TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5223
TAR
Ordinanza collegiale 3 novembre 2025
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TAR
Sentenza 19 marzo 2026

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  • Rigettato
    Vizi di motivazione e istruttoria parziale o carente

    La Corte ha ritenuto che i criteri adottati da AIFA, sebbene non formalizzati in atti pubblicati, siano stati comunicati all'associazione di categoria e utilizzati per l'aggiornamento della lista. Inoltre, l'istruttoria è stata ritenuta adeguata, basata su dati oggettivi e valutazioni di discrezionalità amministrativa non sindacabili nel merito. La motivazione delle determinazioni, sebbene sintetica, è stata considerata sufficiente in quanto per relationem ai dati istruttori.

  • Rigettato
    Mancanza di contraddittorio procedimentale preventivo

    La Corte ha escluso la necessità di un contraddittorio preventivo, qualificando il provvedimento come urgente e temporaneo, volto alla tutela della salute pubblica. Tuttavia, AIFA ha dimostrato disponibilità a un confronto successivo per valutare l'espunzione dei farmaci.

  • Rigettato
    Esistenza di farmaci equivalenti o terapie alternative

    La Corte ha ritenuto che l'esistenza di alternative terapeutiche sia un fattore da considerare, ma non esclusivo. La valutazione deve tenere conto della disponibilità concreta delle alternative e della probabilità di carenza del farmaco. Per alcuni farmaci specifici, l'istruttoria ha dimostrato la non equivalenza o la criticità della situazione.

  • Rigettato
    Perdurante efficacia nel tempo delle determinazioni

    La Corte ha constatato che AIFA procede ad aggiornamenti periodici della lista, anche più volte all'anno. La perdurante efficacia di un blocco è legittima se motivata dalla persistenza dei requisiti che ne hanno giustificato l'inserimento, come nel caso di farmaci critici senza alternative o soggetti a flussi di export significativi.

  • Rigettato
    Violazioni al blocco delle esportazioni

    La Corte ha ritenuto che la motivazione addotta da AIFA riguardo alle violazioni non sia di per sé sufficiente a giustificare la protrazione del blocco in assenza di effettiva o probabile carenza, ma ha anche evidenziato la mancanza di specifiche richieste di chiarimenti da parte della ricorrente o dell'associazione di categoria.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e istruttoria parziale o carente

    La Corte ha ritenuto che i criteri adottati da AIFA, sebbene non formalizzati in atti pubblicati, siano stati comunicati all'associazione di categoria e utilizzati per l'aggiornamento della lista. Inoltre, l'istruttoria è stata ritenuta adeguata, basata su dati oggettivi e valutazioni di discrezionalità amministrativa non sindacabili nel merito. La motivazione delle determinazioni, sebbene sintetica, è stata considerata sufficiente in quanto per relationem ai dati istruttori.

  • Rigettato
    Mancanza di contraddittorio procedimentale preventivo

    La Corte ha escluso la necessità di un contraddittorio preventivo, qualificando il provvedimento come urgente e temporaneo, volto alla tutela della salute pubblica. Tuttavia, AIFA ha dimostrato disponibilità a un confronto successivo per valutare l'espunzione dei farmaci.

  • Rigettato
    Esistenza di farmaci equivalenti o terapie alternative

    La Corte ha ritenuto che l'esistenza di alternative terapeutiche sia un fattore da considerare, ma non esclusivo. La valutazione deve tenere conto della disponibilità concreta delle alternative e della probabilità di carenza del farmaco. Per alcuni farmaci specifici, l'istruttoria ha dimostrato la non equivalenza o la criticità della situazione.

  • Rigettato
    Perdurante efficacia nel tempo delle determinazioni

    La Corte ha constatato che AIFA procede ad aggiornamenti periodici della lista, anche più volte all'anno. La perdurante efficacia di un blocco è legittima se motivata dalla persistenza dei requisiti che ne hanno giustificato l'inserimento, come nel caso di farmaci critici senza alternative o soggetti a flussi di export significativi.

  • Rigettato
    Violazioni al blocco delle esportazioni

    La Corte ha ritenuto che la motivazione addotta da AIFA riguardo alle violazioni non sia di per sé sufficiente a giustificare la protrazione del blocco in assenza di effettiva o probabile carenza, ma ha anche evidenziato la mancanza di specifiche richieste di chiarimenti da parte della ricorrente o dell'associazione di categoria.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e istruttoria parziale o carente

    La Corte ha ritenuto che i criteri adottati da AIFA, sebbene non formalizzati in atti pubblicati, siano stati comunicati all'associazione di categoria e utilizzati per l'aggiornamento della lista. Inoltre, l'istruttoria è stata ritenuta adeguata, basata su dati oggettivi e valutazioni di discrezionalità amministrativa non sindacabili nel merito. La motivazione delle determinazioni, sebbene sintetica, è stata considerata sufficiente in quanto per relationem ai dati istruttori.

  • Rigettato
    Mancanza di contraddittorio procedimentale preventivo

    La Corte ha escluso la necessità di un contraddittorio preventivo, qualificando il provvedimento come urgente e temporaneo, volto alla tutela della salute pubblica. Tuttavia, AIFA ha dimostrato disponibilità a un confronto successivo per valutare l'espunzione dei farmaci.

  • Rigettato
    Esistenza di farmaci equivalenti o terapie alternative

    La Corte ha ritenuto che l'esistenza di alternative terapeutiche sia un fattore da considerare, ma non esclusivo. La valutazione deve tenere conto della disponibilità concreta delle alternative e della probabilità di carenza del farmaco. Per alcuni farmaci specifici, l'istruttoria ha dimostrato la non equivalenza o la criticità della situazione.

  • Rigettato
    Perdurante efficacia nel tempo delle determinazioni

    La Corte ha constatato che AIFA procede ad aggiornamenti periodici della lista, anche più volte all'anno. La perdurante efficacia di un blocco è legittima se motivata dalla persistenza dei requisiti che ne hanno giustificato l'inserimento, come nel caso di farmaci critici senza alternative o soggetti a flussi di export significativi.

  • Rigettato
    Violazioni al blocco delle esportazioni

    La Corte ha ritenuto che la motivazione addotta da AIFA riguardo alle violazioni non sia di per sé sufficiente a giustificare la protrazione del blocco in assenza di effettiva o probabile carenza, ma ha anche evidenziato la mancanza di specifiche richieste di chiarimenti da parte della ricorrente o dell'associazione di categoria.

  • Rigettato
    Vizi di motivazione e istruttoria parziale o carente

    La Corte ha ritenuto che i criteri adottati da AIFA, sebbene non formalizzati in atti pubblicati, siano stati comunicati all'associazione di categoria e utilizzati per l'aggiornamento della lista. Inoltre, l'istruttoria è stata ritenuta adeguata, basata su dati oggettivi e valutazioni di discrezionalità amministrativa non sindacabili nel merito. La motivazione delle determinazioni, sebbene sintetica, è stata considerata sufficiente in quanto per relationem ai dati istruttori.

  • Rigettato
    Mancanza di contraddittorio procedimentale preventivo

    La Corte ha escluso la necessità di un contraddittorio preventivo, qualificando il provvedimento come urgente e temporaneo, volto alla tutela della salute pubblica. Tuttavia, AIFA ha dimostrato disponibilità a un confronto successivo per valutare l'espunzione dei farmaci.

  • Rigettato
    Esistenza di farmaci equivalenti o terapie alternative

    La Corte ha ritenuto che l'esistenza di alternative terapeutiche sia un fattore da considerare, ma non esclusivo. La valutazione deve tenere conto della disponibilità concreta delle alternative e della probabilità di carenza del farmaco. Per alcuni farmaci specifici, l'istruttoria ha dimostrato la non equivalenza o la criticità della situazione.

  • Rigettato
    Perdurante efficacia nel tempo delle determinazioni

    La Corte ha constatato che AIFA procede ad aggiornamenti periodici della lista, anche più volte all'anno. La perdurante efficacia di un blocco è legittima se motivata dalla persistenza dei requisiti che ne hanno giustificato l'inserimento, come nel caso di farmaci critici senza alternative o soggetti a flussi di export significativi.

  • Rigettato
    Violazioni al blocco delle esportazioni

    La Corte ha ritenuto che la motivazione addotta da AIFA riguardo alle violazioni non sia di per sé sufficiente a giustificare la protrazione del blocco in assenza di effettiva o probabile carenza, ma ha anche evidenziato la mancanza di specifiche richieste di chiarimenti da parte della ricorrente o dell'associazione di categoria.

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    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 19/03/2026, n. 5223
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5223
    Data del deposito : 19 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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