Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5911/2021
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente - Dott.ssa Giovanna Caso
- Giudice - Dott.ssa Luigia Franzese
Dott.ssa Rossella Di Palo
- Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5911/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv.to TAFFURI MASSIMO presso cui Parte 1
elettivamente domicilia;
RICORRENTE
contro
Controparte_1 ;
RESISTENTE CONTUMACE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da comparsa conclusionale del 13.12.2024.
Il P.M. ha espresso parere favorevole;
Con ricorso depositato il 16.07.2021, la ricorrente, premesso di essere spostata con il resistente,
adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Calvi Risorta (CE) in data 28.04.1990 con parte resistente, dalla cui
Per unione sono nati i figli, entrambi maggiorenni, Per_1 e (il 3.09.1995).
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Novara nel procedimento di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n.2/2020 del 2.01.2020 e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza,
perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, la ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio ordinando, per l'effetto, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Calvi Risorta di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
di confermare le condizioni di separazione;
di condannare parte avversa alle spese ed onorario di giudizio.
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 25.01.2022 il Presidente del Tribunale, ritenuto il fallito tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente e la rituale notifica del ricorso, ritenuta l'assenza di provvedimenti urgenti da adottare, confermava la disciplina della separazione e fissava l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi al G.I.
All'udienza del 16.10.2024 il Giudice riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con comparsa conclusionale del 13.12.2024 il difensore, per parte ricorrente, alla luce della mancata comparizione del sig. ed al perdurare della totale inconciliabilità delle parti cheControparte_1
ormai non hanno più alcuna forma di contatto da anni, chiedeva all' adito Tribunale, in persona del
Giudice dott.ssa Rossella Di Palo, di accogliere le conclusioni come nel ricorso formulate.
,Controparte_1 regolarmente convenuto In via preliminare va dichiarata la contumacia del sig.
in giudizio e non costituitosi.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ricorrono, infatti, nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, segnatamente, la cessazione effettiva della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituirla, come risulta evidente anche dalla condotta tenuta dal resistente che non è comparso all'udienza presidenziale né si è costituito nel prosieguo del giudizio innanzi al Giudice Istruttore. Tale comportamento è indice di assoluto disinteresse della parte alla vicenda coniugale e, a fortiori, di mancanza della volontà di ricostituire l'unione familiare.
Il decorso dei termini di legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione personale, senza la ripresa della convivenza, completa la fattispecie di riferimento,
integrando l'ulteriore requisito prescritto dalla legge per la pronuncia di divorzio (art 3 L. 898/1970
n.2, lett. b, modificato dalla L. del 6.5.2015 n. 55).
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
28.04.1990 in Calvi Risorta (CE) ed ordinata all'ufficiale dello stato civile competente la trascrizione della presente sentenza.
Non essendo state formulate domande accessorie alla pronuncia costitutiva null'altro si dispone.
Ed invero, parte ricorrente chiedeva che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni della separazione ma con la sentenza di separazione la parte non avanzava domande diverse da quale attinenti lo status.
Dichiara le spese non ripetibili stante la natura costitutiva della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
· Dichiara la contumacia del resistente;
Accoglie la domanda principale e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del
•
matrimonio contratto in Calvi Risorta (CE) il 28/04/1990 da Parte 1 nata in
Calvi Risorta (CE) IL 3.04.1968 e Controparte 1 nato in [...] il [...];
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria
•
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calvi Risorta (CE) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49
lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile - atto n.7, parte II,
serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1990);
• Dichiara le spese non ripetibili.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 30/1/2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso