Art. 6.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' stati rimessi dalla Corte di cassazione in applicazione degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale .
La disposizione di cui all' articolo 48-ter del codice di procedura penale si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano gia' stati riuniti a quello rimesso con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla Corte di cassazione in applicazione dell' articolo 60 del codice di procedura penale .
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano ai procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' stati rimessi dalla Corte di cassazione in applicazione degli articoli 55 e 60 del codice di procedura penale .
La disposizione di cui all' articolo 48-ter del codice di procedura penale si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che quelli connessi siano gia' stati riuniti a quello rimesso con provvedimento dell'ufficio giudiziario designato dalla Corte di cassazione in applicazione dell' articolo 60 del codice di procedura penale .