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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/05/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 12 maggio 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2899/24 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 5301/23 R.G. e vertente TRA
nata a [...] C.V. il 24.03.43, rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Pecorario Vincenzo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Itala De CP_1
Benedictis e Domenico D'Angelo (ATP);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.04.24 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 5301/23 eccependo la nullità della perizia, della quale non erano mai state inviate le bozze alle parti e, comunque, l'erroneità della stessa. Contestava, in particolare, la decorrenza dell'accertamento effettuato dal CTU, chiedendo che esso fosse retrodatato alla data di presentazione della domanda amministrativa. Instauratosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda, deducendone l'inammissibilità per carenza di specifica contestazione delle risultanze della CTU disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante assegnazione di un nuovo termine al CTU per rispondere alle osservazioni di parte e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è deve essere respinto. ECCEZIONI PRELIMINARI – TEMPESTIVITÀ E MANCATO INVIO BOZZE Tenuto conto delle doglianze dell' va ribadito, in prima battuta, che il dissenso ed il CP_1 ricorso risultano depositati nei termini di legge. Sempre in via preliminare, va chiarito che la nullità relativa determinata dall'omesso invio alle parti della bozza della relazione del CTU è sanata se il Giudice fissa un nuovo termine per il deposito delle osservazioni, nonché nel caso in cui il relativo vizio non sia eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia (Cass., n. 6230/19). Nel caso di specie, a seguito della fissazione di nuovo termine, il CTU ha documentato il regolare invio delle bozze alle parti (cfr. ricevuta avvenuta consegna acclusa all'integrazione peritale). MERITO Ad ogni buon conto il Dott. ha anche compiutamente preso posizione in ordine alle Per_1 doglianze attoree, ribadendo la tesi già espressa nella perizia depositata in fase di ATP. In particolare, in quella sede, il CTU aveva ritenuto la ricorrente affetta da “gravissima artrosi polidistrettuale con impossibilità alla deambulazione autonoma in soggetto affetto da esiti di artroprotesi ginocchio destro, cardiopatia ipertensiva, b.p.c.o, vascolopatia cerebrale cronica con iniziali segni deterioramento mentale ed incontinenza cardiale”, per l'effetto ha ritenuto che “si realizzi l'impossibilità da parte della perizianda di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto si concretizzi il suo diritto al riconoscimento dell'inabilità e dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle Leggi 118/71 e 18/80 e sue successive modificazioni. Per quanto riguarda la decorrenza, considerate le patologie diagnosticate, considerata la documentazione sanitaria in atti, può essere riconosciuto alla richiedente il diritto al riconoscimento della inabilità e dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle Leggi 118/71 e 18/80 a far data dalla visita peritale e cioè dal mese di Gennaio 2024. Sulla scorta inoltre della stessa diagnosi, potremo certamente definire la perizianda “persona handicappata presentando una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 104/92 e riconoscere allo stessa la connotazione di gravità, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge a far data, considerate le patologie diagnosticate e la documentazione sanitaria in atti, sempre dal mese di Gennaio 2024”. All'esito del giudizio di ATP, dunque, la ricorrente è stata ritenuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap con connotazione di gravità con decorrenza da gennaio 2024. In occasione del termine assegnato dal tribunale, il Dott. ha adeguatamente chiarito Per_1 le motivazioni per cui ha stabilito a gennaio 2024 la decorrenza dell'accertamento: “il sottoscritto ha invece inteso un riconoscimento dalla visita peritale in quanto la patologia che ha consentito di riconoscere all'istante il diritto alla indennità di accompagnamento e il riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 articolo 3 della Legge 104/92 per il grave deficit deambulatorio, gravissima artrosi con impossibilità alla deambulazione autonoma…., è una patologia degenerativa che ha carattere evolutivo in peius e l'incidenza funzionale di tale patologia è evidentemente progressiva;
dallo studio della documentazione sanitaria tale deficit deambulatorio, pur in presenza di documentazione medica, non è apparso adeguatamente documentato all'epoca della domanda amministrativa anche in considerazione che, il verbale dell datato 14/07/2023, documento sanitario che per l'ausiliario del Giudice deve avere lo stesso peso della documentazione di parte attrice, attesta che la deambulazione è possibile con appoggio;
pertanto il giudizio emesso è scaturito dall'esame obiettivo effettuato all'atto della visita medica attuale e, non essendo, come già specificato, le patologie diagnosticate malattie acute, ma una patologia cronica ed ingravescente, si è ritenuto equo non retrodatare il diritto riconosciuto in considerazione che la domanda amministrativa è del 05/06/2023”. Il giudizio del CTU è corretto e supportato dalla documentazione in atti. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. Invero, sul punto, il Tribunale ritiene di aderire alla conclusione raggiunta dal CTU in ordine alla conservata possibilità deambulatoria autonoma, malgrado la prescrizione della carrozzella in atti, alla data di effettuazione della visita medica da parte dell' CP_1
L'opposizione, pertanto, va rigettata, con riconoscimento del possesso, in capo all'istante, del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità da Gennaio 2024. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario solo per epoca successiva al deposito del ricorso per ATP. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento da Gennaio 2024, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 con la medesima decorrenza;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 12.05.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
nata a [...] C.V. il 24.03.43, rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
Pecorario Vincenzo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Itala De CP_1
Benedictis e Domenico D'Angelo (ATP);
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.04.24 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. nel Per_1 giudizio RG 5301/23 eccependo la nullità della perizia, della quale non erano mai state inviate le bozze alle parti e, comunque, l'erroneità della stessa. Contestava, in particolare, la decorrenza dell'accertamento effettuato dal CTU, chiedendo che esso fosse retrodatato alla data di presentazione della domanda amministrativa. Instauratosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda, deducendone l'inammissibilità per carenza di specifica contestazione delle risultanze della CTU disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita mediante assegnazione di un nuovo termine al CTU per rispondere alle osservazioni di parte e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è deve essere respinto. ECCEZIONI PRELIMINARI – TEMPESTIVITÀ E MANCATO INVIO BOZZE Tenuto conto delle doglianze dell' va ribadito, in prima battuta, che il dissenso ed il CP_1 ricorso risultano depositati nei termini di legge. Sempre in via preliminare, va chiarito che la nullità relativa determinata dall'omesso invio alle parti della bozza della relazione del CTU è sanata se il Giudice fissa un nuovo termine per il deposito delle osservazioni, nonché nel caso in cui il relativo vizio non sia eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia (Cass., n. 6230/19). Nel caso di specie, a seguito della fissazione di nuovo termine, il CTU ha documentato il regolare invio delle bozze alle parti (cfr. ricevuta avvenuta consegna acclusa all'integrazione peritale). MERITO Ad ogni buon conto il Dott. ha anche compiutamente preso posizione in ordine alle Per_1 doglianze attoree, ribadendo la tesi già espressa nella perizia depositata in fase di ATP. In particolare, in quella sede, il CTU aveva ritenuto la ricorrente affetta da “gravissima artrosi polidistrettuale con impossibilità alla deambulazione autonoma in soggetto affetto da esiti di artroprotesi ginocchio destro, cardiopatia ipertensiva, b.p.c.o, vascolopatia cerebrale cronica con iniziali segni deterioramento mentale ed incontinenza cardiale”, per l'effetto ha ritenuto che “si realizzi l'impossibilità da parte della perizianda di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto si concretizzi il suo diritto al riconoscimento dell'inabilità e dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle Leggi 118/71 e 18/80 e sue successive modificazioni. Per quanto riguarda la decorrenza, considerate le patologie diagnosticate, considerata la documentazione sanitaria in atti, può essere riconosciuto alla richiedente il diritto al riconoscimento della inabilità e dell'indennità di accompagnamento ai sensi delle Leggi 118/71 e 18/80 a far data dalla visita peritale e cioè dal mese di Gennaio 2024. Sulla scorta inoltre della stessa diagnosi, potremo certamente definire la perizianda “persona handicappata presentando una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 104/92 e riconoscere allo stessa la connotazione di gravità, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della stessa Legge a far data, considerate le patologie diagnosticate e la documentazione sanitaria in atti, sempre dal mese di Gennaio 2024”. All'esito del giudizio di ATP, dunque, la ricorrente è stata ritenuta invalida al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e portatrice di handicap con connotazione di gravità con decorrenza da gennaio 2024. In occasione del termine assegnato dal tribunale, il Dott. ha adeguatamente chiarito Per_1 le motivazioni per cui ha stabilito a gennaio 2024 la decorrenza dell'accertamento: “il sottoscritto ha invece inteso un riconoscimento dalla visita peritale in quanto la patologia che ha consentito di riconoscere all'istante il diritto alla indennità di accompagnamento e il riconoscimento di handicap ai sensi del comma 3 articolo 3 della Legge 104/92 per il grave deficit deambulatorio, gravissima artrosi con impossibilità alla deambulazione autonoma…., è una patologia degenerativa che ha carattere evolutivo in peius e l'incidenza funzionale di tale patologia è evidentemente progressiva;
dallo studio della documentazione sanitaria tale deficit deambulatorio, pur in presenza di documentazione medica, non è apparso adeguatamente documentato all'epoca della domanda amministrativa anche in considerazione che, il verbale dell datato 14/07/2023, documento sanitario che per l'ausiliario del Giudice deve avere lo stesso peso della documentazione di parte attrice, attesta che la deambulazione è possibile con appoggio;
pertanto il giudizio emesso è scaturito dall'esame obiettivo effettuato all'atto della visita medica attuale e, non essendo, come già specificato, le patologie diagnosticate malattie acute, ma una patologia cronica ed ingravescente, si è ritenuto equo non retrodatare il diritto riconosciuto in considerazione che la domanda amministrativa è del 05/06/2023”. Il giudizio del CTU è corretto e supportato dalla documentazione in atti. La citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. Invero, sul punto, il Tribunale ritiene di aderire alla conclusione raggiunta dal CTU in ordine alla conservata possibilità deambulatoria autonoma, malgrado la prescrizione della carrozzella in atti, alla data di effettuazione della visita medica da parte dell' CP_1
L'opposizione, pertanto, va rigettata, con riconoscimento del possesso, in capo all'istante, del requisito sanitario per l'ottenimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità da Gennaio 2024. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario solo per epoca successiva al deposito del ricorso per ATP. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto accerta che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento da Gennaio 2024, nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92 con la medesima decorrenza;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 12.05.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli