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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 13/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO ROBERTO, Presidente
MENGOZZI VALERIO, RE
RICCI PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cesenatico - Via Moretti 5 47521 Cesenatico FC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4275 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl rappresentata e difesa dagli Avv. Nominativo_1 e Nominativo_2, impugna Provvedimento di diniego dell'istanza di Rimborso TARI per gli anni di imposta dal 2019 al 2024 in relazione ad una utenza
Tari, per la detenzione ed utilizzo di un locale, distinto catastalmente al Foglio foglio, p.lla p.lla, sub. sub, categoria D/2, ubicato in Indirizzo_1, nel comune di Cesenatico, destinato a struttura ricettiva denominata “Struttura ricettiva_1” o “Struttura ricettiva_2”.
La Ricorrente precisa che era stata regolarmente depositata in data 15.6.2016 presso il competente ufficio del Comune di Cesenatico la denuncia di inizio attività alberghiera, con specificazione della natura
“stagionale” dell'esercizio e indicazione dei relativi periodi di riferimento “dal 28.5 all'11.9”. La natura stagionale dell'attività esercitata dalla Società ricorrente era stata comunicata e autorizzata e dunque era conosciuta dall'Amministrazione sin da tale data e nonostante ciò, il pagamento della tassa sui rifiuti veniva richiesta dal comune integralmente e senza il beneficio della riduzione del 30% per tutti gli anni dal 2019 al
2024, ragione per la quale veniva fatta dalla Società formale richiesta del rimborso in data 29.1.2025 che veniva però rigettata. Sostiene che l'amministrazione non ha mai inviato alcuna comunicazione intesa ad informare i contribuenti della “necessità” di una richiesta specifica per poter godere del beneficio fiscale con la conseguenza che la società ricorrente è venuta a conoscenza della possibilità di usufruirne da sola e ignorando che per poterne godere fosse necessaria un'istanza specifica. Il diniego risulta illegittimo e dunque dovrà essere annullato, poiché le motivazioni addotte appaiono in contrasto con il tenore complessivo della normativa regolante la materia e dello stesso regolamento comunale, i quali individuano i requisiti per l'accesso al beneficio fiscale. Tali requisiti sono tutti presenti con riferimento alla Società ricorrente e in secondo luogo, il provvedimento di diniego appare discriminatorio e ingiustamente afflittivo nei confronti di una società costretta a pagare un tributo nella misura identica a quella a cui sono tenuti i soggetti che occupano e utilizzano un immobile per dodici mesi all'anno. La prassi dell'Amministrazione comunale è intesa ad eleminare tale discrimine, come attesta la condotta del Comune laddove debba intimare il pagamento di contributi TARI non versati e conseguentemente dovrà trovare accoglimento la richiesta di rimborso. Chiede l'accoglimento del ricorso e conseguentemente condannare il Comune di Cesenatico a corrispondere alla società la somma di euro 19.058,00, con vittoria degli onorari di lite, spese legali, oltre
15% di rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori e spese compensate in caso di soccombenza”.
Il Comune di Cesenatico si oppone alle richieste di Controparte e sostiene l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al rimborso per l'annualità 2019, la mancata presentazione di una richiesta di riduzione per “uso stagionale” per le annualità dal 2020 al 2023, necessaria al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, la carenza di legittimazione passiva per l'annualità 2024 in quanto dallo stesso anno è entra in vigore, in sostituzione della Tassa sui Rifiuti TARI (di cui alla L. 147/2013), la Tariffa Corrispettiva Puntuale
(TCP), gestita interamente dalla Soc. Hera Spa. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna della
Ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto quanto esposto dalle parti e la normativa vigente in primo luogo osserva con riferimento all'annualità 2019 che ai sensi del comma 164, Legge 296/2006:“il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dalla data in cui è stato riconosciuto il diritto alla restituzione…”, mentre per quanto riguarda l'annualità
2024 risulta competente la società Hera Spa per cui risulta la carenza di legittimazione passiva del Comune
e quindi le eccezioni e richieste di Parte Ricorrente possono essere fatte valere unicamente per le annualità dal 2020 al 2023.
La Corte procede quindi alla disamina della normativa vigente in materia in particolare la Legge 147/2013
e il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, vigente per gli anni oggetto di istanza di rimborso, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26.06.2014 e successive modificazioni ed integrazione. Il presupposto che determina l'insorgenza dell'obbligazione tributaria è individuato dall'art. 1, c. 641 della L. n. 147/2013 nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui tali spazi sono preposti e sempre che gli stessi siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Al c. 659 dell'art. 1 vengono individuate le fattispecie per le quali il
Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può prevedere, in modo facoltativo, riduzioni tariffarie ed esenzioni. Al c. 660 viene concessa la possibilità al Comune di deliberare, sempre con regolamento di cui al citato art. 52, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659.
Ai sensi del comma 684 dell'art. 1: “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo…” e al comma 685 viene poi specificato che “la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi.” In applicazione della facoltà prevista dal c. 659 dell'art. 1 il Comune ha previsto l'introduzione di forme di riduzione specificate all'art. 9, del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 45 del 26.06.2014. Per il caso in questione l'art. 9, c. 4, lett e), prevede che: “Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30% a condizione che l'obbligazione tributaria del soggetto dichiarante decorra dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e si protragga per l'intero anno solare”. All'articolo 17, c. 4, del Regolamento: “Le riduzioni di cui all'art. 9 sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta qualora si riferiscano ad utenze precedentemente dichiarate, ad eccezione di quanto precisato per le utenze non domestiche al c. 4 lett. e). L'Ente Impositore ha posto quindi, come condizione per ottenere l'esenzione, la presentazione di apposita richiesta/dichiarazione, specificando che gli effetti della stessa sarebbero decorsi esclusivamente dalla data di presentazione, non rilevando dichiarazioni inviate, per altri scopi, ad uffici preposti a controlli di diverso genere.
La Corte osserva che su una controversia analoga si è espressa la Cassazione con n.20587/2025 stabilendo che: “Il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere in giudizio di impugnazione dell'atto impositivo”;
“La ragione per la quale la riduzione non può che conseguire alla formale denuncia originaria o di variazione all'ente impositore della sussistenza delle condizioni che la giustificano, risiede nella necessità di consentire un'ordinata e coerente previa acquisizione dei dati per la determinazione della tassa applicabile da parte del Comune. Non appare, altrimenti possibile garantire il controllo di cui all'art. 73 D.Lgs. 507 del 1993, posto a presidio dell'interesse comune al reperimento delle risorse per il servizio reso alla collettività, attraverso la ripartizione dell'onere sulle categorie sociali che ne sono avvantaggiate, attesa la necessità per la mano pubblica di provvedervi.
La Corte per quanto sopra esposto respinge il ricorso e condanna la Ricorrente a rifondere al Comune le spese di giudizio liquidate in €. 800,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in € 800,00.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RO ROBERTO, Presidente
MENGOZZI VALERIO, RE
RICCI PASQUALE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 190/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cesenatico - Via Moretti 5 47521 Cesenatico FC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 4275 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl rappresentata e difesa dagli Avv. Nominativo_1 e Nominativo_2, impugna Provvedimento di diniego dell'istanza di Rimborso TARI per gli anni di imposta dal 2019 al 2024 in relazione ad una utenza
Tari, per la detenzione ed utilizzo di un locale, distinto catastalmente al Foglio foglio, p.lla p.lla, sub. sub, categoria D/2, ubicato in Indirizzo_1, nel comune di Cesenatico, destinato a struttura ricettiva denominata “Struttura ricettiva_1” o “Struttura ricettiva_2”.
La Ricorrente precisa che era stata regolarmente depositata in data 15.6.2016 presso il competente ufficio del Comune di Cesenatico la denuncia di inizio attività alberghiera, con specificazione della natura
“stagionale” dell'esercizio e indicazione dei relativi periodi di riferimento “dal 28.5 all'11.9”. La natura stagionale dell'attività esercitata dalla Società ricorrente era stata comunicata e autorizzata e dunque era conosciuta dall'Amministrazione sin da tale data e nonostante ciò, il pagamento della tassa sui rifiuti veniva richiesta dal comune integralmente e senza il beneficio della riduzione del 30% per tutti gli anni dal 2019 al
2024, ragione per la quale veniva fatta dalla Società formale richiesta del rimborso in data 29.1.2025 che veniva però rigettata. Sostiene che l'amministrazione non ha mai inviato alcuna comunicazione intesa ad informare i contribuenti della “necessità” di una richiesta specifica per poter godere del beneficio fiscale con la conseguenza che la società ricorrente è venuta a conoscenza della possibilità di usufruirne da sola e ignorando che per poterne godere fosse necessaria un'istanza specifica. Il diniego risulta illegittimo e dunque dovrà essere annullato, poiché le motivazioni addotte appaiono in contrasto con il tenore complessivo della normativa regolante la materia e dello stesso regolamento comunale, i quali individuano i requisiti per l'accesso al beneficio fiscale. Tali requisiti sono tutti presenti con riferimento alla Società ricorrente e in secondo luogo, il provvedimento di diniego appare discriminatorio e ingiustamente afflittivo nei confronti di una società costretta a pagare un tributo nella misura identica a quella a cui sono tenuti i soggetti che occupano e utilizzano un immobile per dodici mesi all'anno. La prassi dell'Amministrazione comunale è intesa ad eleminare tale discrimine, come attesta la condotta del Comune laddove debba intimare il pagamento di contributi TARI non versati e conseguentemente dovrà trovare accoglimento la richiesta di rimborso. Chiede l'accoglimento del ricorso e conseguentemente condannare il Comune di Cesenatico a corrispondere alla società la somma di euro 19.058,00, con vittoria degli onorari di lite, spese legali, oltre
15% di rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori e spese compensate in caso di soccombenza”.
Il Comune di Cesenatico si oppone alle richieste di Controparte e sostiene l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al rimborso per l'annualità 2019, la mancata presentazione di una richiesta di riduzione per “uso stagionale” per le annualità dal 2020 al 2023, necessaria al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, la carenza di legittimazione passiva per l'annualità 2024 in quanto dallo stesso anno è entra in vigore, in sostituzione della Tassa sui Rifiuti TARI (di cui alla L. 147/2013), la Tariffa Corrispettiva Puntuale
(TCP), gestita interamente dalla Soc. Hera Spa. Chiede il rigetto del ricorso e la condanna della
Ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto quanto esposto dalle parti e la normativa vigente in primo luogo osserva con riferimento all'annualità 2019 che ai sensi del comma 164, Legge 296/2006:“il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dalla data del versamento, ovvero dalla data in cui è stato riconosciuto il diritto alla restituzione…”, mentre per quanto riguarda l'annualità
2024 risulta competente la società Hera Spa per cui risulta la carenza di legittimazione passiva del Comune
e quindi le eccezioni e richieste di Parte Ricorrente possono essere fatte valere unicamente per le annualità dal 2020 al 2023.
La Corte procede quindi alla disamina della normativa vigente in materia in particolare la Legge 147/2013
e il Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, vigente per gli anni oggetto di istanza di rimborso, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 26.06.2014 e successive modificazioni ed integrazione. Il presupposto che determina l'insorgenza dell'obbligazione tributaria è individuato dall'art. 1, c. 641 della L. n. 147/2013 nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui tali spazi sono preposti e sempre che gli stessi siano suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Al c. 659 dell'art. 1 vengono individuate le fattispecie per le quali il
Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, può prevedere, in modo facoltativo, riduzioni tariffarie ed esenzioni. Al c. 660 viene concessa la possibilità al Comune di deliberare, sempre con regolamento di cui al citato art. 52, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659.
Ai sensi del comma 684 dell'art. 1: “I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo…” e al comma 685 viene poi specificato che “la dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi.” In applicazione della facoltà prevista dal c. 659 dell'art. 1 il Comune ha previsto l'introduzione di forme di riduzione specificate all'art. 9, del Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 45 del 26.06.2014. Per il caso in questione l'art. 9, c. 4, lett e), prevede che: “Per i locali e le aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 210 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, si applica una riduzione del tributo pari al 30% a condizione che l'obbligazione tributaria del soggetto dichiarante decorra dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e si protragga per l'intero anno solare”. All'articolo 17, c. 4, del Regolamento: “Le riduzioni di cui all'art. 9 sono riconosciute a richiesta dell'utenza e decorrono dalla data della richiesta qualora si riferiscano ad utenze precedentemente dichiarate, ad eccezione di quanto precisato per le utenze non domestiche al c. 4 lett. e). L'Ente Impositore ha posto quindi, come condizione per ottenere l'esenzione, la presentazione di apposita richiesta/dichiarazione, specificando che gli effetti della stessa sarebbero decorsi esclusivamente dalla data di presentazione, non rilevando dichiarazioni inviate, per altri scopi, ad uffici preposti a controlli di diverso genere.
La Corte osserva che su una controversia analoga si è espressa la Cassazione con n.20587/2025 stabilendo che: “Il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere in giudizio di impugnazione dell'atto impositivo”;
“La ragione per la quale la riduzione non può che conseguire alla formale denuncia originaria o di variazione all'ente impositore della sussistenza delle condizioni che la giustificano, risiede nella necessità di consentire un'ordinata e coerente previa acquisizione dei dati per la determinazione della tassa applicabile da parte del Comune. Non appare, altrimenti possibile garantire il controllo di cui all'art. 73 D.Lgs. 507 del 1993, posto a presidio dell'interesse comune al reperimento delle risorse per il servizio reso alla collettività, attraverso la ripartizione dell'onere sulle categorie sociali che ne sono avvantaggiate, attesa la necessità per la mano pubblica di provvedervi.
La Corte per quanto sopra esposto respinge il ricorso e condanna la Ricorrente a rifondere al Comune le spese di giudizio liquidate in €. 800,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Forlì respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese di giudizio liquidate in € 800,00.