, chiedeva, Parte_1
dal canto suo, che fossero attivati i competenti Servizi Sociali perché disponessero degli incontri tra lui e le figlie minori, e con CP_4 CP_5
modalità protette.
Con ordinanza del 19.11.2022 il Giudice Istruttore chiedeva al
Servizio di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina, che aveva in carico la minore di riferire se la eventuale previsione di CP_4
incontri tra la stessa minore ed il padre, con modalità protette, fosse compatibile con lo stato psicologico della minore e potesse giovare per ristabilire una situazione di serenità.
All'udienza del 19.01.2023 il Giudice Istruttore, preso atto che solo il figlio minore aveva mantenuto la frequentazione con il padre e Per_1
ritenendo che, con riferimento alla IA , fosse documentata una CP_4
situazione di salute psichica che certamente giustificava la sospensione degli incontri tra padre e IA, mentre con riferimento alla IA CP_5
non emergevano situazioni ostative di carattere obiettivo allo svolgimento degli incontri, essendo, peraltro, pacifico che, in occasione del recente ricovero della sorella, la IA si era recata presso il padre, CP_5
disponeva che il Servizio Sociale del Comune di Taormina organizzasse due incontri a settimana della durata di un'ora ciascuno tra il padre e la IA presso uno “spazio neutro” con l'intervento di specialisti che CP_5
potessero guidare i genitori ad un corretto approccio con la IA, al fine di superare le evidenziate difficoltà relazionali;
disponeva, altresì, la revoca
15 dell'assegno di mantenimento in favore della posto che era CP_1
pacifico che la stessa aveva instaurato relazione di convivenza con altro uomo con il quale aveva avuto un altro figlio.
Con ordinanza del 24.03.2023 il Giudice Istruttore, rilevato che dalla relazione trasmessa dal Servizio Sociale del Comune di Taormina, datata
21.03.2023, nella quale era stato illustrato l'andamento degli incontri stabiliti con provvedimento del 22.12.2022, emergeva che
[...]
non aveva prestato la necessaria collaborazione Controparte_1
per la corretta attuazione degli incontri tra padre e IA ed aveva affermato falsamente che la IA sarebbe rimasta profondamente turbata, ammoniva a collaborare con il Servizio per Controparte_1
l'attuazione degli incontri previsti con provvedimento reso all'udienza del
22.12.2022.
Con ordinanza collegiale emessa sempre in data 24.03.2023 il
Tribunale nominava, quindi, l'avv. curatore speciale Controparte_6
delle minori nata a [...] il [...] e CP_4 CP_5
nata a [...] il [...], essendo emersa una situazione tale
[...]
da precludere l'adeguata rappresentanza delle stesse da parte di entrambi i genitori.
Con comparsa depositata il 03.05.2023 si costituiva l'avv. Signorina
, quale curatore speciale delle predette minori. La stessa CP_2
evidenziava che in data 06.04.23 aveva effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione delle due minori, unitamente all'assistente sociale dott.ssa riferiva, quindi, che in quella occasione la minore Per_4
non era apparsa disturbata a seguito della comunicazione che CP_5
avrebbe dovuto recarsi presso la sede del Servizio Sociale per incontrare il padre, né aveva manifestato opposizione tant'è che aveva raggiunto la sede del Servizio con apparente tranquillità unitamente alla madre, ma lì giunta la stessa aveva manifestato disappunto per tali incontri, in quanto coincidenti con le giornate fissate per il basket, e, nonostante le
16 sollecitazioni del Curatore e dell'Assistente Sociale, aveva opposto un fermo rifiuto a raggiungere il padre già presente nella saletta adiacente, mentre aveva accettato solamente di salutarlo. Il curatore osservava che solo in data 26 Gennaio 2023, a seguito di programmazione del Servizio
Sociale, la minore aveva incontrato il padre in spazio neutro, ma, CP_5
benché durante tale incontro la stessa avesse dimostrato entusiasmo ad intrattenersi con lui, tanto da esprimere il desiderio di fare i successivi incontri a casa del padre e con il fratellino senza la presenza Per_1
dell'Assistente Sociale, successivamente non vi erano stati altri incontri, in quanto la madre aveva sempre Controparte_1
comunicato, a mezzo del suo procuratore, che era rimasta turbata CP_5
dal primo incontro e non sarebbe stata presente al successivo incontro. Il
Curatore, nondimeno, evidenziava che la aveva spiegato a lei CP_1
in termini diversi il rifiuto di incontrare il padre da parte della IA
facendo riferimento a dei fatti per i quali la minore era stata CP_5
escussa a sommarie informazioni ed aventi ad oggetto presunti abusi sessuali, che si sarebbero verificati ad opera del durante la Pt_1
permanenza di presso la sua abitazione, nel corso del ricovero di CP_5
, sicché occorreva verificare se fosse stata aperta una indagine penale CP_4
a carico del e per quali reati. Quanto, poi, alla minore , il Pt_1 CP_4
Curatore rilevava che la diagnosi di “Breakdown psicotico in paziente con disturbo dell'adattamento con ansia e fluttuazione del tono dell'umore: disagio correlabile anche ad eventi di vita sfavorevoli” non dava piena contezza delle ragioni per le quali la minore si trovava in quello stato, che avrebbe potuto anche essere riconducibile al trauma subito quale conseguenza della frattura della sua unità familiare. Sottolineava, infine, che le dinamiche conflittuali tra i genitori erano diventate sempre più ingravescenti e che l'ostilità nei confronti del padre era stata alimentata dalle minori con accuse sempre più gravi, sicché appariva necessario disporre in via d'urgenza l'affidamento delle minori e al CP_5 CP_4
17 Servizio Sociale competente territorialmente con incarico di individuazione e collocamento delle stesse in una struttura comunitaria specializzata.
All'udienza del 04.05.2023 il procuratore di Controparte_1
riferiva che la vicenda relativa ai presunti abusi sessuali ai
[...]
danni della minore aveva tratto origine da una denuncia sporta dal CP_5
o dalla di lui sorella, con cui si chiedeva all'autorità inquirente di Pt_1
accertare eventuali responsabilità per la rottura psicotica della IA , CP_4
anche in relazione al fatto che la minore aveva fatto menzione di approcci sessuali da parte di un minore e forse anche di adulti;
nell'ambito di questo procedimento la Questura di Messina aveva ricevuto una delega da parte del Pubblico Ministero minorile per sentire le minori e la minore , in CP_4
tale circostanza, alla presenza di una psicologa e senza la presenza della madre, aveva riferito che lei non voleva andare dal papà poiché questi la picchiava e pretendeva di farsi la doccia insieme a lei e di insaponarla con le mani nonostante lei non volesse. A seguito di ciò e delle ulteriori indagini espletate, la Procura presso il Tribunale per i minorenni aveva chiesto l'archiviazione del procedimento a carico di ignoti con riferimento alla ipotizzata condotta delittuosa da parte di un minorenne ai danni di ed aveva trasmesso gli atti alla Procura davanti al Tribunale CP_4
ordinario, ravvisando estremi di reato nei confronti di Parte_1
Il procuratore della rilevava, nondimeno, che la Procura presso CP_1
il Tribunale ordinario aveva formulato richiesta di archiviazione anche con riferimento ai fatti riferiti da che sarebbero stati commessi dal padre CP_4
mentre la aveva intenzione di proporre Parte_2 CP_1
opposizione.
Il Giudice Istruttore disponeva, quindi, alla medesima udienza,
l'acquisizione della documentazione relativa al procedimento penale nel quale era stata formulata la richiesta di archiviazione prima menzionata.
In data 26.06.2023 il C.T.U. dott. depositava la Persona_5
relazione sugli accertamenti compiuti ed all'udienza dell'11.07.2023 il
18 Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, riservava la decisione.
Con ordinanza del 19.07.2023 il Giudice Istruttore affidava i minori nata a [...] il [...], nata a CP_4 CP_5
Taormina il 29.11.2012, e nato a [...] il [...] Parte_4
al Servizio Sociale del Comune di Taormina, con prescrizione di collocarli in idonea comunità e di assicurare la frequentazione con entrambe le figure genitoriali presso la struttura di ricovero e alla presenza di personale specialistico al fine di proteggere i minori stessi da eventuali condotte dei genitori che potessero essere pregiudizievoli per la loro serenità e, nello stesso tempo, per guidare i genitori ad un corretto approccio con i figli minori;
prescriveva al Servizio Sociale affidatario di far prendere in carico i minori da parte del Servizio NPIA dell'ASP competente per un supporto psicologico e di guidare i genitori verso un percorso di sostegno alla genitorialità, formulando, in base ai risultati che sarebbero stati conseguiti, un progetto di intervento volto al rientro dei minori in famiglia;
prescriveva ad entrambi i genitori di collaborare con il Servizio Sociale affidatario e di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, secondo le indicazioni che sarebbero state agli stessi fornite dal Servizio affidatario.
Con ordinanza del 05.10.2023 il Giudice Istruttore, su richiesta del curatore speciale delle minore e prescriveva al Servizio CP_4 CP_5
Sociale affidatario di sospendere gli incontri previsti tra i minori , CP_4
e e gli specialisti psicologi o psichiatri nell'ambito degli CP_5 Per_1
interventi di sostegno intrapresi in forza del provvedimento del 19.07.2023, fino alla data della testimonianza delle minori innanzi al Gip presso il
Tribunale di Messina, onde evitare di inficiare i racconti delle minori in sede penale a seguito della sovrapposizione di interventi con diversa finalità.
Con nota depositata in data 19.01.2024, il curatore speciale dei minori rappresentava che era venuto meno il motivo ostativo che aveva
19 giustificato la sospensione degli incontri previsti tra i minori e gli specialisti psicologi o psichiatri nell'ambito degli interventi di sostegno fino alla data della testimonianza delle minori innanzi al Gip presso il
Tribunale di Messina, sicché il Giudice Istruttore, con provvedimento del
20.01.2024, prescriveva al Servizio Sociale affidatario di far riprendere i predetti incontri.
Esaurita la prova testimoniale, all'udienza del 27.03.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice
Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo i termini di rito previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica, previa trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero.
Ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendono intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è
20 divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale può serenamente affermarsi, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, ivi compreso il comportamento delle parti, con riferimento non solo alle risultanze del tentativo di conciliazione ma anche alle vicende successive, l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza, pure a prescindere da elementi addebitabili ad uno o all'altro dei coniugi. Invero, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Inoltre, in sede di udienza presidenziale, è emerso come il contenuto del rapporto coniugale fosse divenuto del tutto inidoneo a realizzare la personalità dell'una o dell'altro, tanto che già era cessata la convivenza.
Infine, va sottolineato che, nel corso del procedimento, la ha CP_1
instaurato convivenza con altro uomo dal quale ha avuto un figlio e tale circostanza dimostra che la stessa è ormai proiettata verso un progetto di vita incompatibile con la prosecuzione del rapporto matrimoniale. Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia dal ricorrente che dalla resistente.
Riguardo alla domanda di addebito formulata da entrambe le parti, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di
21 situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021;
Cass. 12.01.2000 n. 279).
Il ha affermato che la disgregazione della unità familiare Pt_1
era stata la conseguenza delle condotte litigiose, possessive e di morbosa gelosia della la quale, dal mese di dicembre 2019, non aveva CP_1
più voluto avere rapporti intimi con lui e, nel luglio 2020, lo aveva messo alla porta, non consentendogli di rientrare a casa.
La ha, invece, affermato che la crisi coniugale era stata CP_1
una conseguenza dei tradimenti e delle condotte violente e maltrattanti tenute dal marito, spesso in preda ai fumi dell'alcool, nei suoi confronti anche alla presenza dei figli, fino a quando lo stesso, in data 21.07.2020, aveva abbandonato il domicilio domestico.
Entrambi i coniugi non hanno, però, dimostrato il nucleo fondamentale delle loro accuse e, soprattutto, l'esistenza di un nesso causale tra le condotte ascritte alla controparte e la definitiva fine dell'unione coniugale.
In particolare, nessuna prova ha fornito il delle asserite Pt_1
condotte litigiose, possessive e di morbosa gelosia della CP_1
mentre è certo che il rapporto coniugale è andato progressivamente in crisi tanto che la già dal mese di dicembre 2019 non aveva più CP_1
voluto avere rapporti intimi con il marito. Quest'ultima circostanza è stata ammessa dalla nella comparsa di costituzione e la stessa ha CP_1
giustificato tale suo comportamento come reazione ai ripetuti tradimenti del marito con altre donne. Nondimeno, anche di tali asserite violazioni dell'obbligo di fedeltà coniugale non è stata fornita alcuna prova, sicché la
22 difesa della finisce in parte con il corroborare la ricostruzione CP_1
dei fatti fornita dal marito, secondo cui le prime incomprensioni tra i coniugi sono state determinate dal sospetto di reciproci tradimenti. Peraltro, va osservato che tale situazione, pur non avendo direttamente determinato la fine dell'unione, ha verosimilmente logorato il rapporto coniugale fino a provocarne la completa dissoluzione, favorendo l'emergere di crescenti dissidi e di condotte incompatibili con un progetto di vita in comune.
Invero, l'intimità sessuale è da valutare come «uno dei fini essenziali del matrimonio» e il rifiuto del coniuge, «basato su una repulsione personale»,
è da valutare come «gravemente oltraggioso», sicché non può escludersi che la «intollerabilità della convivenza» possa derivare dall'«irremovibile atteggiamento» tenuto dalla donna nei confronti del coniuge, che ha certamente provocato «frustrazione, disagio, danni sul piano psico-fisico»,
e configura «violazione dell'inderogabile dovere di assistenza morale», impedendo «l'esplicarsi della comunione di vita nel suo profondo significato» (Cass. 06.11.2012 n. 19112), ma è agevole osservare che nella fattispecie in esame i sospetti di infedeltà e l'astinenza sessuale sono sfociati, come sottolineato dalla stessa in una crescente CP_1
conflittualità tra le parti, nella quale entrambi i coniugi hanno accusato l'altro di condotte irresponsabili, connotate dalla mancanza di freni inibitori, come conseguenza dell'abuso di sostanze alcoliche. A tal proposito, va osservato che le accuse del nei confronti della Pt_1
moglie secondo cui quest'ultima avrebbe iniziato a tornare a casa la sera ubriaca non hanno trovato specifico riscontro, ma anche le accuse della nei confronti del marito con riferimento all'abuso di sostanze CP_1
alcoliche poggiano su elementi istruttori in larga parte equivoci.
Si deve premettere che non risulta in alcun modo che il Pt_1
fosse un alcolizzato. Diversi testimoni hanno riferito di non avere mai visto il ubriaco, pur conoscendolo da molti anni (vedi le deposizioni di Pt_1
di di , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
23 mentre alcuni testimoni hanno dichiarato di avere saputo che il si Pt_1
ubriacava dalla stessa In particolare, il teste CP_1 Tes_4
ha riferito di non avere mai visto il ubriaco, ma di avere
[...] Pt_1
sentito una registrazione nella quale la veniva picchiata e la CP_1
stessa diceva all'uomo “sei ubriaco”; analogamente, la teste
[...]
sorella del ricorrente, ha affermato che non sapeva che il Parte_3
fratello facesse abuso di alcool fino a quando non glielo aveva riferito la durante il lockdown, ma ha specificato di non avere chiesto al CP_1
fratello se ciò fosse vero ed ha aggiunto di non avere mai visto personalmente il fratello ubriaco o bere. D'altronde, va osservato che le conversazioni sul programma di messaggistica WhatsApp prodotte in atti non appaiono in contraddizione con quanto riferito dalla teste
[...]
poiché è sempre la in dette conversazioni a Parte_3 CP_1
lamentarsi del fatto che il marito beveva e che era aggressivo nei suoi confronti, mentre non risulta in alcun modo che Parte_3
abbia fatto riferimento a specifici episodi ai quali ella abbia assistito, sicché appare del tutto verosimile che la stessa non abbia inteso contraddire la per non inasprire il conflitto o, più semplicemente, per il fatto CP_1
che non aveva una puntuale conoscenza dei fatti. Quanto, poi, alla registrazione nella quale la diceva all'uomo, chiaramente da CP_1
identificarsi nel marito, “sei ubriaco”, è sufficiente osservare che tale frase non fornisce di per sé prova del fatto che il fosse, in quel Pt_1
momento, alterato a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche, specie perché pronunciata da un soggetto che era consapevole del fatto che quella conversazione veniva registrata e che poteva, pertanto, a vere tutto l'interesse a precostituirsi una prova in suo favore. Assorbente appare, poi, il rilievo che il si è sottoposto a specifici teste presso il SERD e, Pt_1
come risulta dalla documentazione prodotta, è stata esclusa la sussistenza
“dei requisiti che posano giustificare abuso di alcolici”. Naturalmente ciò non esclude che occasionalmente il potesse essersi ubriacato, Pt_1
24 anche perché la documentazione sopra menzionata si riferisce a parecchio tempo dopo i fatti, ma non appare verosimile che lo stesso, all'epoca dei fatti, fosse un alcolizzato e che possa essere “guarito” senza sottoporsi ad alcuna terapia disintossicante. Come si è detto, invece, è possibile che in alcuni frangenti il si sia ubriacato. Pt_1
Poco rilevante appare, invero, la deposizione resa sul punto dalla teste la quale ha riferito che il Testimone_5 Pt_1
faceva uso abituale di alcool, ma ha specificato che ella non aveva mai visto tale circostanza, che le era stata riferita dalla Molto più CP_1
precisa è, invece, la deposizione del teste il quale ha Testimone_6
riferito che in una circostanza a pranzo nel 2020, in sua presenza, il si era ubriacato con la birra ed altri alcolici ed aveva ingiuriato la Pt_1
moglie. Il medesimo teste ha, quindi collocato temporalmente tale fatto nel periodo immediatamente successivo alla revoca delle restrizioni governative per il contrasto della epidemia da OV 19 (vale a dire non prima del mese di maggio 2020) ed ha aggiunto che a distanza di qualche settimana vi era stato un altro pranzo cui aveva partecipato ed anche in tale circostanza il si era ubriacato. Va, nondimeno, osservato che Pt_1
questi due episodi non dimostrano che il fosse solitamente Pt_1
ubriaco e che per tale motivo fosse privo di freni inibitori. Infatti, da un lato, il teste ha fatto riferimento a due episodi specifici e, dall'altro lato, la condotta del si colloca in un momento in cui il rapporto Pt_1
coniugale era già in profonda crisi, come emerge anche nelle conversazioni whatsApp tra la resistente e tanto che Parte_3
l'assunzione di alcolici sembra potere essere, in qualche modo, una conseguenza del precipitare degli eventi e non la causa dei frequenti dissidi tra i coniugi.
In tale situazione appare, poi, irrilevante verificare le modalità con le quali il si è allontanato dalla casa coniugale. La ha Pt_1 CP_1
affermato che il marito aveva improvvisamente abbandonato la famiglia
25 mentre il ha sostenuto di essere stato cacciato di casa dalla Pt_1
moglie. Invero, dall'esame delle deposizioni dei testi sembra che la cessazione della convivenza sia stata in qualche modo l'epilogo della crisi coniugale, sicché appare irrilevante verificare se sia stata la conseguenza della iniziativa di un coniuge o dell'altro. Il teste ha Testimone_4
riferito, in particolare, di avere saputo dalla che CP_1
l'allontanamento del marito era stato concordato e, analogamente, la teste ha riferito che il giorno 21 luglio 2020, in Testimone_5
cui è cessata la convivenza, la non si trovava neppure a CP_1
Taormina, in quanto si era recata a casa sua a Pedara per consentire al marito di andare via di casa prendendo le sue cose senza che i bambini ne venissero a conoscenza. E' evidente, pertanto, alla luce di tali deposizioni, che non vi è stato alcun abbandono della casa coniugale da parte del
D'altro canto, non sembra neppure che il nella Pt_1 Pt_1
mattinata del 21 luglio 2020, sia stato cacciato via di casa dalla moglie.
Tale ricostruzione dei fatti appare, infatti, in irrimediabile contrasto con l'affermazione resa dai due testimoni sopra indicati, secondo cui la quel giorno non si trovava neppure a Taormina, mentre le CP_1
diverse deposizioni sulle quali essa si fonda appaiono poco affidabili.
Infatti, è assai verosimile che i testimoni e Parte_3
si siano limitati a ripetere una circostanza appresa Testimone_7
dallo stesso non risultando in alcun modo che fossero presenti ai Pt_1
fatti, mentre la deposizione del teste il quale ha Testimone_3
riferito di avere visto il fuori di casa con una busta in mano con Pt_1
dei vestiti, non è dirimente, perché è ben possibile che il fosse lì a Pt_1
seguito di un accordo in precedenza preso con la moglie, mentre è stato lo stesso a dire al teste, come da quest'ultimo ricordato, che la Pt_1
moglie lo aveva cacciato di casa. Peraltro, benché debba escludersi che il
21 luglio 2020 la abbia cacciato via di casa il marito, nulla, CP_1
invece, esclude che l'accordo tra i coniugi fosse stato preceduto da una
26 discussione nella quale la abbia detto al marito che avrebbe CP_1
dovuto allontanarsi da casa. Va, anzi, osservato che una tale affermazione viene espressamente effettuata dalla in occasione del litigio tra CP_1
i coniugi del 28 giugno 2020, del quale è stato prodotto un file audio.
Infatti, nel corso di detto litigio, la intima al marito “vattene CP_1
subito”, “vattene” ed è assai plausibile che tale richiesta sia stata nuovamente formulata anche nei giorni successivi, con ciò in parte giustificando l'affermazione del marito secondo cui egli era stato cacciato via di casa dalla moglie.
In ogni caso, come si è detto sopra, appare evidente che la cessazione della convivenza è stato la conseguenza della definitiva disgregazione della unità familiare, già manifestatasi in tutta la sua gravità in occasione del litigio del 28.06.2025, che è documentato attraverso un file audio. Infatti, in tale file audio si sente il rumore di uno schiaffo ed alla luce delle dichiarazioni successive delle parti si comprendere che tale schiaffo è stato inferto dal nei confronti della si sente, nondimeno, Pt_1 CP_1
anche quest'ultima rivolgersi nei confronti del marito con gli appellativi ingiuriosi quali “cretino”, “pezzo di merda” e con un atteggiamento palesemente provocatorio. Peraltro, il comportamento della va CP_1
esaminato tenendo conto del fatto che lei era ben consapevole che quella conversazione veniva registrata e che avrebbe potuto essere da lei utilizzata in un eventuale giudizio di separazione che ormai, appariva inevitabile, in considerazione della situazione relazionale esistente tra le parti, quale traspare chiaramente dalle conversazioni WhatsApp tra la e CP_1
Parte_3
Va, infine, osservato che la ha accusato il marito che era CP_1
una persona violenta. Nondimeno, di ciò non vi è prova adeguata, non essendo sufficiente osservare che il è stato condannato in primo Pt_1
ed in secondo grado in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, posto che gli elementi di conoscenza desumibili
27 dalle sentenze penali prodotte in atti non trovano pieno riscontro nell'attività istruttoria compiuta in seno al presente giudizio. Al contrario il teste ha affermato di non avere mai visto la Testimone_8
con segni di percosse o lividi, mentre il teste CP_1 Tes_7
ha dichiarato di non avere mai “assistito o sentito dire di
[...]
violenze”.
Non vi è dubbio che nel corso dei litigi che hanno caratterizzato le ultime fasi della convivenza matrimoniale, il si sia rivolto alla Pt_1
moglie con frasi ingiuriose, come riferito dal teste e Testimone_1
dal teste ma si deve presumere che tali Testimone_5
condotte ingiuriose siano state in gran parte reciproche, come emerge chiaramente dalla registrazione audio del litigio del 28.06.2020. Invero,
l'unico episodio nel quale risulta con certezza che il ha dato uno Pt_1
schiaffo alla moglie è proprio quello prima menzionato del 28.06.2025, ma
è evidente che esso è intervenuto in una situazione relazionale compromessa e, peraltro, dalla registrazione audio non è possibile neppure desumere chiaramente la gravità della condotta, pur potendosi presumere che la non abbia subito alcun concreto danno fisico, non CP_1
avendo neppure ritenuto opportuno farsi refertare.
Se è vero, allora, che la condotta di un coniuge che si traduce in fatti di violenza nei confronti dell'altro coniuge ed in forme di persecuzione morale costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito dall'art. 143, comma 2 c.c., oltre che del dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia, tale da giustificare la pronuncia di addebito della separazione, va tuttavia, osservato che l'indagine del giudice sulla intollerabilità della convivenza, provocata da condotte violente e di persecuzione morale di un coniuge nei confronti dell'altro, non può fondarsi sul solo esame atomistico delle singole specifiche condotte, in quanto implica la valutazione dei fatti in un unico contesto, con riferimento all'atteggiamento complessivamente tenuto (Cass. 02.09.2005 n.17710). La
28 Suprema Corte ha, poi, sottolineato (Cass. n. 817/2011; Cass. 8928/12) che la domanda di addebito formulata da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro può ritenersi fondata anche quando risulti provato un unico episodio di percosse, ma ciò solo nel caso in cui il comportamento appaia, comunque, idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, mentre nel caso in esame l'episodio del 28.06.2025 sembra di modesta capacità lesiva e, comunque, risulta inserito in una dinamica relazionale già largamente compromessa, in cui l'aspro conflitto tra le parti non appare essere la causa, bensì, eventualmente, la conseguenza della disgregazione della unità familiare.
Ritiene, pertanto, il collegio che le domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti vadano disattese.
Quanto all'affidamento della prole, entrambe le parti hanno chiesto l'affidamento esclusivo dei figli a sé. Le suddette domande sono state esaminate dal Giudice Istruttore nel corso del giudizio ed occorre in questa sede richiamare le motivazioni dei provvedimenti emessi, che il collegio fa proprie.
Con ordinanza del 10.11.2021 il Giudice Istruttore ha rilevato che la aveva chiesto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e la CP_1
disciplina con modalità protette degli incontri con il padre sulla base essenzialmente di due episodi, il primo verificatosi il 2 settembre 2021, nel quale il nonno paterno avrebbe ripetutamente sgridato la Persona_3
minore , per avere chiuso la porta mentre si trovavano fuori di casa CP_4
sprovvisti di chiavi e per avere, quindi, colpevolizzato la minore facendo finta di cadere per far ingresso in casa dalla finestra, ed il secondo verificatosi il 25.09.2021, nel quale il padre avrebbe Parte_1
aggredito la IA perché quest'ultima non aveva voluto andare con CP_4
lui con lo scooter al parcheggio lasciando i fratelli a casa del nonno. CP_7
Il Giudice Istruttore, nondimeno, ha osservato che il primo episodio non vedeva coinvolto sicché non si comprendeva come Parte_1
29 potesse incidere sulle modalità di affidamento dei figli, al fine di escludere o limitare l'esercizio della responsabilità parentale da parte del padre;
tale episodio, peraltro, poteva essere difficilmente accertato nella sua consistenza oggettiva e nella sua gravità, poiché gli unici testimoni dei fatti erano i figli, i quali, come chiaramente evidenziato dal Servizio NPIA di
Taormina, “appaiono fortemente triangolati dalla conflittualità esistente tra i due genitori, accentuata dal fatto di vivere nello stesso stabile ove vive il nonno paterno”. Quanto al secondo episodio, esso si collocava in una fase di progressivo deterioramento dei rapporti tra padre e figli, le cui cause non emergevano chiaramente. Infatti, già prima di tale episodio,
[...]
aveva lamentato una crescente ostilità dei figli nei suoi confronti Pt_1
(da lui ascritta alla presenza di un altro uomo che frequentava la
, mentre dopo il menzionato episodio si era verificata una CP_1
cessazione degli incontri tra padre e figli, dovuta, secondo quanto affermato dalla ad un ostinato rifiuto di tutti i figli ad andare CP_1
con il padre, benché l'episodio in questione avesse visto coinvolta solo la IA e non gli altri minori, che anzi, sulla base delle immagini CP_4
registrate subito dopo il fatto, non sembravano affatto turbati per quanto accaduto. Per comprendere se il menzionato episodio del 25.09.2021 potesse giustificare l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e la disciplina con modalità protette degli incontri con il padre occorreva verificare la natura e la gravità dei fatti accaduti, ma anche in tal caso l'accertamento non sembrava potersi serenamente fondare sulle dichiarazioni dei figli minori, al centro del conflitto tra i genitori, e che, proprio per tale motivo, avrebbero potuto essere indotti ad enfatizzare degli aspetti o negare altri aspetti anche solo per accondiscendenza nei confronti del genitore con il quale prevalentemente vivevano. Guardando, poi, agli elementi di prova documentale forniti dalle parti, vale a dire ai filmati prodotti dalle parti riferibili a quanto accaduto immediatamente dopo il fatto, nonché al certificato medico rilasciato per le lesioni subite dalla
30 minore, non sembrava che l'episodio in esame avesse assunto caratteri di apprezzabile gravità. Dai filmati emergeva, infatti, che la minore, all'arrivo della madre presso la porta di casa del nonno paterno, richiamata dai pianti della IA, era uscita di casa tenendosi il fianco e dicendo che il padre le aveva dato un pizzicotto, senza fare riferimento in tale circostanza, benché sollecitata dalla madre a dire per quale motivo piangesse, agli altri fatti indicati poi in denuncia, secondo cui il padre l'avrebbe presa “per i capelli trascinandola sino al salone buttandola sul divano e successivamente gli aveva dato una stretta sul fianco destro con tutta la mano”. Quanto, poi, alla gravità delle lesioni, dall'esame del certificato medico agli atti emergeva che la prognosi di guarigione di sette giorni era stata effettuata esclusivamente sulla sintomatologia dichiarata dalla bambina, la quale lamentava dolore al fianco sinistro e bruciore alla spalla sinistra, ma non presentava lesioni cutanee (né ecchimosi, né ematomi, né ferite cutanee) né altri tipi di lesione ed anche dal video prodotto, riferibile a qualche istante dopo all'aggressione, si notava soltanto un arrossamento sul fianco, verosimilmente già scomparso al momento della denuncia effettuata circa un'ora dopo, ove non si faceva menzione di segni visibili sul corpo riferibili alla condotta del padre. Il Giudice Istruttore ha rilevato, quindi, che i genitori dovrebbero sempre evitare di tenere condotte che, pur con finalità educative, possano provocare lesioni ai figli, ma nel caso in esame non era chiara neppure la capacità lesiva della condotta del posto Pt_1
che sembrava che lo stesso avesse dato alla IA solamente un
“pizzicotto”, ed in ogni caso era opportuno sottolineare che il non Pt_1
sembrava, in tale specifica vicenda, alterato nella coscienza dall'uso di alcolici (uso al quale era stata essenzialmente ricondotta la condotta violenta che lo stesso avrebbe tenuto nei confronti della CP_1
durante il matrimonio). Non vi era dubbio che la minore, immediatamente dopo l'episodio in questione, apparisse turbata e che la vicenda potesse avere contribuito ad un distacco tra padre e IA, che in ogni caso era già
31 parzialmente in atto per cause diverse, ma non era da escludere che a tale turbamento potesse avere contribuito anche la reazione della madre, che era intervenuta a difesa della IA sulla base di una conoscenza assai sommaria dei fatti con una evidente aggressività verbale nei confronti del definito “mostro” e paventando una inesistente aggressione Pt_1
anche nei suoi confronti, alla presenza dei figli, incolpevoli spettatori del conflitto tra i genitori.
Con successiva ordinanza del 19.07.2023, all'esito della disposta
C.T.U., il Giudice Istruttore ha osservato, nel merito, quanto segue: “le domande avanzate dalle parti con riferimento all'affidamento dei figli minori muovono dalla constatazione che le figlie minori e CP_4 CP_5
non frequentano il padre secondo le modalità previste nell'ordinanza presidenziale del 06.04.2021 e, ritenendo entrambe le parti che le cause di tale situazione siano ascrivibili al comportamento inadeguato dell'altro genitore, l'intervento del Giudice è volto proprio all'adozione di quelle misure che consentano di rimuovere le difficoltà, anche, ove necessario, attraverso un intervento di tipo sanzionatorio. Tali domande sono, pertanto, riconducibili al paradigma normativo dell'art. 709 ter c.p.c., poiché prescindono dalla allegazione e prova di sopravvenienze idonee ad incidere sull'assetto di interessi fissato nelle statuizioni vigenti, ma tendono a risolvere il problema della mancata attuazione dell'ordinanza presidenziale, nella parte in cui è stato disciplinato l'affidamento dei minori, che sarebbe la conseguenza di gravi inadempienze di uno o dell'altro genitore. In particolare, ai sensi dell'art. 709 ter comma 2 c.p.c., il Giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente, assumere dei provvedimenti sanzionatori. In ogni caso, però, il Giudice può anche d'ufficio, adottare ogni provvedimento a tutela della prole minorenne, in deroga all'articolo 112 c.p.c., e disporre mezzi di prova al di
32 fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. Per esaminare compiutamente la condotta tenuta da entrambi i genitori è opportuno ripercorrere sommariamente i momenti più importanti, che, sin dalla instaurazione del giudizio di separazione, hanno connotato la relazione interpersonale tra i genitori e quella tra genitori e figli. In data 21.07.2020 i coniugi si separavano di fatto. Le vicende che hanno condotto alla separazione sono state ricostruite in modo difforme dai coniugi: il ha sostenuto che in data 20.07.2020 la moglie gli aveva Pt_1
comunicato la volontà di separarsi, lasciando in un sacco davanti alla porta di casa tutti gli effetti personali del marito, mentre ha ha CP_1
affermato che era stato il marito ad allontanarsi spontaneamente dalla casa familiare. Qualche giorno dopo, in data 27.07.2020, la CP_1
sporgeva querela, evidenziando che il marito aveva sempre tenuto nei suoi confronti una condotta aggressiva e violenta, spesso picchiandola anche in presenza dei figli, ma ella non lo aveva mai voluto denunciare per evitare traumi ai figli, sino all'episodio avvenuto nel pomeriggio del 28 giugno
2020, che aveva registrato con il telefono cellulare, quando lo stesso, tornato a casa ubriaco, si era nuovamente comportato nei suoi confronti davanti ai figli in modo minaccioso e violento, fatto a seguito del quale aveva comunicato al marito la volontà di separarsi. Denunciava, altresì, di avere subito minacce e vessazioni anche dal suocero, Persona_3
che abitava in un appartamento sito nel medesimo immobile in cui si trovava la casa coniugale. Alla querela allegava la menzionata registrazione, nella quale si sentiva una conversazione tra
[...]
e la nel corso della quale il primo dava uno schiaffo Pt_1 CP_1
alla seconda, profferiva minacce dicendo che le avrebbe “sfondato la faccia” e l'accusava di avere parlato male del padre davanti ai bambini, mentre la donna invitava il suo interlocutore ad andarsene via dicendo che era ubriaco. La suddetta querela veniva, quindi, integrata il 05.08.2020 ed il
33 13.11.2020 e per tali fatti sia che Parte_1 Persona_3
venivano rinviati a giudizio con decreto dell'08.02.2021. Frattanto, con ricorso depositato in data 05.08.2020, chiedeva la Parte_1
separazione giudiziale dei coniugi e l'affido dei figli minori in via esclusiva al padre, affermando che la madre li trascurava, mentre
[...]
nella comparsa di risposta del 04.12.2020, Controparte_1
chiedeva l'affido esclusivo dei minori alla madre, sottolineando che il marito era stato sempre avvezzo all'uso dell'alcool, che lo stesso l'aveva più volte tradita e che era una persona violenta. Quanto all'abuso di alcol da parte del la resistente richiamava il contenuto di alcune Pt_1
conversazioni WhatsApp tra lei e la cognata prodotte Parte_3
anche in sede penale, nel corso delle quali lei aveva riferito alla cognata con preoccupazione dello smodato uso di alcolici da parte del marito e la cognata le aveva espresso tutta la sua solidarietà. Nella fase presidenziale del giudizio di separazione venivano, quindi, svolte indagini sulle capacità genitoriali delle parti ed il Consultorio Familiare di Taormina, con relazione datata 17.03.2021, riferiva che non erano emerse evidenti criticità nella coppia genitoriale, anche se entrambi avevano mostrato un attaccamento di tipo insicuro e la anche una lieve CP_1
compromissione dell'area delle capacità empatiche. Con ordinanza presidenziale del 06.04.2021 i tre minori venivano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e domiciliati in via prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé due pomeriggi a settimana dalle ore 15,00 alle ore 21,00 da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 15,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, oltre che per tempi più prolungati nel periodo estivo, in quello natalizio ed in quello pasquale. La suddetta disciplina non determinava, però, una riduzione della conflittualità tra le parti, che si manifestava platealmente in occasione di quegli episodi che hanno formato oggetto dei menzionati
34 ricorsi proposti da il 13.09.2021 e da Parte_1 [...]
il 24.09.2021 ed il 29.09.2021. Invero, benché le Controparte_1
querele alle quali si fa riferimento nei suddetti ricorsi siano state archiviate, la minore , che già aveva mostrato anche in precedenza un qualche CP_4
distacco dal padre, dal 25.09.2021 non lo aveva più incontrato, seguita alcuni mesi dopo dalla sorellina In particolare, all'udienza del CP_5
06.10.2022 venivano sentiti i minori ed in tale sede si apprendeva, dalla voce del piccolo che lo stesso incontrava regolarmente il padre ed il Per_1
nonno paterno, dal quale si sentiva benvoluto, mentre le sorelle non si recavano più dal padre. In particolare, la minore dichiarava nella CP_5
medesima sede che non andava più a casa del padre né voleva più incontrarlo, neppure con diverse modalità, perché questi era solito picchiarla per i motivi più svariati: perché non gli aveva risposto al telefono, perché non aveva voluto mangiare le pietanze che erano state preparate, perché non aveva voluto rispondere alle domande che il padre gli poneva su cosa facesse la madre;
la minore riferiva, poi, che la sorella ancora prima di lei non aveva voluto più andare presso il padre e che CP_4
gli incontri si erano interrotti perché il padre le aveva dato “un pizzicotto grandissimo”. Analogamente la minore dichiarava che non aveva CP_4
voluto più andare presso il padre dopo un episodio verificatosi a casa del nonno nel corso del quale il padre, a seguito del suo rifiuto di uscire insieme a lui, le aveva tirato le orecchie ed i capelli e le aveva fatto male ad un fianco. Pochi giorni dopo la suddetta audizione, in data 20.10.2022, la minore veniva ricoverata presso il Reparto di Neuropsichiatria CP_4
Infantile del Policlinico Universitario di Messina e dimessa solo dopo oltre dieci giorni, il successivo 31.10.2021, per “Breakdown psicotico in paziente con disturbo dell'adattamento con ansia e fluttuazione del tono dell'umore: disagio correlabile anche ad eventi di vita sfavorevoli”. In tale occasione avrebbe raccontato al padre di avere subito molestie CP_4
sessuali da parte di un ragazzo conosciuto tramite chat e tale vicenda aveva
35 formato oggetto di denuncia da parte della zia paterna Pt_1 [...]
alla Questura di Messina e poi anche di querela da parte di Pt_3
in data 28.10.2022. La Procura per i minorenni di Parte_1
Messina delegava, quindi, la Squadra Mobile della Questura di Messina di procedere all'audizione della parte offesa ed in data 31.01.2023 veniva sentita la minore che, dopo avere ribadito che il padre la picchiava CP_4
ed avere richiamato l'episodio verificatosi nel mese di settembre 2021, a seguito del quale lei non aveva più voluto incontrare il padre, riferiva che nel periodo in cui era stata ricoverata, aveva avuto paura di essere incinta per via di alcuni comportamenti tenuti dal padre, che l'aveva costretta a fare la doccia nuda insieme a lui, insaponandola e soffermandosi sulle parti intime. In data 03.02.2023 veniva sentita la che riferiva che CP_1
dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la IA aveva trascorso un CP_4
pomeriggio del mese di novembre 2022 con il padre, ma al rientro a casa aveva mostrato forti segni di disagio e si era confidata con lei, dicendo che il padre le faceva vedere film pornografici e le toccava il seno. La consegnava inoltre agli inquirenti un disegno fatto da CP_1 CP_5
dove veniva raffigurata una bambina, stessa, sotto la doccia che CP_5
piangeva ed il padre accanto che le insaponava tutto il corpo, anche le parti intime, contro la sua volontà. Infine, in data 09.02.2023 veniva sentita che confermava di essere l'autrice del disegno consegnato dalla CP_5
madre agli inquirenti e dichiarava di essere a conoscenza del fatto che il padre obbligava anche a fare la doccia in sua presenza. CP_4
Va osservato che, durante il periodo in cui era ricoverata in CP_4
ospedale, gli altri due figli minori, e erano rimasti a vivere Per_1 CP_5
con il padre, ma al ritorno della sorellina a casa, la minore non CP_5
aveva più voluto recarsi presso il padre, come peraltro riferito dalla nelle note depositate il 10.11.2022. CP_1
Con ordinanza del 19.01.2023 il Giudice Istruttore, come si è accennato sopra, dava incarico al Servizio Sociale del Comune di Taormina
36 di organizzare degli incontri in spazio neutro tra il padre e la minore ma dopo il primo incontro del 26.01.2023, svoltosi regolarmente, CP_5
nei successivi incontri, come riferito dal Servizio Sociale nella relazione trasmessa il 30.06.2023, la minore si era rifiutata di stare con il padre, rimanendo in sala di attesa e mantenendo un atteggiamento oppositivo;
solo nel mese di maggio 2023 si era registrata una positiva evoluzione ed era stato possibile effettuare degli incontri tra padre e IA, grazie anche alla partecipazione della madre alle attività ludiche insieme al padre, mentre nel mese di giugno 2023 era stato possibile addirittura instaurare una relazione tra padre e IA anche senza la partecipazione della madre.
Nella relazione di C.T.U. depositata il 26.06.2023, la dott. Per_5
, all'esito di una indagine accurata ed esaustiva, ha concluso
[...]
affermando che le minori e versano in atto in una CP_4 CP_5
condizione di marcato disagio psicologico, per il quale appare fondamentale una presa in cura da parte del servizio territoriale competente;
che l'intero sistema di relazioni è caratterizzato dalla assenza di protezione dei minori nella misura in cui il loro trascinato coinvolgimento in questioni strettamente riguardanti gli adulti è stato fonte di esposizione sovradimensionata rispetto alla loro età ed alla loro tenera fragilità; che in particolare e hanno manifestato l'esigenza CP_5 CP_4
di proteggere a loro modo la figura materna evidenziando con ciò una inversione del principio di protezione stesso;
che le ultime vicende hanno progressivamente aggravato il distacco, in particolare delle minori e CP_4
dalla figura paterna primaria di riferimento e ciò è l'esito della CP_5
mancanza di elaborazione delle conflittualità tra i genitori in cui la manifesta atteggiamenti e comportamenti che condizionano CP_1
significativamente le minori nell'accesso all'altro genitore;
che la potrebbe trarre beneficio da un percorso psicologico CP_1
individuale di presa in cura presso un servizio territoriale competente e che entrambi i genitori potrebbero beneficiare del supporto specifico di una
37 mediazione e di un sostegno individuale;
che la capacità educativa della
è in atto insufficiente, mentre la capacità educativa del CP_1
è in atto sufficiente;
che per assicurare un equilibrato rapporto Pt_1
delle figlie minori e con entrambi i genitori dovrebbe CP_4 CP_5
effettuarsi un affido temporaneo delle stesse ad una struttura comunitaria specializzata, con possibilità di frequentazione supervisionata sia con la madre che con il padre;
che il figlio potrebbe essere Per_1
temporaneamente collocato presso il padre con possibilità di frequentazione della figura materna aperta e con la supervisione ed il sostegno degli assistenti sociali.
Ritiene questo Giudice che le proposte formulate dal C.T.U. dott.
vadano in larga parte recepite, affidando i figli Persona_5
minori al Servizio Sociale del Comune di Taormina con la specifica prescrizione di avviare un intervento a protezione dei minori che preveda un allontanamento dalla madre ed una loro collocazione in struttura comunitaria con possibilità di frequentazione di entrambe le figure genitoriali. Non vi è dubbio che tutti i minori manifestino un profondo disagio, che non è riferibile esclusivamente alla circostanza che le piccole e non vogliono incontrare il padre, anche se tale fatto ne CP_5 CP_4
costituisce un sintomo, né appare superabile con interventi volti esclusivamente a ripristinare una relazione tra padre e figlie, riguardando in modo globale il sistema di relazioni nel quale i minori vivono, come è emerso in modo plateale in occasione della “rottura psicotica” subita dalla piccola , correlabile ad “eventi di vita sfavorevoli” ai quali, CP_4
verosimilmente, sono stati esposti in egual misura tutti i minori. Non occorre in questa sede verificare se nel disagio dei minori abbia avuto una incidenza maggiore il comportamento del padre o quello della madre, poiché gli elementi di conoscenza acquisiti impongono, al fine di sottrare i minori alla loro attuale condizione di vita altamente pregiudizievole, un
38 intervento in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti.
Invero, con riferimento al comportamento del padre è sufficiente osservare che le accuse di violenza mosse dalla nei confronti CP_1
del per fatti avvenuti durante la convivenza matrimoniale non Pt_1
consentono di affidare i minori al padre, benché lo stesso, nel corso degli accertamenti effettuati dal C.T.U., abbia mostrato di avere adeguate capacità educative, poiché è necessario attendere che venga effettuato un compiuto accertamento sulla sussistenza o meno delle condotte violente a lui attribuite, che potrebbe senza dubbio assumere rilievo, a prescindere dalla circostanza se lo stesso abbia fatto o faccia attualmente uso smodato di alcolici (è stata prodotta certificazione del SERT datata 02.05.2023, che sembra escludere che attualmente lo stesso faccia abuso di alcolici) o dalla circostanza se le minori siano state o meno vittime di violenza assistita. Sul punto le minori hanno riferito, invero, di avere appreso dalla loro madre di violenze fisiche che il padre avrebbe agito nei confronti della stessa durante la notte e di non avere mai assistito a violenze se non forse solamente in un episodio, circostanza che sembra contraddire quanto affermato sul punto dalla ma le dichiarazioni delle bambine vanno esaminate con CP_1
grande circospezione, poiché possono essere la conseguenza della istintiva esigenza per le minori di “sopravvivere” al conflitto tra i genitori.
Quanto alla si deve prendere atto degli evidenti e CP_1
grandissimi limiti dalla stessa mostrati e sottolineati dal C.T.U.. Infatti, la ha ripetutamente assunto iniziative che hanno finito con CP_1
l'ostacolare la ricomposizione di un equilibrio utile per la prole.
Significativa è la vicenda relativa all'episodio avvenuto il 25.09.2021, nel corso della quale la ha apostrofato il marito come “mostro”. CP_1
Sul rilievo di tale vicenda ai fini dell'affidamento dei figli minori in via esclusiva alla madre, come richiesto originariamente dalla CP_1
possono richiamarsi le considerazioni svolte con il provvedimento del
39 10.11.2021, ma è opportuno in questa sede ritornare su quei fatti per l'incidenza che essi hanno avuto sulla relazione tra le minori ed il padre e che prescinde del tutto dagli antecedenti episodi di violenza domestica denunciati dalla Infatti, benché la abbia ammesso CP_1 CP_1
in sede di C.T.U. che quella espressione, “sei un mostro”, sia stata eccessiva, tanto da scusarsi con il per quella frase, non si può non Pt_1
prendere atto che nell'immaginario psichico delle bambine il padre è rimasto un “mostro”, tanto da richiamare sempre quell'episodio quale momento cruciale, che ha segnato una svolta nel rapporto tra padre e figlie e ciò appare, d'altronde, inevitabile, poiché, come rilevato dal C.T.U., “le minori e non potevano coltivare un rapporto con la figura CP_4 CP_5
paterna di riferimento che non risentisse, non tanto del fatto per cui è stata sporta denuncia (pizzicotto sul fianco di e fatti lamentati da CP_4 CP_5
acriticamente riferiti e densi di contraddizioni), quanto anche delle dinamiche alimentate e intuibilmente condizionate dai riferiti che la madre ha porto alle minori, per come dichiarato dalle stesse. Infatti, sia che CP_4
nonostante la loro tenera età, hanno riferito di avere appreso dalla CP_5
loro madre di violenze fisiche che il padre avrebbe agito nei di lei confronti durante la notte (e mai dinanzi a loro). Per quanto un rapporto affettivo tra figli e genitori possa auspicabilmente implicare confidenze, non si comprende come un genitore possa dischiudere ai propri figli in una sì tenera età tali contenuti, non solo screditando la figura paterna di riferimento ma anche incidendo potenzialmente sul normale sviluppo psicofisico e creando un vulnus nella creazione di un pregiudizio idetico rivolto alla figura paterna (ha da sempre dato botte, mi ha picchiata da sempre, picchiava la mamma durante la notte, tirava i capelli alla zia e le rompeva le bambole quando erano piccoli, picchia tutte le femmine) e inducendo in menti così delicate la formazione di un'immagine terrifica che la madre stessa ha definito quale “mostro” dinnanzi alle minori”.
Inoltre, la ha esposto i figli al conflitto tra la stessa ed il CP_1
40 in diverse circostanze e non può non richiamarsi anche quanto Pt_1
avvenuto dopo le dimissioni della IA a seguito del ricovero per CP_4
“rottura psicotica”. Infatti, al rientro della minore a casa anche la CP_4
minore che durante il ricovero della sorellina era stata a casa del CP_5
padre, non ha nuovamente voluto più incontrarlo, benché con ordinanza del
19.01.2023 fossero stati previsti degli incontri organizzati dal Servizio
Sociale con modalità protette. Invero solo il primo incontro si è svolto serenamente (ancorché la abbia affermato che la bambina ne CP_1
sarebbe rimasta turbata) mentre gli incontri successivi, almeno fino al mese di maggio 2023, non hanno potuto svolgersi a causa della opposizione della minore. Il Servizio Sociale del Comune di Taormina, con relazione datata
21.03.2023, ha riferito che non aveva Controparte_1
prestato la necessaria collaborazione per la corretta attuazione degli incontri tra padre e IA e tale affermazione è stata aspramente contestata dalla la quale ha accusato gli operatori del Servizio Sociale di CP_1
non avere riportato fedelmente i fatti, ma tale reazione non coglie nel segno poiché sposta l'attenzione su elementi privi di effettivo rilievo. E' innegabile, infatti, che fino a quando la madre era impegnata a causa del ricovero della IA , la IA minore non ha formulato CP_4 CP_5
alcuna opposizione a recarsi a casa del padre, opposizione che si è, invece, manifestata nuovamente una volta che la madre si è liberata da quell'impegno, a seguito delle dimissioni ospedaliere di , sicché è CP_4
evidente che la minore è stata condizionata nel suo atteggiamento dalla comunicazione verbale e non verbale della madre, a prescindere da cosa possa essere esattamente accaduto nel tragitto tra casa e sede del Servizio
Sociale in occasione degli incontri programmati e poi non realizzati. Ciò viene, peraltro, confermato da quanto accaduto in occasione dell'incontro del 06.04.2023, i cui fatti sono stati narrati dal curatore speciale delle minori nella comparsa di costituzione. Invero, il curatore speciale delle minori ha riferito che la in quella occasione avrebbe dichiarato CP_1
41 che forse l'atteggiamento della IA era riconducibile ai fatti che avevano formato oggetto delle dichiarazioni rese dalla IA all'autorità CP_4
inquirente, con riferimento a comportamenti a sfondo sessuale che avrebbe tenuto il padre nei confronti delle minori. Tale affermazione sembra, però, reiterare l'atteggiamento costantemente tenuto dalla volto a CP_1
minimizzare la propria responsabilità ed a farsi “scudo” della volontà delle minori, in tal modo inevitabilmente coinvolte nel conflitto. Infatti, la
“giustificazione” della si scontra con il fatto che il primo CP_1
incontro con modalità protette tra padre e IA del 26.01.2023 si è svolto serenamente, come relazionato dal Servizio Sociale in data 21.03.2023, e la minore non ha mostrato alcun turbamento riferibile agli episodi narrati successivamente all'autorità inquirente, benché detti episodi dovessero necessariamente già essersi verificati. Invero, la stessa pur CP_1
avendo affermato, nelle note depositate il 28.03.2023, che anche in occasione dell'incontro del 26.01.2023 la IA non voleva recarsi CP_5
presso la sede del Servizio per incontrare il padre, dove era stata condotta con difficoltà, non ha contestato il fatto che poi l'incontro si sia svolto con modalità relazionali serene, addirittura oltrepassando il tempo previsto di circa un'ora, sicché appare evidente che la successiva opposizione della minore ad incontrarsi con il padre non sia riferibile ai comportamenti a sfondo sessuale che sarebbero stati tenuti dal in sé e per sé Pt_1
considerati, ma potrebbe, eventualmente, essere la conseguenza di quanto è seguito alla denuncia di quei fatti (denuncia che è, invece, successiva al
26.01.2023). Invero, la relazione di C.T.U. non tiene conto delle ultime vicende concernenti le dichiarazioni rese dalle minori e CP_4 CP_5
all'autorità inquirente con riferimento ai comportamenti a sfondo sessuale che sarebbero stati tenuti dal in occasione di alcuni incontri tra Pt_1
padre e figlie, ma anche tali dichiarazioni appaiono iscriversi coerentemente nel quadro descritto dal C.T.U., le cui conclusioni finiscono con il corroborare, alla luce della assoluta inverosimiglianza delle accuse,
42 formulate pressoché contemporaneamente da parte delle due minori solo moltissimo tempo dopo l'accadimento dei fatti, posto che e CP_5
soprattutto non si recavano più a casa del padre da moltissimo CP_4
tempo, specie se si tiene conto del fatto che le minori non ne avevano fatto alcun cenno in precedenza, pur non avendo avuto alcuna remora a muovere ripetutamente accuse nei confronti del padre per condotte di altri tipo (lo hanno accusato, infatti, di condotte aggressive sia nei loro confronti che nei confronti della madre e, addirittura, nei confronti di tutte le persone di genere femminile), mentre appare assai strano che in sede di C.T.U.
l'indagine psicodiagnostica non abbia rivelato alcun turbamento nelle minori come conseguenza degli asseriti abusi sessuali. La ha CP_1
sostenuto che il C.T.U. non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che lei era stata vittima di violenza e che il marito era stato rinviato a giudizio a seguito della sua denuncia di maltrattamenti, ma in realtà la circostanza che nella disciplina dell'affidamento si debbano prendere in considerazione le condotte violente che un genitore abbia perpetrato nei confronti dell'altro, non ha alcuna incidenza sulla indagine compiuta dal
C.T.U., che si è soffermato sulla capacità educativa delle parti, essendo evidente che anche un genitore vittima di violenza possa rivelarsi in concreto privo di adeguata capacità genitoriale e che in tal caso la tutela che gli spetta quale vittima di violenza non possa refluire sul regime dell'affidamento. Analogamente, non può assumere rilievo la circostanza che nella fase presidenziale gli operatori del Consultorio Familiare di
Taormina, con relazione datata 17.03.2021, abbiano riferito che non erano emerse evidenti criticità nella coppia genitoriale, poiché l'indagine sommariamente svolta in quella sede può essere naturalmente rivista alla luce della condotta successivamente tenuta dai protagonisti o anche a seguito dell'esame di fatti antecedenti non adeguatamente valutati. Appare evidente, poi, che i limiti nelle capacità genitoriali della CP_1
impongano un allontanamento di tutti i minori dalla madre ed il loro
43 collocamento in idonea comunità, a nulla rilevando che abbia Per_1
continuato a vedere regolarmente il padre e che ultimamente anche la minore abbia ripristinato una relazione con il genitore nello spazio CP_5
neutro. Invero, il pregiudizio patito dai tutti i figli minori non si esprime solamente nel fatto che gli stessi incontrino o non incontrino il padre e non può certamente essere eliminato attraverso la previsione per le due minori che hanno tenuto condotte “ostative”, e di incontri CP_4 CP_5
“protetti”, sia perché la positiva evoluzione registrata negli ultimi incontri non è il frutto di una effettiva condivisione da parte della degli CP_1
obiettivi di tali incontri, tanto che la stessa ha sottolineato che l'atteggiamento di era mutato solo a seguito della “minaccia” di CP_5
collocamento in comunità, sicché è elevatissimo il pericolo che, scongiurato detto collocamento, la situazione nuovamente regredisca, sia perché ciò non eliminerebbe il fattore maggiore di rischio, vale a dire il continuo coinvolgimento dei minori nel conflitto tra gli adulti, realizzato spesso con modalità non verbali ma certamente non meno invasive, situazione che costringe tutti i minori a vivere in una situazione di intollerabile stress emotivo, tanto che la minore ha subito addirittura CP_4
una “rottura psicotica”. Peraltro, non appare neppure opportuno differenziare le soluzioni da adottare per i tre minori, che in tal modo subirebbero l'ulteriore pregiudizio di doversi separare. Infine, non sembra percorribile neppure la proposta formulata dal curatore speciale delle minori di collocamento presso la zia paterna Parte_3
posto che quest'ultima risulta pienamente coinvolta nel conflitto tra i genitori e non potrebbe assicurare quella “equidistanza”, che è indispensabile per il buon esito del progetto educativo. Nel contempo ed al fine di consentire nei tempi più brevi un rientro dei minori in famiglia, appare necessario prescrivere ad entrambi i genitori di seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, secondo le indicazioni che verranno date dal
Servizio Sociale affidatario, ed assicurare ai minori un supporto
44 psicologico, mediante la presa in carico degli stessi da parte del Servizio
NPIA dell'ASP competente”.
Le vicende successive alla menzionata ordinanza hanno fatto registrare una positiva evoluzione della situazione che ormai appare matura per un rientro dei genitori nel contesto familiare.
In data 31.07.2023 il minore è stato inserito presso Parte_4
la Comunità "Accoglienza” di Caltagirone e gli operatori di detta comunità hanno riferito, nella relazione del 25.03.2025, che “si osservano in Lucas dei graduali progressi anche nella sfera socio-emotiva, evidenziando una maggiore apertura al dialogo e una crescente capacità di esprimere le proprie emozioni, soprattutto attraverso l'attività sportiva che svolge con passione”. Nondimeno, gli stessi operatori hanno sottolineato che dopo due anni di percorso comunitario il bambino “esprime il desiderio di potere fare rientro definitivo a casa” e che “il percorso di riavvicinamento alla famiglia di origine sta procedendo in modo graduale e positivo”.
In data 04.08.2023 le minori e CP_4 CP_5
sono state, invece, inserite presso la Comunità “Ausilia” di Pedara e, a seguito della presa in carico dal Servizio di NPIA di Tremestieri Etneo, è stato avviato un programma psicoterapeutico e psicoeducativo per aiutare le minori a rivedere ed elaborare i propri comportamenti nella relazione con i genitori.
Nella relazione del 25.03.2025 il Servizio NPIA di Tremestieri Etneo sottolineava che entrambe le minori avevano avuto giovamento dall'esperienza sinora condotta in Comunità alloggio, ma in atto manifestavano un plausibile desiderio di fare ritorno a casa, che avrebbe potuto avvenire con le necessarie cautele e con una logica incrementale, assicurando, nel contempo, il supporto educativo domiciliare presso la dimora genitoriale di preminente collocazione.
Infine, va sottolineato che con relazione del 25.03.2025 il Servizio
Sociale del Comune di Taormina ha espresso il parere che sia “opportuno
45 mantenere il collocamento” dei minori in comunità solo per il tempo necessario ad ultimare il percorso scolastico intrapreso, per poi organizzare nel periodo estivo il reinserimento definitivo in famiglia con il supporto della educativa domiciliare e la ripresa in carico dal servizio territoriale di neuropsichiatria infantile per la prosecuzione degli interventi di competenza.
Ritiene il collegio che la riacquistata serenità da parte dei minori consenta di attuare la proposta proveniente in modo unanime da tutti i servizi coinvolti, di un rientro dei minori in ambito familiare con la loro deistituzionalizzazione, mantenendo l'affidamento al Servizio Sociale per le ragioni ampiamente esposte nella ordinanza del 19.07.2023. Quanto alla individuazione del genitore domiciliatario, si deve muovere dagli esiti del percorso di implementazione delle capacità genitoriali che entrambi i genitori hanno intrapreso presso il Consultorio Familiare di Francavilla di
Sicilia. Invero, nella relazione del 24.03.2025 si legge che entrambi i genitori hanno collaborato con il Servizio, ma permangono dei nodi critici nella capacità genitoriale della nella quale “appaiono carenti le CP_1
competenze legate all'empatia, al rispecchiamento emotivo, al contenimento ed alla guida. Nonostante l'attaccamento ai bambini sia evidente, così come buone appaiono le capacità legate all'accudimento fisico di questi ultimi, la mancata sintonizzazione emotiva relativa all'ascolto, all'attenzione, alla corretta interpretazione dei bisogni emotivi – affettivi dei bambini da parte della madre, può indurre quest'ultima a dannose manipolazioni, anche di natura inconsapevole”. Invece, con riferimento al percorso compiuto dal di implementazione delle Pt_1
capacità genitoriali, il Servizio ha sottolineato che il “ha Pt_1
dimostrato buone competenze genitoriali nelle aree dell'empatia, dell'affettività e del calore umano”, concludendo nel senso che “al momento si intravedono maggiori risorse e competenze genitoriali nel signor , anche se pure la appare verosimilmente Pt_1 CP_1
46 dotata di sufficienti margini di recupero, se si sottoporrà ad approfondito percorso psicoterapico.
In tale situazione occorre, pertanto, confermare l'affidamento dei minori nata a [...] il [...], CP_4 CP_5
nata a [...] il [...], e nato a [...] il Parte_4
01.10.2014 al Servizio Sociale del Comune di Taormina, con prescrizione di collocarli presso l'abitazione del padre, con il supporto della educativa domiciliare, e con prescrizione di farli nuovamente prendere in carico dal servizio territoriale di neuropsichiatria infantile per la prosecuzione degli interventi di competenza;
occorre, altresì, prescrivere al Servizio affidatario di organizzare uno spazio neutro nel quale i minori potranno incontrare la madre con la frequenza di due incontri alla settimana, sulla base della disponibilità del medesimo Servizio, che dovrà non solo guidare la ad un corretto approccio con i figli, ma anche assicurare la CP_1
necessaria vigilanza affinché quelle carenze registrate nelle capacità educative della non determinino situazioni pregiudizievoli per i CP_1
minori. Ai sensi dell'art. 5 bis legge 04.05.1983 n. 184, introdotto dal
D.Lgs. 10.10.2022 n. 149 occorre, infine, disporre che il Servizio affidatario possa assumere tutte le decisioni relative alle questioni di maggiore importanza nell'interesse dei minori e possa compiere direttamente tutti gli atti funzionali ad assicurare un adeguato rapporto dei minori con il genitore non collocatario, mentre i genitori potranno continuare ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale in tutti gli altri ambiti. L'affidamento dovrà avere la durata di ventiquattro mesi ed il Servizio Sociale dovrà riferire al Giudice Tutelare con periodicità non superiore a sei mesi sull'andamento degli interventi e sui rapporti mantenuti dai minori con entrambi i genitori e sull'attuazione del progetto predisposto da questo Tribunale.
47 Quanto al mantenimento della prole dall'art. 337 ter c.c. stabilisce che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei coniugi, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Nel caso in esame si deve, allora, prendere atto che i minori sono stati collocati presso il padre, il quale si dovrà fare carico di provvedere in via diretta alle loro esigenze, sicché occorre prevedere che anche la madre contribuisca alle loro esigenze mediante il versamento di un assegno periodico. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n. 11414). Ciò significa che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. civ. 16.09.2020
n. 19299), non implica che debba esservi una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni dei figli, derivante dal rapporto stesso di
48 filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore, anche se di tali capacità economiche occorre tenere conto specie se esse siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori. Di conseguenza, se il richiamo alla diseguale capacità di reddito e patrimoniale delle parti può costituire il punto di partenza per la determinazione dei rispettivi contributi economici, esso va poi integrato con riferimenti puntuali alle necessità specifiche dei figli (Cass. civ.
04.05.2009 n. 10222).
Nel caso in esame, il svolge l'attività di cuoco, anche se Pt_1
prevalentemente nel periodo primaverile ed estivo, mentre la CP_1
lavora con contratti stagionali presso strutture recettive alberghiere e probabilmente percepisce qualche piccolo emolumento anche mediante l'effettuazione di servizi fotografici.
Va, nondimeno, osservato che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al
Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n.
11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli. Per escludere l'obbligo di mantenimento della prole non basta, allora, allegare meramente uno stato di disoccupazione (o un'occupazione saltuaria, come nel caso in esame), dovendosi verificare, avuto riguardo a tutte le circostanze concrete del caso, la possibilità del genitore di collocarsi o meno utilmente, ed in relazione alle proprie attitudini, nel mercato del lavoro. Tenuto conto, allora, dei modestissimi redditi percepiti dalla appare equo porre a suo carico un CP_1
assegno mensile complessivo di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli,
49 oltre al 30 % delle spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee
Guida del CNF.
Va, infine, rigettata la domanda avanzata dalla volta al CP_1
riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento. A tal proposito, va premesso che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e continuativa convivenza o, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita, caratterizzato da assistenza morale e materiale come il matrimonio, viene meno l'obbligo di assistenza materiale da parte del coniuge separato e, quindi, il diritto all'assegno
(Cass. civ. 12.12.2023 n. 34728). Invero, la ratio dell'assegno di mantenimento nella separazione, poggia sul rilievo che, nel corso della separazione, sono “sospesi” solo gli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, incompatibili con il venir meno della convivenza, mentre è ancora attuale il dovere di assistenza materiale, “sì da potersi affermare che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento costituisce una continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, previsto dall'art. 143 cod. civ.” (Cass. 10 giugno 2022, n. 18862).
Nondimeno, la costituzione di un'altra famiglia di fatto “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che esclude la prosecuzione di ogni solidarietà matrimoniale con l'altro coniuge” (vedi in tal senso già
Cass. civ. 19.12.2018 n. 32871).
Nella fattispecie in esame la ha instaurato un rapporto di CP_1
convivenza con con il quale ha avuto un altro figlio, CP_8
come riferito dallo stesso sentito come teste. Di conseguenza si CP_8
deve ritenere che si sia al cospetto di una vera e propria famiglia di fatto che fa venire meno il diritto all'assegno di mantenimento per il coniuge separato. Infatti, se è vero che per potere riscontrare la sussistenza dei requisiti della “famiglia di fatto” non è necessario che le parti interessate
50 coabitino, nondimeno, la coabitazione fa presumere che le parti abbiano dato vita a quello “stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti” che caratterizza la convivenza
(Cass. civ. 9178/2018; Cass. civ. n. 34728/2023).
Appare, infine, equo compensare interamente tra le parti le spese processuali, tenuto conto della natura della causa, che rendeva indispensabile il ricorso all'autorità giurisdizionale, della soccombenza reciproca e della mutevolezza nel tempo della situazione di fatto che rendeva imprevedibile l'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, il curatore speciale dei minori ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3166/2020 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...], e Controparte_1
nata a [...] il [...] uniti in
[...]
matrimonio nel Comune di Taormina, in data 14.02.2011, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al numero 1 parte I ufficio 1, anno 2011;
2) rigetta le domande di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti;
3) affida i minori nata a [...] il [...], CP_4
nata a [...] il [...], e CP_5 Parte_4
nato a [...] il [...] al Servizio Sociale del Comune di
Taormina, con prescrizione di collocarli presso l'abitazione del padre, con il supporto della educativa domiciliare, e con prescrizione di farli nuovamente prendere in carico dal servizio territoriale di neuropsichiatria infantile per la prosecuzione degli interventi di
51 competenza;
prescrive al Servizio affidatario di organizzare uno spazio neutro nel quale i minori potranno incontrare la madre con la frequenza di due incontri alla settimana, sulla base della disponibilità del medesimo Servizio, che dovrà non solo guidare la ad CP_1
un corretto approccio con i figli, ma anche assicurare la necessaria vigilanza affinché quelle carenze registrate nelle capacità educative della non determinino situazioni pregiudizievoli per i CP_1
minori; visto l'art. 5 bis legge 04.05.1983 n. 184, dispone che il
Servizio affidatario possa assumere tutte le decisioni relative alla questioni di maggiore importanza nell'interesse dei minori e possa compiere direttamente tutti gli atti funzionali ad assicurare un adeguato rapporto dei minori con il genitore non collocatario, mentre i genitori potranno continuare ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale in tutti gli altri ambiti;
dispone che l'affidamento avrà la durata di ventiquattro mesi e che il Servizio
Sociale dovrà riferire al Giudice Tutelare con periodicità non superiore a sei mesi sull'andamento degli interventi e sui rapporti mantenuti dai minori con entrambi i genitori e sull'attuazione del progetto predisposto da questo Tribunale;
dispone che il Servizio
Sociale affidatario comunichi a questo Tribunale ed ai genitori il nominativo del responsabile dell'affidamento entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento;
dispone che il presente provvedimento venga comunicato al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore per la vigilanza sulla sua attuazione;
4) pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a un assegno mensile complessivo Parte_1
di € 300,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, oltre al 30 % delle
52 spese straordinarie, da individuare sulla base delle Linee Guida del
CNF;
5) rigetta la domanda avanzata dalla volta al CP_1
riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento;
6) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
7) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taormina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 08/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
53