TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/12/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1669/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa AN TI, all'esito dell'udienza del 23/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1669/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARONE GUIDO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GI TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
rappresentando di essere dipendente del quale docente Controparte_1
Pag. 1 di 4 con contratto a tempo indeterminato e di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Donadoni di Sarnico. Ha inoltre allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del con un contratto di lavoro a tempo determinato CP_1 nell'anno 2020/2021 dal 21.9.2020 al 31.8.2021.
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00 per l'anno scolastico 2020/2021 per un totale di € 500,00 ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata il ha chiesto CP_1
nel merito il rigetto del ricorso e ha eccepito la prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso deve essere respinto.
Deve difatti essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata dal , CP_1
questione che assorbe ogni considerazione sulla spettanza, nel merito, del diritto rivendicato.
Pag. 2 di 4 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha precisato che, in tema di c.d. Carta del docente, la prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorre dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29961/2023).
Ebbene, alla ricorrente è stato conferito l'incarico per “supplenza annuale” in data 21.9.2020 e il , per l'annualità 2020/2021, ha attivato il bonus in CP_1 data 24.9.2020; tuttavia, il ricorso introduttivo è stato notificato al solo CP_1
in data 28.10.2025 (vedasi prova della notifica effettuata a mezzo PEC, depositata in giudizio dalla parte ricorrente), a termine già scaduto (termine spirato, al più tardi, il 24.9.2025). In assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione, non depositati in giudizio, deve quindi essere dichiarata la prescrizione del beneficio.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (fino ad € 1.100,00) e quindi: € 105,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva, € 90,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
258,00, con la diminuzione del 20% prevista dall'art. 152bis disp. att. c.p.c. essendosi il costituito tramite i propri funzionari ex art. 417bis c.p.c. e CP_1
quindi in definitiva per € 206,40 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – respinge il ricorso;
2 – condanna la ricorrente a rifondere al le spese di lite, che liquida in CP_1
Pag. 3 di 4 € 206,40 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 23/12/2025 il Giudice del lavoro
AN TI
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa AN TI, all'esito dell'udienza del 23/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1669/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MARONE GUIDO ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai P.IVA_1
sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
GI TABONE resistente
OGGETTO: attribuzione della Carta Elettronica del Docente
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
rappresentando di essere dipendente del quale docente Controparte_1
Pag. 1 di 4 con contratto a tempo indeterminato e di prestare attualmente servizio presso l'Istituto Donadoni di Sarnico. Ha inoltre allegato di aver prestato servizio alle dipendenze del con un contratto di lavoro a tempo determinato CP_1 nell'anno 2020/2021 dal 21.9.2020 al 31.8.2021.
Ha quindi lamentato il mancato riconoscimento da parte dell'amministrazione, durante i citati periodi, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione”, dell'importo nominale di 500,00 euro (infra “Carta docente”), di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015 prevista esclusivamente a favore del personale assunto a tempo indeterminato al fine di sostenerne la formazione continua e di valorizzarne le competenze professionali. Ha precisato che l'esclusione dei docenti assunti a tempo determinato costituisce violazione delle norme interne e comunitarie in materia di divieto di discriminazione del personale a tempo determinato con riferimento alle condizioni di impiego in assenza di ragioni oggettive, con conseguente obbligo per il giudice nazionale di disapplicare le disposizioni interne incompatibili con la normativa europea dotata di efficacia diretta.
La parte ricorrente ha quindi concluso, chiedendo, in principalità e previ i necessari accertamenti, la condanna del alla concessione della Carta CP_1 docente e all'accreditamento di € 500,00 per l'anno scolastico 2020/2021 per un totale di € 500,00 ovvero per il diverso periodo o somma ritenuta di giustizia.
Con memoria di costituzione tempestivamente depositata il ha chiesto CP_1
nel merito il rigetto del ricorso e ha eccepito la prescrizione relativa ai crediti anteriori ai cinque anni precedenti la notifica del ricorso.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Il ricorso deve essere respinto.
Deve difatti essere accolta l'eccezione di prescrizione formulata dal , CP_1
questione che assorbe ogni considerazione sulla spettanza, nel merito, del diritto rivendicato.
Pag. 2 di 4 La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29961 del 27.10.2023, ha precisato che, in tema di c.d. Carta del docente, la prescrizione quinquennale per l'azione di adempimento, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c., decorre dalla data di conferimento dell'incarico ex art. 4, commi 1 e 2, l. 124/99 o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica (vedasi Cass. 29961/2023).
Ebbene, alla ricorrente è stato conferito l'incarico per “supplenza annuale” in data 21.9.2020 e il , per l'annualità 2020/2021, ha attivato il bonus in CP_1 data 24.9.2020; tuttavia, il ricorso introduttivo è stato notificato al solo CP_1
in data 28.10.2025 (vedasi prova della notifica effettuata a mezzo PEC, depositata in giudizio dalla parte ricorrente), a termine già scaduto (termine spirato, al più tardi, il 24.9.2025). In assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione, non depositati in giudizio, deve quindi essere dichiarata la prescrizione del beneficio.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi con la diminuzione massima consentita, data la scarsa complessità e la serialità della controversia per lo scaglione di valore di riferimento (fino ad € 1.100,00) e quindi: € 105,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva, € 90,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi e alla luce della natura documentale della causa) per complessivi €
258,00, con la diminuzione del 20% prevista dall'art. 152bis disp. att. c.p.c. essendosi il costituito tramite i propri funzionari ex art. 417bis c.p.c. e CP_1
quindi in definitiva per € 206,40 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1 – respinge il ricorso;
2 – condanna la ricorrente a rifondere al le spese di lite, che liquida in CP_1
Pag. 3 di 4 € 206,40 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 23/12/2025 il Giudice del lavoro
AN TI
Pag. 4 di 4