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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1285/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. MOLINARI Parte_1 C.F._1
ENRICA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.GATTINONI PIERO Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 26/02/2025 ad ore 14.53 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. MOLINARI ENRICA e la parte personalmente per parte resistente la dott.ssa ed il dottor CP_3 Controparte_4
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. In ulteriore preliminare: annullare il provvedimento impugnato per difetto di legittimazione passiva nei confronti della signora In principalità e nel merito: in ogni caso accogliere il Parte_1 ricorso e disporre l'annullamento e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento impugnato per i motivi suesposti. In via istruttoria: sin d'ora opposta l'acquisizione e l'esibizione, comunque qualsiasi utilizzabilità delle dichiarazioni di e di terzi Persona_1 in qualunque modo (verbalizzazioni, dichiarazioni scritte, file audio-video, email...) raccolte nel corso dell'indagine ispettiva;
senza adesione all'inversione dell'onere probatorio si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che sono stato iscritto all'Associazione A.S.D. CDM SPORT e frequentavo i locali a San Martino Siccomario (PV) in Via Turati n.22. 2) Vero che mi ero messo a disposizione per contribuire all'andamento dell'Associazione. 3) Vero che ho dato il mio contributo in modo spontaneo, libero e gratuito, per attività ed esigenze di carattere associativo o di interesse generale. 4) Vero che ho dato il mio contributo volontario gratuito anche per pulizie, manutenzione ordinaria dei locali e della palestra, acquisti.) Vero che nei locali dell'Associazione si erano anche verificati dei problemi, come ad esempio, allagamenti in occasione di temporali, invasione di insetti, distacchi di intonaco e dalla pavimentazione. 6) Vero che alle pulizie della palestra provvedevano sia le persone che la gestivano che i volontari che si mettevano a disposizione. 7) Vero che i volontari erano liberi di dare il proprio apporto secondo le proprie disponibilità di tempo e nel rispetto delle attività programmate della palestra. 8) Vero che ho sempre dato il mio apporto senza essere retribuito. 9) Vero che l'Associazione pagava ai volontari solo i rimborsi delle spese e dopo che avevano presentato gli scontrini a una qualunque delle persone che si occupavano della gestione della Palestra. 10) Vero che i rimborsi venivano pagati ai volontari da una o l'altra delle persone che gestivano l'Associazione. 11) Vero che l'Associazione non aveva dipendenti. Si indicano a testi i signori: , Controparte_5 Tes_1
, , , ,
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
, , , Sin d'ora Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10 Testimone_11 richiesta ammissione, con i sopra indicati testi, alla prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. Riservata ogni ulteriore istanza. In ogni caso: con rifusione di compensi e spese di lite, oltre rimb. forf. 15%. CPA ed IVA per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Confermare in toto l'ordinanza ingiunzione n. 147/2023 del 08/09/2023, e condannare al pagamento di euro 16.230,80, con rifusione delle spese legali liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLgs n. 149/2015, per cui: “Omissis. In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Omissis…”
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1285/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. MOLINARI Parte_1 C.F._1
ENRICA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.GATTINONI PIERO ROBERTO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n.147 emessa dall' (d'ora Controparte_1
Con in avanti anche soltanto ) in data 8/9/2023; in particolare la ricorrente è stata condannata a pagare una sanzione amministrativa € 16.200,00 poiché nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della A.S.D. CDM SPORT aveva occupato Persona_1
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nel periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2019, per un totale di n.513 giornate lavorative.
2. Venendo ai motivi di opposizione, si osserva che parte ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva allegando e deducendo:
- che contrariamente a quanto previsto nell'ordinanza ingiunzione la A.S.D. CDM SPORT non era una ditta ma un'associazione non riconosciuta sprovvista di un consiglio di amministrazione;
- che con la estinzione dell'associazione, avvenuta il 31/12/2019 è venuta meno anche la responsabilità solidale delle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto;
- che la presidenza dell'associazione non è una circostanza sufficiente ad integrare la responsabilità per i fatti dell'associazione.
2.1. Occorre, tuttavia, osservare che l'unica rappresentante legale ed amministratrice dell'associazione anche all'epoca di verificazione dei fatti era l'odierna opponente. Tale circostanza costituisce una grave presunzione circa il fatto che l'attività eseguita dall'associazione fosse concretamente attuata da . Parte_2
La giurisprudenza ha più volte chiarito che “Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione
"iuris tantum" di colpa. (Nella specie, concernente sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni relative a lavoratori che risultavano alle dipendenze della società, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato la condotta colposa dell'amministratore unico alla data di consumazione degli illeciti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 19242 del
07/09/2006).
La circostanza che l'associazione sia nel frattempo estinta non è rilevante poiché i fatti oggetto dell'ordinanza ingiunzione si sono verificati prima di tale evento.
Come chiarito poi dalla giurisprudenza di legittimità, “È valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione” (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25451 del 21/09/2021).
Pertanto, sussiste la legittimazione passiva di . Parte_1
3. In relazione al contenuto del verbale di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione l'opponente ha svolto contestazioni sia formali che sostanziali.
La parte ha contestato la veridicità della sua mancata comparizione a seguito della
Con convocazione da parte dell' all'incontro di conciliazione previsto dall'art. 11 del D.lgs. n.
124 del 2004.
Si ritiene che la circostanza sia irrilevante in quanto, come evidenziato dalla stessa ricorrente, all'epoca dell'accertamento l'associazione era già estinta;
quindi, alcuna volontà conciliativa effettiva sarebbe potuto emergere durante l'incontro menzionato.
3.1. Parte opponente ha anche allegato di non essere tenuta alla raccolta di quietanze
Con dai soci di modo che la relativa carenza non potrebbe essere utilizzata dall' per suffragare la propria attività sanzionatoria.
La deduzione è irrilevante in quanto ciò che viene in evidenzia è la mancata dimostrazione da parte dell'opponente delle ragioni per le quali venivano emessi in favore della lavoratrice dei rimborsi spese costanti e periodici;
invero, tale ultima Persona_1
circostanza non è stata minimamente contestata dalla ricorrente e le prove testimoniali articolate nel ricorso non presentano alcun riferimento concreto ai rimborsi richiesti ed ottenuti dalla persona specificata.
Circa la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione prospettata dalla ricorrente si osserva quanto segue.
È stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione
(che possono anche essere desunte "per relatio-nem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Invero, l'ordinanza ingiunzione impugnata (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente) oltre a contenere un rinvio per relationem al verbale di accertamento, contiene la descrizione della condotta sanzionata, il periodo durante il quale si è ritenuto che avesse Persona_1 lavorato per conto dell'associazione, la norma violata e gli incrementi applicati.
Pertanto, si ritiene che non sussista alcun difetto di motivazione.
3.2. Parte opponente ha contestato l'efficacia probatoria delle dichiarazioni testimoniali assunte dagli ispettori.
Sul punto si deve evidenziare che, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti Controparte_1
in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010). Con
Orbene le dichiarazioni raccolte dall' presentano una coerenza oggettiva.
e hanno dichiarato che;
Controparte_7 Persona_2
- ha abitato per diversi anni (almeno 5/6 anni prima del 2020) in un Persona_1
appartamento sopra una palestra sita in San Martino Siccomario e di averla vista più volte occuparsi delle pulizie della palestra della quale aveva le chiavi di accesso.
ha dichiarato che ha vissuto nei locali sopra la Tes_12 Persona_1 palestra per circa 7 anni;
che la vedeva accedere alla palestra nell'orario serale con le chiavi.
Parte ricorrente non ha svolto una contestazione specifica delle circostanze di fatto così riassunte limitandosi a generiche asserzioni circa la utilizzabilità di dette dichiarazione In definitiva risulta provato che ha ricevuto dalla A.S.D. CDM Persona_1
SPORT un rimborso spese fisso con regolarità; che la stessa è stata vista in più occasioni per un periodo di almeno 5/6 anni fare accesso di sera alla palestra utilizzando delle chiavi e che vi rimaneva per eseguire le pulizie.
Parte ricorrente non ha minimamente provato la tipologia di frequentazione della palestra da parte di;
le ragioni per le quali riceveva un rimborso spese fisso e Persona_1
perché accedeva alla palestra con delle chiavi per eseguirvi attività di pulizia.
Appare, quindi, più probabile che non l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il soggetto più volte indicato e la A.S.D. CDM SPORT per un periodo superiore a sessanta giorni.
È pacifico che alcuna comunicazione circa l'instaurazione del rapporto di lavoro sia stata eseguita dall'associazione amministrata dalla ricorrente.
L'art. 3 comma 3 del Decreto – legge n. 12 del 2002 prevede che: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro
36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Il Decreto - legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento”.
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73". Pertanto, il minimo edittale era pari a 6.000 euro per lavoratore, il quale è stato aumentato una prima volta del 30% e poi del 20% di modo che all'epoca dell'accertamento era pari ad euro 10.800.
La somma ingiunta appare quindi proporzionata alla sanzione normativamente prevista tenuto conto, soprattutto, della durata del rapporto irregolare.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, ridotti del 20% ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n.
149/2015, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione di avverso l'ordinanza ingiunzione n.147 emessa Parte_1 dall' di in data 8/9/2023; Controparte_1 CP_1
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 4.310,40 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi,
c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. MOLINARI Parte_1 C.F._1
ENRICA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.GATTINONI PIERO Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Oggi 26/02/2025 ad ore 14.53 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. MOLINARI ENRICA e la parte personalmente per parte resistente la dott.ssa ed il dottor CP_3 Controparte_4
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. In ulteriore preliminare: annullare il provvedimento impugnato per difetto di legittimazione passiva nei confronti della signora In principalità e nel merito: in ogni caso accogliere il Parte_1 ricorso e disporre l'annullamento e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del provvedimento impugnato per i motivi suesposti. In via istruttoria: sin d'ora opposta l'acquisizione e l'esibizione, comunque qualsiasi utilizzabilità delle dichiarazioni di e di terzi Persona_1 in qualunque modo (verbalizzazioni, dichiarazioni scritte, file audio-video, email...) raccolte nel corso dell'indagine ispettiva;
senza adesione all'inversione dell'onere probatorio si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che sono stato iscritto all'Associazione A.S.D. CDM SPORT e frequentavo i locali a San Martino Siccomario (PV) in Via Turati n.22. 2) Vero che mi ero messo a disposizione per contribuire all'andamento dell'Associazione. 3) Vero che ho dato il mio contributo in modo spontaneo, libero e gratuito, per attività ed esigenze di carattere associativo o di interesse generale. 4) Vero che ho dato il mio contributo volontario gratuito anche per pulizie, manutenzione ordinaria dei locali e della palestra, acquisti.) Vero che nei locali dell'Associazione si erano anche verificati dei problemi, come ad esempio, allagamenti in occasione di temporali, invasione di insetti, distacchi di intonaco e dalla pavimentazione. 6) Vero che alle pulizie della palestra provvedevano sia le persone che la gestivano che i volontari che si mettevano a disposizione. 7) Vero che i volontari erano liberi di dare il proprio apporto secondo le proprie disponibilità di tempo e nel rispetto delle attività programmate della palestra. 8) Vero che ho sempre dato il mio apporto senza essere retribuito. 9) Vero che l'Associazione pagava ai volontari solo i rimborsi delle spese e dopo che avevano presentato gli scontrini a una qualunque delle persone che si occupavano della gestione della Palestra. 10) Vero che i rimborsi venivano pagati ai volontari da una o l'altra delle persone che gestivano l'Associazione. 11) Vero che l'Associazione non aveva dipendenti. Si indicano a testi i signori: , Controparte_5 Tes_1
, , , ,
[...] Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
, , , Sin d'ora Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 Tes_10 Testimone_11 richiesta ammissione, con i sopra indicati testi, alla prova contraria sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi. Riservata ogni ulteriore istanza. In ogni caso: con rifusione di compensi e spese di lite, oltre rimb. forf. 15%. CPA ed IVA per legge.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Confermare in toto l'ordinanza ingiunzione n. 147/2023 del 08/09/2023, e condannare al pagamento di euro 16.230,80, con rifusione delle spese legali liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLgs n. 149/2015, per cui: “Omissis. In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la CP_1 riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Omissis…”
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1285/2023 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. MOLINARI Parte_1 C.F._1
ENRICA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv.GATTINONI PIERO ROBERTO FRANCESCO PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione di avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n.147 emessa dall' (d'ora Controparte_1
Con in avanti anche soltanto ) in data 8/9/2023; in particolare la ricorrente è stata condannata a pagare una sanzione amministrativa € 16.200,00 poiché nella sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della A.S.D. CDM SPORT aveva occupato Persona_1
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nel periodo dal
01/01/2018 al 31/12/2019, per un totale di n.513 giornate lavorative.
2. Venendo ai motivi di opposizione, si osserva che parte ricorrente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva allegando e deducendo:
- che contrariamente a quanto previsto nell'ordinanza ingiunzione la A.S.D. CDM SPORT non era una ditta ma un'associazione non riconosciuta sprovvista di un consiglio di amministrazione;
- che con la estinzione dell'associazione, avvenuta il 31/12/2019 è venuta meno anche la responsabilità solidale delle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto;
- che la presidenza dell'associazione non è una circostanza sufficiente ad integrare la responsabilità per i fatti dell'associazione.
2.1. Occorre, tuttavia, osservare che l'unica rappresentante legale ed amministratrice dell'associazione anche all'epoca di verificazione dei fatti era l'odierna opponente. Tale circostanza costituisce una grave presunzione circa il fatto che l'attività eseguita dall'associazione fosse concretamente attuata da . Parte_2
La giurisprudenza ha più volte chiarito che “Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione
"iuris tantum" di colpa. (Nella specie, concernente sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni relative a lavoratori che risultavano alle dipendenze della società, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ravvisato la condotta colposa dell'amministratore unico alla data di consumazione degli illeciti (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 19242 del
07/09/2006).
La circostanza che l'associazione sia nel frattempo estinta non è rilevante poiché i fatti oggetto dell'ordinanza ingiunzione si sono verificati prima di tale evento.
Come chiarito poi dalla giurisprudenza di legittimità, “È valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione” (cfr. Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 25451 del 21/09/2021).
Pertanto, sussiste la legittimazione passiva di . Parte_1
3. In relazione al contenuto del verbale di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione l'opponente ha svolto contestazioni sia formali che sostanziali.
La parte ha contestato la veridicità della sua mancata comparizione a seguito della
Con convocazione da parte dell' all'incontro di conciliazione previsto dall'art. 11 del D.lgs. n.
124 del 2004.
Si ritiene che la circostanza sia irrilevante in quanto, come evidenziato dalla stessa ricorrente, all'epoca dell'accertamento l'associazione era già estinta;
quindi, alcuna volontà conciliativa effettiva sarebbe potuto emergere durante l'incontro menzionato.
3.1. Parte opponente ha anche allegato di non essere tenuta alla raccolta di quietanze
Con dai soci di modo che la relativa carenza non potrebbe essere utilizzata dall' per suffragare la propria attività sanzionatoria.
La deduzione è irrilevante in quanto ciò che viene in evidenzia è la mancata dimostrazione da parte dell'opponente delle ragioni per le quali venivano emessi in favore della lavoratrice dei rimborsi spese costanti e periodici;
invero, tale ultima Persona_1
circostanza non è stata minimamente contestata dalla ricorrente e le prove testimoniali articolate nel ricorso non presentano alcun riferimento concreto ai rimborsi richiesti ed ottenuti dalla persona specificata.
Circa la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione prospettata dalla ricorrente si osserva quanto segue.
È stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione
(che possono anche essere desunte "per relatio-nem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Invero, l'ordinanza ingiunzione impugnata (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte resistente) oltre a contenere un rinvio per relationem al verbale di accertamento, contiene la descrizione della condotta sanzionata, il periodo durante il quale si è ritenuto che avesse Persona_1 lavorato per conto dell'associazione, la norma violata e gli incrementi applicati.
Pertanto, si ritiene che non sussista alcun difetto di motivazione.
3.2. Parte opponente ha contestato l'efficacia probatoria delle dichiarazioni testimoniali assunte dagli ispettori.
Sul punto si deve evidenziare che, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti Controparte_1
in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 9251 del 19/04/2010). Con
Orbene le dichiarazioni raccolte dall' presentano una coerenza oggettiva.
e hanno dichiarato che;
Controparte_7 Persona_2
- ha abitato per diversi anni (almeno 5/6 anni prima del 2020) in un Persona_1
appartamento sopra una palestra sita in San Martino Siccomario e di averla vista più volte occuparsi delle pulizie della palestra della quale aveva le chiavi di accesso.
ha dichiarato che ha vissuto nei locali sopra la Tes_12 Persona_1 palestra per circa 7 anni;
che la vedeva accedere alla palestra nell'orario serale con le chiavi.
Parte ricorrente non ha svolto una contestazione specifica delle circostanze di fatto così riassunte limitandosi a generiche asserzioni circa la utilizzabilità di dette dichiarazione In definitiva risulta provato che ha ricevuto dalla A.S.D. CDM Persona_1
SPORT un rimborso spese fisso con regolarità; che la stessa è stata vista in più occasioni per un periodo di almeno 5/6 anni fare accesso di sera alla palestra utilizzando delle chiavi e che vi rimaneva per eseguire le pulizie.
Parte ricorrente non ha minimamente provato la tipologia di frequentazione della palestra da parte di;
le ragioni per le quali riceveva un rimborso spese fisso e Persona_1
perché accedeva alla palestra con delle chiavi per eseguirvi attività di pulizia.
Appare, quindi, più probabile che non l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il soggetto più volte indicato e la A.S.D. CDM SPORT per un periodo superiore a sessanta giorni.
È pacifico che alcuna comunicazione circa l'instaurazione del rapporto di lavoro sia stata eseguita dall'associazione amministrata dalla ricorrente.
L'art. 3 comma 3 del Decreto – legge n. 12 del 2002 prevede che: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro
36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
Il Decreto - legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che "l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aumentato del 30 per cento”.
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 445, lettera d)) che "gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73". Pertanto, il minimo edittale era pari a 6.000 euro per lavoratore, il quale è stato aumentato una prima volta del 30% e poi del 20% di modo che all'epoca dell'accertamento era pari ad euro 10.800.
La somma ingiunta appare quindi proporzionata alla sanzione normativamente prevista tenuto conto, soprattutto, della durata del rapporto irregolare.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014, ridotti del 20% ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n.
149/2015, calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta l'opposizione di avverso l'ordinanza ingiunzione n.147 emessa Parte_1 dall' di in data 8/9/2023; Controparte_1 CP_1
- condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 4.310,40 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi,
c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 26 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina