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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05252/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 02337 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05252/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5252 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Silvia Sommazzi e Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo Genova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; il Comando Provinciale Carabinieri di Genova, il Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Liguria n. 199/2024, resa tra le parti, N. 05252/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. NT IM
RR e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza n. 199/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante, signor -OMISSIS-, per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- dell'8.3.2023, a mezzo del quale il
Prefetto di Genova ha respinto la domanda dallo stesso ricorrente proposta di revoca del precedente divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente.
1.1. Il decreto di divieto in questione, oggetto della domanda tutoria, traeva origine dalla mancata regolarizzazione -da parte dell'originario ricorrente- della detenzione di un fucile acquistato da terze persone, nonché dalla conseguente segnalazione all'A.G. per il reato di detenzione abusiva di armi.
1.2. Nello specifico, si legge nel provvedimento impugnato nel primo grado di giudizio che: “nell'ottobre del 2015, era intercorso tra il signor -OMISSIS- ed una terza persona un accordo, avente ad oggetto la cessione di un fucile”; (…) “che, non solo non veniva immediatamente denunciata l'acquisizione dell'arma alla autorità di
P.S., ma senza alcuna autorizzazione, l'istante trasportava l'arma stessa presso la propria abitazione”.
1.3. Si tratta, ad avviso dell'Amministrazione dell'interno, di una condotta gravemente negligente, perché in spregio delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di armi (art. 39 TULPS) ed aggravata dalla circostanza che l'interessato deteneva regolarmente altre armi. N. 05252/2024 REG.RIC.
2. Tanto premesso, il signor -OMISSIS- ha articolato, nel primo grado di giudizio, censure di violazione di legge (artt. 3 e 21-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n.
241; artt. 10, 11, 39 e 43, del TULPS) ed eccesso di potere sotto distinti profili, difetto di istruttoria e di motivazione.
2.1. Il T.A.R., come detto, ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento gravato immune da profili di irragionevolezza perché, nonostante il reato di cui alla denunzia del 2016 sia stato dichiarato estinto a seguito del pagamento della relativa oblazione, tale circostanza non impedisce di desumere, dal fatto contestato, l'inaffidabilità dell'autore del reato (estinto) ai fini della decisione sull'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi.
2.3. L'appellante ripropone ora, e sviluppa in chiave critica, le censure disattese dal
Tribunale, anche con riguardo a quelle assorbite dal giudice di prime cure; mentre l'Amministrazione dell'Interno resiste al gravame, istando per la sua reiezione.
Nella Udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L'appello non risulta fondato.
4. Con il primo articolato motivo l'odierno appellante lamenta, anzitutto, l'erroneità della sentenza impugnata per avere disatteso la doglianza, formulata in prime cure, inerente all'illegittimo automatismo del diniego allorché -sui fatti oggetto di contestazione- sia intervenuta, in sede penale, la pronuncia di estinzione del reato.
4.1. Non sarebbe, in siffatte ipotesi, a dire del ricorrente, preclusa la valutazione delle condotte successive - nel caso di specie: la asserita “condotta specchiata, mantenuta dall'interessato prima e dopo il fatto contestato”; peraltro, non grave, perché non avrebbe comportato pericolo alcuno -, se idonee a sorreggere un giudizio prognostico in merito alla affidabilità dell'interessato. Secondo la prospettazione dell'appellante, ancora, il provvedimento della Prefettura - avallato dal primo giudice - sarebbe illegittimo, là dove ha omesso di verificare ex novo gli infra indicati elementi, che non potevano non essere considerati oggetto ex novo di una valutazione attuale da parte N. 05252/2024 REG.RIC.
dell'Autorità, quali: i. il lasso di tempo decorso dal compimento del fatto (otto anni);
ii. la asserita tenuità del comportamento in questione (mancata regolarizzazione della detenzione di fucile acquistato da terzi), che non avrebbe determinato alcun pericolo; nonché iii. l'estinzione del reato a seguito del pagamento dell'oblazione.
4.2. Diversamente ragionando, conclude l'interessato, si perverrebbe -là dove si ritenesse ininfluente l'intervenuta estinzione del reato- alla inaccettabile preclusione
(perpetua) alla detenzione di armi/munizioni, anche nell'ipotesi di condanne di lievissima entità, assai risalenti nel tempo e già giudicate sostanzialmente irrilevanti ai fini penali, e ciò in allegata violazione al principio rieducativo della sanzione penale di cui all'art. 27 della Cost.
4.3. La doglianza, così come articolata, non è condivisibile perché, come ha ben messo in rilievo la sentenza gravata, la motivazione del provvedimento impugnato è sufficiente a giustificarne l'adozione, in quanto dà conto delle plurime ragioni che hanno determinato la formulazione del contestato giudizio di inaffidabilità e precisamente: a) le rassicurazioni fornite al precedente proprietario del fucile circa l'avvenuta regolarizzazione del passaggio di proprietà; b) il perdurare del possesso dell'arma non denunciata per molti mesi (fino al controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- in data -OMISSIS- 2016, da cui è scaturita la notizia di reato sopra indicata); c) il trasporto non autorizzato di detta arma, dall'ufficio alla propria abitazione; d) l'inescusabilità del comportamento, alla luce dell'esperienza in materia di armi dell'odierno ricorrente.
4.4. Né l'estinzione del reato comporta l'irrilevanza del fatto sul piano del giudizio di inaffidabilità dell'autore del reato (estinto) ai fini della decisione sull'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, tenuto conto che l'estinzione del reato non impedisce in ogni caso di desumere, dal fatto contestato, come chiarito dalla consolidata N. 05252/2024 REG.RIC.
giurisprudenza amministrativa, elementi idonei a supportare l'autonomo giudizio rimesso all'autorità questorile.
4.5. Deve richiamarsi, in proposito il granitico orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in relazione alla discrezionalità amministrativa che connota i provvedimenti relativi alla detenzione delle armi ed al conseguente sindacato del giudice amministrativo. La oramai univoca giurisprudenza ha infatti accertato l'insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all'ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e di cui all'art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018;
n. 3502 del 2018). Pertanto, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS,
l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi, valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n.
4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018;
n. 6812 del 2018) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità
d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché
l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez.
VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018). Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni N. 05252/2024 REG.RIC.
probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione (Cons. Stato, sez. III, n. 6812 del 2018).
4.6. In materia di autorizzazioni di polizia, inerenti il porto e l'uso delle armi, infatti,
l'autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10,11, 42 e 43 del
T.U.L.P.S., di una lata discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (ex plurimis, Con. St., Sez. VI, 06.04.2010, n.
1925). La legislazione affida all'autorità di P.S. il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'armi, sì da prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Infatti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, T.U.L.P.S., "Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".
4.7. Ne discende che la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa
"affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014).
Conseguentemente, il divieto non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del giudice amministrativo -anche in sede di aggiornamento- deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato sez. III, 18 aprile 2016, n.1536). N. 05252/2024 REG.RIC.
4.8. Alla luce di tali premesse, deve ritenersi che, nel caso di specie, il provvedimento di reiezione del provvedimento tutorio risulti sufficientemente motivato rispetto alla mancata denuncia di regolarizzazione in illo tempore dell'arma e alla omessa comunicazione di trasferimento della stessa presso altro luogo, trattandosi di circostanze indicative di una scarsa affidabilità e diligenza nella tenuta delle armi, oltre che violative del generale dovere informativo - che incombe su tutti coloro che posseggono armi - nei confronti degli organi di pubblica sicurezza.
4.9. Proprio a tale riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare la sufficienza del mutamento del luogo di custodia delle armi, omettendone la comunicazione all'Autorità, a sostenere sotto il profilo motivazionale il divieto di detenzione. È, infatti, pacifico che "l'omessa denuncia del trasferimento delle armi, di per sé, evidenzia un comportamento superficiale indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto ex art. 39 del TULPS” (Cons. Stato, sentenze nn. 4621/2018, 4334/2017).
4.10. Non risultano, pertanto, fondati i rilievi relativi al carattere “non attuale” ed isolato delle condotte asseritamente lievi, ovvero all'erroneo convincimento del titolare circa l'insussistenza dell'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza lo spostamento dell'arma, ovvero l'acquisto delle munizioni; così come l'esito del procedimento penale, culminato con l'estinzione del reato per avvenuta oblazione, non può privare di rilevanza il comportamento non diligente posto a fondamento del rifiuto di revoca del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, portante il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti .
5. Le ragioni appena enunciate giustificano, senza inutili ripetizioni degli argomenti, le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
6. Di qui la reiezione dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. N. 05252/2024 REG.RIC.
7. Le spese del presente grado del giudizio, attesa, comunque, la specificità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, con conseguenze conferma della sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RE, Presidente F/F
NT IM RR, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere N. 05252/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NT IM RR IO RE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 02337 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05252/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5252 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Silvia Sommazzi e Emanuele Bertolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Territoriale del Governo Genova in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; il Comando Provinciale Carabinieri di Genova, il Ministero della Difesa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Liguria n. 199/2024, resa tra le parti, N. 05252/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il Cons. NT IM
RR e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza n. 199/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, ha respinto il ricorso proposto dall'odierno appellante, signor -OMISSIS-, per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- dell'8.3.2023, a mezzo del quale il
Prefetto di Genova ha respinto la domanda dallo stesso ricorrente proposta di revoca del precedente divieto di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente.
1.1. Il decreto di divieto in questione, oggetto della domanda tutoria, traeva origine dalla mancata regolarizzazione -da parte dell'originario ricorrente- della detenzione di un fucile acquistato da terze persone, nonché dalla conseguente segnalazione all'A.G. per il reato di detenzione abusiva di armi.
1.2. Nello specifico, si legge nel provvedimento impugnato nel primo grado di giudizio che: “nell'ottobre del 2015, era intercorso tra il signor -OMISSIS- ed una terza persona un accordo, avente ad oggetto la cessione di un fucile”; (…) “che, non solo non veniva immediatamente denunciata l'acquisizione dell'arma alla autorità di
P.S., ma senza alcuna autorizzazione, l'istante trasportava l'arma stessa presso la propria abitazione”.
1.3. Si tratta, ad avviso dell'Amministrazione dell'interno, di una condotta gravemente negligente, perché in spregio delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di armi (art. 39 TULPS) ed aggravata dalla circostanza che l'interessato deteneva regolarmente altre armi. N. 05252/2024 REG.RIC.
2. Tanto premesso, il signor -OMISSIS- ha articolato, nel primo grado di giudizio, censure di violazione di legge (artt. 3 e 21-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n.
241; artt. 10, 11, 39 e 43, del TULPS) ed eccesso di potere sotto distinti profili, difetto di istruttoria e di motivazione.
2.1. Il T.A.R., come detto, ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento gravato immune da profili di irragionevolezza perché, nonostante il reato di cui alla denunzia del 2016 sia stato dichiarato estinto a seguito del pagamento della relativa oblazione, tale circostanza non impedisce di desumere, dal fatto contestato, l'inaffidabilità dell'autore del reato (estinto) ai fini della decisione sull'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi.
2.3. L'appellante ripropone ora, e sviluppa in chiave critica, le censure disattese dal
Tribunale, anche con riguardo a quelle assorbite dal giudice di prime cure; mentre l'Amministrazione dell'Interno resiste al gravame, istando per la sua reiezione.
Nella Udienza pubblica del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L'appello non risulta fondato.
4. Con il primo articolato motivo l'odierno appellante lamenta, anzitutto, l'erroneità della sentenza impugnata per avere disatteso la doglianza, formulata in prime cure, inerente all'illegittimo automatismo del diniego allorché -sui fatti oggetto di contestazione- sia intervenuta, in sede penale, la pronuncia di estinzione del reato.
4.1. Non sarebbe, in siffatte ipotesi, a dire del ricorrente, preclusa la valutazione delle condotte successive - nel caso di specie: la asserita “condotta specchiata, mantenuta dall'interessato prima e dopo il fatto contestato”; peraltro, non grave, perché non avrebbe comportato pericolo alcuno -, se idonee a sorreggere un giudizio prognostico in merito alla affidabilità dell'interessato. Secondo la prospettazione dell'appellante, ancora, il provvedimento della Prefettura - avallato dal primo giudice - sarebbe illegittimo, là dove ha omesso di verificare ex novo gli infra indicati elementi, che non potevano non essere considerati oggetto ex novo di una valutazione attuale da parte N. 05252/2024 REG.RIC.
dell'Autorità, quali: i. il lasso di tempo decorso dal compimento del fatto (otto anni);
ii. la asserita tenuità del comportamento in questione (mancata regolarizzazione della detenzione di fucile acquistato da terzi), che non avrebbe determinato alcun pericolo; nonché iii. l'estinzione del reato a seguito del pagamento dell'oblazione.
4.2. Diversamente ragionando, conclude l'interessato, si perverrebbe -là dove si ritenesse ininfluente l'intervenuta estinzione del reato- alla inaccettabile preclusione
(perpetua) alla detenzione di armi/munizioni, anche nell'ipotesi di condanne di lievissima entità, assai risalenti nel tempo e già giudicate sostanzialmente irrilevanti ai fini penali, e ciò in allegata violazione al principio rieducativo della sanzione penale di cui all'art. 27 della Cost.
4.3. La doglianza, così come articolata, non è condivisibile perché, come ha ben messo in rilievo la sentenza gravata, la motivazione del provvedimento impugnato è sufficiente a giustificarne l'adozione, in quanto dà conto delle plurime ragioni che hanno determinato la formulazione del contestato giudizio di inaffidabilità e precisamente: a) le rassicurazioni fornite al precedente proprietario del fucile circa l'avvenuta regolarizzazione del passaggio di proprietà; b) il perdurare del possesso dell'arma non denunciata per molti mesi (fino al controllo eseguito dai Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- in data -OMISSIS- 2016, da cui è scaturita la notizia di reato sopra indicata); c) il trasporto non autorizzato di detta arma, dall'ufficio alla propria abitazione; d) l'inescusabilità del comportamento, alla luce dell'esperienza in materia di armi dell'odierno ricorrente.
4.4. Né l'estinzione del reato comporta l'irrilevanza del fatto sul piano del giudizio di inaffidabilità dell'autore del reato (estinto) ai fini della decisione sull'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, tenuto conto che l'estinzione del reato non impedisce in ogni caso di desumere, dal fatto contestato, come chiarito dalla consolidata N. 05252/2024 REG.RIC.
giurisprudenza amministrativa, elementi idonei a supportare l'autonomo giudizio rimesso all'autorità questorile.
4.5. Deve richiamarsi, in proposito il granitico orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in relazione alla discrezionalità amministrativa che connota i provvedimenti relativi alla detenzione delle armi ed al conseguente sindacato del giudice amministrativo. La oramai univoca giurisprudenza ha infatti accertato l'insussistenza di una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all'ottenimento ed alla conservazione del permesso di detenzione e porto di armi in deroga al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e di cui all'art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110 (Corte cost. n. 440 del 1993; Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018;
n. 3502 del 2018). Pertanto, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del TULPS,
l'Amministrazione può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d'armi, valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta” dell'interessato, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto né un comprovato abuso nell'utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n.
4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018;
n. 6812 del 2018) in quanto, ai fini della revoca della licenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità
d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché
l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez.
VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018). Proprio la natura cautelare del provvedimento fa sì che lo stesso si fondi su considerazioni N. 05252/2024 REG.RIC.
probabilistiche, basate su circostanze di fatto assistite da sufficiente fumus al momento della loro adozione (Cons. Stato, sez. III, n. 6812 del 2018).
4.6. In materia di autorizzazioni di polizia, inerenti il porto e l'uso delle armi, infatti,
l'autorità di pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt. 10,11, 42 e 43 del
T.U.L.P.S., di una lata discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica (ex plurimis, Con. St., Sez. VI, 06.04.2010, n.
1925). La legislazione affida all'autorità di P.S. il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto d'armi, sì da prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Infatti, ai sensi dell'art. 39, comma 1, T.U.L.P.S., "Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".
4.7. Ne discende che la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi (cfr. Cons. Stato, III, n. 5398/2014), e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa
"affidabilità" all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, n. 3979/2013; n. 4121/2014).
Conseguentemente, il divieto non richiede una particolare motivazione e il successivo vaglio del giudice amministrativo -anche in sede di aggiornamento- deve limitarsi alla sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Consiglio di Stato sez. III, 18 aprile 2016, n.1536). N. 05252/2024 REG.RIC.
4.8. Alla luce di tali premesse, deve ritenersi che, nel caso di specie, il provvedimento di reiezione del provvedimento tutorio risulti sufficientemente motivato rispetto alla mancata denuncia di regolarizzazione in illo tempore dell'arma e alla omessa comunicazione di trasferimento della stessa presso altro luogo, trattandosi di circostanze indicative di una scarsa affidabilità e diligenza nella tenuta delle armi, oltre che violative del generale dovere informativo - che incombe su tutti coloro che posseggono armi - nei confronti degli organi di pubblica sicurezza.
4.9. Proprio a tale riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare la sufficienza del mutamento del luogo di custodia delle armi, omettendone la comunicazione all'Autorità, a sostenere sotto il profilo motivazionale il divieto di detenzione. È, infatti, pacifico che "l'omessa denuncia del trasferimento delle armi, di per sé, evidenzia un comportamento superficiale indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle stesse, come tale sufficiente a legittimare l'imposizione del divieto ex art. 39 del TULPS” (Cons. Stato, sentenze nn. 4621/2018, 4334/2017).
4.10. Non risultano, pertanto, fondati i rilievi relativi al carattere “non attuale” ed isolato delle condotte asseritamente lievi, ovvero all'erroneo convincimento del titolare circa l'insussistenza dell'obbligo di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza lo spostamento dell'arma, ovvero l'acquisto delle munizioni; così come l'esito del procedimento penale, culminato con l'estinzione del reato per avvenuta oblazione, non può privare di rilevanza il comportamento non diligente posto a fondamento del rifiuto di revoca del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, portante il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti .
5. Le ragioni appena enunciate giustificano, senza inutili ripetizioni degli argomenti, le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice.
6. Di qui la reiezione dell'appello, con la conseguente conferma della sentenza impugnata. N. 05252/2024 REG.RIC.
7. Le spese del presente grado del giudizio, attesa, comunque, la specificità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, con conseguenze conferma della sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RE, Presidente F/F
NT IM RR, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere N. 05252/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NT IM RR IO RE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.