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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1148/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. DOTTA SERENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. ANERDI ENRICA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 12/11/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“disciplinando i rapporti tra i genitori ed il figlio minore come segue: Persona_1
- stabilire che entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse relative al figlio inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni e impegnandosi a tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni pagina 1 di 4 relative al figlio;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore resta iscritto presso la Persona_1 residenza-domicilio del padre Sig. attualmente fissata nell'abitazione di Dogliani Parte_1
(CN), Borgata Piancerreto n. 4;
- diritto di visita come segue:
Ø fine settimana alternati tra i genitori, con possibilità della mamma di tenere con sé il figlio dal venerdì pomeriggio, a partire dalle ore 16:30 (o comunque dopo la fine della scuola), fino alle ore
18:00 della domenica (19:00 nel periodo extrascolastico);
Ø metà delle vacanze natalizie, in modo che il figlio trascorra, ad anni alterni con il padre o con la madre, il periodo dalle ore 12:00 della Vigilia alle ore 12:00 del 31.12 e dalle ore 12:00 del 31:12 alle ore 18:00 dell'Epifania;
Ø metà delle vacanze pasquali, in modo che il figlio trascorra ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di Pasqua;
Ø ad anni alterni per quanto riguarda il giorno del compleanno;
Ø ad anni alterni per quanto riguarda gli altri giorni festivi e/o ponti durante l'anno;
Ø il minore trascorrerà con la mamma quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
- assegno unico diviso a metà tra i genitori;
- mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore nel periodo in cui il figlio sarà collocato presso ciascuno di essi;
- mensa scolastica e spese straordinarie (per la cui individuazione e regolamento le parti convengono sia disciplinata dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino datato 15.03.2016, eccetto che per la mensa scolastica) divise a metà.
*
Le parti chiedono congiuntamente che codesto Tribunale adito voglia altresì:
- stabilire che, quando starà con un genitore, l'altro potrà telefonargli ogni giorno, sull'utenza Per_1 telefonica in uso all'altro genitore;
- stabilire che i genitori si impegnino a rispettare gli accordi presi anticipatamente tra di loro con riguardo alle modalità di visita e/o permanenza del figlio presso l'uno o l'altra, cercando comunque di venirsi incontro e di collaborare, per evitare tensioni che si ripercuotano sulla serenità di Per_1
- stabilire che i genitori siano obbligati a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicarsi l'un l'altra il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta pagina 2 di 4 d'identità del figlio minore, valida anche per l'espatrio, e del passaporto;
- stabilire che, nell'eventualità di frequentazione con nuovi/e compagni/e, i genitori si impegnino ad assecondare prioritariamente il gradimento ed il benessere di valutando con scrupolo e Per_1 coscienza se il minore sia disposto ad incontrare il/la nuovo/a compagno/a ed avendo cura di non creare sofferenza alcuna al figlio.
- Spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 22/05/2025, proponeva domanda Parte_1 di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 08/09/2025 si costituiva in giudizio
. CP_1
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 08/10/2025 le parti chiedevano un breve rinvio al fine di tentare la conciliazione della presente controversia.
Con memoria congiunta depositata in data 20/10/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo integrale e chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., comma 1, lettere a), b) e c)
All'udienza del 12/11/2025 le parti, pertanto, con note scritte in sostituzione dell'udienza, congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la Causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni Per_1 congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1148/2025 promossa da:
(c.f. , con l'avv. DOTTA SERENA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
(c.f. ), con l'avv. ANERDI ENRICA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza figurata del 12/11/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“disciplinando i rapporti tra i genitori ed il figlio minore come segue: Persona_1
- stabilire che entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse relative al figlio inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni e impegnandosi a tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni pagina 1 di 4 relative al figlio;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
- ai fini anagrafici e come collocamento principale, il minore resta iscritto presso la Persona_1 residenza-domicilio del padre Sig. attualmente fissata nell'abitazione di Dogliani Parte_1
(CN), Borgata Piancerreto n. 4;
- diritto di visita come segue:
Ø fine settimana alternati tra i genitori, con possibilità della mamma di tenere con sé il figlio dal venerdì pomeriggio, a partire dalle ore 16:30 (o comunque dopo la fine della scuola), fino alle ore
18:00 della domenica (19:00 nel periodo extrascolastico);
Ø metà delle vacanze natalizie, in modo che il figlio trascorra, ad anni alterni con il padre o con la madre, il periodo dalle ore 12:00 della Vigilia alle ore 12:00 del 31.12 e dalle ore 12:00 del 31:12 alle ore 18:00 dell'Epifania;
Ø metà delle vacanze pasquali, in modo che il figlio trascorra ad anni alterni con il padre o con la madre il giorno di Pasqua;
Ø ad anni alterni per quanto riguarda il giorno del compleanno;
Ø ad anni alterni per quanto riguarda gli altri giorni festivi e/o ponti durante l'anno;
Ø il minore trascorrerà con la mamma quattro settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
- assegno unico diviso a metà tra i genitori;
- mantenimento diretto del figlio da parte di ciascun genitore nel periodo in cui il figlio sarà collocato presso ciascuno di essi;
- mensa scolastica e spese straordinarie (per la cui individuazione e regolamento le parti convengono sia disciplinata dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino datato 15.03.2016, eccetto che per la mensa scolastica) divise a metà.
*
Le parti chiedono congiuntamente che codesto Tribunale adito voglia altresì:
- stabilire che, quando starà con un genitore, l'altro potrà telefonargli ogni giorno, sull'utenza Per_1 telefonica in uso all'altro genitore;
- stabilire che i genitori si impegnino a rispettare gli accordi presi anticipatamente tra di loro con riguardo alle modalità di visita e/o permanenza del figlio presso l'uno o l'altra, cercando comunque di venirsi incontro e di collaborare, per evitare tensioni che si ripercuotano sulla serenità di Per_1
- stabilire che i genitori siano obbligati a comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicarsi l'un l'altra il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta pagina 2 di 4 d'identità del figlio minore, valida anche per l'espatrio, e del passaporto;
- stabilire che, nell'eventualità di frequentazione con nuovi/e compagni/e, i genitori si impegnino ad assecondare prioritariamente il gradimento ed il benessere di valutando con scrupolo e Per_1 coscienza se il minore sia disposto ad incontrare il/la nuovo/a compagno/a ed avendo cura di non creare sofferenza alcuna al figlio.
- Spese compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 22/05/2025, proponeva domanda Parte_1 di regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 08/09/2025 si costituiva in giudizio
. CP_1
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 08/10/2025 le parti chiedevano un breve rinvio al fine di tentare la conciliazione della presente controversia.
Con memoria congiunta depositata in data 20/10/2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo integrale e chiedevano fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione con rinuncia ai termini a ritroso di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., comma 1, lettere a), b) e c)
All'udienza del 12/11/2025 le parti, pertanto, con note scritte in sostituzione dell'udienza, congiuntamente precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e la Causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento del figlio minore nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni di cui alle conclusioni Per_1 congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte.
Compensa tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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