Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00792/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 792 del 2024, proposto da:
Consu-Fim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ballero e Claudio Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Serusi, Alfio Sciacca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Manuela Gagliega, in Cagliari, via Logudoro 3/B;
per l’accertamento dell’illegittimità:
- del silenzio del Comune di Olbia sulla richiesta di adozione di apposita deliberazione consiliare che detta i criteri per la individuazione delle aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche temporanee, e di quelle previste dall’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a soddisfare esigenze non legate all’uso del mare, e ne regolamenti l’uso;
con la conseguente condanna del Comune di Olbia:
- a concludere il relativo procedimento con provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. Antonio PL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la CONSU-FIM S.r.l. ha chiesto accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Olbia sulla propria istanza dell’1 agosto 2024 con cui la medesima Società -interessata all’apertura di un’area parcheggio per caravan su un’area di sua proprietà, sita in loc. NA , Zona F Turistica , compresa nella fascia di 2.000 dal mare- aveva sollecitato l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, della deliberazione prevista dall’art. 15 quinquies della legge regionale n. 23/1985 e ss.mm.ii, a mente del quale “1. La realizzazione, in ambito extraurbano, delle aree ad uso pubblico per la sosta di veicoli, anche temporanee, e di quelle previste dall’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) e, all’interno della fascia dei 2.000 metri dalla linea di battigia marina, di quelle dirette a soddisfare esigenze non legate all’uso del mare, è subordinata all’adozione di apposita deliberazione consiliare che, ferme le previsioni dell’articolo 22-bis della legge regionale n. 45 del 1989 e nel rispetto delle altre disposizioni vigenti e degli atti di pianificazione sovraordinati, detta i criteri per la loro individuazione e ne regolamenta l’uso. Sono escluse le aree pertinenziali destinate al soddisfacimento dei fabbisogni di aree di sosta delle attività commerciali, turistico-ricettive, direzionali, industriali o artigianali” per quanto sopra l’intervento non è consentito” .
Questo perché il Comune di Olbia, nel riscontrare negativamente una precedente proposta dell’interessata, la quale intendeva aprire un’area parcheggio per caravan sull’area di sua proprietà sopra descritta, aveva motivato la relativa decisione di diniego proprio in relazione all’assenza della deliberazione consiliare di indirizzo prevista dalla norma sopra riportata.
Con sentenza 27 gennaio 2025, n. 44, questa Sezione ha accolto il relativo ricorso, condannando il Comune di Olbia ad adottare la deliberazione richiesta entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Con istanza del 4 novembre 2025 la difesa della ricorrente -nel riferire che detto termine di esecuzione della sentenza era infruttuosamente scaduto in data 28 maggio 2025- ha chiesto che, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., sia nominato un commissario ad acta affinché curi l’esecuzione della sopra citata pronuncia.
Con memoria difensiva del 24 novembre 2025, il Comune di Olbia si è opposto a tale richiesta, sostenendo “ di avere dato puntuale ottemperanza a quanto disposto dalla prefata Sentenza n. 44 del 27.1.2025, come è dato desumere dalla documentazione allegata. Difatti, più in particolare, il Comune di Olbia con deliberazione n. 31 del 12/05/2025 (doc. 8 - 8.1 - 8.2 - 8.3) ha individuato all’interno dello strumento urbanistico un’area sosta camper in località DU (cfr. articoli 142 e 143 NTA) e, inoltre, con deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 28/05/2025 (doc. 9), ha individuato ed effettivamente realizzato un area di sosta camper situata in viale Basa, presso il Piazzale Giacomo Eretta, identificata al catasto Terreni, Sezione A, foglio 23, particella 789 e 2784 come da planimetria allegata (doc. 9.1)” e chiedendo, pertanto, il rigetto della sopra descritta istanza di nomina di un commissario ad acta.
Il Collegio non condivide la prospettazione difensiva comunale e ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento l’istanza di parte ricorrente.
Si evidenzia, infatti, come la sopra citata disposizione normativa dettata dall’art. 15 quinquies della legge regionale n. 23/1985 e ss.mm.ii, preveda l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, di appositi “criteri per l’individuazione” delle aree da destinare alla sosta breve dei camper, per cui quella richiesta dalla norma che l’odierna ricorrente invoca è una deliberazione di carattere generale cui non possono essere fondatamente equiparate le deliberazioni cui fa riferimento la difesa comunale, le quali, viceversa, si limitano a individuare due aree specifiche da destinare alla sosta dei caravan, peraltro la prima con disposizione ancora inefficace perché contenuta nel PUC in itinere .
Pertanto, sulla base di quanto esposto, il Comune di Olbia deve essere condannato a pronunciarsi nei termini previsti dall’art. 15 quinquies della l.r. n. 23/1985, fermo restando che la discrezionalità del Consiglio comunale sui contenuti della relativa deliberazione resta assolutamente ampia, ben potendo lo stesso, per ipotesi, dettare criteri (anche) restrittivi per l’individuazione delle aree da destinare alla sosta caravan ai sensi e per gli effetti sopra descritti.
La relativa deliberazione consiliare dovrà essere approvata entro il termine massimo di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza e, per l’ipotesi di mancato rispetto di tale termine, il Collegio ritiene opportuno nominare sin d’ora un commissario ad acta -nella persona del Direttore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, o suo delegato, che interverrà in caso di infruttuoso decorso del temine assegnato al Comune per ottemperare, ponendo in essere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di giorni centottanta (prorogabili dal Tribunale su motivata richiesta del Commissario) decorrente dalla comunicazione, a cura della parte ricorrente, dell’infruttuosa scadenza del termine di cui sopra assegnato al Comune.
Il Commissario ad acta eserciterà i propri compiti sostituendosi nell’esercizio dei poteri ordinariamente spettanti agli organi comunali e ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari alla piena esecuzione del giudicato.
Tali funzioni potranno essere esercitate dal Commissario in via diretta o anche avvalendosi degli organi del Comune, il cui personale dovrà fornirgli tutta l’assistenza e collaborazione necessarie.
Il compenso eventualmente spettante al Commissario ad acta è sin d’ora fissato in euro 3.000,00 (euro tremila/00), che il Comune di Olbia dovrà corrispondergli subito dopo l’eventuale insediamento. Inoltre il Comune dovrà tenere indenne il Commissario ad acta da eventuali spese di trasferta (trasporto, vitto e alloggio), mediante rimborso mensile delle stesse a fronte della presentazione di documentazione comprovante le spese sostenute.
Le spese processuali relative alla presente fase del giudizio devono essere poste a carico del Comune soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie la domanda di parte ricorrente nei termini descritti in motivazione.
Condanna il Comune di Olbia al pagamento delle spese relative alla presente fase del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Antonio PL, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio PL | TO AR |
IL SEGRETARIO