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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/12/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13553/2025
Il Giudice OR NC NT, all'udienza del 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1
ZO AR ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
PREMESSO CHE:
1) l' erogava la prestazione contesa nelle more del giudizio;
CP_1
2) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
3) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della peculiarità delle questioni trattate tale da legittimare la compensazione delle spese1; 4) le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari,01/12/2025 Il Giudice del lavoro
OR NC NT
riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al
Sezione Lavoro
N.R.G. 13553/2025
Il Giudice OR NC NT, all'udienza del 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentata e difesa dall'Avv.to LAMURAGLIA Parte_1
ZO AR ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
PREMESSO CHE:
1) l' erogava la prestazione contesa nelle more del giudizio;
CP_1
2) deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, a proseguire ed a resistere delle parti;
3) deve darsi atto, ai fini della soccombenza virtuale, della peculiarità delle questioni trattate tale da legittimare la compensazione delle spese1; 4) le spese processuali andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- accerta e dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari,01/12/2025 Il Giudice del lavoro
OR NC NT
riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere.”.
Pag. 2 di 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. anche Cass. n.17256/2023 così massimata: “Nella specie, va - per vero - osservato che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al