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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/10/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN AS, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3018/2022 R.G., promossa da:
"nato a [...] il [...], e residente in [...]
San Giorgio n. 56, C.F. ( C.F. 1 ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti (ME) via Trieste n. 16
presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 05/08/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro
esponendo che:
CP comunicavaA) Con lettera raccomandata datata il 08/02/2022, ricevuta il 24/02/2022 la Sede
alla ricorrente che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 20200077148 del
26/04/2021 veniva disconosciuto il lavoro con l'azienda Caffè Italia di RÒ AN - matricola
4810382208 con sede legale in OI RE (ME) Fraz. San Giorgio - Via Annarita Sidoti n.
33, in quanto a dire dell' CP_1 il rapporto di lavoro dal 20/10/2018 al 29/10/2018 risultava insussistente per mancanza dei requisiti essenziali descritti dall'art. 2094 c.c..
B)Il ricorrente regolarmente assunto, svolgeva la sua attività lavorativa presso la suddetta ditta individuale come impiegato con mansione di barman, dal 20/10/2018 al 29/10/2018 con carattere di subordinazione. Tale attività lavorativa veniva svolta presso il “Caffè Italia” di RÒ AN – in
-
OI RE (ME) - con le seguenti modalità: dal lunedì alla domenica dalla ore 17.00 alle ore
21:00 con giorno di riposo Mercoledì; la sua mansione prevedeva, di preparare cocktails ed altre bevande al bancone del locale.
Il ricorrente per l'attività prestata è stato regolarmente retribuito da parte della ditta;
inoltre, riceveva anche dal Sig. RÒ AN gli ordini sul da farsi durante la giornata lavorativa e le indicazioni su come doveva svolgerli.
Il ricorrente ha effettivamente prestato lavoro subordinato per la ditta RÒ AN, per il suddetto periodo e che la stessa ha denunciato a chi di competenza tale prestazione lavorativa.
Il deducente, ha beneficiato delle relative prestazioni previdenziali;
nonché, ha ricevuto le buste Part paga e dal datore di lavoro.
L'odierno ricorrente ha regolarmente proposto ricorso amministrativo, alla missiva del 08/02/2022, il quale è rimasto privo di riscontro.
1.CPСР
-Orbene, al lavoratore non è mai stato specificato il motivo per cui l' ritenesse che lo stesso non avesse svolto effettivamente il lavoro subordinato alle dipendenze della ditta "Caffè Italia” di RÒ
AN;
CP Inoltre, va evidenziato che 1'0 ha cancellato e/o disconosciuto il rapporto di lavoro, sussistente
CP tra la parte ricorrente e la suddetta ditta, solo dopo diversi anni, in quanto l' ha semplicemente presunto che tale rapporto non si sia effettivamente mai istaurato;
Errando, nel modo in cui si debbono effettuare gli accertamenti di controllo;
(cioè, si devono fare sul campo)
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, in regime di subordinazione, per il periodo che va dal 20/10/2018 al 29/10/2018, alle dipendenze della ditta
"Caffè Italia" di RÒ AN con sede legale in in OI RE (ME) Fraz. San Giorgio - Via
Annarita Sidoti n. 33; annullando il provvedimento opposto.
CP 2) Per l'effetto, condannare e/o ordinare, all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla iscrizione della parte ricorrente negli elenchi di appartenenza per l'anno e per le giornate lavorative di cui in narrativa con diritto alle relative prestazioni e ad ogni tutela di natura previdenziale;
L'CP_1 si costituiva e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione,
il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di CP procedibilità della domanda, eccezione peraltro nemmeno avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento impugnato.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento del rapporto di lavoro, a suo dire, espletato presso l'azienda Caffè Italia di RÒ AN - matricola 4810382208 - con sede legale in OI RE (ME) Fraz. San Giorgio - Via Annarita Sidoti n. 33, in qualità di barman, dal
20/10/2018 al 29/10/2018 con carattere di subordinazione, dal lunedì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 21:00 con giorno di riposo Mercoledì. CP La parte ricorrente si duole della circostanza che l' ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro dedotto.
CP L' ha disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
In particolare, dal detto verbale ispettivo sono emersi, con palmare evidenza, elementi di fittizietà
del rapporto.
In detto verbale ispettivo è stata raccolta, e, sottoscritta, la dichiarazione resa dal titolare del citato bar Italia, sig. RÒ AN, il quale ha indicato, agli ispettori di vigilanza tutti i dipendenti, e tra esso non risulta indicato il nominativo della odierna parte ricorrente Parte 1
Anche il dipendente Testimone_1 sentito dagli ispettori di vigilanza, con la sua deposizione, sottoscritta, ha riferito di non ricordare di avere mai lavorato con il nè di averlo Parte 1 "
visto nei locali.
Nessuno degli altri dipendenti, sentiti dagli ispettori di vigilanza ha mai fatto riferimento ad attività lavorativa svolta nei locali dal Parte 1 .
Orbene, a fronte di tali riscontri, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze dell'azienda Bar Caffè Italia.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro dedotto, viene meno qualora l'CP 1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. n.
14642/2012; n.14296/2011; n.493/2011).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
,CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i due testi escussi, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per il periodo in contestazione.
Invero, la dichiarazione dei testi vanno necessariamente poste a confronto con le obiettive, ed CP opposte, risultanze emerse a seguito del verbale ispettivo prodotto dall'
Vale la pena precisare, che in punto di valutazione delle prove, la Suprema Corte ha affermato che
"il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. (Cass. Civ. n. 6697/2009). Ha specificato altresì che “anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva”.(Cass. 1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008;
4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
Ciò premesso, la deposizione del teste RÒ, titolare del Bar Italia, contrasta palesemente con le dichiarazioni rese dallo stesso e sottoscritte in sede di verbale ispettivo, e non sono attendibili.
La deposizione del teste Tes_2, frequentatore del Bar peer qualche ora, al giorno, confutata con le dichiarazioni rese dal RÒ, titolare del Bar, e del dipendente Tes_1, sono alquanto generiche ed ininfluenti.
Queste deposizioni, per le motivazioni sopra indicate, non possono essere considerate attendibile, in mancanza di ulteriori riscontri, e sufficiente tale da contrastare il rapporto redatto dagli ispettori di vigilanza, che si sono basati, per il disconoscimento del rapporto di lavoro, su altri riscontri obiettivi e documentati.
Orbene, a giudizio di questo decidente, le citate deposizioni, non appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale, e, pertanto, essa assume valore recessivo rispetto alle risultanze del verbale ispettivo. (Corte di Appello Messina, sezione lavoro, sentenza n. 176/2017).
Pertanto, valutate le risultanze istruttorie, e, per le motivazioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
Visto la dichiarazione in atti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,proposta da Parte 1 così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 24/10/2025.
Il Giudice on.
AN AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN AS, all'esito dell'udienza del
24/10/2025, ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n. 3018/2022 R.G., promossa da:
"nato a [...] il [...], e residente in [...]
San Giorgio n. 56, C.F. ( C.F. 1 ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti (ME) via Trieste n. 16
presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 05/08/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro
esponendo che:
CP comunicavaA) Con lettera raccomandata datata il 08/02/2022, ricevuta il 24/02/2022 la Sede
alla ricorrente che all'esito dell'accertamento ispettivo di cui al verbale n. 20200077148 del
26/04/2021 veniva disconosciuto il lavoro con l'azienda Caffè Italia di RÒ AN - matricola
4810382208 con sede legale in OI RE (ME) Fraz. San Giorgio - Via Annarita Sidoti n.
33, in quanto a dire dell' CP_1 il rapporto di lavoro dal 20/10/2018 al 29/10/2018 risultava insussistente per mancanza dei requisiti essenziali descritti dall'art. 2094 c.c..
B)Il ricorrente regolarmente assunto, svolgeva la sua attività lavorativa presso la suddetta ditta individuale come impiegato con mansione di barman, dal 20/10/2018 al 29/10/2018 con carattere di subordinazione. Tale attività lavorativa veniva svolta presso il “Caffè Italia” di RÒ AN – in
-
OI RE (ME) - con le seguenti modalità: dal lunedì alla domenica dalla ore 17.00 alle ore
21:00 con giorno di riposo Mercoledì; la sua mansione prevedeva, di preparare cocktails ed altre bevande al bancone del locale.
Il ricorrente per l'attività prestata è stato regolarmente retribuito da parte della ditta;
inoltre, riceveva anche dal Sig. RÒ AN gli ordini sul da farsi durante la giornata lavorativa e le indicazioni su come doveva svolgerli.
Il ricorrente ha effettivamente prestato lavoro subordinato per la ditta RÒ AN, per il suddetto periodo e che la stessa ha denunciato a chi di competenza tale prestazione lavorativa.
Il deducente, ha beneficiato delle relative prestazioni previdenziali;
nonché, ha ricevuto le buste Part paga e dal datore di lavoro.
L'odierno ricorrente ha regolarmente proposto ricorso amministrativo, alla missiva del 08/02/2022, il quale è rimasto privo di riscontro.
1.CPСР
-Orbene, al lavoratore non è mai stato specificato il motivo per cui l' ritenesse che lo stesso non avesse svolto effettivamente il lavoro subordinato alle dipendenze della ditta "Caffè Italia” di RÒ
AN;
CP Inoltre, va evidenziato che 1'0 ha cancellato e/o disconosciuto il rapporto di lavoro, sussistente
CP tra la parte ricorrente e la suddetta ditta, solo dopo diversi anni, in quanto l' ha semplicemente presunto che tale rapporto non si sia effettivamente mai istaurato;
Errando, nel modo in cui si debbono effettuare gli accertamenti di controllo;
(cioè, si devono fare sul campo)
Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1) Accertare, ritenere e dichiarare che il ricorrente ha svolto la sua attività lavorativa, in regime di subordinazione, per il periodo che va dal 20/10/2018 al 29/10/2018, alle dipendenze della ditta
"Caffè Italia" di RÒ AN con sede legale in in OI RE (ME) Fraz. San Giorgio - Via
Annarita Sidoti n. 33; annullando il provvedimento opposto.
CP 2) Per l'effetto, condannare e/o ordinare, all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla iscrizione della parte ricorrente negli elenchi di appartenenza per l'anno e per le giornate lavorative di cui in narrativa con diritto alle relative prestazioni e ad ogni tutela di natura previdenziale;
L'CP_1 si costituiva e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'udienza odierna la causa veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione,
il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di CP procedibilità della domanda, eccezione peraltro nemmeno avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento impugnato.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende al riconoscimento del rapporto di lavoro, a suo dire, espletato presso l'azienda Caffè Italia di RÒ AN - matricola 4810382208 - con sede legale in OI RE (ME) Fraz. San Giorgio - Via Annarita Sidoti n. 33, in qualità di barman, dal
20/10/2018 al 29/10/2018 con carattere di subordinazione, dal lunedì alla domenica dalle ore 17.00 alle ore 21:00 con giorno di riposo Mercoledì. CP La parte ricorrente si duole della circostanza che l' ha ritenuto insussistente il rapporto di lavoro dedotto.
CP L' ha disconosciuto il rapporto di lavoro del ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
In particolare, dal detto verbale ispettivo sono emersi, con palmare evidenza, elementi di fittizietà
del rapporto.
In detto verbale ispettivo è stata raccolta, e, sottoscritta, la dichiarazione resa dal titolare del citato bar Italia, sig. RÒ AN, il quale ha indicato, agli ispettori di vigilanza tutti i dipendenti, e tra esso non risulta indicato il nominativo della odierna parte ricorrente Parte 1
Anche il dipendente Testimone_1 sentito dagli ispettori di vigilanza, con la sua deposizione, sottoscritta, ha riferito di non ricordare di avere mai lavorato con il nè di averlo Parte 1 "
visto nei locali.
Nessuno degli altri dipendenti, sentiti dagli ispettori di vigilanza ha mai fatto riferimento ad attività lavorativa svolta nei locali dal Parte 1 .
Orbene, a fronte di tali riscontri, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze dell'azienda Bar Caffè Italia.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il rapporto di lavoro dedotto, viene meno qualora l'CP 1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”. (Cass. n.
14642/2012; n.14296/2011; n.493/2011).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito
,CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i due testi escussi, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per il periodo in contestazione.
Invero, la dichiarazione dei testi vanno necessariamente poste a confronto con le obiettive, ed CP opposte, risultanze emerse a seguito del verbale ispettivo prodotto dall'
Vale la pena precisare, che in punto di valutazione delle prove, la Suprema Corte ha affermato che
"il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. (Cass. Civ. n. 6697/2009). Ha specificato altresì che “anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva”.(Cass. 1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008;
4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
Ciò premesso, la deposizione del teste RÒ, titolare del Bar Italia, contrasta palesemente con le dichiarazioni rese dallo stesso e sottoscritte in sede di verbale ispettivo, e non sono attendibili.
La deposizione del teste Tes_2, frequentatore del Bar peer qualche ora, al giorno, confutata con le dichiarazioni rese dal RÒ, titolare del Bar, e del dipendente Tes_1, sono alquanto generiche ed ininfluenti.
Queste deposizioni, per le motivazioni sopra indicate, non possono essere considerate attendibile, in mancanza di ulteriori riscontri, e sufficiente tale da contrastare il rapporto redatto dagli ispettori di vigilanza, che si sono basati, per il disconoscimento del rapporto di lavoro, su altri riscontri obiettivi e documentati.
Orbene, a giudizio di questo decidente, le citate deposizioni, non appaiono idonee a fondare il convincimento giudiziale, e, pertanto, essa assume valore recessivo rispetto alle risultanze del verbale ispettivo. (Corte di Appello Messina, sezione lavoro, sentenza n. 176/2017).
Pertanto, valutate le risultanze istruttorie, e, per le motivazioni di cui sopra, il ricorso va rigettato.
Visto la dichiarazione in atti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda CP contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,proposta da Parte 1 così provvede:
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 24/10/2025.
Il Giudice on.
AN AS