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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1177/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini N.15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50038 IVA-ALTRO 2023
- sul ricorso n. 754/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini N.15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50038 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Nominativo_1 in qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, con ricorso che dava vita al procedimento n. 1177/24 impugnava il diniego di rimborso n.20038 del 23.10.2024, notificato in data
23.10.2024, con cui veniva rigettata l'istanza di rimborso avvenuta per il tramite della dichiarazione Iva periodo d'imposta 2023.
Con distinto ricorso che dava vita al procedimento n. 754/25, impugnava il diniego di rimborso n n.50038 del 9.07.2025, notificato in data 9.07.2025, con cui veniva rigettata l'istanza di rimborso avvenuta per il tramite della dichiarazione Iva periodo d'imposta 2024.
In particolare, i crediti derivavano dal ricevimento di fatture relative a lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà della ricorrente sito in Monsampolo del Tronto e identificato al Catasto Fabbricati di tale Comune al Fg. 9 part. N. 181 con categoria catastale F/2 (unità collabente).
L'Ufficio, pur riconoscendo il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per i lavori di ristrutturazione, notificava provvedimento di diniego al rimborso IVA, atteso che la società Ricorrente_1 srl risulta iscritta alla Camera di Commercio come "impresa immobiliare in genere" e dichiara ricavi derivanti esclusivamente dalla locazione di un complesso immobiliare di proprietà, ragion per cui difetta il requisito di cui all'art 30 lett c del Dpr 633/72 per poter ottenere il rimborso iva atteso che il bene oggetto di ristrutturazione non era un bene strumentale, sia perché è classificato come bene collabente di cui si ignora la destinazione futura sia con riferimento proprio all'attività della società ricorrente che è solo quella di gestione del proprio patrimonio immobiliare.
A sostegno dell'impugnazione deduceva la contraddittorietà della motivazione non essendo pertinenti le decisioni della suprema corte richiamate e la natura strumentale del bene oggetto di ristrutturazione. Si costituiva l'ufficio che sulla base dei motivi sopra illustrati chiedeva il rigetto del ricorso.
Nelle successive memorie il ricorrente ribadiva le proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 30, commi 1-2, dPR 633/1972, nelle parti che qui direttamente rilevano, prevede che «Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività» e che «Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione: .. c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili..»
Orbene la Suprema Corte di Cassazione a sezioni Unite con sentenza n. 13162/2024 ha chiarito l'equivalenza dei presupposti della detrazione e del rimborso dell'IVA e che, quindi, non vi è differenza, in termini sostanziali, tra trattamento giuridico della detrazione da quella del rimborso.
Nel caso di specie, è pacifico fra le parti che il credito Iva derivante dalla dichiarazione è riconosciuto detraibile, sì come espresso sia nell'atto impugnato che a pagina n. 6 delle controdeduzioni dove si legge
“restando fermo il riconoscimento della detrazione del credito Iva”.
Orbene, secondo l'ufficio il concetto di bene ammortizzabile di cui alla lettera c, va individuato attraverso un'applicazione in via analogica dell'articolo 43 del Tuir, i cui commi secondo e terzo prevedono, rispettivamente, che “si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore” e che “gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”, ovvero strumentali per natura, “si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato”, delineando così la distinzione tra strumentalità per natura e strumentalità per destinazione.
Il logico corollario di quanto sopra è che l'immobile in discussione non può essere considerato strumentale
“per natura” dal momento che risulta ancora accatastato come F/2, né strumentale per destinazione alla luce dell'attività effettivamente svolta dalla società ricorrente.
Orbene, ritiene la Corte in primis che in materia d'IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, va riconosciuto il diritto alla detrazione e, quindi al rimborso, in caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione o manutenzione su beni immobili, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva e che se il concetto di strumentalità del bene è presupposto generale della detraibilità, nel momento in cui il diritto alla detrazione, come detto, è stato riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, il bene non può che essere “strumentale” anche ai fini del rimborso richiesto atteso che, come detto, i presupposti per la detrazione ed il rimborso sono i medesimi.
Ne discende che gli atti impugnati andranno annullati.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della controvertibilità della materia, si reputano sussistere giustificati motivi per l'integrale compensazione delle stesse tra e parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI FORTUNATO LUIGI, Presidente
GIUSTI ANNALISA, Relatore
GIOVAGNONI STEFANO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1177/2024 depositato il 31/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini N.15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50038 IVA-ALTRO 2023
- sul ricorso n. 754/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno - Via Marini N.15 63100 Ascoli Piceno AP
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50038 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Nominativo_1 in qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 Srl, con ricorso che dava vita al procedimento n. 1177/24 impugnava il diniego di rimborso n.20038 del 23.10.2024, notificato in data
23.10.2024, con cui veniva rigettata l'istanza di rimborso avvenuta per il tramite della dichiarazione Iva periodo d'imposta 2023.
Con distinto ricorso che dava vita al procedimento n. 754/25, impugnava il diniego di rimborso n n.50038 del 9.07.2025, notificato in data 9.07.2025, con cui veniva rigettata l'istanza di rimborso avvenuta per il tramite della dichiarazione Iva periodo d'imposta 2024.
In particolare, i crediti derivavano dal ricevimento di fatture relative a lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà della ricorrente sito in Monsampolo del Tronto e identificato al Catasto Fabbricati di tale Comune al Fg. 9 part. N. 181 con categoria catastale F/2 (unità collabente).
L'Ufficio, pur riconoscendo il diritto alla detrazione dell'imposta assolta per i lavori di ristrutturazione, notificava provvedimento di diniego al rimborso IVA, atteso che la società Ricorrente_1 srl risulta iscritta alla Camera di Commercio come "impresa immobiliare in genere" e dichiara ricavi derivanti esclusivamente dalla locazione di un complesso immobiliare di proprietà, ragion per cui difetta il requisito di cui all'art 30 lett c del Dpr 633/72 per poter ottenere il rimborso iva atteso che il bene oggetto di ristrutturazione non era un bene strumentale, sia perché è classificato come bene collabente di cui si ignora la destinazione futura sia con riferimento proprio all'attività della società ricorrente che è solo quella di gestione del proprio patrimonio immobiliare.
A sostegno dell'impugnazione deduceva la contraddittorietà della motivazione non essendo pertinenti le decisioni della suprema corte richiamate e la natura strumentale del bene oggetto di ristrutturazione. Si costituiva l'ufficio che sulla base dei motivi sopra illustrati chiedeva il rigetto del ricorso.
Nelle successive memorie il ricorrente ribadiva le proprie difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 30, commi 1-2, dPR 633/1972, nelle parti che qui direttamente rilevano, prevede che «Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività» e che «Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione: .. c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili..»
Orbene la Suprema Corte di Cassazione a sezioni Unite con sentenza n. 13162/2024 ha chiarito l'equivalenza dei presupposti della detrazione e del rimborso dell'IVA e che, quindi, non vi è differenza, in termini sostanziali, tra trattamento giuridico della detrazione da quella del rimborso.
Nel caso di specie, è pacifico fra le parti che il credito Iva derivante dalla dichiarazione è riconosciuto detraibile, sì come espresso sia nell'atto impugnato che a pagina n. 6 delle controdeduzioni dove si legge
“restando fermo il riconoscimento della detrazione del credito Iva”.
Orbene, secondo l'ufficio il concetto di bene ammortizzabile di cui alla lettera c, va individuato attraverso un'applicazione in via analogica dell'articolo 43 del Tuir, i cui commi secondo e terzo prevedono, rispettivamente, che “si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore” e che “gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”, ovvero strumentali per natura, “si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato”, delineando così la distinzione tra strumentalità per natura e strumentalità per destinazione.
Il logico corollario di quanto sopra è che l'immobile in discussione non può essere considerato strumentale
“per natura” dal momento che risulta ancora accatastato come F/2, né strumentale per destinazione alla luce dell'attività effettivamente svolta dalla società ricorrente.
Orbene, ritiene la Corte in primis che in materia d'IVA, in virtù del principio fondamentale di neutralità, va riconosciuto il diritto alla detrazione e, quindi al rimborso, in caso di esecuzione di lavori di ristrutturazione o manutenzione su beni immobili, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva e che se il concetto di strumentalità del bene è presupposto generale della detraibilità, nel momento in cui il diritto alla detrazione, come detto, è stato riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate, il bene non può che essere “strumentale” anche ai fini del rimborso richiesto atteso che, come detto, i presupposti per la detrazione ed il rimborso sono i medesimi.
Ne discende che gli atti impugnati andranno annullati.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della controvertibilità della materia, si reputano sussistere giustificati motivi per l'integrale compensazione delle stesse tra e parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.