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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2650/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15177/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249103467966000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- SOLLECITO n. 09720249103467966000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- SOLLECITO n. 09720249103467966000 IRPEF-ALTRO 2018
contro
Ag.entrate - IO - Roma elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720249103467966000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720249103467966000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720249103467966000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1179/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, in data 17/09/2024, riceveva la notifica del sollecito di pagamento n. 09720249103467966000 da parte dell' Agenzia delle Entrate –
IO per un complessivo importo di euro 3.353,31. In data 03/10/2024, il ricorso veniva notificato all' Agenzia dell' Entrate IO ed all' Agenzia dell' Entrate e veniva depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria alla medesima data.
Il ricorrente, attraverso il sollecito di pagamento, veniva a conoscenza per la prima volta dell'avviso di accertamento n. TK505F201033/2021.
Con il proprio ricorso il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- la nullità del sollecito per inesistenza del ruolo esattoriale per mancata notifica degli atti prodromici per assoluto deficit motivazionale dell'atto impugnato;
- la nullità del ruolo esattoriale sotteso all' atto impugnato per violazione art. 20 D.Lgs n. 472/1997 esanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale (cassazione n.12715/2016).
In data 28/11/2024 si costituiva in giudizio l'Agenzie delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, il quale
Ente, contestava tutto quanto ex- adverso affermato da parte ricorrente, ritenendo valido il proprio operato ed affermando che la notifica dell'avviso di accertamento prodromico al sollecito di pagamento era stato correttamente notificato.
L' Agenzia dell' Entrate IO, benchè ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione in data 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questo Giudice Monocratico accerta che l'Ufficio non ha depositato nessun documento probatorio, che possa corroborare la regolare notifica del prodromico atto, nello specifico dell' Avviso di Accertamento, per cui lo stesso deve essere considerato giuridicamente inesistente. Alla luce di quanto appurato, il sollecito di pagamento n. 09720249103467966000 è affetto da nullità e/o inesistenza giuridica, per palese violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Infatti, il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga. L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli.
In forza di quanto previsto dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 546/92, secondo cui sono applicabili al processo tributario le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili ed in assenza di una espressa disposizione normativa, è da ritenere operativo nel contenzioso fiscale il principio di non contestazione introdotto dal novellato art. 115 c.p.c., dalla L. 69/2009, per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Il
Legislatore, nel nuovo art. 115 c.p.c., infatti,prevede che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. A seguito di tale novella normativa, pertanto, la contestazione generica dei fatti è equiparata a tutti gli effetti ad un omessa contestazione, divenendo rilevante anche ai fini probatori. Tutto ciò premesso,
e a rigor del novellato art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. 546/1992 ove si legge: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. […]”. L'Agenzia delle Entrate nella propria costituzione in giudizio afferma che:
“ la documentazione relativa alla notifica, dalla quale risulta che la notifica si è perfezionata il giorno
22/09/2021, quando la parte personalmente ha ritirato il plico depositato presso l'Ufficio postale, e ciò è attestato dalla sottoscrizione apposta sulla cartolina (articolo 8, comma 5 L. 890/1982)”, di questa affermazione l'Agenzia dell' Entrate non ne dà prova.
Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto e, per l'effetto viene annullato l'atto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo
P.Q.M.
Ricorso accolto. Spese di lite a carico dell' Agenzia dell'Entrate IO e dell' Agenzia dell' Entrate in solido, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge e rimborso CU , a favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15177/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 09720249103467966000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- SOLLECITO n. 09720249103467966000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- SOLLECITO n. 09720249103467966000 IRPEF-ALTRO 2018
contro
Ag.entrate - IO - Roma elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720249103467966000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720249103467966000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720249103467966000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1179/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, in data 17/09/2024, riceveva la notifica del sollecito di pagamento n. 09720249103467966000 da parte dell' Agenzia delle Entrate –
IO per un complessivo importo di euro 3.353,31. In data 03/10/2024, il ricorso veniva notificato all' Agenzia dell' Entrate IO ed all' Agenzia dell' Entrate e veniva depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria alla medesima data.
Il ricorrente, attraverso il sollecito di pagamento, veniva a conoscenza per la prima volta dell'avviso di accertamento n. TK505F201033/2021.
Con il proprio ricorso il ricorrente eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
- la nullità del sollecito per inesistenza del ruolo esattoriale per mancata notifica degli atti prodromici per assoluto deficit motivazionale dell'atto impugnato;
- la nullità del ruolo esattoriale sotteso all' atto impugnato per violazione art. 20 D.Lgs n. 472/1997 esanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale (cassazione n.12715/2016).
In data 28/11/2024 si costituiva in giudizio l'Agenzie delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma, il quale
Ente, contestava tutto quanto ex- adverso affermato da parte ricorrente, ritenendo valido il proprio operato ed affermando che la notifica dell'avviso di accertamento prodromico al sollecito di pagamento era stato correttamente notificato.
L' Agenzia dell' Entrate IO, benchè ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva.
La causa era trattenuta in decisione in data 27 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questo Giudice Monocratico accerta che l'Ufficio non ha depositato nessun documento probatorio, che possa corroborare la regolare notifica del prodromico atto, nello specifico dell' Avviso di Accertamento, per cui lo stesso deve essere considerato giuridicamente inesistente. Alla luce di quanto appurato, il sollecito di pagamento n. 09720249103467966000 è affetto da nullità e/o inesistenza giuridica, per palese violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..L'omessa notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Infatti, il procedimento di riscossione è attuato mediante una scansione temporale predeterminata che implica una sequenza necessaria di atti, sicché l'omessa notifica dell'atto presupposto pone la questione della validità dell'atto successivo che lo presupponga. L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli.
In forza di quanto previsto dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 546/92, secondo cui sono applicabili al processo tributario le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili ed in assenza di una espressa disposizione normativa, è da ritenere operativo nel contenzioso fiscale il principio di non contestazione introdotto dal novellato art. 115 c.p.c., dalla L. 69/2009, per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009. Il
Legislatore, nel nuovo art. 115 c.p.c., infatti,prevede che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. A seguito di tale novella normativa, pertanto, la contestazione generica dei fatti è equiparata a tutti gli effetti ad un omessa contestazione, divenendo rilevante anche ai fini probatori. Tutto ciò premesso,
e a rigor del novellato art. 7, comma 5 bis, del D.Lgs. 546/1992 ove si legge: “L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. […]”. L'Agenzia delle Entrate nella propria costituzione in giudizio afferma che:
“ la documentazione relativa alla notifica, dalla quale risulta che la notifica si è perfezionata il giorno
22/09/2021, quando la parte personalmente ha ritirato il plico depositato presso l'Ufficio postale, e ciò è attestato dalla sottoscrizione apposta sulla cartolina (articolo 8, comma 5 L. 890/1982)”, di questa affermazione l'Agenzia dell' Entrate non ne dà prova.
Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto e, per l'effetto viene annullato l'atto impugnato. Le spese di lite seguono la soccombenza così come da dispositivo
P.Q.M.
Ricorso accolto. Spese di lite a carico dell' Agenzia dell'Entrate IO e dell' Agenzia dell' Entrate in solido, liquidate in euro 800,00 oltre oneri di legge e rimborso CU , a favore del difensore antistatario della parte ricorrente.