Articolo 18 della Legge 10 agosto 1950, n. 602
Articolo 17Articolo 19
Versione
3 settembre 1950
Art. 18.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 459 e 460 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.
Entrata in vigore il 3 settembre 1950